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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 15974/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso del 20.2.24, iscritta al n. 15974/24 di R.G.,
promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Maria Secondina Morel
ricorrente contro
Controparte_1
ora , con i funzionari Controparte_2
delegati Dott.ri Antonella De Marte, Susanna Di Nino, Annarita Frizzi, Laura Grasso e
Roberto Quaranta
resistente e contro
Controparte_3
con i funzionari delegati Dott.ri Riccardo Visca e Gian Paolo Zanoni
pagina 1 di 5 resistente
premesso
che
- con ricorso del 20.2.24 la SI.ra ha proposto opposizione avverso Pt_2
l'intimazione di pagamento n. 11020219001353976/000 notificatale dall'
[...]
il 2.2.24 avente ad oggetto sanzioni amministrative e spese di Controparte_3
cui all'ordinanza ingiunzione notificatale il 13.7.12;
- a sostengo del ricorso la SI.ra ha eccepito sia l'intervenuta prescrizione, sia Pt_2
vizi propri dell'intimazione di pagamento;
- l e l si sono costituite in giudizio CP_1 Controparte_3
contestando la domanda avversaria sia sotto il profilo processuale che nel merito;
- la causa è stata originariamente assegnata alla Sezione Lavoro ed è stata poi rimessa a questa Ottava Sezione Civile;
- le parti non hanno promosso attività istruttorie;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 29.1.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la SI.ra ha prospettato nel ricorso sia la prescrizione del credito di cui Pt_2
all'ordinanza ingiunzione notificatale il 13.7.12, che non ha formato né avrebbe potuto formare oggetto di censure essendo decorsi i termini per impugnarla, sia vizi propri dell'intimazione di pagamento notificatale il 2.2.24;
pagina 2 di 5 - sotto il primo profilo l'opposizione è qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c.
basata su circostanze estintive sopravvenute alla formazione del titolo, mentre sotto il secondo profilo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
- in relazione al primo profilo si ravvisa la legittimazione passiva sia dell' quale CP_1
ente impositore, sia dell' delegata per la Controparte_3
riscossione;
- in relazione al secondo profilo è passivamente legittimata la sola Controparte_3
perché le censure attengono al procedimento di riscossione;
[...]
- ciò posto, occorre accertare, in primo luogo, se sia maturata l'invocata prescrizione quinquennale;
- l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 13.7.12 e non è stata impugnata;
- secondo l la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica della cartella CP_1
esattoriale eseguita il 10.8.15;
- tuttavia l non ha fornito prova di tale notifica e l CP_1 Controparte_3
in comparsa di costituzione ha riferito di non aver rinvenuto atti interruttivi
[...]
della prescrizione, tanto da sospendere ogni attività esecutiva;
- non vi è dunque prova che la prescrizione sia stata interrotta entro il 13.7.17, cioè entro il quinquennio dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- va inoltre considerato che, anche nell'indimostrata ipotesi in cui la cartella fosse stata notificata il 10.8.15, sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale prima del successivo atto interruttivo che è costituito proprio dalla intimazione di pagamento opposta notificata il 2.2.24;
- si deve, pertanto, dichiarare la prescrizione del credito e, per l'effetto, l'estinzione del diritto dell' di agire esecutivamente per la riscossione dei crediti di cui alla CP_1
pagina 3 di 5 cartella n. 11020150023060191000, con ogni conseguenziale provvedimento a carico dei resistenti;
- la pronuncia ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione riconducibili all'art. 617 c.p.c. per cui è superflua la disamina sia della loro ammissibilità, sia del loro fondamento nel merito;
- poiché l'estinzione del debito per prescrizione è ascrivibile all'inerzia dell'ente di riscossione, le spese processuali vengono poste esclusivamente a carico dell'
[...]
mentre vengono compensate nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_3
l (Cass. ord. 7716/22: "Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione CP_1
all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la
legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_3
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia
accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica
dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore
che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa
ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata
notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica
della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di
merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo
caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto
interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale
alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.";
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
pagina 4 di 5 - fase di studio: euro 1.000
- fase introduttiva: euro 1.000
- nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso
- fase decisionale: euro 1.450
per complessivi euro 3.450, oltre ad euro 545 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i
[...] Parte_1
crediti di cui alla cartella n. 11020150023060191000;
- condanna l al pagamento a favore di Controparte_3
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 545 per Parte_1
esposti ed euro 3.450 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Maria
Secondina Morel antistataria;
- compensa integralmente le spese di lite tra e l Parte_1 [...]
