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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 394/2017 R.G.A.C.
All'udienza dell'8 luglio 2025 è presente per parte attrice l'avv. STAVOLA SANTINO per parte attrice;
per parte convenuta 'avv. LUIGI PAPALEO per Controparte_1 delega orale dell'avv. MARCIELLO FRANCESCO e per l'avv. Controparte_2
CALANDRIELLO EUGENIO.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara N. 394/2017 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 394 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], omonimo titolare della ditta individuale di ingrosso ortofrutticolo con sede in EN NA (Sa) alla località Fiuminale, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Santino Stavola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala ON (Sa) alla via Ferraria n. 80,
ATTORE
E
C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede a Vallo della Lucania (Sa), alla via Valiante n. 30, rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Marciello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valva (Sa), al corso Vittorio Veneto n. 24,
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Eugenio Calandriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala ON (Sa), alla via
Matteotti Pal. Fina,
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8.07.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.03.2017, regolarmente notificato, omonimo titolare Parte_1 della ditta individuale esercente attività di ingrosso ortofrutticolo, citava innanzi al Tribunale di
Lagonegro per l'udienza del 3.07.2017, la e ed Controparte_1 Controparte_2 esponeva di avere stipulato, con decorrenza 24.02.1999, con contratto di locazione Controparte_2 commerciale di un capannone di circa mq. 900, ubicato in EN NA (Sa), alla contrada
Fiuminale, di proprietà di che, ai fini dell'approvvigionamento idrico e di intesa Controparte_2 con la locatrice, stipulava contratto di somministrazione con avente Controparte_1 matricola 066478AA95 a uso diverso – codice utente 45/113504; che, negli ultimi tre anni, il fabbisogno idrico medio giornaliero si attestava in 0.38, 0.37 e 0,43 mc;
che nel gennaio 2017 riceveva fattura/bolletta n. 330872 del 16.11.2016, con scadenza 19.12.2016, di euro 14.491,81, pari a 19,53 mc giornalieri, ben sessanta volte più elevato rispetto alle rilevazioni degli ultimi tre anni;
che provvedeva immediatamente al disconoscimento e alla contestazione del contenuto e dell'importo con contestuale richiesta al gestore di verificare la funzionalità del contatore;
che, in data 30.01.2017, veniva eseguito sopralluogo dal personale i quali Controparte_1 verbalizzavano: “Dopo l'istallazione del nuovo contatore si verifica che lo stesso gira e segna dei consumi dovuti sicuramente alla rottura della tubazione a valle del contatore (nel privato)… Le parti verificano che all'interno dell'utenza il funzionamento dell'erogazione idrica appare regolare
(aprendo al minimo il rubinetto la pressione è minima, aprendo al massimo il rubinetto al pressione
è massima e regolare)”; che a seguito di detto sopralluogo veniva constatato per la prima volta la rottura della tubazione idrica presumibilmente all'interno della proprietà della che di ciò CP_2 veniva informata la alla quale veniva consegnata la fattura e il verbale di sopralluogo;
che CP_2 nel frattempo la procedura di reclamo n. prot. 6/8 si concludeva con nota del 17.02.2017 con CP_1 la ratifica della lettura del contatore registrata il 22.08.2016, con la reiterata richiesta di pagamento della fattura contestata prorogata, ai soli fini della scadenza, all'8.03.2017; che, in sede di sopralluogo, non apparivano perdite nelle tubature idriche interrate nel capannone e nel piazzale antistante;
che lo spazio locato riguardava soltanto il capannone e lo spazio pertinenziale definito da una recinzione che distava circa trecento metri dal punto di consegna in cui si trovava il contatore di proprietà della mentre la condotta idrica privata attraversava le Controparte_1 particelle n. 277 e 202 sulle quali insisteva un immobile e un terreno di proprietà esclusiva della locatrice, dove non era possibile accedervi o effettuare scavi;
che il Regolamento Consac all'art. 34 comma 4 stabiliva che il Cliente che ne abbia motivo può chiedere al gestore di ridurre o aumentare l'ammontare dei consumi fatturati in acconto allorquando sia diminuito o aumentato il carico familiare, il consumo sia stato eccessivo a cause di perdite riparate ed ecc.; che quindi la fattispecie rappresentava una “perdita occulta” e non poteva computarsi in bolletta un consumo per guasti, nonché per consumi non a disposizione e non utilizzati dall'utente; che, tra l'atro, si erano registrati tra il mese di agosto 2016 e fino alla bolletta recapitata il mese di gennaio 2017 consumi anomali senza alcuna segnalazione da parte del gestore;
che nel sopralluogo del 30.01.2017 i consumi erano passati da 9.773 mc rilevati nel mese di agosto a 13.492 mc a gennaio 2017; che l'Authority competente con Delibera del 5.05.2016 218/2016/R/IDR stabiliva che, per gli utenti che superavano
3.000 mc, vi era l'obbligo di programmare almeno tre tentativi di lettura del contatore a distanza di almeno 90 giorni;
che quindi il comportamento del gestore non era stato improntato alla buona fede in quanto non aveva informato l'utente in ordine alla registrazione anomala;
