Art. 18.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:
"Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, e' dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:
"Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, e' dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".