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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21/2024
All'udienza del giorno 5 novembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte appellante avv. Servadio Giulia, che sostituisce oggi in udienza l'avv. Parte_1
LO GABRIELLA;
per la parte appellata Controparte_1
: nessuno;
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante precisa le sue conclusioni come da note scritte depositate in data
16/10/2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Ivan Rauzi pronuncia, ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. LO GABRIELLA, con studio in pagina 1 di 13 IN (NA) alla via A. De Gasperi 17, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_2 Controparte_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliato;
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di n. 165/2023 del 31/05/2023, CP_1 decisa all'odierna udienza ex art. 429 cpc., in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “La presente difesa si riporta all'atto introduttivo del giudizio, alla documentazione prodotta ed affoliata nonché alle note d'udienza del 06/06/2024, quivi da intendersi integralmente trascritte parola a parola, chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso in appello con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nel contestare ancora una volta, tutto l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e nel ribadire l'orientamento giurisprudenziale dell'intestato Tribunale, di integrale accoglimento di tutti i ricorsi in appello depositati e vertenti sulla medesima questione, si insiste affinché, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, l'ill.mo
Giudice adito annulli i verbali impugnati per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti– perché nulli, inammissibili, illegittimi ed infondati- dichiarando l'inefficacia delle sanzioni pecuniarie comminate a mezzo dei medesimi, nonché delle relative sanzioni accessorie di decurtazione dei punti dalla patente di guida dei conducenti, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, si insiste affinchè l'Ill.mo Giudice adito confermi le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.)”. di parte appellata: “Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
1.1. Con ricorso rivolto al Giudice di Pace di l'odierna appellante, la società (di CP_1 Parte_1 seguito anche solo ”), impugnava dinnanzi al Giudice di Pace di i seguenti verbali, Pt_1 CP_1
pagina 2 di 13 relativi ad asserite violazioni dell'art. 176, commi 11 e 21, C.d.s.:
1. Verbale n. 176/0421917 dd. 04/02/2022 (violazione del 03.01.2022, notificato il 12.05.2022);
2. Verbale n. 176/0421903 dd. 04/02/2022 (violazione del 04.01.2022, notificato il 12.05.2022);
3. Verbale n. 176/0422783 dd. 07/02/2022 (violazione del 07.01.2022, notificato il 12.05.2022);
4. Verbale n. 176/0422786 dd. 07/02/2022 (violazione del 07.01.2022, notificato il 12.05.2022);
5. Verbale n. 176/0425058 dd. 10/02/2022 (violazione del 08.01.2022, notificato il 12.05.2022);
6. Verbale n. 176/0407367 dd. 03/01/2022 (violazione del 03.12.2021 notificato il 12.05.2022);
7. Verbale n. 176/0409399 dd. 10/01/2022 (violazione del 07.12.2021 notificato il 12.05.2022);
8. Verbale n. 176/0414154 dd. 18/01/2022 (violazione del 15.12.2021 notificato il 12.05.2022);
9. Verbale n. 176/0414132 dd. 18/01/2022 (violazione del 17.12.2021 notificato il 12.05.2022).
1.2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente ha dedotto di possedere oltre 700 veicoli con targhe associate ad altrettanti telepass e che, durante i periodi di maggiore attività, stipulerebbe contratti di noleggio di autocarri con primarie società italiane (tra cui , sia Parte_2
a breve che a lungo tempo.
1.3. Per il versamento dei pedaggi autostradali la , cliente delle OS s.p.a. n. 00359, si Pt_1 avvarrebbe del Consorzio Italia, per cui effettuerebbe apposite comunicazioni, affinché le rispettive targhe dei veicoli in sua disponibilità siano abbinate ad altrettanti apparati telepass.
1.4. Tale abbinamento prevedrebbe che, quando i suddetti veicoli attraversano le corsie Telepass di qualsiasi ramo autostradale nazionale, le targhe degli stessi vengano associate dal sistema automatizzato ai telepass di riferimento ed il pagamento del pedaggio avvenga tramite addebito in conto corrente, mediante emissione di specifica fattura.
1.5. Nella fattispecie tale procedura avrebbe subito un'anomalia, la cui origine non sarebbe stata individuata specificatamente, ma non risulterebbe essere stata comunicata dalle OS all'odierna opponente, che ne avrebbe preso atto solo in seguito alla notifica dei verbali impugnati.
1.6. La vrebbe tempestivamente, previe opportune verifiche eseguite in relazione alle tratte Pt_1 percorse, corrisposto le somme dovute alle OS Del Brennero nel momento in cui le sarebbe stato segnalato l'inadempimento (allegava a riguardo il bonifico di data 23/03/2022, che comprenderebbe anche gli oneri di riscossione).
1.7. Secondo la ricorrente in primo grado non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 176 CDS, in quanto la non solo avrebbe provveduto sistematicamente ad attivare le suddette procedure Pt_1 affinché l'esazione avvenga in maniera automatizzata, così come prevedrebbe la normativa, ma non sarebbe stata messa a conoscenza che il sistema avesse riscontrato innumerevoli mancati pagamenti dei pedaggi autostradali.
pagina 3 di 13 1.8. Le violazioni non sussisterebbero in capo alla in quanto non risulterebbero notificate Parte_1 alla stessa le segnalazioni di mancato versamento dei pedaggi autostradali, con conseguente richiesta di pagamento da ottemperare entro termini stabiliti;
invero la procedura delle Concessionarie autorizzate,
a livello nazionale, prevedrebbe, prima, la consegna immediata del rapporto di mancato pagamento e relativo termine di scadenza e, poi, l'inoltro di un sollecito di pagamento e relativo termine di scadenza;
nella fattispecie tale iter non sarebbe stato rispettato e sarebbe palese la buona fede della Parte_3
[...