che l'eventuale danno alle condotte idriche non era certamente situato all'interno e nelle pertinenze del capannone oggetto dell'utenza idrica codice utente 45/113504, ovvero in un luogo ove sussisteva l'obbligo di vigilanza del locatario.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Piaccia al Tribunale accertare che se vi è rottura dell'impianto idrico interno alla proprietà della sig.ra trattasi di ipotesi di “perdita CP_2 occulta”, nel senso chiarito in parte motiva;
2) Piaccia in ogni caso accertare che detto guasto non è situato nella parte di proprietà locata al conduttore 3) Piaccia, di conseguenza, Parte_1 accertare la responsabilità contrattuale ed aquiliana dei convenuti, per i danni subiti dal conduttore;
4) per l'effetto, condannare il concessionario convenuto a riformulare l'importo della fattura/bolletta impugnata sull'effettivo compenso dovuto dall'utente giusta contratto di somministrazione, decurtato delle prestazioni idriche non erogate, anche utilizzando quale parametro i consumi medi registrati dal medesimo utente per gli anni precedenti;
5) In subordine, condannare parte locatrice al pagamento dei consumi eccedenti rispetto al quantitativo idrico effettivamente somministrato al conduttore;
6)
Condannare in ogni caso parte locatrice a ripristinare la funzionalità dell'impianto idrico del capannone locato. Tutto con vittoria di spese, interessi ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito”.
Con comparsa di costituzione depositata il 15. 06.2017 si costituiva la quale, in Controparte_2 primis, deduceva che alcun contratto relativo alla fornitura idrica era stato sottoscritto dall'attore di intesa con la convenuta e che la responsabilità per i fatti di causa era da attribuirsi alla condotta omissiva della la quale non si avvedeva che i consumi delle precedenti Controparte_1 fatture si aggiravano intorno a euro 40,00 – 70,00 per trimestre, tanto meno promuoveva comportamenti virtuosi al fine di evitare rischi derivanti da fughe non ravvisate a causa della mancata e periodica autolettura, oltre che dall'inadeguatezza di una sola e sporadica autolettura. In particolare, evidenziava che il sopralluogo del 30.01.2017 era stato effettuato in sua assenza e non era stato possibile procedere alla verifica del funzionamento del primo contatore, poi eliminato dalla società somministrante;
che non era stata effettuata alcuna verifica finalizzata a fornire la prova che la presunta dispersione di acqua era riconducibile alla convenuta a titolo di manutenzione dell'impianto idrico per il tratto sito “a valle” del contatore;
che la circostanza secondo la quale era stata “constatata la rottura di una tubazione idrica, presumibilmente all'interno della proprietà della convenuta” era una allegazione, priva di efficacia processuale essendo sfornita di un valido supporto probatorio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 27.06.2017 si costituiva la Controparte_1 quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva sull'assunto che la fattura n. 330872 del 16.11.2016 di euro 14.494,81 era stata emessa a seguito della lettura rilevata dal personale in data 22.08.2016 su contatore integro e funzionante e che Controparte_1 eventuali perdite sulla linea privata, ovvero dopo il contatore, non competevano alla convenuta;
che il sopralluogo effettuato il 30.01.2017 aveva evidenziato la rottura del quadrante del contatore rendendo impossibile la verifica della funzionalità di misura e, pertanto, veniva sostituito;
che a seguito di ciò il contatore registrava ulteriore consumo dovuto probabilmente alla rottura della rete interna;
che l'art. 28 del regolamento del servizio idrico stabiliva che “Il cliente è depositario del misuratore e pertanto della buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. Il Cliente, quale custode del contatore, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni manomissioni o rotture”; che quindi alcuna responsabilità poteva attribuirsi alla convenuta avendo effettivamente erogato il quantitativo di acqua richiesto con la bolletta di pagamento n. 330872 del 16.11.2016. Nel merito, insisteva nella fornitura di acqua in quanto immessa nell'impianto e nulla poteva fare pensare a una perdita della tubatura privata, anche in considerazione dell'attività di ingrosso ortofrutticolo svolta dall'attore e, comunque, le eventuali perdite alla rete idrica dopo il contatore non era a essa imputabili;
che l'attore doveva verificare che, nonostante la chiusura dei rubinetti, il contatore continuava a girare ricercando le perdite all'interno della rete privata;
che la con raccomandata a/r del 6.09.2016, comunicava Controparte_1 all'attore di avere rilevato un consumo anomalo e lo consigliava di effettuare le verifiche del caso a mezzo di idraulico di fiducia;
che, infine, chiamando in causa Parte_2 Controparte_2 quale proprietaria del capannone dimostrava l'assenza di responsabilità della convenuta per eventuali perdite della rete privata dopo il contatore.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della ed Controparte_1 estrometterla dal presente giudizio civile, per le ragioni riportate in premesse. 2) In via subordinata, nella malaugurata ipotesi che non venga accolta l'eccezione preliminare innanzi precisata, rigettare la domanda attorea poiché improcedibile, improponibile, inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorario di giudizio”.
