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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 6527/2024 promossa da:
difeso dall'avv. Parte_1
CRIVELLIN LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in STRADA CUORGNE' N. 121
10072 MAPPANO
APPELLANTE contro
difeso dall'avv. , SOAVE Controparte_1
GIANCARLO ( VIA PALESTRO 2/7 16122 GENOVA;
elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istane istruttorie riformare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Torino, n. 699/2024, pubblicata in data 29/02/2024, nel procedimento RG 10301/2021 per le ragioni di cui in atti e per l'effetto
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva della Parte_1
Nel merito
1 - riformare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Torino, n. 699/2024, pubblicata in data 29/02/2024, nel procedimento RG 10301/2021 per le ragioni di cui in atti e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellata per i motivi di cui in atti e per l'effetto
- condannare l'appellata, ai sensi di polizza, al pagamento dell'importo di € 2.151,78 ovvero della diversa somma accertanda, oltre interessi dal fatto al soddisfo
- condannare l'appellata al pagamento delle spese di CTU e CTP per € 400,00
Per parte convenuta:
in via preliminare: confermare l'efficacia esecutiva della sentenza 699/2024 del giudice di pace di Torino, per tutti i motivi
esposti in narrativa;
nel merito: in denegata ipotesi di dichiarazione di ammissibilità e/o procedibilità dell'odierno gravame, rigettare i motivi
d'appello siccome infondati in fatto e diritto con conseguente conferma della decisione oggetto di impugnazione;
nel merito, in via di mero subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, liquidare quanto strettamente di giustizia tenuto conto che ha già onorato le somme liquidate in Controparte_2 sentenza sia in punto spese di c.t.u. per la percentuale del 50%. vinte le spese o perlomeno compensate.
Oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 669/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
❖ Con atto di citazione del 27/05/2021 la in qualità di cessionaria del Parte_1
credito, evocava innanzi al Giudice di Pace di Torino la al fine di ottenere CP_1
l'indennizzo dovuto a seguito ad un evento grandigeno in data 29/04/2019, in San Gillio
Torinese (TO), alla Via Galileo Ferraris, in cui la vettura Renault Kadjar, targata FK650KK, di proprietà del sig. , aveva subito danni per € 9.635,28, indennizzati nella sola Controparte_3 misura di € 3.362,98.
❖ Si costituiva la che dava atto di aver risarcito il danno come liquidato dal perito e CP_1
negava che l'ulteriore credito ceduto fosse certo al momento della cessione, non essendo stati provato che i danni richiesti derivavano dall'evento grandigeno. Chiedeva quindi il rigetto della pretese attoree.
❖ Il Giudice disponeva una CTU estimativa sul mezzo attoreo che così concludeva: “Il costo
2 complessivo dei ripristini era di € 6.487,96. Residuano € 2.151,78 al netto dei patti contrattuali e dedotto l'acconto. Al mezzo non deriva alcuna svalutazione. Prezzi e costi indicati sono riferiti alla data di accadimento dei fatti.
❖ Parte attrice aderiva alle risultanze della CTU e domandava, se del caso, l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie (con la teste ); Testimone_1
❖ Non veniva svolta istruttoria orale.
❖ Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione stante “la superfluità dell'escussione” tratteneva la causa in decisione.
❖ Ribadite le istanze istruttorie, parte attrice chiedeva condannare la convenuta, ai sensi di polizza, dell'importo di € 2.151,78 ovvero della diversa somma accertanda, oltre interessi dal fatto al soddisfo.
❖ Il Giudice di Pace, con sentenza 669/24, accertava la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in qualità di cessionaria del credito e ne rigettava la domanda.
Giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 4.3.2024 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace per i
[...]
seguenti motivi:
➢ Il Giudice di prime cure ha erroneamente escluso la legittimazione attiva della Parte_1
che aveva agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito. Secondo il Giudice
[...]
di prime cure , la cessione del credito versata in atti era priva degli elementi essenziali necessari per la sua validità e non indicava l'ammontare del credito ceduto;
come tale era “un contratto privo dell'oggetto.
Al contrario la cessione di credito prodotta sin dal primo grado di giudizio contiene tutti gli elementi essenziali ed in particolar modo consente di individuare in maniera chiara e precisa l'oggetto e la fonte del diritto.
Il credito “futuro” che doveva essere accertato e liquidato, doveva ritenersi legittimamente cedibile ex art. 1260 c.c.. con la conseguenza che la cessionaria doveva essere dichiarata pienamente legittimata ad agire in giudizio per farlo valere nei confronti del soggetto obbligato.
In riferimento alla mancanza di autenticazione delle firme del cedente e del cessionario, la decisione oltre che essere priva di motivazione, non è supportata da alcun fondamento normativo in quanto per il contratto in esame non è prevista alcuna formalità del genere.
