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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
ON LO, DI
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 721/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione N. 106 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8104/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 09777202100014325000 REC.CREDITO.IMP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento il dispositivo verrà inviato alle parti entro le tempistiche previste dalla normativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate –Riscossione di Roma e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma avverso l'avviso di presa in carico di Euro
1.876.779,53, notificato il 3/12/2021, relativo all'avviso di accertamento n. TK3016400514/2020, notificato il 23/02/2021, per recupero credito di imposta per l'anno 2015. Eccepiva:
1) La nullità dell'avviso di presa in carico, dell'avviso di accertamento e dell'iscrizione a ruolo sottesi, per difetto degli atti presupposti, evidenziando che non sarebbero mai stati notificati né l'avviso di accertamento, né altro atto di intimazione;
2) L'inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti e la decadenza dal potere accertativo;
3) La nullità della cartella per vizi propri, evidenziando che gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento, mai notificato, non risultavano dall'avviso di presa in carico impugnato, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, nonché dell'avviso di accertamento e della relativa iscrizione a ruolo.
In subordine, la declaratoria di illegittimità derivata dell'avviso di presa in carico e dell'iscrizione a ruolo in conseguenza dell'illegittimità degli atti prodromici mai notificati;
la declaratoria di decadenza dell'avviso di accertamento relativo al 2015, a fronte dell'avviso di presa in carico notificato solo in data 3/12/2021; con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, evidenziava che l'avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato ex art. 8 L. 890/1982 a mezzo posta, per compiuta giacenza, coma da documentazione prodotta in atti e che la ricorrente era stata coinvolta nell'attività istruttoria propedeutica all'emissione dell'avviso di accertamento.
Nel merito della pretesa tributaria, l'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato e la correttezza dell'accertamento fiscale, effettuato a fronte dell'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma.
All'udienza dell'11/01/2023 la trattazione della causa veniva rinviata all'udienza dell'8 marzo 2023, a fronte dell'impedimento del difensore della ricorrente.
Con memoria difensiva depositata in data 13/02/2023, per l'udienza dell'8/03/2023, la ricorrente eccepiva:
a) L'omessa prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, non essendo stata provata la ricezione da parte del contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); b) La nullità dell'avviso di accertamento presupposto per mancata comunicazione della conclusione del contraddittorio;
c) La nullità dell'avviso di accertamento presupposto per mancato assolvimento dell'onere della prova, fondandosi su rilievi documentali dei quali non viene fornita alcuna prova;
d) La nullità dell'avviso di accertamento presupposto per infondatezza della pretesa tributaria.
Quindi chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'atto presupposto e del potere di procedere alla formazione del ruolo, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via incidentale, l'annullamento dell'avviso di accertamento presupposto, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La Corte di Giustizia di Primo grado, sez. n.27, con la sentenza n. 8104/2023 del giorno 8-3-2023 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite di € 7.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Presentava appello la sig.ra Ricorrente_1 e, con unico motivo, insisteva sulla circostanza della non regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia insisteva per la legittimità della ragioni erariali e della sentenza impugnata e chiedeva il rigetto dell'appello con riconoscimento delle spese di lite.
Questa Corte con ordinanza n.1383/2024 del giorno 1-7-2024 rigettava la richiesta di sospensiva e condannava la richiedente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato
Ritiene la Corte infondato l'appello della contribuente e pertanto lo rigetta con conferma della sentenza di primo grado.
Statuiscono i primi giudici:
“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto in data 23/01/2021, effettuata da messo speciale dell'Ufficio a mezzo posta ex art. 8 L. 890/1982, producendo copia della relata di notifica a mezzo stampa in data 18/12/2020, della distinta degli atti giudiziari spediti in data 21/12/2020, del relativo plico postale, della ricevuta postale di consegna, che dà atto della temporanea assenza del destinatario, dell'avvenuto deposito dell'avviso, della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata in data 12/01/2021 e della circostanza che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della CAD, maturandosi così la compiuta giacenza in data 23/01/2021, nonché dell'avviso di ricevimento della CAD, con attestazione che la CAD è stata immessa nella cassetta postale in data 13/01/2021.