Alla prima udienza del 26.07.2017 veniva assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c. previa concessione del termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive finali.
2. Come prima questione va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da
[...]
Controparte_1
La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva evidenziando come la fattura n. 330872 del 16.11.2016 di euro 14.494,81 era stata emessa a seguito della lettura rilevata in data 22.08.2016 su contatore integro e funzionante e che, eventuali perdite, sulla linea privata, ovvero dopo il contatore, non rientravano nella sua competenza.
L'eccezione è infondata.
L'attore, correttamente, ha citato il gestore della rete idrica in quanto ha specificatamente contestato il consumo addebitatogli con la fattura n. 330872 del 16.11.2016 di euro 14.494,81. E, invero,
con lettera del 17.01.2017, ha confutato in maniera specifica il consumo Parte_1 addebitatogli con la bolletta n. 330872 richiedendo, altresì, tempestivo sopralluogo effettuato il successivo 30.01.2017 dal personale tecnico della convenuta (all. nn. 3 e 4 prod. parte attrice). Va da sé che il rapporto è intercorso con la quale gestore ed erogatore della Controparte_3 risorsa idrica.
3. Prima di passare a esaminare la res controversa, giova precisare che il contratto di fornitura d'acqua avente a oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa (art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), è inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. c.c. (Cass. n. 16426/2004; Cass. n.
382/2005, Cass. n. 1549/2018; Trib. Catanzaro n. 1596/2023; Trib. Agrigento n. 1230/2023).
In tema di contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cassazione civile n. 512 del 9.01.2025).
Per quanto riguarda l'aspetto relativo all'onere della prova è pacifico il principio secondo cui “In tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” Cass. civile n. 6959 del 14.03.2024).
Ancora, nella verifica dei consumi occorre stabilire la causa della sospetta eccedenza, verificando cioè se il rilevamento di consumi anomali dipenda da vizio del contatore, o da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, e quindi, se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o all'utente, dovendo trovare sul punto applicazione il normale criterio di ripartizione dell'onere della prova. Pertanto, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cassazione civile n. 23699 del 22.11.2016; Tribunale di
Grosseto n. 559 del 19.07.2019).
4. Applicando i suddetti principi, il Tribunale osserva quanto appresso.
Parte attrice ha citato la gestore del sistema idrico e Controparte_3 CP_4 proprietaria del capannone concessogli in locazione, al fine di accertare che il consumo addebitato nella fattura n. 330872 del 16.11.2016 è stato dovuto ad una “perdita occulta” conseguente alla rottura dell'impianto idrico che serviva il capannone di circa 900 mq alla c.ds Fiuminale di EN NA
(Sa) detenuto in locazione e di proprietà di . Controparte_2
Dall'istruttoria documentale e testimoniale è emerso che effettivamente i consumi, come addebitati nella fattura n. 330872 del 16.11.2016, sono risultati eccessivi rispetto al normale consumo e, infatti, dal dettaglio riportato a pag. 2 è risultato un consumo medio giornaliero dell'utenza intestata all'attore di 19,47339 mc con una lettura rilevata e fatturata di mc. 9773 alla data del 22.08.2016, di molto superiore a quella precedente di mc 2821 al 31.08.2015 (all. n. 2 prod. parte attrice). Inoltre, dagli esiti del sopralluogo effettuato il 30.01.2017 da parte della è emerso Controparte_1 che il vetro del contatore n. 066478AA era rotto e che dopo la sua sostituzione con un nuovo contatore questo segnava “consumi dovuti sicuramente alla rottura della tubazione a valle del contatore (nel privato)”. Ancora, nel verbale in esame, è riportato che “le parti verificano che all'interno dell'utenza il funzionamento dell'erogazione idrica appare regolare aprendo al minimo il rubinetto la pressione è minima, aprendolo al massimo la pressione era massima e regolare” (all. n. 4 prod. parte attrice).