➢ il Giudice di prime cure ha poi errato nell'aver ritenuto non assolto l'onere probatorio in merito
3 al fatto che tutti i danni rappresentati dall'attrice siano in nesso di causalità con l'evento grandine poiché contraddittoriamente non aveva ammesso la prova per testi che parte attrice aveva tempestivamente richiesto e opportunamente reiterato anche nella precisazione delle conclusioni. In ogni caso la prova era stata data a mezzo CTU e doveva ritenersi assolta per il fatto che l'assicurazione aveva già parzialmente risarcito il danno.
➢ Il Giudice di prime cure quindi non avrebbe dovuto porre a carico anche di parte attrice le spese di CTU che vanno invece poste integralmente a carico della Assicurazione, unitamente alle spese di CTP sopportate dall'attrice.
L'appellante ha chiesto quindi la riforma della sentenza ed il pagamento dell'indennizzo ancora dovuto in € 2.151,79, detratta la franchigia e quanto già corrisposto dalla Assicurazione.
si sono costituite ed hanno svolto le seguenti difese: Controparte_1 CP_1
• Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'atto di cessione del credito era privo dei requisiti imprescindibili e segnatamente dell'oggetto della cessione. La non Parte_1
poteva quindi essere ritenuta cessionaria del credito;
• Il Giudice di Pace ha correttamente valutato le prove ritenendo che la domanda non fosse fondata e regolando di conseguenza le spese di lite e CTU.
Chiedeva quindi la reiezione dell'appello.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3.4.2024 all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con riserva di depositare la sentenza entro
30 giorni.
*********
1. Con il primo motivo di appello la ha impugnato la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto non sussistente la legittimazione ad agire dell'attrice, essendo nulla cessione del credito per difetto dei requisiti essenziali in quanto costituita da una mera fotocopia con sottoscrizioni del cedente e del cessionario che stante l'assenza di autenticazione non hanno data certa. Inoltre nello scritto non viene indicato l'ammontare del credito che viene ceduto e neppure sono indicati i criteri di determinazione a posteriori e quindi la cessione è priva di oggetto.
L'appello sul punto è fondato per i motivi che seguono.
4 ✓ La cessione del credito prodotta in giudizio è valida ed efficace poiché contiene tutti gli elementi essenziali del contratto:
- l'identità delle parti (sia del cedente, Sig. , del quale era anche allegato un Controparte_4
valido documento di riconoscimento che della cessionaria, ; Parte_1
- l'identità del contrente ceduto (ovvero la compagnia assicurativa);
- l'indicazione del mezzo sinistrato e del numero di sinistro attribuito all'evento dalla stessa compagnia assicurativa (cfr. ns. doc. 4.4) con cui evidentemente poter individuare l'evento dannoso;
- la volontà di cedere le somme corrispondenti al risarcimento del danno;
- l'oggetto della cessione e cioè il credito derivante dall'indennizzo di questo sinistro, con espresso riconoscimento dei poteri concessi al cessionario (diritto ed azione “fino alla concorrenza del pagamento delle riparazioni eseguite”).
La circostanza che non sia stata individuata la somma oggetto di cessione non esclude la individuazione del credito oggetto del contratto, che essendo di natura risarcitoria, necessitava evidentemente di un accertamento, se contestato e di una liquidazione o in se conciliativa o in sede giudiziaria. Il cedente prima di una liquidazione da parte della assicurazione o di una sentenza non avrebbe potuto indicare l'entità del credito ceduto;
pertanto correttamente si è limitato ad individuare l'evento lesivo e quale fosse il danno lamentato che doveva essere accertato e liquidato. Per la determinazione dell'oggetto del contratto, non occorreva individuare i criteri per la quantificazione del credito atteso che l'entità dello stesso per sua natura non poteva che essere determinato sulla base della valutazione eseguita dalla
Assicurazione o dal Giudice, tenuto conto degli accordi di polizza.
Ai sensi dell'art. 1348 c.c. il credito dell'assicurato nei confronti della sua assicurazione, non ancora liquidato può senz'altro essere oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. (sul punto tra le molte «Non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi). Nel nostro ordinamento giuridico, la cessione dei crediti futuri, anche di quelli aventi causa risarcitoria, è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto.». Cassazione Civile - Sezione I - Sentenza n. 31896/2018).
✓ Nessun rilievo riveste ai fini della validità della cessione la circostanza che fosse stata prodotta in giudizio una fotocopia del contratto, atteso che l'Assicurazione non ne aveva mai contestato
5 l'autenticità e la rispondenza all'originale.
Né rileva ai fini della validità del contratto di cessione il fatto che le sottoscrizioni del cedente e del cessionario non fossero autenticate, e che la data della cessione non fosse certa, atteso il fatto che alcuna norma prevede l'autenticazione delle firme sul contratto di cessione del credito e soprattutto che l'Assicurazione non aveva mai contestato né le sottoscrizioni, né la data certa della cessione, ma come detto solo il fatto che il credito non fosse accertato e determinato nella sua entità.