. La procedura delle concessionarie autorizzate, a livello nazionale, prevederebbe un iter procedurale di gestione dei mancati pagamenti del pedaggio, suddiviso in singole fasi e con specifica tempistica: consegna immediata del rapporto di mancato pagamento e relativo termine di scadenza, inoltro del sollecito di pagamento con relativo termine di scadenza (con l'indicazione che, decorso il termine in assenza di versamento, l'illecito sarà segnalato alla Polizia Stradale per la contestazione). Nel caso di specie la descritta procedura non sarebbe stata rispettata.
1.10. Ciò giustificherebbe l'accoglimento del ricorso anche in considerazione della circostanza che i veicoli sanzionati sarebbero stati noleggiati presso primarie società di noleggio.
1.11. Nella fattispecie, non risulterebbero comunicazioni alla società con cui le Parte_1
OS del Brennero s.p.a. le avrebbero richiesto il pagamento del pedaggio entro 15 giorni dal ricevimento, per cui l'odierna opponente non potrebbe essere sanzionata, non essendo stata messa a conoscenza della violazione e non avendo avuto l'opportunità di adempiere nei termini indicati.
In particolare le segnalazioni indicate nelle rispettive descrizioni di infrazione (contenute in ciascun verbale di contestazione) si riferirebbero alle comunicazioni rivolte alla Polizia Stradale (e non alla società , ai fini della verbalizzazione delle contestazioni, come si evincerebbe dalla Pt_1 corrispondenza tra le date delle presunte missive specificate negli atti di accertamento e quelle di rilevamento dei verbali notificati.
1.12. Nel giudizio di primo grado, incardinato presso il Giudice di Pace di con R.G. n. CP_1
2690/2022 si è costituito il Commissariato del chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
1.13. Con la sentenza n. 165/2023 il Giudice di pace ha respinto il ricorso.
1.14. Tale sentenza viene impugnata nel presente procedimento, con ricorso depositato in data
02/01/2024.
1.15. Nel ricorso d'appello l'appellante fa valere i seguenti motivi di appello:
1.15.1. Omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione, in quanto nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure avrebbe affermato che l'unico motivo di doglianza della società ricorrente verte sull'eccezione di prescrizione, riguardante alla notifica dei verbali oltre il termine dei pagina 4 di 13 novanta giorni. La sentenza non si sarebbe invece pronunciata sull'eccezione di omessa trasmissione alla da parte delle OS del Brennero, delle richieste di pagamento con concessione del Pt_1 termine per ottemperare, pena l'emissione dei verbali impugnati.
L'appellante contesta le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado nella sentenza, nella parte in cui sostiene che “dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta ………..è stato ampiamente dimostrato come per ogni verbale elevato veniva seguito l'iter previsto dal Protocollo d'intesa, ovvero
l'accertamento del mancato pagamento veniva inoltrato da un dipendente della concessionaria
OS del Brennero s.p.a. all'odierna società ricorrente, verificato che questa non saldava il pedaggio nel termine previsto, comunicava con apposita segnalazione alla Sezione Polizia Stradale
l'inadempienza e veniva elevato il verbale per violazione dell'art.176 C.d.s.”.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di prime cure, il resistente in primo grado (e odierno appellato) non avrebbe provato il rispetto, da parte di OS, dell'iter illustrato nello stesso provvedimento. Anzi, nel corso del giudizio, sarebbe emerso in maniera evidente che i dipendenti di OS non avevano inoltrato alcun accertamento di mancato pagamento alla ricorrente (e odierna appellante), prima dell'emissione dei verbali impugnati. Il Giudice di prime cure avrebbe interpretato erroneamente quanto riportato nei verbali di contestazione e quanto emerso nella fase istruttoria.
Nel corso dei giudizi sarebbe emersa l'insussistenza delle violazioni per l'acclarata applicazione di una procedura di addebito dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, tra la e le OS del Pt_1
Brennero, nonché per il mancato invio dei solleciti di pagamento all'odierna appellante prima della notifica dei verbali impugnati.
La teste sig.ra nel procedimento recante R.G. N. 1667/2022, avrebbe confermato in maniera Tes_1 puntuale la procedura generale che le OS Del Brennero seguivano nelle ipotesi di mancato pagamento dei pedaggi.
Dalle dichiarazioni rese dalla teste (testimonianza allegata alla comparsa conclusionale di primo Tes_1 grado, resa nel procedimento R.G. N. 1667/2022), si dedurrebbe inconfutabilmente la sussistenza dell'esimente della buona fede, che rappresenterebbe una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussisterebbero elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, avendo posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, instaurando una idonea procedura, affinché i mancati pagamenti confluissero su telepass dedicati, per cui nessun rimprovero potrebbe essergli mosso, il che risulterebbe dalla testimonianza della teste allegata alla comparsa conclusionale. Tes_1
Basterebbe poi leggere quanto pubblicato sul sito delle OS del Brennero in merito all'iter che la pagina 5 di 13 Concessionaria avrebbe adottato nel caso di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, in cui espressamente si ribadirebbe che, decorsi invano i 15 giorni, le OS avrebbero dato corso alla procedura di recupero forzato, con aggravio di spese e con facoltà di trasmettere gli atti alla Polizia
Stradale per le relative contestazioni.
Tale procedura, non risulterebbe rispettata, in quanto le OS del Brennero avrebbero dato impulso alla trasmissione facoltativa- non obbligatoria- degli atti alla Polizia Stradale, omettendo di trasmettere gli opportuni solleciti alla con le richieste di pagamento dei singoli pedaggi, pena Pt_1
l'applicazione della sanzione.