Parte attrice, altresì, ha allegato i bollettini relativi ai periodi precedenti ad agosto 2016, (I, II e III trimestre 2016, I, II, III e IV trimestre 2015), i quali riportavano addebiti a titolo di consumo di acqua tra euro 50,00 – 70,00, molto inferiori rispetti a quelli riportati nella bolletta n. 330872 (all. n. 7 prod. parte attrice). Del resto, anche dalla produzione della è risultata che Controparte_3 la rilevazione della lettura al 31.08.2015 era di 2821 mc, mentre alla data del 22.08.2016 era di 9773 mc come risulta dalle foto del contatore (all. n. 4 prod. memoria istruttoria del 28.11.2017
[...]
). Controparte_3
Le risultanze del sopralluogo eseguito il 30.07.2017 sono state confermate anche in sede di prova testimoniale.
E invero all'udienza del 3.03.2020 è stato sentito , dipendente della Testimone_1 [...]
il quale sulle circostanze di cui ai capi c), d) ed e) della memoria istruttoria Controparte_3 del 28.11.2017 che qui si richiamano integralmente ha dichiarato “Ricordo che in data 30.1.2017 abbiamo effettuato una verifica su richiesta dell'utente presso l'immobile di in Parte_1
EN NA e abbiamo riscontrato che il vetro del contatore idrico era stato rotto dal gelo e c'erano anche i pezzi di vetro per terra e pertanto non funzionava. Per tale motivo ho quindi provveduto a sostituire il contatore con uno nuovo;
il contatore si trova a circa 200 mt dall'immobile adiacente ad una strada. In occasione del mio intervento ricordo che disposi di far chiudere tutti i rubinetti del magazzino per vedere se c'erano delle perdite. Abbiamo quindi riscontrato che anche con i rubinetti chiusi il contatore continuava a girare;
Specifico che tanto abbiamo constatato aprendo vari rubinetti del magazzino”. Alla medesima udienza è stato escusso responsabile dell'ufficio letture della Testimone_2
il quale ha confermato la circostanza a) della memoria istruttoria del Controparte_3
28.11.2017 precisando “io non ho effettuato in prima persona la lettura del contatore di cui mi dà lettura perché mi occupo dell'acquisizione dei dati successivamente alle letture. Per tale motivazione mi sono occupato della pratica in questione poiché sono stati registrati consumi anomali;
Specifico che sono state effettuate solo queste due letture nel 2015 e nel 2016”.
Il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 22.02.2021, ha confermato che tra il Tes_3 punto di consegna e il capannone locato dall'attore c'è un immobile, un fabbricato uso CP_1 abitativo di tre piani, e un terreno, di proprietà e che attorno alla casa dello c'è una CP_2 CP_2 recinzione e poi un muretto tra la strada che porta al capannone del e il terreno di Pt_1 CP_2
[...]
Alla luce delle risultanze probatorie sopra esaminate deve quindi ritenersi provato che i consumi riportati nella fattura n. 330872 del 16.11.2016 per euro 14.494,81 ovvero pari a 19,53 mc giornalieri erano sicuramente anomali rispetto ai consumi medi e non giustificati da un consumo regolare bensì da una perdita occulta delle tubazioni che l'utente, anche usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto impedire dal momento che il guasto non si è sicuramente verificato all'interno del capannone in locazione al ma al di fuori di esso e con ogni probabilità all'interno della proprietà Pt_1 rispetto alla quale l'attore non aveva la possibilità di ispezionare i luoghi e quindi di avvedersi CP_2 di eventuali guasti.
Alla luce del complesso quadro probatorio, il Tribunale ritiene che sia stato provato che sul contatore matricola n. 066478AA intestato a vi è stato un consumo in eccedenza dovuto ad Parte_1 una perdita occulta non imputabile al comportamento dell'attore e, pertanto, la domanda di di accertamento negativo va accolta. Parte_1
Ne consegue che la va condannata a rideterminare l'importo della Controparte_1 bolletta n. 330872 sulla base dei consumi medi nonchè della tipologia di utenza.
Ogni altra domanda e questione resta assorbita.
4. Le spese di lite tra parte attrice e la seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr Corte Cost. n. 77/2018) per compensare le spese tra e atteso che la domanda subordinata non è stata esaminata. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertato che i consumi riportato nella fattura n. 330872 del 16.11.2016 intestata a sono dovuti ad una perdita Parte_1 occulta dell'impianto idrico non imputabile all'attore, condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro -tempore, a rideterminare l'importo di cui alla
[...] fattura n. 330872 del 16.11.2016 intestata a tenendo sulla base dei consumi Parte_1 medi nonchè della tipologia di utenza.
➢ condanna in persona del legale rappresentante pro -tempore, Controparte_3 al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida complessivi Parte_1 euro 5341,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, iva e cap come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
➢ compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Lagonegro in data 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.