A fronte della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi del tutto infondato il primo motivo di ricorso, non sussistendo un vizio di notifica che possa inficiare la validità dell'avviso di presa in carico impugnato. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, tenuto conto della valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, in relazione al quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata anche provata la ricezione della comunicazione di avviso di deposito (CAD) da parte del destinatario, risultando che l'addetto postale ha attestato, nell'avviso di ricevimento raccomandata CAD di aver immesso la CAD nella cassetta postale del destinatario.
Quanto poi alla dedotta decadenza del potere accertativo, trattasi di eccezione tardiva che andava formulata tempestivamente avverso l'avviso di accertamento regolarmente notificato.
Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, nel caso di specie, non può configurarsi alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato, con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente, non solo e non tanto perché si tratta di un mero avviso di presa in carico, la cui motivazione si esaurisce nel riferimento all'atto dal quale sorge il titolo della pretesa tributaria, ma anche e soprattutto perché l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato alla ricorrente e, pertanto, va considerato alla stessa già noto. In relazione ai nuovi motivi di impugnazione avverso l'avviso di accertamento presupposto, formulati dalla ricorrente solo nella memoria difensiva del 13/02/2023, come sopra riassunti alle lettere b), c) e d), essi appaiono inammissibili in quanto “nuovi” e non rientranti nella previsione di cui all'art. 24 D. Lgs.
546/1992.
Peraltro, tali motivi di ricorso sarebbero comunque da ritenersi inammissibili in quanto tardivi, a fronte della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, atteso che gli stessi dovevano essere formulati tempestivamente avverso il predetto atto regolarmente notificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in Euro 7.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Roma, 8/03/2023 Il DI Estensore Il Presidente Dott. Nominativo_1. “.
Deve essere rigettato il motivo di appello proposto dalla contribuente, ripetendosi nella sostanza, tutto quanto già eccepito nel ricorso introduttivo che il primo giudice con adeguata, analitica ed articolata motivazione rigetta, per cui il Collegio non vede alcun motivo per potersene discostare, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Infatti, come già si legge in modo chiaro nella sentenza riportata, anche questa Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate ha provato in giudizio la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto avvenuta in data 23.1.2021, effettuata da messo speciale dell'Ufficio a mezzo posta ex art. 8 L. 890/1982, con produzione in atti di tutti i documenti probatori (relata, plico e relativo iter della CAD).
Infondata si ritiene quindi la osservazione circa la mancanza di prova dell'effettiva notifica del presupposto avviso id accertamento per mancanza di prova della ricezione effettiva della CAD poiché, come rileva l'ufficio, la Suprema Corte nella sentenza n. 19333/2022 afferma che ciò “potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi”.
Si statuisce ancora nella predetta sentenza che:
“… quanto all'avviso di ricevimento della CAD questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda» e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD;
(Cass. 29/10/2020 n. 23921)”,
Nel caso di specie, l'ufficio ha depositato l'avviso di ricevimento della CAD, che riporta chiaramente che l'avviso è stato immesso in cassetta a causa dell'assenza del destinatario in data 13/1/21, con avvenuta notificazione dopo i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza.
Di contro l'appellante non fornisce alcuna prova contraria, per cui la notifica è da considerarsi valida.
Da rigettare anche la osservazione circa la memoria del 13.02.2023 e l'allegazione dei documenti ritenuta dalla Corte Tributaria di primo grado quale motivi nuovi e dichiarati inammissibili in quanto tardivi, trattandosi di motivi nuovi rispetto alle deduzioni dell'atto introduttivo, peraltro depositati in data 13-2-2023 dopo la prima udienza fissata per il giorno 11-1-2023, poi rinviata la giorno 8-3-2023 a causa di impedimento del difensore.