Il protocollo d'intesa, richiamato in sentenza dal Giudice di prime cure, non risulterebbe depositato da controparte e tale documento, cui l'odierna appellata si riferirebbe nella comparsa di costituzione, a supporto dell'avvio delle notifiche dei verbali, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti sulle specifiche attività che gli organi dovrebbero svolgere congiuntamente durante il periodo di validità del protocollo stesso;
lo stesso protocollo, tra l'altro, richiamerebbe l'obbligo della Concessionaria
Autostradale, di invitare, nel sollecito inviato all'utente, lo stesso nuovamente al pagamento del pedaggio, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176 comma 11 e 21 del
Cds, ma non sarebbe stata fornita alcuna prova di solleciti trasmessi all'odierna appellante.
1.15.2. Con il secondo motivo d'appello l'appellante dichiara di censurare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure, dopo aver riportato pedissequamente la descrizione dell'infrazione contenuta nei verbali, accerta che per “ogni verbale viene indicato la data ed il termine concesso alla società ricorrente per il pagamento” e che “contro quanto dichiarato dalla dipendente dell' Pt_4 che nel caso specifico viene equiparata dal Cds ad un pubblico ufficiale … l'odierna società ricorrente non ha proposto querela di falso”.
Tale affermazione, oltre ad essere ininfluente e contraddittoria, si baserebbe su un'interpretazione errata dei fatti. Infatti, in ogni singolo verbale verrebbe specificata la data in cui il personale delle
OS ha comunicato, con apposita segnalazione alla Polizia Stradale, le violazioni del mancato pagamento del pedaggio;
le segnalazioni sarebbero però indirizzate agli Agenti della Polizia, ma non alla società ricorrente.
1.15.3. Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui, in merito all'eccezione di prescrizione, accerta che la documentazione, concernente i verbali impugnati e le relative relate di notifica, era stata depositata nei termini di legge e che la notifica era avvenuta ampiamente nel termine di 90 giorni. In realtà, contrariamente a quanto addotto dal Giudice di prime cure, l'odierna appellata non avrebbe fornito nei termini di legge la prova della regolarità della notifica, per presunta riassunzione dei termini, richiamata da controparte.
pagina 6 di 13 Tutti i verbali impugnati risulterebbero notificati oltre il termine dei 90 previsti dal Codice della Strada, contrariamente a quanto addotto dal Giudice di Pace.
1.16. A seguito di fissazione della prima udienza nel giorno 27.03.2024 si è costituito l'appellato
Commissariato del Governo, in data 27.03.2024, rassegnando le suesposte conclusioni, rilevando in via preliminare l'inammissibilità di un ricorso cumulativo e contestando la censura, proposta dall'appellante, di tardività delle produzioni documentali in primo grado. Deduceva inoltre l'inammissibilità del secondo motivo di appello, nonché l'infondatezza del primo e del terzo motivo, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
1.17. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata alla data odierna udienza di discussione, precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo (art. 429 cpc).
2. In diritto
2.1. Il primo e il secondo motivo di appello risultano fondati, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri motivi appello e delle eccezioni e difese dell'appellato Commissariato.
2.2. Ciò premesso, per mero dovere di completezza, va rilevato, in ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, che la relativa doglianza non appare fondata. Si ritiene in proposito che i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa non possano essere estesi de plano al presente giudizio, soggetto alle disposizioni del codice di procedura civile. La stessa giurisprudenza amministrativa, infatti, nel ricostruire il divieto di ricorsi cumulativi, lo ha fondato sui caratteri distintivi del processo amministrativo e sulle disposizioni del codice di rito amministrativo, che, a differenza del codice di procedura civile, non ammettono il cumulo di cause in presenza di una connessione meramente soggettiva. Giova al riguardo riportare le considerazioni svolte dal Consiglio di
Stato nella pronuncia n. 4277 del 26.08.2014: “Il codice di rito disciplina il cumulo delle domande all'art. 32, comma 1, e all'art. 43, comma 1; si aggiunge l'art. 70, che vede però la vicenda dal punto di vista del giudice. Da una parte, dunque, manca nel codice del processo amministrativo quella lacuna che - ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.a. - legittimerebbe il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile (come invece vorrebbe l'appellato nella memoria del 12 giugno scorso); dall'altra, nulla - né nei lavori preparatori e tanto meno nel corpo normativo - indica che il legislatore abbia inteso in alcun modo modificare l'orientamento consolidato, secondo il quale nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un'antica tradizione, per cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza
pagina 7 di 13 soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, in base al ricordato indirizzo interpretativo, non consentirebbe l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ragion d'essere delle linee ricostruttive del sistema, esposte nei termini ora riassunti, si fonda:
- sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo;
- sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi.
Muovendosi all'interno delle sopra illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza:
- quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale;
- quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi (cfr., per tutti,
Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564; Id., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; Id., sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; Id., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).”
In definitiva, poiché la presente vertenza è sottoposta alle disposizioni del codice di procedura civile e, nell'ambito di tale corpo normativo, il cumulo oggettivo di cause è espressamente consentito dall'art. 104 c.p.c., l'eccezione della difesa erariale non può essere accolta.
Si deve d'altra parte osservare come, nella fattispecie in esame, le impugnazioni avverso i vari verbali di contestazione non siano avvinte da un vincolo solo soggettivo, vertendo intorno ai medesimi presupposti di diritto e a presupposti di fatto per lo più coincidenti;
identici risultano altresì i motivi di impugnazione. La sussistenza dei requisiti per la valida proposizione di un ricorso cumulativo dovrebbe essere dunque riconosciuta anche qualora si ritenesse di aderire al riportato indirizzo della giurisprudenza amministrativa.
2.3. L'art. 176 Codice della Strada, al suo comma 11, prevede che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono
pagina 8 di 13 corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.”
