Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine dell'11/03/25, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6061/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
CAROTENUTO DOMENICO, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscotrecase
(NA) alla Via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di CP_1 cui alla L. 118/1971, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_2 relativa prestazione;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 06/10/2023, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
5801/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/10/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, il CTU nominato nel giudizio di opposizione ad ATP, dott. dopo aver depositato i chiarimenti richiesti, ha Persona_1 confermato il giudizio medico – legale già espresso dal consulente nominato nel procedimento per ATP, ritenendo “che l'istante è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 50% a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 26.10.2021; • Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 64% a partire dal 14.10.2023; • Non riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno d'invalidità civile” (cfr. consulenza in atti). Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso
è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto si fondano su accreditati e condivisibili criteri medico – scientifici, nonché su una attenta analisi delle condizioni di salute dell'istante e della documentazione sanitaria acquisita. Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dal difensore dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 06/10/2023 nei confronti dell' così provvede: a)rigetta la domanda;
b)condanna CP_1 la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 960,00 ;
c)pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/04/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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