. Controparte_1
Così deciso in Torino il 4 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso del 20.2.24, iscritta al n. 15974/24 di R.G.,
promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Maria Secondina Morel
ricorrente contro
Controparte_1
ora , con i funzionari Controparte_2
delegati Dott.ri Antonella De Marte, Susanna Di Nino, Annarita Frizzi, Laura Grasso e
Roberto Quaranta
resistente e contro
Controparte_3
con i funzionari delegati Dott.ri Riccardo Visca e Gian Paolo Zanoni
pagina 1 di 5 resistente
premesso
che
- con ricorso del 20.2.24 la SI.ra ha proposto opposizione avverso Pt_2
l'intimazione di pagamento n. 11020219001353976/000 notificatale dall'
[...]
il 2.2.24 avente ad oggetto sanzioni amministrative e spese di Controparte_3
cui all'ordinanza ingiunzione notificatale il 13.7.12;
- a sostengo del ricorso la SI.ra ha eccepito sia l'intervenuta prescrizione, sia Pt_2
vizi propri dell'intimazione di pagamento;
- l e l si sono costituite in giudizio CP_1 Controparte_3
contestando la domanda avversaria sia sotto il profilo processuale che nel merito;
- la causa è stata originariamente assegnata alla Sezione Lavoro ed è stata poi rimessa a questa Ottava Sezione Civile;
- le parti non hanno promosso attività istruttorie;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 29.1.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la SI.ra ha prospettato nel ricorso sia la prescrizione del credito di cui Pt_2
all'ordinanza ingiunzione notificatale il 13.7.12, che non ha formato né avrebbe potuto formare oggetto di censure essendo decorsi i termini per impugnarla, sia vizi propri dell'intimazione di pagamento notificatale il 2.2.24;
pagina 2 di 5 - sotto il primo profilo l'opposizione è qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c.
basata su circostanze estintive sopravvenute alla formazione del titolo, mentre sotto il secondo profilo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
- in relazione al primo profilo si ravvisa la legittimazione passiva sia dell' quale CP_1
ente impositore, sia dell' delegata per la Controparte_3
riscossione;
- in relazione al secondo profilo è passivamente legittimata la sola Controparte_3
perché le censure attengono al procedimento di riscossione;
[...]
- ciò posto, occorre accertare, in primo luogo, se sia maturata l'invocata prescrizione quinquennale;
- l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 13.7.12 e non è stata impugnata;
- secondo l la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica della cartella CP_1
esattoriale eseguita il 10.8.15;
- tuttavia l non ha fornito prova di tale notifica e l CP_1 Controparte_3
in comparsa di costituzione ha riferito di non aver rinvenuto atti interruttivi
[...]
della prescrizione, tanto da sospendere ogni attività esecutiva;
- non vi è dunque prova che la prescrizione sia stata interrotta entro il 13.7.17, cioè entro il quinquennio dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- va inoltre considerato che, anche nell'indimostrata ipotesi in cui la cartella fosse stata notificata il 10.8.15, sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale prima del successivo atto interruttivo che è costituito proprio dalla intimazione di pagamento opposta notificata il 2.2.24;
- si deve, pertanto, dichiarare la prescrizione del credito e, per l'effetto, l'estinzione del diritto dell' di agire esecutivamente per la riscossione dei crediti di cui alla CP_1
pagina 3 di 5 cartella n. 11020150023060191000, con ogni conseguenziale provvedimento a carico dei resistenti;
- la pronuncia ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione riconducibili all'art. 617 c.p.c. per cui è superflua la disamina sia della loro ammissibilità, sia del loro fondamento nel merito;
- poiché l'estinzione del debito per prescrizione è ascrivibile all'inerzia dell'ente di riscossione, le spese processuali vengono poste esclusivamente a carico dell'
[...]
mentre vengono compensate nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_3
l (Cass. ord. 7716/22: "Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione CP_1
all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la
legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_3
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia
accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica
dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore
che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa
ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata
notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica
della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di
merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo
caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto
interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale
alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.";
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
pagina 4 di 5 - fase di studio: euro 1.000
- fase introduttiva: euro 1.000
- nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso
- fase decisionale: euro 1.450
per complessivi euro 3.450, oltre ad euro 545 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i
[...] Parte_1
crediti di cui alla cartella n. 11020150023060191000;
- condanna l al pagamento a favore di Controparte_3
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 545 per Parte_1
esposti ed euro 3.450 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Maria
Secondina Morel antistataria;
- compensa integralmente le spese di lite tra e l Parte_1 [...]
. Controparte_1
Così deciso in Torino il 4 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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