2.4. Ai sensi dell'art. 176, comma 11-bis, C.d.S. al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma
21, dell'art. 176 C.d.S., chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
2.5. Sulla base della normativa appena riportata, quel che rileva, affinché si possa ritenere integrata la violazione di cui al citato comma 11 dell'art. 176 C.d.S., è che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
2.6. Se è vero, che - secondo i singoli verbali qui impugnati- il mancato pagamento del “pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle OS del
Brennero Spa, nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice della Strada - per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. – va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una
“norma in bianco”, venendo il precetto dell'art. 176, comma 11, C.d.S. integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato Commissariato.
2.7. Si ritiene quindi rilevante la circostanza addotta dalla parte appellante, secondo la quale, nel caso concreto è stata seguita una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, che ha comportato che l'appellante abbia comunicato un numero di telepass c.d. “jolly” per il caso che i pagamenti non siano stati effettuati al momento del passaggio al casello. Un tanto risulta sufficientemente comprovato dalla testimonianza della teste laddove la stessa ha, in sostanza, Tes_1 confermato tale prassi (nonché dalla documentazione allegata dalla appellante in primo grado, ovvero le comunicazioni e-mail inviate alle OS Spa).
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non sia stata assunta nel corso pagina 9 di 13 del primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale di data 08/03/2023 ha trovato ingresso, in primo grado, quale prova atipica, essendo stato allegato alla memoria conclusionale depositata in data 10/05/2023; il deposito deve ritenersi anche tempestivo, tenuto conto della data della testimonianza.
La testimone (sentita nel procedimento sub RG 1667/2022 davanti alla G.d.P. di Bolzano ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di mancati pagamenti e ci Pt_1 chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi. Ad un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste richieste della Poi c'è stato il periodo del covid Pt_1
e dopo il mio caporeparto ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per Persona_1 una sola società e quindi ha invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente all'ufficio Pt_1 competente. Questo è stato fatto.”
ADR: Probabilmente alcuni mancati pagamenti non sono stati consegnati dagli autisti della alla Pt_1 società. Questo lo penso io. Quindi parte un procedimento. Si scrive direttamente al titolare del veicolo che può essere o anche un veicolo preso in leasing p.e. Dopodiché si scrive alla ditta e Pt_1 Pt_1 se non sbaglio si scrive per ben due volte. Una in via formale e una avvertendo che se non viene pagato entro il termine previsto scatta la sanzione.
Posso dire che finché le abbiamo prese noi in carico allo sportello, le somme venivano immediatamente addebitate. Come funziona ora non lo so. Ritengo che secondo me nel caso di tutte queste sanzioni non è stata fatta la richiesta di l'addebito”.
2.8. Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati “con le modalità e le tariffe di legge”- dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso- deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
2.9. A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può e deve essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver
pagina 10 di 13 agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004;
n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016; “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
2.10. Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che abbiano generato nell'appellante la ragionevole convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto (che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che parte appellante non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei verbali di contestazione di cui è causa, nonché ha pagato subito quanto dovuto, appena venuta a conoscenza della contestazione del mancato pagamento (v. bonifico bancario del 23/03/2022, allegato al ricorso di primo grado).
Risulta pertanto errata la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui “dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta … è stato ampiamente dimostrato come per ogni verbale elevato veniva seguito l'iter previsto dal Protocollo d'intesa, ovvero l'accertamento del mancato pagamento veniva inoltrato da un dipendente della concessionaria OS del Brennero s.p.a. all'odierna società ricorrente”. Tale conclusione non risulta supportata da alcun mezzo di prova acquisito nel giudizio di primo grado. In realtà, la parte resistente, nel primo grado di giudizio, non ha provato in alcun modo che le OS avessero seguito l'iter, così come illustrato dal Giudice di Pace nel provvedimento impugnato. Anzi è emerso che i dipendenti delle OS non hanno inoltrato alcun accertamento del mancato pagamento all'odierna appellante, prima dell'emissione dei verbali impugnati. Infatti, agli atti non è stata fornita alcuna prova dei presunti accertamenti inoltrati dai dipendenti di OS alla , prima che venissero emessi i verbali. Pt_1
Risulta altresì errata la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui in “ogni verbale viene indicato la data ed il termine concesso alla società ricorrente per il pagamento”, in quanto tale affermazione si basa su un'interpretazione errata dei fatti. Come si evince dalla disamina della descrizione dell'infrazione, in ogni singolo verbale viene specificata la data in cui il personale delle
OS ha comunicato, con apposita segnalazione alla Polizia Stradale, la violazione del mancato pagamento del pedaggio. Tuttavia, le segnalazioni erano indirizzate alla Polizia, non alla società
pagina 11 di 13 Tale assunto si evince chiaramente dal testo degli stessi verbali (cfr. i verbali di cui al doc. 1 di Pt_1 parte resistente), in cui è esposto che “la presente violazione è stata accertata … omissis… ed è stata comunicata in data … con apposita segnalazione n. … per la conseguente verbalizzazione d'ufficio”
(risulta evidente che la comunicazione risulta rivolta alla Polizia per la conseguente verbalizzazione), nonché dalla corrispondenza tra le date delle presunte missive, specificate negli atti di accertamento, e quelle di rilevamento dei verbali notificati.
2.11. Ne consegue, senz'altro, l'accoglimento dell'appello.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche (cfr. Cass.
2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. A fronte della novità della questione, nonché della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e
[...]
), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di Parte_5 giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata,
1) annulla i verbali impugnati:
- n. 176/0421917;
- n. 176/0421903;
- n. 176/0422783;
- n. 176/0422786;
- n. 176/0425058;
- n. 176/0407367;
- n. 176/0409399;
- n. 176/0414154;
- n. 176/0414132;
pagina 12 di 13 con tutte le conseguenze di legge,
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in , il giorno 05/11/2025. CP_1
Il Giudice dott. Ivan Rauzi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21/2024
All'udienza del giorno 5 novembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte appellante avv. Servadio Giulia, che sostituisce oggi in udienza l'avv. Parte_1
LO GABRIELLA;
per la parte appellata Controparte_1
: nessuno;
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante precisa le sue conclusioni come da note scritte depositate in data
16/10/2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Ivan Rauzi pronuncia, ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. LO GABRIELLA, con studio in pagina 1 di 13 IN (NA) alla via A. De Gasperi 17, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_2 Controparte_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliato;
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di n. 165/2023 del 31/05/2023, CP_1 decisa all'odierna udienza ex art. 429 cpc., in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “La presente difesa si riporta all'atto introduttivo del giudizio, alla documentazione prodotta ed affoliata nonché alle note d'udienza del 06/06/2024, quivi da intendersi integralmente trascritte parola a parola, chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso in appello con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nel contestare ancora una volta, tutto l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e nel ribadire l'orientamento giurisprudenziale dell'intestato Tribunale, di integrale accoglimento di tutti i ricorsi in appello depositati e vertenti sulla medesima questione, si insiste affinché, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, l'ill.mo
Giudice adito annulli i verbali impugnati per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti– perché nulli, inammissibili, illegittimi ed infondati- dichiarando l'inefficacia delle sanzioni pecuniarie comminate a mezzo dei medesimi, nonché delle relative sanzioni accessorie di decurtazione dei punti dalla patente di guida dei conducenti, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, si insiste affinchè l'Ill.mo Giudice adito confermi le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.)”. di parte appellata: “Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
1.1. Con ricorso rivolto al Giudice di Pace di l'odierna appellante, la società (di CP_1 Parte_1 seguito anche solo ”), impugnava dinnanzi al Giudice di Pace di i seguenti verbali, Pt_1 CP_1
pagina 2 di 13 relativi ad asserite violazioni dell'art. 176, commi 11 e 21, C.d.s.:
1. Verbale n. 176/0421917 dd. 04/02/2022 (violazione del 03.01.2022, notificato il 12.05.2022);
2. Verbale n. 176/0421903 dd. 04/02/2022 (violazione del 04.01.2022, notificato il 12.05.2022);
3. Verbale n. 176/0422783 dd. 07/02/2022 (violazione del 07.01.2022, notificato il 12.05.2022);
4. Verbale n. 176/0422786 dd. 07/02/2022 (violazione del 07.01.2022, notificato il 12.05.2022);
5. Verbale n. 176/0425058 dd. 10/02/2022 (violazione del 08.01.2022, notificato il 12.05.2022);
6. Verbale n. 176/0407367 dd. 03/01/2022 (violazione del 03.12.2021 notificato il 12.05.2022);
7. Verbale n. 176/0409399 dd. 10/01/2022 (violazione del 07.12.2021 notificato il 12.05.2022);
8. Verbale n. 176/0414154 dd. 18/01/2022 (violazione del 15.12.2021 notificato il 12.05.2022);
9. Verbale n. 176/0414132 dd. 18/01/2022 (violazione del 17.12.2021 notificato il 12.05.2022).
1.2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente ha dedotto di possedere oltre 700 veicoli con targhe associate ad altrettanti telepass e che, durante i periodi di maggiore attività, stipulerebbe contratti di noleggio di autocarri con primarie società italiane (tra cui , sia Parte_2
a breve che a lungo tempo.
1.3. Per il versamento dei pedaggi autostradali la , cliente delle OS s.p.a. n. 00359, si Pt_1 avvarrebbe del Consorzio Italia, per cui effettuerebbe apposite comunicazioni, affinché le rispettive targhe dei veicoli in sua disponibilità siano abbinate ad altrettanti apparati telepass.
1.4. Tale abbinamento prevedrebbe che, quando i suddetti veicoli attraversano le corsie Telepass di qualsiasi ramo autostradale nazionale, le targhe degli stessi vengano associate dal sistema automatizzato ai telepass di riferimento ed il pagamento del pedaggio avvenga tramite addebito in conto corrente, mediante emissione di specifica fattura.
1.5. Nella fattispecie tale procedura avrebbe subito un'anomalia, la cui origine non sarebbe stata individuata specificatamente, ma non risulterebbe essere stata comunicata dalle OS all'odierna opponente, che ne avrebbe preso atto solo in seguito alla notifica dei verbali impugnati.
1.6. La vrebbe tempestivamente, previe opportune verifiche eseguite in relazione alle tratte Pt_1 percorse, corrisposto le somme dovute alle OS Del Brennero nel momento in cui le sarebbe stato segnalato l'inadempimento (allegava a riguardo il bonifico di data 23/03/2022, che comprenderebbe anche gli oneri di riscossione).
1.7. Secondo la ricorrente in primo grado non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 176 CDS, in quanto la non solo avrebbe provveduto sistematicamente ad attivare le suddette procedure Pt_1 affinché l'esazione avvenga in maniera automatizzata, così come prevedrebbe la normativa, ma non sarebbe stata messa a conoscenza che il sistema avesse riscontrato innumerevoli mancati pagamenti dei pedaggi autostradali.
pagina 3 di 13 1.8. Le violazioni non sussisterebbero in capo alla in quanto non risulterebbero notificate Parte_1 alla stessa le segnalazioni di mancato versamento dei pedaggi autostradali, con conseguente richiesta di pagamento da ottemperare entro termini stabiliti;
invero la procedura delle Concessionarie autorizzate,
a livello nazionale, prevedrebbe, prima, la consegna immediata del rapporto di mancato pagamento e relativo termine di scadenza e, poi, l'inoltro di un sollecito di pagamento e relativo termine di scadenza;
nella fattispecie tale iter non sarebbe stato rispettato e sarebbe palese la buona fede della Parte_3
[...
. La procedura delle concessionarie autorizzate, a livello nazionale, prevederebbe un iter procedurale di gestione dei mancati pagamenti del pedaggio, suddiviso in singole fasi e con specifica tempistica: consegna immediata del rapporto di mancato pagamento e relativo termine di scadenza, inoltro del sollecito di pagamento con relativo termine di scadenza (con l'indicazione che, decorso il termine in assenza di versamento, l'illecito sarà segnalato alla Polizia Stradale per la contestazione). Nel caso di specie la descritta procedura non sarebbe stata rispettata.
1.10. Ciò giustificherebbe l'accoglimento del ricorso anche in considerazione della circostanza che i veicoli sanzionati sarebbero stati noleggiati presso primarie società di noleggio.
1.11. Nella fattispecie, non risulterebbero comunicazioni alla società con cui le Parte_1
OS del Brennero s.p.a. le avrebbero richiesto il pagamento del pedaggio entro 15 giorni dal ricevimento, per cui l'odierna opponente non potrebbe essere sanzionata, non essendo stata messa a conoscenza della violazione e non avendo avuto l'opportunità di adempiere nei termini indicati.
In particolare le segnalazioni indicate nelle rispettive descrizioni di infrazione (contenute in ciascun verbale di contestazione) si riferirebbero alle comunicazioni rivolte alla Polizia Stradale (e non alla società , ai fini della verbalizzazione delle contestazioni, come si evincerebbe dalla Pt_1 corrispondenza tra le date delle presunte missive specificate negli atti di accertamento e quelle di rilevamento dei verbali notificati.
1.12. Nel giudizio di primo grado, incardinato presso il Giudice di Pace di con R.G. n. CP_1
2690/2022 si è costituito il Commissariato del chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
1.13. Con la sentenza n. 165/2023 il Giudice di pace ha respinto il ricorso.
1.14. Tale sentenza viene impugnata nel presente procedimento, con ricorso depositato in data
02/01/2024.
1.15. Nel ricorso d'appello l'appellante fa valere i seguenti motivi di appello:
1.15.1. Omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione, in quanto nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure avrebbe affermato che l'unico motivo di doglianza della società ricorrente verte sull'eccezione di prescrizione, riguardante alla notifica dei verbali oltre il termine dei pagina 4 di 13 novanta giorni. La sentenza non si sarebbe invece pronunciata sull'eccezione di omessa trasmissione alla da parte delle OS del Brennero, delle richieste di pagamento con concessione del Pt_1 termine per ottemperare, pena l'emissione dei verbali impugnati.
L'appellante contesta le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado nella sentenza, nella parte in cui sostiene che “dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta ………..è stato ampiamente dimostrato come per ogni verbale elevato veniva seguito l'iter previsto dal Protocollo d'intesa, ovvero
l'accertamento del mancato pagamento veniva inoltrato da un dipendente della concessionaria
OS del Brennero s.p.a. all'odierna società ricorrente, verificato che questa non saldava il pedaggio nel termine previsto, comunicava con apposita segnalazione alla Sezione Polizia Stradale
l'inadempienza e veniva elevato il verbale per violazione dell'art.176 C.d.s.”.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di prime cure, il resistente in primo grado (e odierno appellato) non avrebbe provato il rispetto, da parte di OS, dell'iter illustrato nello stesso provvedimento. Anzi, nel corso del giudizio, sarebbe emerso in maniera evidente che i dipendenti di OS non avevano inoltrato alcun accertamento di mancato pagamento alla ricorrente (e odierna appellante), prima dell'emissione dei verbali impugnati. Il Giudice di prime cure avrebbe interpretato erroneamente quanto riportato nei verbali di contestazione e quanto emerso nella fase istruttoria.
Nel corso dei giudizi sarebbe emersa l'insussistenza delle violazioni per l'acclarata applicazione di una procedura di addebito dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, tra la e le OS del Pt_1
Brennero, nonché per il mancato invio dei solleciti di pagamento all'odierna appellante prima della notifica dei verbali impugnati.
La teste sig.ra nel procedimento recante R.G. N. 1667/2022, avrebbe confermato in maniera Tes_1 puntuale la procedura generale che le OS Del Brennero seguivano nelle ipotesi di mancato pagamento dei pedaggi.
Dalle dichiarazioni rese dalla teste (testimonianza allegata alla comparsa conclusionale di primo Tes_1 grado, resa nel procedimento R.G. N. 1667/2022), si dedurrebbe inconfutabilmente la sussistenza dell'esimente della buona fede, che rappresenterebbe una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussisterebbero elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, avendo posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, instaurando una idonea procedura, affinché i mancati pagamenti confluissero su telepass dedicati, per cui nessun rimprovero potrebbe essergli mosso, il che risulterebbe dalla testimonianza della teste allegata alla comparsa conclusionale. Tes_1
Basterebbe poi leggere quanto pubblicato sul sito delle OS del Brennero in merito all'iter che la pagina 5 di 13 Concessionaria avrebbe adottato nel caso di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, in cui espressamente si ribadirebbe che, decorsi invano i 15 giorni, le OS avrebbero dato corso alla procedura di recupero forzato, con aggravio di spese e con facoltà di trasmettere gli atti alla Polizia
Stradale per le relative contestazioni.
Tale procedura, non risulterebbe rispettata, in quanto le OS del Brennero avrebbero dato impulso alla trasmissione facoltativa- non obbligatoria- degli atti alla Polizia Stradale, omettendo di trasmettere gli opportuni solleciti alla con le richieste di pagamento dei singoli pedaggi, pena Pt_1
l'applicazione della sanzione.
Il protocollo d'intesa, richiamato in sentenza dal Giudice di prime cure, non risulterebbe depositato da controparte e tale documento, cui l'odierna appellata si riferirebbe nella comparsa di costituzione, a supporto dell'avvio delle notifiche dei verbali, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti sulle specifiche attività che gli organi dovrebbero svolgere congiuntamente durante il periodo di validità del protocollo stesso;
lo stesso protocollo, tra l'altro, richiamerebbe l'obbligo della Concessionaria
Autostradale, di invitare, nel sollecito inviato all'utente, lo stesso nuovamente al pagamento del pedaggio, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 176 comma 11 e 21 del
Cds, ma non sarebbe stata fornita alcuna prova di solleciti trasmessi all'odierna appellante.
1.15.2. Con il secondo motivo d'appello l'appellante dichiara di censurare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure, dopo aver riportato pedissequamente la descrizione dell'infrazione contenuta nei verbali, accerta che per “ogni verbale viene indicato la data ed il termine concesso alla società ricorrente per il pagamento” e che “contro quanto dichiarato dalla dipendente dell' Pt_4 che nel caso specifico viene equiparata dal Cds ad un pubblico ufficiale … l'odierna società ricorrente non ha proposto querela di falso”.
Tale affermazione, oltre ad essere ininfluente e contraddittoria, si baserebbe su un'interpretazione errata dei fatti. Infatti, in ogni singolo verbale verrebbe specificata la data in cui il personale delle
OS ha comunicato, con apposita segnalazione alla Polizia Stradale, le violazioni del mancato pagamento del pedaggio;
le segnalazioni sarebbero però indirizzate agli Agenti della Polizia, ma non alla società ricorrente.
1.15.3. Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui, in merito all'eccezione di prescrizione, accerta che la documentazione, concernente i verbali impugnati e le relative relate di notifica, era stata depositata nei termini di legge e che la notifica era avvenuta ampiamente nel termine di 90 giorni. In realtà, contrariamente a quanto addotto dal Giudice di prime cure, l'odierna appellata non avrebbe fornito nei termini di legge la prova della regolarità della notifica, per presunta riassunzione dei termini, richiamata da controparte.
pagina 6 di 13 Tutti i verbali impugnati risulterebbero notificati oltre il termine dei 90 previsti dal Codice della Strada, contrariamente a quanto addotto dal Giudice di Pace.
1.16. A seguito di fissazione della prima udienza nel giorno 27.03.2024 si è costituito l'appellato
Commissariato del Governo, in data 27.03.2024, rassegnando le suesposte conclusioni, rilevando in via preliminare l'inammissibilità di un ricorso cumulativo e contestando la censura, proposta dall'appellante, di tardività delle produzioni documentali in primo grado. Deduceva inoltre l'inammissibilità del secondo motivo di appello, nonché l'infondatezza del primo e del terzo motivo, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
1.17. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata quindi fissata alla data odierna udienza di discussione, precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo (art. 429 cpc).
2. In diritto
2.1. Il primo e il secondo motivo di appello risultano fondati, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri motivi appello e delle eccezioni e difese dell'appellato Commissariato.
2.2. Ciò premesso, per mero dovere di completezza, va rilevato, in ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, che la relativa doglianza non appare fondata. Si ritiene in proposito che i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa non possano essere estesi de plano al presente giudizio, soggetto alle disposizioni del codice di procedura civile. La stessa giurisprudenza amministrativa, infatti, nel ricostruire il divieto di ricorsi cumulativi, lo ha fondato sui caratteri distintivi del processo amministrativo e sulle disposizioni del codice di rito amministrativo, che, a differenza del codice di procedura civile, non ammettono il cumulo di cause in presenza di una connessione meramente soggettiva. Giova al riguardo riportare le considerazioni svolte dal Consiglio di
Stato nella pronuncia n. 4277 del 26.08.2014: “Il codice di rito disciplina il cumulo delle domande all'art. 32, comma 1, e all'art. 43, comma 1; si aggiunge l'art. 70, che vede però la vicenda dal punto di vista del giudice. Da una parte, dunque, manca nel codice del processo amministrativo quella lacuna che - ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.a. - legittimerebbe il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile (come invece vorrebbe l'appellato nella memoria del 12 giugno scorso); dall'altra, nulla - né nei lavori preparatori e tanto meno nel corpo normativo - indica che il legislatore abbia inteso in alcun modo modificare l'orientamento consolidato, secondo il quale nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un'antica tradizione, per cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico giudizio. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza
pagina 7 di 13 soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, in base al ricordato indirizzo interpretativo, non consentirebbe l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ragion d'essere delle linee ricostruttive del sistema, esposte nei termini ora riassunti, si fonda:
- sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo;
- sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi.
Muovendosi all'interno delle sopra illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza:
- quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale;
- quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi (cfr., per tutti,
Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564; Id., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; Id., sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; Id., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).”
In definitiva, poiché la presente vertenza è sottoposta alle disposizioni del codice di procedura civile e, nell'ambito di tale corpo normativo, il cumulo oggettivo di cause è espressamente consentito dall'art. 104 c.p.c., l'eccezione della difesa erariale non può essere accolta.
Si deve d'altra parte osservare come, nella fattispecie in esame, le impugnazioni avverso i vari verbali di contestazione non siano avvinte da un vincolo solo soggettivo, vertendo intorno ai medesimi presupposti di diritto e a presupposti di fatto per lo più coincidenti;
identici risultano altresì i motivi di impugnazione. La sussistenza dei requisiti per la valida proposizione di un ricorso cumulativo dovrebbe essere dunque riconosciuta anche qualora si ritenesse di aderire al riportato indirizzo della giurisprudenza amministrativa.
2.3. L'art. 176 Codice della Strada, al suo comma 11, prevede che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono
pagina 8 di 13 corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.”
2.4. Ai sensi dell'art. 176, comma 11-bis, C.d.S. al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma
21, dell'art. 176 C.d.S., chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
2.5. Sulla base della normativa appena riportata, quel che rileva, affinché si possa ritenere integrata la violazione di cui al citato comma 11 dell'art. 176 C.d.S., è che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
2.6. Se è vero, che - secondo i singoli verbali qui impugnati- il mancato pagamento del “pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle OS del
Brennero Spa, nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Codice della Strada - per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. – va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una
“norma in bianco”, venendo il precetto dell'art. 176, comma 11, C.d.S. integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato Commissariato.
2.7. Si ritiene quindi rilevante la circostanza addotta dalla parte appellante, secondo la quale, nel caso concreto è stata seguita una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, che ha comportato che l'appellante abbia comunicato un numero di telepass c.d. “jolly” per il caso che i pagamenti non siano stati effettuati al momento del passaggio al casello. Un tanto risulta sufficientemente comprovato dalla testimonianza della teste laddove la stessa ha, in sostanza, Tes_1 confermato tale prassi (nonché dalla documentazione allegata dalla appellante in primo grado, ovvero le comunicazioni e-mail inviate alle OS Spa).
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non sia stata assunta nel corso pagina 9 di 13 del primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale di data 08/03/2023 ha trovato ingresso, in primo grado, quale prova atipica, essendo stato allegato alla memoria conclusionale depositata in data 10/05/2023; il deposito deve ritenersi anche tempestivo, tenuto conto della data della testimonianza.
La testimone (sentita nel procedimento sub RG 1667/2022 davanti alla G.d.P. di Bolzano ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di mancati pagamenti e ci Pt_1 chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi. Ad un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste richieste della Poi c'è stato il periodo del covid Pt_1
e dopo il mio caporeparto ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per Persona_1 una sola società e quindi ha invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente all'ufficio Pt_1 competente. Questo è stato fatto.”
ADR: Probabilmente alcuni mancati pagamenti non sono stati consegnati dagli autisti della alla Pt_1 società. Questo lo penso io. Quindi parte un procedimento. Si scrive direttamente al titolare del veicolo che può essere o anche un veicolo preso in leasing p.e. Dopodiché si scrive alla ditta e Pt_1 Pt_1 se non sbaglio si scrive per ben due volte. Una in via formale e una avvertendo che se non viene pagato entro il termine previsto scatta la sanzione.
Posso dire che finché le abbiamo prese noi in carico allo sportello, le somme venivano immediatamente addebitate. Come funziona ora non lo so. Ritengo che secondo me nel caso di tutte queste sanzioni non è stata fatta la richiesta di l'addebito”.
2.8. Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati “con le modalità e le tariffe di legge”- dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso- deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
2.9. A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può e deve essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver
pagina 10 di 13 agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004;
n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016; “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
2.10. Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che abbiano generato nell'appellante la ragionevole convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto (che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che parte appellante non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei verbali di contestazione di cui è causa, nonché ha pagato subito quanto dovuto, appena venuta a conoscenza della contestazione del mancato pagamento (v. bonifico bancario del 23/03/2022, allegato al ricorso di primo grado).
Risulta pertanto errata la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui “dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta … è stato ampiamente dimostrato come per ogni verbale elevato veniva seguito l'iter previsto dal Protocollo d'intesa, ovvero l'accertamento del mancato pagamento veniva inoltrato da un dipendente della concessionaria OS del Brennero s.p.a. all'odierna società ricorrente”. Tale conclusione non risulta supportata da alcun mezzo di prova acquisito nel giudizio di primo grado. In realtà, la parte resistente, nel primo grado di giudizio, non ha provato in alcun modo che le OS avessero seguito l'iter, così come illustrato dal Giudice di Pace nel provvedimento impugnato. Anzi è emerso che i dipendenti delle OS non hanno inoltrato alcun accertamento del mancato pagamento all'odierna appellante, prima dell'emissione dei verbali impugnati. Infatti, agli atti non è stata fornita alcuna prova dei presunti accertamenti inoltrati dai dipendenti di OS alla , prima che venissero emessi i verbali. Pt_1
Risulta altresì errata la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui in “ogni verbale viene indicato la data ed il termine concesso alla società ricorrente per il pagamento”, in quanto tale affermazione si basa su un'interpretazione errata dei fatti. Come si evince dalla disamina della descrizione dell'infrazione, in ogni singolo verbale viene specificata la data in cui il personale delle
OS ha comunicato, con apposita segnalazione alla Polizia Stradale, la violazione del mancato pagamento del pedaggio. Tuttavia, le segnalazioni erano indirizzate alla Polizia, non alla società
pagina 11 di 13 Tale assunto si evince chiaramente dal testo degli stessi verbali (cfr. i verbali di cui al doc. 1 di Pt_1 parte resistente), in cui è esposto che “la presente violazione è stata accertata … omissis… ed è stata comunicata in data … con apposita segnalazione n. … per la conseguente verbalizzazione d'ufficio”
(risulta evidente che la comunicazione risulta rivolta alla Polizia per la conseguente verbalizzazione), nonché dalla corrispondenza tra le date delle presunte missive, specificate negli atti di accertamento, e quelle di rilevamento dei verbali notificati.
2.11. Ne consegue, senz'altro, l'accoglimento dell'appello.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche (cfr. Cass.
2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. A fronte della novità della questione, nonché della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e
[...]
), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di Parte_5 giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata,
1) annulla i verbali impugnati:
- n. 176/0421917;
- n. 176/0421903;
- n. 176/0422783;
- n. 176/0422786;
- n. 176/0425058;
- n. 176/0407367;
- n. 176/0409399;
- n. 176/0414154;
- n. 176/0414132;
pagina 12 di 13 con tutte le conseguenze di legge,
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in , il giorno 05/11/2025. CP_1
Il Giudice dott. Ivan Rauzi
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