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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 567/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUSCANO Parte_1 C.F._1
NO EN
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO FORTUNATO Controparte_1 P.IVA_1
VA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: revocare il decreto ingiuntivo opposto, portante il n.526/2015, per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio. per parte appellata: rigetto della domanda dell'appellante, con condanna al pagamento delle spese legali (relative anche al cautelare) come per legge, da distrarsi direttamente a favore del Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria notificato il 9.10.2015, si opponeva al DI n. 526/2015, con il quale gli era stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 11.320,00 in favore del condominio CP_1 oggetto di asserito prelievo illegittimo da parte dell'opponente nel periodo in cui era amministratore del condominio. L'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, precisando che le somme erano state prelevate dal conto corrente intestato al condominio per il pagamento del proprio compenso di amministratore, pari ad €
2.000,00 mensili, e per il pagamento di spese condominiali.
Il condominio opposto si era costituito, negando la sussistenza delle spese ed escludendo ogni previsione di compenso per l'amministratore.
Con sentenza n. 153/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'opponente impugnava la decisione di prime cure, ritenendo errata la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ed insisteva per il riconoscimento dei compensi dovuti all'appellante in qualità di amministratore del condominio. Al fine di dimostrare l'esistenza del credito e la correttezza dei prelievi, l'appellante chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “del verbale assembleare a mezzo del quale veniva ratificata la nomina dell'avv. e veniva pattuito il relativo compenso;
gli estratti conto Pt_1 bancari con le specificazioni dei pagamenti effettuati per la polizza assicurativa del fabbricato;
tutte le ricevute relative ai versamenti effettuati dai condomini nelle mani del e concludeva nei termini sopra riportati. Pt_1
Si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore, che eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie, in quanto i documenti relativi alla gestione condominiale sono stati consegnati dall'appellante al pag. 2/6 dopo l'inizio del procedimento di opposizione e non contengono il verbale CP_1 assembleare richiesto né ricevute di pagamento.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01).
L'ordine di esibizione richiesto dall'appellante è inammissibile, sia in quanto si tratta di richieste probatorie vietate dell'art. 345 c.p.c., sia in quanto non vi è prova dell'esistenza degli atti oggetto dell'ordine di esibizione. La Corte d'appello, infatti, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre i mezzi istruttori in primo grado, attivando i propri poteri ufficiosi, e non può ordinare d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. Come dimostrato dall'appellato, i documenti relativi alla gestione condominiale da parte di sono stati Parte_1 riconsegnati al condominio in data 6.09.2016 e non contengono un verbale di nomina dell'amministratore (visto che il primo verbale menzionato è del 18.06.2009 mentre pag. 3/6 l'amministratore era in carica da aprile 2009) né alcun documento giustificativo delle spese.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di prime cure, sebbene espressa in maniera sintetica, appare corretta.
Le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto si riferiscono a prelievi sul conto corrente condominiale di somme versate dai condomini per il pagamento delle quote straordinarie per lavori di ristrutturazione e per € 1.500,00 per somme versate in contanti da uno dei condomini per la medesima causale, per i quali non è stata dimostrata la corresponsione alla ditta esecutrice dei lavori. L'odierno appellante si era impegnato alla restituzione della somma di € 1.500,00, così riconoscendo di non averla impiegata per alcun pagamento di spese condominiali. Quanto ai restanti prelievi ha dedotto di aver speso le somme per pagamenti riferibili alla gestione condominiale, senza provarlo. Nell'elenco dei documenti restituiti dall'appellante al nuovo amministratore di condominio non sono presenti quietanze di pagamento per assicurazione o altre spese condominiali, per cui non vi è alcuna prova della esistenza di queste spese e del loro pagamento.
L'appellante ha poi affermato che una parte dei prelievi si riferiva al pagamento dei suoi compensi, pattuiti in € 2.000,00 annuali. Sebbene non vi sia prova di questa pattuizione, il condominio opposto aveva ammesso che il compenso pattuito era pari ad € 1.500,00 all'anno. L'ammissione, tuttavia, non rende giustificabile il prelievo, contrariamente a quanto affermato dall'opponente ed attuale appellante, in quanto il condominio ha provato di aver già corrisposto i compensi dovuti al nel corso del suo mandato. Pt_1
La prova testimoniale assunta in primo grado ha dimostrato che le quote ordinarie di conto corrente venivano versate in contanti dai condomini a mani dell'amministratore, e tra questi versamenti erano compresi anche quelli relativi ai compensi. Le dichiarazioni dei testimoni appaiono del tutto coerenti con la presenza sul conto corrente solo di bonifici relativi a quote straordinarie per lavori di ristrutturazione, e dal versamento da parte di un condomino della quota straordinaria in contanti. Dette circostanze convalidano la tesi difensiva dell'avvenuta corresponsione dei compensi in contanti.
