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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'1
Ottobre 2024 e il 27 Gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza del 31 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3336 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Gioberti n. 22, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Licata, nella via Tunisi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vally Nogara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita in calce al ricorso di merito depositato il
14/12/2022,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 14 Dicembre 2022 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento a proprio favore dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Aprile 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'1 Ottobre 2024 e il 27 Gennaio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi
di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata
una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal C.T.U. Dott.ssa , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, Persona_1
quindi, pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetto il signor gli comportano una invalidità in misura Parte_1
grave pari al 100% a decorrere dal 17 Febbraio 2021, ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e successiva risposta alle controdeduzioni dell'ente resistente). Quindi, per il ricorrente sussistono i requisiti sanitari per avere diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 dal momento superiormente indicato.
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica
2 d'ufficio predisposta nel corso della lite che ci occupa, la domanda spiegata dall'odierno istante si palesa accoglibile.
In ossequio al principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere al CP_1
signor le spese del procedimento de quo e della fase di accertamento tecnico Parte_1
preventivo obbligatorio, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, da distrarsi a favore dei suoi procuratori che si sono dichiarati antistatari. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che il signor è affetto da patologie che lo rendono Parte_1
invalido civile in misura grave pari al 100% a decorrere dal 17 Febbraio 2021;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio e del CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell' sia le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 31 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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