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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
16456/2018
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Massimiliano Recchia e Giampiera Pappadà ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Bari alla via Principe Amedeo n. 144
- ATTORE -
E
, COD. FISC. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bari-Carbonara alla via V. Veneto n. 75
- CONVENUTO CONTUMACE –
All' udienza del 02.12.2024 la parte costituita ha precisato le conclusioni come di seguito riportate.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del dott. per le causali in atti;
per l'effetto, dichiarare tenuto e Controparte_1
condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 44.586,54, per le causali in atti, ovvero di quell'altro altro importo (maggiore o minore) da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia ed equità; condannare il convenuto al pagamento, di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c., come da nota spese che segue…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato il 25.10.2018 l'attore evocava in giudizio il convenuto per sentire accogliere le predette conclusioni. Non avendo iscritto a ruolo la causa,
la riassumeva con atto di citazione in riassunzione notificato il 17.11.2018. Deduceva di essere stato titolare di una ditta individuale denominata “Sud Multiservice”, operante nel campo dei lavori edili;
che per la tenuta della contabilità fiscale, si era avvalso dell'opera professionale del dott. CP
, presentatogli da alcuni conoscenti come dottore commercialista;
che il professionista avrebbe
[...]
dovuto curare tutti gli aspetti fiscali della “Sud Multiservice”, relativi alla dichiarazione dei redditi, al versamento del credito d'imposta, contributi INAL, INPS ed IVA;
che di tali oneri fiscali e contabili, il dott. aveva redatto tutti i relativi conteggi e gli appositi modelli F24 recanti gli importi di CP
CP quanto dovuto dalla;
che nello specifico, per tutto il periodo relativo agli anni dal 2002 al 2007
compreso, l'attore aveva consegnato, in contanti o assegni, nelle mani del ridetto professionista il denaro relativo agli importi delle imposte e dei tributi, così come da questi calcolato ed indicato nelle copie fotostatiche dei modelli telematici F24; che invece, ricevuto il corrispondente danaro, il dott. CP
gli aveva consegnato in copia le ricevute di modelli F24 ad attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato personalmente;
che inaspettatamente, riceveva notifiche delle cartelle esattoriali per la mancata consegna delle dichiarazioni dei redditi, dei versamenti IVA, IRPEF, INAIL;
che da indagini eseguite scopriva che le ricevute erano false e che alcuna somma era stata effettivamente versata dal convenuto;
che in data 31.7.2010, sporgeva querela in danno del dott. per i fatti sopra narrati;
Controparte_1
che seguivano, le indagini della Procura della Repubblica di Bari, dalle quali emergeva come il dott.
avesse ottenuto: brevi manu dall'attore la somma complessiva di € 44.586,54 (di cui € CP
13.650,36 sotto forma di assegni e la restante parte in contanti), al fine di consentire al predetto consulente di effettuare i versamenti dei modelli F24, che avesse incassato i suddetti assegni, non pag. 2/4 provvedendo al versamento di n. 38 modelli F24; avesse falsificato i predetti modelli;
che, concluse le indagini, con decreto di citazione del 12.6.2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
citava in giudizio il per rispondere dei seguenti reati: “imputato dei reati di cui Controparte_1
agli artt. 81 cpv., 482, 640, 61 nn. 2, 7, 11 c.p., «per aver con raggiri sottratto la somma di € 44.586,54 al
Sig. , nato a [...] il [...], somma che doveva utilizzare in qualità di consulente Parte_1
fiscale, per effettuare pagamenti di imposte e contributi previdenziali con i seguenti modelli F24, di fatto mai effettuati». Fatto commesso in Bari dal 18/02/2002 al 10/04/2007. Con la recidiva specifica e infraquinquennale”; che tuttavia il giudizio penale a carico del (n. 11707/10 R.G.N.R. Mod.21, CP
Tribunale di Bari, II sez. penale, in composizione monocratica), si concludeva con sentenza del 19.1.2015
di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
che senza esiti restava la mediazione introdotta dall'attore a causa della mancata partecipazione del convenuto, senza che fosse addotta alcune giustificazione. Il convenuto, benché regolarmente citato in giudizio non si costituiva e restava contumace. Nel corso del giudizio era autorizzata l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale, cui l'attore provvedeva;
quindi, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Dagli atti di causa emergono in maniera evidente gli inadempimenti di parte convenuta (
che peraltro a seguito delle indagini penali è risultato non essere iscritto all'ordine dei commercialisti ),
che ometteva di svolgere l'attività professionale che gli era stata affidata in particolare non versando le varie imposte dell'attore-cliente nonostante avesse riscosso le relative somme dal cliente medesimo,
