Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 23/01/2023, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 01179/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15445/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15445 del 2018, proposto da NA SC, AN De LI, TR EO, GE EN, Food Store S.n.c. di RE ER e C., rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, piazza Benedetto Cairoli, 2;
contro
OM Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
NC EC, LA TO, AR AN BO, TI OV, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
della Determinazione Dirigenziale di OM Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive n. rep. QH/1040/2018 – n. prot. QH/49820/2018 del 25/9/2018 (pubblicata all'albo pretorio on line dal 27 settembre 2018 all'11 ottobre 2018) avente ad oggetto la “presa d'atto dell'esito finale dei lavori della Conferenza di Servizi relativa alla valutazione congiunta del nuovo Progetto di allestimento della tradizionale Festa della Befana in Piazza ON (2018/2026). Dichiarazione di conclusione della Conferenza di servizi”; in uno ad ogni altro connesso, conseguente e presupposto, e segnatamente:
- la memoria di Giunta capitolina del 1° giugno 2018, non pubblicata né conosciuta, che ha approvato “le nuove linee guida per la disciplina dello svolgimento della Festa della Befana in Piazza ON”;
- la Direttiva n. 1 del 19 giugno 2018 dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive, non pubblicata e non conosciuta;
- la Determinazione Dirigenziale di OM Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive n. rep. QH/1053/2018 – n. prot. QH/51306/2018 del 3/10/2018, avente ad oggetto: “Assegnazione posteggi relativi all'esercizio di attività di commercio su area pubblica e spettacoli viaggianti, nell'ambito della tradizionale Festa della Befana in Piazza ON (2017/2026) – edizione 2018/2019. Scorrimento graduatorie per: avviso pubblico n. 1 Commercio su area pubblica – Alberi/Addobbi natalizi/presepi. Avviso pubblico n. 1 Commercio su area pubblica – Dolciumi. Avviso pubblico n. 4 – Spettacoli Viaggianti;
- la Determinazione Dirigenziale di OM Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive n. rep. QH/1055/2018 – n. prot. QH/51335/2018 del 3/10/2018, avente ad oggetto: “Assegnazione posteggi relativi all'esercizio di attività di commercio su area pubblica, artigianali e varie nell'ambito della tradizionale Festa della Befana in Piazza ON (2018/2026) – Approvazione Avvisi Pubblici”;
- la Determinazione Dirigenziale di OM Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive n. rep. QH/1108/2018 – n. prot. QH/53501/2018 del 15/10/2018, avente ad oggetto: “Assegnazione posteggi relativi all'esercizio di attività di commercio su area pubblica per la vendita di giocattoli e attività di spettacoli viaggianti nell'ambito della tradizionale Festa della Befana in Piazza ON (2018/2026) – Approvazione Avvisi Pubblici”;
- verbali di Conferenza dei Servizi di approvazione del nuovo progetto di allestimento della Festa della Befana di Piazza ON (prot. n. QHJ 42956 del 2/8/2018, e prot. QHJ 43392 del 6/8/2018, non pubblicati; salvo altri).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM Capitale e di NC EC e di LA TO e di AR AN BO e di TI OV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca ARni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – commercianti ed artigiani titolari di permessi per la vendita di merci del settore degli articoli natalizi, dei presepi e/o dei giocattoli e partecipanti storici alla Festa della Befana, che si tiene annualmente nella Capitale, in Piazza ON, nel periodo delle feste natalizie – hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui, secondo quanto esposto nel ricorso, l’Amministrazione Capitolina li avrebbe illegittimamente, pregiudicati modificando la planimetria relativa alle dislocazioni delle attività commerciali per lo svolgimento della predetta Festa e, nello specifico, inserendo n. 6 nuovi posteggi per attività di spettacolo viaggiante.