Non essendo state sollevate queste eccezioni dalla Assicurazione, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che il contratto di cessione di credito era stato sottoscritto dalle parti, nella data indicata sul documento.
2. Con il secondo motivo di appello la ha contestato che il Giudice di Pace aveva Parte_1 errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte attrice, avendo però contraddittoriamente negato l'ammissione della prova testimoniale richiesta tempestivamente.
Si legge nella sentenza …“nel merito poi non vi è prova che tutti i danni rappresentati dall'attrice siano in nesso di causalità con l'evento grandine. Ex art. 2967 c.c. non è stata versata in atti né la prova dei danni determinati dall'evento grandine, né del nesso di causalità tra evento grandine e danni elencati in fattura”.
L'appello sul punto è fondato.
La decisione del Giudice di prime cure appare illogica nella parte in cui avendo ritenuto non provati i danni ed il nesso causale con l'evento grandigeno, non ha tuttavia ammesso la prova testimoniale sul punto, tempestivamente richiesta dall'attrice.
In ogni caso non si condivide nel merito la decisione del giudice di prime cure.
L'Assicurazione non ha mai contestato l'evento gradigeno che aveva danneggiato l'auto in data
27/05/2021 ed anzi infatti aveva provveduto a corrispondere già una somma a titolo di indennizzo.
La CTU svolta dal Giudice di prime cure ha valutato il danno all'auto, non evidenziando incompatibilità rispetto al sinistro;
sul punto riferisce: Il veicolo in oggetto ha subito dei danni alla carrozzeria a seguito di evento atmosferico. Per tipologia, densità, diffusione ed inclinazione le tracce di danno sono riferibili ad una grandinata. Conseguentemente le sostituzioni e riparazioni realmente eseguite, sono quelle più oltre elencate nella stima dei danni. Ha liquidato il danno in € 6.487,96, da cui detratta la franchigia e l'acconto già versato residuavano € 2.151,78.
6 Il danno deve quindi ritenersi provato.
Sul quantum
Con l'atto introduttivo di primo grado la carrozzeria aveva prodotto una fattura di riparazione di
€ 9.365,82 (cfr. ns doc. 4.1).
Tuttavia, in esito alle risultanze dalla CTU che ha determinato i danneggiamenti in € 6.487,96, appellante aveva ridotto le proprie pretese aderendo alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale (sia all'udienza di disamina dell'elaborato peritale del 11/04/2022, di quella successiva del 23/05/2022, nonché con le proprie note conclusive del 01/09/2023).
Ai sensi di polizza, all'indennizzo deve essere detratto uno scoperto pari al 15% ed una franchigia di € 350,00 (cfr. pag. 12, ns. doc. 4.3, ma la circostanza è pacifica per stessa conferma della convenuta data con la comparsa di costituzione e risposta del I° di giudizio).
Quindi, dall'importo indennizzabile determinato dal CTU deve essere sottratto lo scoperto del
15% (ovvero € 973,19, poiché maggiore rispetto alla franchigia di € 350,00) nonché il pagamento parziale di € 3.362,98 già corrisposto ante causam dalla compagnia.
Ne consegue che l'indennizzo ancora dovuto ammonta ad € 2.151,79. Su tale somma che può ritenersi liquidata all'attualità sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo
3. Sulla regolazione delle spese
È fondato l'appello in merito alla regolazione delle spese di CTU, che sono tate ripartite tra le parti in ragione del 50% in primo grado e sulle spese di CTP.
Le spese di CTU, dovranno essere poste integralmente a carico di parte appellata soccombente, che ha reso necessario l'accertamento per quantificare l'ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
È altresì dovuta la spesa sopportata da parte attrice per il CTP nell'importo di € 400,00 come da fattura in atti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellata soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 5.200,00
7 - non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta- nel giudizio di appello
Pertanto i compensi sono così liquidati per il giudizio di appello:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 per la fase decisionale
Totale € 1.701,00
E per il giudizio di primo grado:
€ 236,00 per la fase di studio
€ 252,00 per la fase introduttiva
€ 352,00 per la fase istruttoria
€ 425,00 per la fase decisionale
Totale € 1.265,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace n. 664/2024 proposta da Parte_1
contro ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 2.151,79. oltre interessi dalla Parte_1
pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
, liquidandole per il giudizio di appello in € 1.701,00 per compensi ed € Parte_1
147,00 + 27,00 per spese vive, e per il primo grado in € 1.265,00 per compensi ed € 98,00 +27,00 per spese, tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di
CTP che si liquidano in € 400,00;
pone in via definitiva le spese di CTU, a carico di Controparte_1
[...]
8 Torino, 05/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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