simulando versamenti mai effettuati. Ciò risulta documentalmente, per quanto attiene agli assegni, emessi dall'attore ed intestati al convenuto e dallo stesso riscossi o girati a terzi, ed alle ricevute dei versamenti che sono risultate falsificate a seguito delle indagini della polizia giudiziaria come documentate nel fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale contro il convenuto instaurato a seguito delle querela sporta dall'attore ed acquisito agli atti su ordine del giudicante. Il predetto fascicolo contiene poi le dichiarazioni delle persone informate dei fatti ove è confermato il modus operandi del convenuto che simulava di avere effettuato i pagamenti delle imposte per poi convocare presso il proprio studio l'attore facendosi rimborsare le somme ( in verità mai versate ) mediante pagamento in contanti e/o con assegni,
rilasciando poi copie di ricevute di versamento falsificate ( modus operandi che stando alle dichiarazioni pag. 3/4 rese da il convenuto aveva adoperato anche con lui ). Il predetto quadro probatorio Testimone_1
consente di dedurre argomentazioni probatorie in favore dell'attore anche dal comportamento di parte convenuta che non ha partecipato alla mediazione senza addurre giustificazioni ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
richiamato dall'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28/2010. Infondata è invece la domanda per quanto attiene alla richiesta di danno non patrimoniale atteso che tale danno, sebbene dedotto, non è stato in alcun modo concretamente provato nel giudizio. Deve pertanto condannarsi il convenuto al pagamneto in favore dell'attore della complessiva somma di €. 44.586,54 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 44.586,54 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, in €. Controparte_1
6.618,80 di cui €. 618,80 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, che distrae in favore degli Avv.ti Massimiliano R e Giampiera Pappadà, dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Bari, 07.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
16456/2018
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Massimiliano Recchia e Giampiera Pappadà ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Bari alla via Principe Amedeo n. 144
- ATTORE -
E
, COD. FISC. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bari-Carbonara alla via V. Veneto n. 75
- CONVENUTO CONTUMACE –
All' udienza del 02.12.2024 la parte costituita ha precisato le conclusioni come di seguito riportate.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del dott. per le causali in atti;
per l'effetto, dichiarare tenuto e Controparte_1
condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 44.586,54, per le causali in atti, ovvero di quell'altro altro importo (maggiore o minore) da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia ed equità; condannare il convenuto al pagamento, di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c., come da nota spese che segue…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato il 25.10.2018 l'attore evocava in giudizio il convenuto per sentire accogliere le predette conclusioni. Non avendo iscritto a ruolo la causa,
la riassumeva con atto di citazione in riassunzione notificato il 17.11.2018. Deduceva di essere stato titolare di una ditta individuale denominata “Sud Multiservice”, operante nel campo dei lavori edili;
che per la tenuta della contabilità fiscale, si era avvalso dell'opera professionale del dott. CP
, presentatogli da alcuni conoscenti come dottore commercialista;
che il professionista avrebbe
[...]
dovuto curare tutti gli aspetti fiscali della “Sud Multiservice”, relativi alla dichiarazione dei redditi, al versamento del credito d'imposta, contributi INAL, INPS ed IVA;
che di tali oneri fiscali e contabili, il dott. aveva redatto tutti i relativi conteggi e gli appositi modelli F24 recanti gli importi di CP
CP quanto dovuto dalla;
che nello specifico, per tutto il periodo relativo agli anni dal 2002 al 2007
compreso, l'attore aveva consegnato, in contanti o assegni, nelle mani del ridetto professionista il denaro relativo agli importi delle imposte e dei tributi, così come da questi calcolato ed indicato nelle copie fotostatiche dei modelli telematici F24; che invece, ricevuto il corrispondente danaro, il dott. CP
gli aveva consegnato in copia le ricevute di modelli F24 ad attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato personalmente;
che inaspettatamente, riceveva notifiche delle cartelle esattoriali per la mancata consegna delle dichiarazioni dei redditi, dei versamenti IVA, IRPEF, INAIL;
che da indagini eseguite scopriva che le ricevute erano false e che alcuna somma era stata effettivamente versata dal convenuto;
che in data 31.7.2010, sporgeva querela in danno del dott. per i fatti sopra narrati;
Controparte_1
che seguivano, le indagini della Procura della Repubblica di Bari, dalle quali emergeva come il dott.
avesse ottenuto: brevi manu dall'attore la somma complessiva di € 44.586,54 (di cui € CP
13.650,36 sotto forma di assegni e la restante parte in contanti), al fine di consentire al predetto consulente di effettuare i versamenti dei modelli F24, che avesse incassato i suddetti assegni, non pag. 2/4 provvedendo al versamento di n. 38 modelli F24; avesse falsificato i predetti modelli;
che, concluse le indagini, con decreto di citazione del 12.6.2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
citava in giudizio il per rispondere dei seguenti reati: “imputato dei reati di cui Controparte_1
agli artt. 81 cpv., 482, 640, 61 nn. 2, 7, 11 c.p., «per aver con raggiri sottratto la somma di € 44.586,54 al
Sig. , nato a [...] il [...], somma che doveva utilizzare in qualità di consulente Parte_1
fiscale, per effettuare pagamenti di imposte e contributi previdenziali con i seguenti modelli F24, di fatto mai effettuati». Fatto commesso in Bari dal 18/02/2002 al 10/04/2007. Con la recidiva specifica e infraquinquennale”; che tuttavia il giudizio penale a carico del (n. 11707/10 R.G.N.R. Mod.21, CP
Tribunale di Bari, II sez. penale, in composizione monocratica), si concludeva con sentenza del 19.1.2015
di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
che senza esiti restava la mediazione introdotta dall'attore a causa della mancata partecipazione del convenuto, senza che fosse addotta alcune giustificazione. Il convenuto, benché regolarmente citato in giudizio non si costituiva e restava contumace. Nel corso del giudizio era autorizzata l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale, cui l'attore provvedeva;
quindi, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Dagli atti di causa emergono in maniera evidente gli inadempimenti di parte convenuta (
che peraltro a seguito delle indagini penali è risultato non essere iscritto all'ordine dei commercialisti ),
che ometteva di svolgere l'attività professionale che gli era stata affidata in particolare non versando le varie imposte dell'attore-cliente nonostante avesse riscosso le relative somme dal cliente medesimo,
simulando versamenti mai effettuati. Ciò risulta documentalmente, per quanto attiene agli assegni, emessi dall'attore ed intestati al convenuto e dallo stesso riscossi o girati a terzi, ed alle ricevute dei versamenti che sono risultate falsificate a seguito delle indagini della polizia giudiziaria come documentate nel fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale contro il convenuto instaurato a seguito delle querela sporta dall'attore ed acquisito agli atti su ordine del giudicante. Il predetto fascicolo contiene poi le dichiarazioni delle persone informate dei fatti ove è confermato il modus operandi del convenuto che simulava di avere effettuato i pagamenti delle imposte per poi convocare presso il proprio studio l'attore facendosi rimborsare le somme ( in verità mai versate ) mediante pagamento in contanti e/o con assegni,
rilasciando poi copie di ricevute di versamento falsificate ( modus operandi che stando alle dichiarazioni pag. 3/4 rese da il convenuto aveva adoperato anche con lui ). Il predetto quadro probatorio Testimone_1
consente di dedurre argomentazioni probatorie in favore dell'attore anche dal comportamento di parte convenuta che non ha partecipato alla mediazione senza addurre giustificazioni ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
richiamato dall'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28/2010. Infondata è invece la domanda per quanto attiene alla richiesta di danno non patrimoniale atteso che tale danno, sebbene dedotto, non è stato in alcun modo concretamente provato nel giudizio. Deve pertanto condannarsi il convenuto al pagamneto in favore dell'attore della complessiva somma di €. 44.586,54 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 44.586,54 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, in €. Controparte_1
6.618,80 di cui €. 618,80 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, che distrae in favore degli Avv.ti Massimiliano R e Giampiera Pappadà, dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Bari, 07.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
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