2. In particolare, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- i ricorrenti hanno partecipato alla selezione per l’assegnazione delle postazioni relative alla Festa della Befana in piazza ON per l’edizione 2017/2018 e successive annualità, sino all’edizione 2025/2026, che comprendeva avvisi, distinti per attività commerciali, per le assegnazioni di n. 28 posteggi per esercizio attività commerciale, n. 20 posteggi per esercizio attività artigianali, n. 7 operatori vari, senza posteggio, di cui 3 vendita palloncini, 2 vendita zampognette, 2 fotografi; n. 6 posteggi per spettacoli viaggianti, un posteggio da adibire a Giostra; un posteggio da adibire a Teatrino dei Burattini;
- la planimetria per l’allestimento della Festa, come già in passato, prevedeva che gli spettacoli viaggianti fossero posizionati nella parte Sud della piazza, in posizione limitrofa alla giostra, e che nella parte Nord venissero collocate due file di postazioni commerciali ed artigianali nel plateatico interno e quattro file di simili venditori nel plateatico esterno; nel plateatico interno, vicino alle postazioni commerciali (appannaggio di venditori di presepi, giocattoli e dolciumi), era invece prevista la collocazione del presepe e di un palco;
- i ricorrenti, risultati tutti vincitori di posteggio per la partecipazione alla Festa a partire dall’edizione 2017/2018 e per le successive 8 edizioni, hanno scelto il posteggio nel plateatico in base alla planimetria allegata agli avvisi pubblici, ed in particolare una serie di posteggi situati nella zona “Nord” del plateatico; ed hanno così svolto l’edizione 2017/2018;
- successivamente, tuttavia, anche a seguito della presentazione di una relazione della Polizia Locale sullo svolgimento della precedente edizione, con la memoria del 1°.06.2018 (impugnata) la Giunta capitolina ha approvato nuove linee guida per la disciplina dello svolgimento della Festa della Befana in Piazza ON e, con Direttiva del successivo 19 giugno 2018, l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, in attuazione della citata memoria, ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di porre in essere in adempimenti per, in sintesi, definire una distribuzione uniforme delle attività maggiormente attrattive per le famiglie, prevedere un ulteriore spazio da destinare ad attività istituzionali ed un altro funzionale all’attuazione del piano di Safety; - individuare le modalità ed i soggetti rientranti nella categoria degli artisti di strada e per incrementare a 12 il numero di posteggi da dedicare agli spettacoli viaggianti;
- successivamente, in esito ai lavori di apposita conferenza di servizi, è stata stabilita con la Determina qui impugnata una nuova planimetria della Festa che, per quanto qui interessa, ha previsto, a partire dall’edizione 2018/2019, l’inserimento nella zona Nord (ove si trovano i ricorrenti) delle sei postazioni aggiuntive di spettacolo viaggiante, accanto alle file degli operatori commerciali ed artigianali, al posto, da un lato, del presepe (spostato al centro a ridosso della Fontana del Nettuno) e, dall’altro, al posto del palco.
3. Avverso tale Determinazione i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale, chiedendone l’annullamento sulla base di tre connesse censure:
3.1. In particolare, sotto il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento di fatto, illogicità, contraddittorietà, perché la nuova planimetria della Piazza per la Festa sarebbe stata approvata senza i previsti pareri per le zone di rilevanza monumentale, architettonica ed ambientale, in violazione del Regolamento in materia, né risulterebbe dall’esame dei verbali della Conferenza dei Servizi una specifica decisione sul posizionamento delle postazioni contestate, che sarebbe stata effettuata senza tenere conto dei diversi interessi in gioco, quali la sicurezza, la tutela del decoro del sito monumentale, la tutela dei simboli e dell’evocatività della festa, ecc.., peraltro in contraddizione con le scelte in precedenza operate dalla stessa Amministrazione.
3.2. Sotto il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato che con l’approvazione dell’avviso pubblico per le edizioni della Festa della Befana 2017/18-2025/2026, con annessa piantina, per l’Amministrazione sarebbe ormai preclusa la possibilità di introdurre modifiche, senza il consenso di tutti gli interessati, che hanno scelto la loro postazione in base a quella specifica piantina.
3.3. Infine, con il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo alla scelta di aumentare il numero delle postazioni per spettacolo viaggiante.
4. Con memoria del 28.01.2019 si sono costituiti in resistenza quattro controinteressati, assegnatari per scorrimento delle postazioni di cui si discute, che hanno dedotto che già in precedenza (vale a dire nel progetto approvato nel 2015) le postazioni per lo spettacolo viaggiante erano state previste in numero di dodici, sebbene in seguito l’Amministrazione avesse deciso di ridurle per fare spazio ad attività del settore ludico/socio educativo rivolto soprattutto all’infanzia, e di promozione di nuovi modelli di artigianato e tecnologia legati al mondo dell’oggettistica.
5. OM Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, resistendo con memoria e documenti.
6. In vista della discussione nel merito del ricorso, i ricorrenti hanno insistito nelle difese, precisando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame per la sola ricorrente Sig.ra NA SC.
7. Alla pubblica udienza del 28.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, in conformità a quanto dichiarato in atti dalla parte ricorrente, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame per la signora NA SC; per la medesima il ricorso è quindi divenuto improcedibile.
9. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
9.1. Sotto il profilo in rito, il Collegio innanzitutto rileva che – anche a prescindere dalla evidente carenza di legittimazione a sollevare censure relative alla diffusa tutela dei beni culturali di OM Capitale per non essere stato acquisito, in tesi, il favorevole parere della Soprintendenza – sulla base di quanto esposto e degli atti versati non si ravvisa, in realtà, la sussistenza di un interesse attuale e concreto, giuridicamente tutelabile, alla “immodificabilità” nel tempo dello stato dei luoghi della Festa della Befana (o, quantomeno, tale interesse non si ravvisa per l’intervento di cui qui si discute).
In altre parole, i ricorrenti, pur denunciando che l’inserimento delle nuove postazioni di spettacolo viaggiante avrebbe alterato “ l’originario assetto (e quindi la visibilità e/o valenza commerciale dei chioschi (…) ” già allocati in virtù della selezione svolta, non hanno chiarito – se non tramite affermazioni generiche relative all’affollamento e alla sicurezza dei luoghi – come, effettivamente ed in concreto , la sopravvenuta allocazione delle attività di spettacolo viaggiante di cui qui si discute abbia potuto pregiudicare (e in quali termini) la loro postazione commerciale nell’ambito della Festa.
In primo luogo, infatti, avendo riguardo al profilo commerciale, la diversa categoria di appartenenza induce ad escludere che possa ipotizzarsi un aggravamento del peso concorrenziale (peraltro neanche dedotto), posto che le attività coinvolte rispondono a “bisogni” diversi dell’utenza partecipante alla Festa; anzi, semmai, la nuova contigua attrazione, secondo l’ id quod plerumque accidit , potrebbe far incrementare la visibilità e le vendite di tutte le attività che si trovano nella stessa area.
Ma, soprattutto, sotto il profilo specifico della collocazione fisica delle singole postazioni, documentata in atti, non è possibile rilevare la denunciata pregiudizievole interferenza: le postazioni commerciali di interesse dei ricorrenti, invero, sono rivolte verso la strada e le nuove postazioni, oggetto di contestazione, sono site alle loro spalle e rivolte verso il centro della piazza.
A ciò si aggiunga che è pacifico che già in precedenza, esattamente nello stesso punto, insistevano delle attrazioni (presepe e palco teatro), che, per quanto di dimensione leggermente ridotta, erano di richiamo indubitabilmente maggiore (come peraltro risulta in atti, nel corpo della Determinazione impugnata).
Inoltre, in taluni casi la postazione asseritamente pregiudicata è talmente distante (si veda ad esempio la n. 39 del ricorrente De LI) che qualsivoglia lesività è da escludersi praticamente per tabulas , secondo la comune esperienza, la notoria conoscenza dei luoghi e delle modalità di svolgimento della rinomata Festa.
Né i ricorrenti, infine, nel rivendicare la loro qualità di precedenti vincitori della selezione, hanno dedotto che non vi avrebbero partecipato ove fossero già state previste le sei postazioni di cui si discute; né, tantomeno, gli stessi hanno affermato che – ove previamente consapevoli della presenza in loco di tali postazioni – avrebbero scelto una postazione diversa, tra quelle concretamente disponibili per la loro categoria al momento della selezione stessa (rimaste immutate nel tempo), indicando la diversa postazione e spiegandone le ragioni.
Né, infine, risulta che i ricorrenti abbiano sollevato obiezioni sul punto del riallestimento della Festa, per il tramite delle Organizzazioni rappresentative, nel corso del procedimento svolto.
Di conseguenza, per quanto detto, sotto il profilo dell’interesse ad impugnare il gravame si risolve nella non tutelabile pretesa alla immodificabilità dello stato della Piazza ON in occasione della Festa della Befana (di cui peraltro non è traccia negli atti della selezione, fermo restando che – per la pluralità degli interessi sottesi, quali sicurezza, decoro, commercio, tutela dei beni culturali, igiene, ecc… – non potrebbe a priori escludersi la legittimità di una simile evenienza, anche in considerazione del fatto che le concessioni versate in atti risultano comunque rilasciate soltanto per l’edizione del primo anno); ovvero il gravame stesso si risolve nella pretesa di una sorta di perdurante “prelazione” nella scelta della postazione, anche per il caso in cui le modifiche dello stato dei luoghi decise dall’Amministrazione proprietaria del suolo pubblico non interferiscano con le scelte già compiute dagli operatori partecipanti a precedenti selezioni (e non siano neanche indicate alternative dai medesimi ritenute migliori).