pag. 4/6 Inoltre, la confessione della indebita percezione della quota di € 1500,00 e la discrepanza tra quanto asseritamente spettante per compensi professionali e quanto prelevato dal conto corrente condominiale escludono la verosimiglianza delle difese di parte appellante.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
153/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone RI Morabito
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 567/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUSCANO Parte_1 C.F._1
NO EN
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO FORTUNATO Controparte_1 P.IVA_1
VA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: revocare il decreto ingiuntivo opposto, portante il n.526/2015, per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio. per parte appellata: rigetto della domanda dell'appellante, con condanna al pagamento delle spese legali (relative anche al cautelare) come per legge, da distrarsi direttamente a favore del Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria notificato il 9.10.2015, si opponeva al DI n. 526/2015, con il quale gli era stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 11.320,00 in favore del condominio CP_1 oggetto di asserito prelievo illegittimo da parte dell'opponente nel periodo in cui era amministratore del condominio. L'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, precisando che le somme erano state prelevate dal conto corrente intestato al condominio per il pagamento del proprio compenso di amministratore, pari ad €
2.000,00 mensili, e per il pagamento di spese condominiali.
Il condominio opposto si era costituito, negando la sussistenza delle spese ed escludendo ogni previsione di compenso per l'amministratore.
Con sentenza n. 153/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'opponente impugnava la decisione di prime cure, ritenendo errata la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ed insisteva per il riconoscimento dei compensi dovuti all'appellante in qualità di amministratore del condominio. Al fine di dimostrare l'esistenza del credito e la correttezza dei prelievi, l'appellante chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “del verbale assembleare a mezzo del quale veniva ratificata la nomina dell'avv. e veniva pattuito il relativo compenso;
gli estratti conto Pt_1 bancari con le specificazioni dei pagamenti effettuati per la polizza assicurativa del fabbricato;
tutte le ricevute relative ai versamenti effettuati dai condomini nelle mani del e concludeva nei termini sopra riportati. Pt_1
Si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore, che eccepiva la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie, in quanto i documenti relativi alla gestione condominiale sono stati consegnati dall'appellante al pag. 2/6 dopo l'inizio del procedimento di opposizione e non contengono il verbale CP_1 assembleare richiesto né ricevute di pagamento.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01).
L'ordine di esibizione richiesto dall'appellante è inammissibile, sia in quanto si tratta di richieste probatorie vietate dell'art. 345 c.p.c., sia in quanto non vi è prova dell'esistenza degli atti oggetto dell'ordine di esibizione. La Corte d'appello, infatti, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre i mezzi istruttori in primo grado, attivando i propri poteri ufficiosi, e non può ordinare d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. Come dimostrato dall'appellato, i documenti relativi alla gestione condominiale da parte di sono stati Parte_1 riconsegnati al condominio in data 6.09.2016 e non contengono un verbale di nomina dell'amministratore (visto che il primo verbale menzionato è del 18.06.2009 mentre pag. 3/6 l'amministratore era in carica da aprile 2009) né alcun documento giustificativo delle spese.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di prime cure, sebbene espressa in maniera sintetica, appare corretta.
Le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto si riferiscono a prelievi sul conto corrente condominiale di somme versate dai condomini per il pagamento delle quote straordinarie per lavori di ristrutturazione e per € 1.500,00 per somme versate in contanti da uno dei condomini per la medesima causale, per i quali non è stata dimostrata la corresponsione alla ditta esecutrice dei lavori. L'odierno appellante si era impegnato alla restituzione della somma di € 1.500,00, così riconoscendo di non averla impiegata per alcun pagamento di spese condominiali. Quanto ai restanti prelievi ha dedotto di aver speso le somme per pagamenti riferibili alla gestione condominiale, senza provarlo. Nell'elenco dei documenti restituiti dall'appellante al nuovo amministratore di condominio non sono presenti quietanze di pagamento per assicurazione o altre spese condominiali, per cui non vi è alcuna prova della esistenza di queste spese e del loro pagamento.
L'appellante ha poi affermato che una parte dei prelievi si riferiva al pagamento dei suoi compensi, pattuiti in € 2.000,00 annuali. Sebbene non vi sia prova di questa pattuizione, il condominio opposto aveva ammesso che il compenso pattuito era pari ad € 1.500,00 all'anno. L'ammissione, tuttavia, non rende giustificabile il prelievo, contrariamente a quanto affermato dall'opponente ed attuale appellante, in quanto il condominio ha provato di aver già corrisposto i compensi dovuti al nel corso del suo mandato. Pt_1
La prova testimoniale assunta in primo grado ha dimostrato che le quote ordinarie di conto corrente venivano versate in contanti dai condomini a mani dell'amministratore, e tra questi versamenti erano compresi anche quelli relativi ai compensi. Le dichiarazioni dei testimoni appaiono del tutto coerenti con la presenza sul conto corrente solo di bonifici relativi a quote straordinarie per lavori di ristrutturazione, e dal versamento da parte di un condomino della quota straordinaria in contanti. Dette circostanze convalidano la tesi difensiva dell'avvenuta corresponsione dei compensi in contanti.
pag. 4/6 Inoltre, la confessione della indebita percezione della quota di € 1500,00 e la discrepanza tra quanto asseritamente spettante per compensi professionali e quanto prelevato dal conto corrente condominiale escludono la verosimiglianza delle difese di parte appellante.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
153/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone RI Morabito
pag. 5/6 pag. 6/6