Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 368 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Taranto a Viale Virgilio n. 47,
presso lo studio dell'avv. Alberto Giusti, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Laterza a Via Roma n. 190, Parte_2
presso lo studio dell'avv. Gianvito Bruno, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA -
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'Avvocatura dell'Istituto,
- APPELLATO –
CP_3
- APPELLATA-TERZO - CP_4
Oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza appellata (n. 1710/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando nel giudizio di merito (R.G. n. 4976/2019),
promosso con ricorso in riassunzione da , a seguito Parte_1
di ordinanza, ex art. 616 comma 1 c.p.c., emessa in data 8.5.2019 dal giudice dell'esecuzione, sulla opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dalla ex artt. 615 e 617 cpc, avverso Parte_3
due pignoramenti presso terzi eseguiti con atti notificati il 12.10.2018 e 11.12.2018
dall' presso la , sino alla concorrenza, Controparte_5 CP_3
rispettivamente, di €. 66.384,19 e di €. 66.618,37, in forza di n. 7 cartelle di pagamento notificate tra il 22.3.2005 e l'8.1.2018, nonché di n. 4 avvisi di addebito notificati tra il 16.10.2012 e il 7.11.2015, tutti ivi elencati, relativi, per quanto qui d'interesse, a
CP_ crediti vantati dall a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli per gli anni dal 2002 al 2012, con richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto dell'avversa opposizione - riunito all'analogo giudizio
(R.G. n. 5280/2019) promosso con ricorso in riassunzione da Parte_3
con richiesta di declaratoria di nullità dei titoli posti a base dei due
[...]
2 pignoramenti impugnati, nonché di nullità dei titoli portati dalla cartella di pagamento n. 106.2005.00195642.68, per intervenuto annullamento dichiarato con sentenza del
Tribunale di Taranto n. 930/2016, e di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 106.2006.00016953.15, n. 106.2007.00016194.76 e n.
106.2008.00013806.89, nonchè negli avvisi di addebito n. 406.2012.00015783.38 e n.
406.2013.00027972.25 - dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 106.2008.00013806.89, n.
106.2012.00007038.42, n. 106.2015.00106797.54 e 106.2017.00113444.64;
dichiarava inefficaci gli opposti pignoramenti presso terzi in relazione alle cartelle n.
106.2005.00195642.68, n. 106.2006.00016953.15, n. 106.2007.00016194.76;
rigettava nel resto la spiegata opposizione (in relazione agli avvisi di addebito n.
406.2012.0015783.36, n. 4062013.00027972.25, n. 406.2014.00002251.48 e n.
406.2015.00015852.54); compensava la spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello Controparte_5
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
e, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione Controparte_5
all'esecuzione proposta da Parte_3
Si costituiva anche la inistendo Parte_3
per il rigetto dell'appello,
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo,
pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l' dell'errore in procedendo del primo Parte_1
Giudice per aver ritenuto cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n. 106.2008.00013806.89, n. 106.2012.00007038.42 n. 106.2015.00106797.54 e
106.2017.00113444.64, in considerazione della affermazione “risultano estinte a
3 seguito di pagamenti parziali intervenuti a seguito di domanda di rateazione e, per la
parte residua, per effetto dell'art. 4 del d.l.118/18”, contenuta sia nel proprio ricorso in riassunzione e sia nella memoria di costituzione, a seguito del ricorso in riassunzione proposto dalla (R.G. n. 5280/2019). Parte_3
Sostiene l'appellante che, in realtà, soltanto la cartella n. 106.2008.00013806.89 è stata estinta per intervenuti pagamenti, e non per effetto dell'art. 4 del D.L. 119/18, e che tale sua affermazione è frutto di mero errore materiale, evincibile dall'estratto di ruolo prodotto in entrambi i giudizi ed ovviato con memoria di rettifica del 26.9.2020, entro il termine concesso per il deposito di memorie.
Ritiene, pertanto, l'appellante che le cartelle n. 106.2012.00007038.42, n.
106.2015.00106797.54 e 106.2017.00113444.64 debbano ritenersi legittimamente esigibili perché non rientranti nei parametri della norma prevista dall'art. 4 del
D.L.119/18, la quale, peraltro, prescinde dalla disponibilità delle parti e dai rilievi del
Magistrato.
Inoltre, premesso l'annullamento della cartella 106.2005.00195642.68 in virtù della sentenza n. 930/2016, con conseguente corretta declaratoria di inefficacia del pignoramento in relazione a tale cartella, si duole l'appellante dell'errore del primo giudice per aver dichiarato l'inefficacia dei pignoramenti opposti in relazione alle cartelle n.106.2006.00016953.15, notificata il 21.2.2006, e n. 106.2007.00016194.76,
notificata il 21.3.2007, per intervenuta prescrizione quinquennale, nonostante questa sia stata interrotta dalle relative intimazioni di pagamento notificate alla Parte_3
il 12.10.2015, il 31.1.2017 e il 9.8.2019. Ritiene, in proposito, l'appellante che per dette cartelle vada applicato il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che nella specie nessuna prescrizione è maturata, avuto riguardo alla natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento che trae origine dall'art. 49
del DPR n. 602 del 29.9.1973, nonché espressamente previsto dall'art. 20 comma 6
del D.Lgs.112/1999.
4 Si duole, infine l'appellante per l'errata regolazione delle spese di lite di primo grado.
L'appello è infondato.
Osserva la Corte, in riferimento al primo motivo di appello, come del tutto appropriatamente il Tribunale abbia dato atto della chiara precisazione di
[...]
, sia nel proprio ricorso in riassunzione e sia nella memoria Parte_1
di costituzione a seguito del ricorso proposto dalla “...si evidenzia come Parte_3
di tutte le cartelle opposte restano riscuotibili quelle di seguito indicate: n.
n.106.2006.00016953.15 e n. 106.2007.00016194.76. Le altre risultano estinte a
seguito di pagamenti parziali intervenuti a seguito di domanda di rateazione e, per la
parte residua, per effetto dell'art. 4 del d.l.118/18…”, così correttamente ritenendo cessata la materia del contendere, tempestivamente richiesta pure nella comparsa di costituzione della in relazione ai crediti afferenti le cartelle di pagamento Parte_3
n. 106.2008.00013806.89, n. 106.2012.00007038.42, n. 106.2015.00106797.54 e
106.2017.00113444.64, restando priva di valenza, siccome tardiva, la deduzione di un mero errore materiale, al riguardo sollevata dalla stessa per la Controparte_5
prima volta, dopo due udienze, nella “memoria di rettifica del 29.6.2020”.
Tale tardiva modifica, infatti, inserisce un fatto completamente nuovo a fondamento della pretesa dell'appellante e un diverso tema d'indagine e di decisione con compromissione delle potenzialità difensive della controparte (v. Cass.29596/2020).
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Altrettanto correttamente il Giudice di prime cure ha applicato alla riscossione dei crediti previdenziali la prescrizione quinquennale.
Osserva, infatti, la Corte che soltanto il credito derivante da un provvedimento giurisdizionale e, quindi, con idoneità di giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre alle ingiunzioni fiscali per la riscossione di crediti contributivi, pur se non più
5 contestabili per mancata opposizione nei termini, non può assegnarsi la natura giurisdizionale e, quindi, l'idoneità di giudicato, con la conseguenza che l'azione esecutiva è soggetta al termine quinquennale.
Tanto risulta definitivamente chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza a SS.UU., n. 23397/2016, ha stabilito che la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del
“titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), mentre la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale (la cartella esattoriale,
CP_ l'avviso di addebito dell' e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria) non può fare acquistare, all'atto stesso, “efficacia di giudicato”, giacché i citati atti costituiscono - per propria natura incontrovertibile - semplici atti amministrativi di autoformazione e, pertanto, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato..
Di conseguenza, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con efficacia di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione breve, al posto della regola sussidiaria della prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c.; ciò in perfetta aderenza alla natura di atto amministrativo che il ruolo riveste (conf.
Cass. 17.3.2020 n. 7409).
Neppure assume rilievo il richiamo all'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999, nel punto in cui stabilisce un termine prescrizionale decennale, posto che i giudici di legittimità hanno chiarito che tale termine è strettamente connesso al procedimento amministrativo per il rimborso di quote inesigibili (Cass.
4.12.2018 n.31352).
La sentenza impugnata, infine, non merita censura neppure in ordine alla disposta compensazione di spese, giustificata dalla reciproca soccombenza.
L'appello proposto da va, dunque, respinto, con Parte_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
6 Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della Parte_3
CP_
mentre vanno compensate nei confronti dell' in ragione della sua
[...]
espressa adesione all'assunto dell'appellante. Nulla per le spese nei confronti dell'appellata , non costituita, CP_3
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna al pagamento di questo grado di giudizio Controparte_5
in favore della , che liquida in Parte_3
complessivi €. 1.800,00 oltre accessori legge, con distrazione al suo difensore avv.
Bruno Gianvito, anticipante;
3) Compensa le spese di questo grado di giudizio tra Controparte_6
CP_ e
Taranto, 12.2.2025
Il Cons. Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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