CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1130/2019 depositato il 01/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di San Severo -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAM. n. 0393398 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1085 TARSU/TIA 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1576 TARSU/TIA 2012 contro
Indirizzo_1Comune di San Severo -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 612 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1130/19 Ricorrente_1 La Soc. “ .” in persona del liquidatore Rappresentante_1 Difensore_1sig. , a mezzo del dott. , impugnava ingiunzione di pagamento n. 0393398 notificato il 02/01/2019 dal Comune di San Severo per imposta Tarsu per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, per omesso/insufficiente versamento d'imposta. Motivi ricorso
Premessa la qualità di liquidatore, contesta il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione.
Chiede pertanto, per i motivi in ricorso l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, da distrarsi a favore del difensore costituito. Nominativo_1 Il Comune, costituito in giudizio, a mezzo del , Funzionario Responsabile del Tributo, contesta l'assunto di parte ricorrente, e conferma la legittimità dell'atto, sia in relazione alla corretta e congrua motivazione, sia in ordine alla regolarità delle notifiche degli atti prodromici.
Chiede pertanto, per quanto esposto e nel rispetto della intervenuta rettifica, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente, nelle more del giudizio, deposita certificato di morte del ricorrente e con ulteriore note, rappresenta l'intervenuta rinuncia al ricorso come da accordo intervenuto con la parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso può essere deciso sulla scorta della comunicazione di parte ricorrente della rinuncia al ricorso, debitamente accettata dal resistente Ufficio.
La Corte, avuto riguardo delle risultanze in atti del giudizio dichiara cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 11 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1130/2019 depositato il 01/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di San Severo -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAM. n. 0393398 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1085 TARSU/TIA 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1576 TARSU/TIA 2012 contro
Indirizzo_1Comune di San Severo -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 612 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1130/19 Ricorrente_1 La Soc. “ .” in persona del liquidatore Rappresentante_1 Difensore_1sig. , a mezzo del dott. , impugnava ingiunzione di pagamento n. 0393398 notificato il 02/01/2019 dal Comune di San Severo per imposta Tarsu per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, per omesso/insufficiente versamento d'imposta. Motivi ricorso
Premessa la qualità di liquidatore, contesta il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione.
Chiede pertanto, per i motivi in ricorso l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, da distrarsi a favore del difensore costituito. Nominativo_1 Il Comune, costituito in giudizio, a mezzo del , Funzionario Responsabile del Tributo, contesta l'assunto di parte ricorrente, e conferma la legittimità dell'atto, sia in relazione alla corretta e congrua motivazione, sia in ordine alla regolarità delle notifiche degli atti prodromici.
Chiede pertanto, per quanto esposto e nel rispetto della intervenuta rettifica, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente, nelle more del giudizio, deposita certificato di morte del ricorrente e con ulteriore note, rappresenta l'intervenuta rinuncia al ricorso come da accordo intervenuto con la parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso può essere deciso sulla scorta della comunicazione di parte ricorrente della rinuncia al ricorso, debitamente accettata dal resistente Ufficio.
La Corte, avuto riguardo delle risultanze in atti del giudizio dichiara cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 11 dicembre 2025