Pertanto, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere alla controparte costituita le spese del grado, liquidate in 9000,00 € omnicomprensive
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
ON LO, DI
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 721/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione N. 106 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8104/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 09777202100014325000 REC.CREDITO.IMP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento il dispositivo verrà inviato alle parti entro le tempistiche previste dalla normativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate –Riscossione di Roma e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma avverso l'avviso di presa in carico di Euro
1.876.779,53, notificato il 3/12/2021, relativo all'avviso di accertamento n. TK3016400514/2020, notificato il 23/02/2021, per recupero credito di imposta per l'anno 2015. Eccepiva:
1) La nullità dell'avviso di presa in carico, dell'avviso di accertamento e dell'iscrizione a ruolo sottesi, per difetto degli atti presupposti, evidenziando che non sarebbero mai stati notificati né l'avviso di accertamento, né altro atto di intimazione;
2) L'inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti e la decadenza dal potere accertativo;
3) La nullità della cartella per vizi propri, evidenziando che gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento, mai notificato, non risultavano dall'avviso di presa in carico impugnato, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, nonché dell'avviso di accertamento e della relativa iscrizione a ruolo.
In subordine, la declaratoria di illegittimità derivata dell'avviso di presa in carico e dell'iscrizione a ruolo in conseguenza dell'illegittimità degli atti prodromici mai notificati;
la declaratoria di decadenza dell'avviso di accertamento relativo al 2015, a fronte dell'avviso di presa in carico notificato solo in data 3/12/2021; con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, evidenziava che l'avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato ex art. 8 L. 890/1982 a mezzo posta, per compiuta giacenza, coma da documentazione prodotta in atti e che la ricorrente era stata coinvolta nell'attività istruttoria propedeutica all'emissione dell'avviso di accertamento.
Nel merito della pretesa tributaria, l'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato e la correttezza dell'accertamento fiscale, effettuato a fronte dell'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma.
All'udienza dell'11/01/2023 la trattazione della causa veniva rinviata all'udienza dell'8 marzo 2023, a fronte dell'impedimento del difensore della ricorrente.
Con memoria difensiva depositata in data 13/02/2023, per l'udienza dell'8/03/2023, la ricorrente eccepiva:
a) L'omessa prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, non essendo stata provata la ricezione da parte del contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); b) La nullità dell'avviso di accertamento presupposto per mancata comunicazione della conclusione del contraddittorio;
c) La nullità dell'avviso di accertamento presupposto per mancato assolvimento dell'onere della prova, fondandosi su rilievi documentali dei quali non viene fornita alcuna prova;
d) La nullità dell'avviso di accertamento presupposto per infondatezza della pretesa tributaria.
Quindi chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'atto presupposto e del potere di procedere alla formazione del ruolo, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via incidentale, l'annullamento dell'avviso di accertamento presupposto, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La Corte di Giustizia di Primo grado, sez. n.27, con la sentenza n. 8104/2023 del giorno 8-3-2023 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite di € 7.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Presentava appello la sig.ra Ricorrente_1 e, con unico motivo, insisteva sulla circostanza della non regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia insisteva per la legittimità della ragioni erariali e della sentenza impugnata e chiedeva il rigetto dell'appello con riconoscimento delle spese di lite.
Questa Corte con ordinanza n.1383/2024 del giorno 1-7-2024 rigettava la richiesta di sospensiva e condannava la richiedente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato
Ritiene la Corte infondato l'appello della contribuente e pertanto lo rigetta con conferma della sentenza di primo grado.
Statuiscono i primi giudici:
“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto in data 23/01/2021, effettuata da messo speciale dell'Ufficio a mezzo posta ex art. 8 L. 890/1982, producendo copia della relata di notifica a mezzo stampa in data 18/12/2020, della distinta degli atti giudiziari spediti in data 21/12/2020, del relativo plico postale, della ricevuta postale di consegna, che dà atto della temporanea assenza del destinatario, dell'avvenuto deposito dell'avviso, della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata in data 12/01/2021 e della circostanza che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della CAD, maturandosi così la compiuta giacenza in data 23/01/2021, nonché dell'avviso di ricevimento della CAD, con attestazione che la CAD è stata immessa nella cassetta postale in data 13/01/2021.
A fronte della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi del tutto infondato il primo motivo di ricorso, non sussistendo un vizio di notifica che possa inficiare la validità dell'avviso di presa in carico impugnato. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, tenuto conto della valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, in relazione al quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata anche provata la ricezione della comunicazione di avviso di deposito (CAD) da parte del destinatario, risultando che l'addetto postale ha attestato, nell'avviso di ricevimento raccomandata CAD di aver immesso la CAD nella cassetta postale del destinatario.
Quanto poi alla dedotta decadenza del potere accertativo, trattasi di eccezione tardiva che andava formulata tempestivamente avverso l'avviso di accertamento regolarmente notificato.
Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, nel caso di specie, non può configurarsi alcun vizio di motivazione dell'atto impugnato, con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente, non solo e non tanto perché si tratta di un mero avviso di presa in carico, la cui motivazione si esaurisce nel riferimento all'atto dal quale sorge il titolo della pretesa tributaria, ma anche e soprattutto perché l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato alla ricorrente e, pertanto, va considerato alla stessa già noto. In relazione ai nuovi motivi di impugnazione avverso l'avviso di accertamento presupposto, formulati dalla ricorrente solo nella memoria difensiva del 13/02/2023, come sopra riassunti alle lettere b), c) e d), essi appaiono inammissibili in quanto “nuovi” e non rientranti nella previsione di cui all'art. 24 D. Lgs.
546/1992.
Peraltro, tali motivi di ricorso sarebbero comunque da ritenersi inammissibili in quanto tardivi, a fronte della regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, atteso che gli stessi dovevano essere formulati tempestivamente avverso il predetto atto regolarmente notificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in Euro 7.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Roma, 8/03/2023 Il DI Estensore Il Presidente Dott. Nominativo_1. “.
Deve essere rigettato il motivo di appello proposto dalla contribuente, ripetendosi nella sostanza, tutto quanto già eccepito nel ricorso introduttivo che il primo giudice con adeguata, analitica ed articolata motivazione rigetta, per cui il Collegio non vede alcun motivo per potersene discostare, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Infatti, come già si legge in modo chiaro nella sentenza riportata, anche questa Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate ha provato in giudizio la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto avvenuta in data 23.1.2021, effettuata da messo speciale dell'Ufficio a mezzo posta ex art. 8 L. 890/1982, con produzione in atti di tutti i documenti probatori (relata, plico e relativo iter della CAD).
Infondata si ritiene quindi la osservazione circa la mancanza di prova dell'effettiva notifica del presupposto avviso id accertamento per mancanza di prova della ricezione effettiva della CAD poiché, come rileva l'ufficio, la Suprema Corte nella sentenza n. 19333/2022 afferma che ciò “potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi”.
Si statuisce ancora nella predetta sentenza che:
“… quanto all'avviso di ricevimento della CAD questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda» e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD;
(Cass. 29/10/2020 n. 23921)”,
Nel caso di specie, l'ufficio ha depositato l'avviso di ricevimento della CAD, che riporta chiaramente che l'avviso è stato immesso in cassetta a causa dell'assenza del destinatario in data 13/1/21, con avvenuta notificazione dopo i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza.
Di contro l'appellante non fornisce alcuna prova contraria, per cui la notifica è da considerarsi valida.
Da rigettare anche la osservazione circa la memoria del 13.02.2023 e l'allegazione dei documenti ritenuta dalla Corte Tributaria di primo grado quale motivi nuovi e dichiarati inammissibili in quanto tardivi, trattandosi di motivi nuovi rispetto alle deduzioni dell'atto introduttivo, peraltro depositati in data 13-2-2023 dopo la prima udienza fissata per il giorno 11-1-2023, poi rinviata la giorno 8-3-2023 a causa di impedimento del difensore.
Pertanto, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere alla controparte costituita le spese del grado, liquidate in 9000,00 € omnicomprensive