9.2. Fermo quanto detto (anche con riguardo alla inammissibilità e infondatezza di alcuni profili di doglianza sollevati), per il resto il ricorso è comunque da respingersi.
Invero risulta in atti che con la propria memoria di giugno 2018 (a seguito della quale è stato avviato l’iter oggi contestato) la Giunta Capitolina, sulla base dell’esperienza svolta per l’edizione 2017/2018, ha valutato che gli esiti della selezione “ hanno evidenziato una scarsa partecipazione delle associazioni senza scopo di lucro per il settore socio culturale e degli artigiani, creando di fatto una minore qualità della Festa ” ed ha pertanto ritenuto di poter “ ridurre a sei (6) il numero dei posteggi da destinare alle attività socio-culturali e di intrattenimento, per i quali le domande presentate per l’edizione 2017/2018 sono risultate di numero inferiore a quello posto a bando, inserendo, ad esempio, laboratori per bambini con attività a sfondo natalizio (per la realizzazione di prodotti natalizi, come addobbi, statuine per presepi, ecc..) e di incrementare a dodici il numero di posteggi da destinare agli spettacoli viaggianti, prevedendo, inoltre, la possibilità di realizzare attività di spettacolo tramite artisti di strada ”.
La Giunta ha conseguentemente dato mandato al Dipartimento competente, tra l’altro, di definire un nuovo allestimento della Festa della Befana in Piazza ON al fine di garantire una distribuzione “ uniforme [che, nel contesto, secondo il senso comune vuol dire sulla intera Piazza e si giustifica proprio per la finalità come sopra perseguita] delle attività maggiormente attrattive per le famiglie ”.
Inoltre, anche la criticata scelta dell’Amministrazione che ha portato allo spostamento del teatro e del presepe (e alla conseguente allocazione delle postazioni di spettacolo viaggiante in loco ) è stata motivata ed istruita; nella Determina del 25.09.2018, infatti, l’Amministrazione ha dato conto della nota prot. 4405/2018 della U.O. I Gruppo Centro ex Trevi della Polizia Locale di OM Capitale, che ha evidenziato alcune criticità relative all’edizione della Festa della Befana 2017/2018 proprio con particolare riferimento al “… posizionamento del teatrino dei burattini, che nei giorni di grande affluenza richiama una grande quantità di pubblico, in posizione troppo ravvicinata ai boxes commerciali, con grave nocumento delle condizioni di sicurezza; presepe posizionato sul plateatico – fronte Via della Cuccagna, impattante rispetto ai varchi in e out, posti nella parte retrostante dello stesso, occultando di fatto gli accessi; (…)”.
D’altro canto, come pure evidenziato in atti da OM Capitale, a fronte di esigenze di sicurezza, da ritenersi legittimamente prioritarie, tenuto conto della peculiarità e notorietà dell’evento in discussione, alcuna intangibilità dell’allestimento della Festa può fondatamente essere invocata (in quest’ottica va quindi richiamata la difesa dell’Amministrazione nella parte in cui correttamente precisa che “ non vi è canone, prescrizione o regola del bando (…) cui [si] correli un diritto di insistenza in una collocazione specifica della piazza, atteso che l’avviso e l’assegnazione del posteggio per utile collocazione in graduatoria, da un lato, e la preservazione e garanzia di obiettivi e finalità della manifestazione in osservanza dei piani di sicurezza, dall’altro, rendono la planimetria di allineamento e riconfigurazione degli allestimenti il quomodo per garantire sia l’interesse riconosciuto all’operatore assegnatario alla manifestazione, sia gli obiettivi pubblici perseguiti dalla manifestazione stessa ” e che, peraltro, “ La nuova planimetria con le relative modifiche per l’applicazione della Safety è stata approvata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con nota prot. n. 173/201/NC ”.
Infine, contrariamente a quanto dedotto, ancora nella Determina del 25.09.2018 impugnata viene dato conto che è stato valutato il nuovo progetto di allestimento della Festa della Befana predisposto dal competente Dipartimento e che è stato acquisito al riguardo il parere della Soprintendenza Speciale Archeologica di OM con nota prot. 19903 del 4.12.2018-Qh46343 del 04.09.2018.
10. Per quanto detto, il ricorso è infondato nel merito e va respinto. Le spese di lite possono comunque essere compensate tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per la ricorrente NA SC e lo respinge per il resto.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca ARni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca ARni | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO