Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE
SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Giudice delegato
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 99/2023 del R.G. di questo Tribunale Regio- nale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza C.F._1
Amendola, n. 43 presso lo studio dell'avv. Giorgia Raimondo, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Marcello Iaca per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n.
6 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che la rap- presenta e difende ex lege; convenuta
presso CP_2 Corte di Appello Palermo
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: ricorrente – come in ricorso introduttivo e note conclusi-
ve”; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta”
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente conve- niva in giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pub- bliche, l' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo di essere proprietario, giusta atto di donazione in Notaio dell'11.05.2004, di un fondo agricolo coltivato interamente ad aranceto, varietà tarocco, sito nel territorio del Comune di Lentini, contrada “Marchese” (fg. 49, p.lle
158, 359, 360, 362, 659, 686, 688 e 709 di Ha 3.59.75), chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei dan- Controparte_1
ni causati dall'esondazione dei fiumi “Trigona” e “ ”, confinanti Per_1
con il fondo, avvenuta, dopo la notevole pioggia caduta nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2018, in conseguenza della condizione di degrado cui versavano gli alvei dei predetti corsi d'acqua, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva nel giudizio l' idrografico, conte- Controparte_1
stando, preliminarmente, la fondatezza dell'avversa domanda, in con- siderazione del carattere eccezionale da assegnare all'evento occorso;
ed eccependo, in subordine, il concorso colposo del ricorrente ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c. e, in via ulteriormente subordinata, il concorso
- 2 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
ai sensi dell'art. 1227, co. II, c.c.
Istruita la causa a mezzo di C.T.U., precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giorno 20.11.2024 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Il fondo agricolo oggetto di causa è di proprietà di Controparte_4
pe, giusta atto di donazione del Notaio di Biancavilla del Persona_2
11.05.2004 rep.4564 (cfr. doc. 1, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio); è ubicato nel territorio del Comune di Lentini, in particolare tra le contrade “Ferrarotto” e “Marchese”, e distinto in ca- tasto al foglio 49, particelle 158, 359, 360, 362, 659, 686, 688 e 709 di
Ha 3,6072 o mq. 36.072. Il fondo, pianeggiante, è situato a circa 500 m dall'argine meridionale del “Lago di Lentini” e a ovest dell'abitato di
Lentini, si estende all'interno della fascia altimetrica 24 e 28 m s.l.m. ed
è coltivato prevalentemente ad agrumeto.
Per le indagini idrologiche i consulenti hanno preso in esame il ba- cino idrografico del torrente Cave (affluente del fiume “Trigona”),
“tracciato con riferimento ad una sezione di chiusura posta in corri- spondenza di un tratto in cui il tracciato del corso d'acqua subisce un brusco cambiamento di direzione, il quale corrisponde verosimilmente al punto di esondazione. Esso è situato a circa 1km più a monte delle pro- prietà danneggiate in esame” (cfr. pag. 12 della C.T.U., a firma del Dot-
- 3 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
tore Ingegnere e del Dottore Persona_3 Per_4 Persona_5
depositata in atti in data 28.07.2023).
[...]
Al momento dell'espletamento della C.T.U., il fondo per cui è causa si presentava come un agrumeto in stato di abbandono. Avuto riguar- do al raffronto tra aerofoto di Google Earth prima e dopo l'occorso evento meteorico, i consulenti hanno ritenuto di prendere in esame la sola superficie di 8.384 mq, corrispondente a circa 414 piante, ed escluso invece la superficie di mq 1.065, interessata dalla presenza di piante danneggiate già in epoca anteriore all'evento per cui è causa, come indicata dal ricorrente.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, i consulenti proce- dendo a uno studio idrologico e idraulico formulato con metodo anali- tico e puntuale, reperendo i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Mineo, Francofonte e Lentini gestite dal SIAS e dalle stazioni di
[...]
gestite dall' Regione Sicilia, Parte_2 Controparte_1
hanno accertato che all'evento di pioggia occorso nei giorni 18 e 19 ot- tobre 2018 va qualificato come evento ordinario, con un tempo di ri- torno inferiore a 50 anni, nella specie pari a circa 5 anni.
Passando alla disamina delle cause dei danni e delle esondazioni, i consulenti, con l'impiego di metodi rigorosi, hanno accertato che nel caso di alveo ripulito dalla vegetazione infestante, l'esondazione non si sarebbe verificata, con la conseguenza che la causa è da rinvenirsi nell'assenza di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordi- naria. Interventi, questi, che avrebbero comportato l'incremento della capacità di convogliamento del corso d'acqua e la cui realizzazione
- 4 - presso CP_2 Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
avrebbe pertanto potuto prevenire l'esondazione e i consequenziali danni.
Nell'individuare l'imputabilità eziologica delle cause dei danni all'omissione di interventi manutentivi della pubblica amministrazio- ne, osservano in particolare i consulenti che “Gli studi eseguiti mostra- no chiaramente che l'evento alluvionale è dovuto esclusivamente alla ri- duzione della sezione di progetto dell'alveo per interrimento consistente, dovuto sia ad apporto di materiali, per deposito di quelli trasportati dall'onda di piena, sia dei materiali dovuti ad erosione e cedimento delle sponde in particolare alla destra idraulica, proprio in corrispondenza della sezione di chiusura presa in considerazione. Tra il punto di esonda- zione del torrente Cave e le proprietà in esame, è presente un canale di scolo che ha lo scopo di raccogliere le acque drenate dai terreni localiz- zati a monte, ed in particolare ad est, di esso, la cui sezione risulta note- volmente ridotta ed ostruita per effetto della presenza di materiale soli- do e vegetazione” (cfr. pag. 12 della C.T.U.) e, ancora, che “Non vi è dub- bio che la fitta vegetazione di tipo palustre, lungo l'asta del torrente ca- ve, nonché l'interrimento, hanno impedito, all'epoca dell'evento, il deflus- so delle acque determinando parzializzazione della sezione libera e veri
e propri sbarramenti. In particolare, si è avuto l'innalzamento del livello idrico nell'alveo e conseguentemente, l'esondazione che ha investito una vasta area ai cui limiti giacciono i fondi di proprietà ricorrente, provo- cando i danni già evidenziati. Non effettuando la periodica manutenzio- ne annuale con asportazione di sedimenti, l'eccessivo accumulo di essi porta a ridurre l'area effettiva entro cui la corrente è libera di scorrere,
- 5 - presso CP_2 Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
innalzando il rischio di esondazione anche per valori relativamente bassi di portata: se in condizione iniziale l'altezza delle sponde era infatti suf- ficiente ad incanalare una determinata portata, a seguito dell'innalzamento del fondo d'alveo solo una parte di essa, potrà esse convogliata;
la parte eccedente tale limite sarà portata esondante” (cfr. pag. 22 della C.T.U).
Tale accertamento incide sull'esigibilità di un comportamento al- ternativo corretto, che, se adempiuto, avrebbe senz'altro scongiurato l'evento, connotato in termini di “ordinarietà”.
Difatti, in presenza di un evento di pioggia connotato da caratteri di ordinarietà con tempi di ritorno inferiore a 50 anni, come quello che ha interessato il fondo di parte ricorrente, il comportamento alternati- vo corretto, da individuarsi nella condotta manutentiva (ordinaria e straordinaria) pretesa dall' , avrebbe scongiurato i Controparte_1
danni prodotti. Tanto vale a ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno.
L'evento di pioggia ordinario che ha riguardato il fondo era invero prevedibile e, dunque, evitabile, innanzi tutto, con interventi di regola- zione della vegetazione presente lungo gli alvei dei corsi d'acqua, oltre che con interventi di tipo strutturale sugli alvei medesimi, attesa la sua ripetibilità e frequenza nel tempo.
Come affermato nella relazione in atti, le cautele necessarie a porre rimedio all'allagamento (che non ha comunque investito il fondo del ricorrente, per le ragioni di seguito esposte) sono da individuarsi negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, intesi i primi
- 6 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
come appunto lavori per la regolazione della vegetazione presente lungo gli alvei dei corsi d'acqua e i secondi, generalmente programmati secondo piani triennali, come interventi non periodici e funzionali al ripristino della progettata funzionalità idraulica delle opere idrauliche e infrastrutturali, “funzionalità generalmente compromessa dallo svi- luppo incontrollato di processi di dinamica fluviale e condizionati dallo sviluppo incontrollato della vegetazione e dai processi di trasporto soli- do, all'azione meccanica dovuta al materiale trasportato dalla corrente idrica durante l'evento di piena per assenza di preventiva manutenzio- ne” (cfr. pag. 29 della C.T.U.).
Così accertate le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la re- sponsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappre- sentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al- la quale sono state trasferite le competenze in materia di “manuten- zione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi dell'art. 3 L.R. CP_3
n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempe- stiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati da do- Parte_1
vuti non già all'allagamento del terreno come dedotto dal ricorrente, bensì all'“aumento della saturazione idrica del terreno” (in questi ter- mini si esprime la C.T.U.: cfr. pag. 27), verificatosi in conseguenza di un ordinario evento meteorico, senza che in proposito possa richiamarsi
- 7 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
il caso fortuito.
Correttamente ha quindi argomentato il consulente tecnico di parte resistente nella parte in cui, avvalendosi delle immagini satellitari re- stituite dal sistema Copernicus, ha affermato che “l'area di stretta per- tinenza non è stata interessata da alcun fenomeno di esondazione” (cfr. pag. 12 della C.T.P., a firma del Dottore Geologo , pro- Persona_6
dotta in atti in data 06.03.2023), ma risulta essere “stata soltanto lam- bita” (cfr. pag. 6 delle osservazioni critiche formulate, dallo stesso con- sulente tecnico di parte resistente, avverso la C.T.U.), seppur in ogni caso danneggiata, nei termini riscontrati dai consulenti d'ufficio.
Giova rammentare che, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, infatti, per aversi “caso fortuito” occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smal- timento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostan- te ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010
n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), circostanza nella specie da escludere.
Né può riconoscersi il concorso colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., tanto ai sensi del primo comma quanto ai sensi del se-
- 8 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
condo comma, eccepito da parte resistente.
Considerato che gli assunti sono del tutto sguarniti di prova, en- trambe le eccezioni sono da rigettate, non riscontrandosi alcuna con- dotta colposa ascrivibile al ricorrente/proprietario, tale da avere pro- vocato o comunque aumentato l'entità dei lamentati danni (si veda la
C.T.U. a pag. 27).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dal ricorrente, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti (pagg. 27 e ss.) – che il Collegio reputa di condividere (sia pure nei limiti di seguito precisati), in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura – il risarcimento stimato per il fondo ha escluso le voci inerenti al deprezzamento del valore di mercato (atteso il manca- to accertamento di una perdita permanente, anche parziale, della ca- pacità produttiva del fondo) nonché ai presunti danni alla stradella e alla recinzione, questi ultimi sprovvisti di prova.
Il risarcimento ha, in particolare, ad oggetto le voci di danno, riferite a 414 piante per una superficie di circa 8.384 mq, individuate, da un lato, nei mancati redditi relativi alla finestra temporale 2018-2021 e, dall'altro, nelle spese per rimpianto, il tutto per un ammontare com- plessivo di € 34.075,54 da cui deve essere sottratta la somma di €
10.352,00 a titolo di contributi concessi a sempre in Parte_1
relazione all'evento per cui è causa, correttamente sottratta dai consu- lenti allo scopo di evitare duplicazioni di voci risarcitorie, per un risar- cimento complessivo pari ad € 23.723,54.
Difatti, viene sul punto in rilievo una forma di compensatio lucri cum
- 9 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
damno, istituto sul quale si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità che, nel richiamare l'ormai granitico insegnamento, ha ribadito il principio secondo cui “l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non implica l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effet- tivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass., 6- 3, n. 20111 del 24/9/2014; Cass., 3, n.
533 del 14/1/2014)” (in tal senso Cass., Sez. III, ordinanza del
30.10.2020, n. 24177).
Nella specie, dagli atti di causa emerge che è stato Parte_1
incluso nell'elenco, allegato al D.D.G. n. 3395 del 12.08.2022, recante l'indicazione dei beneficiari dei contributi/aiuti di cui all'art. 5, commi
2 e 3, d.lgs. n. 102/2004 e s.m.i., previsti in favore delle ditte/imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche "Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018" (cfr. pag. 29 del doc.
5-bis, allegato alla comparsa di costituzione e di risposta di parte resistente e la somma è ivi precisamente indicata).
Ne consegue che la somma liquidata per il medesimo evento dalla
PA deve essere scomputata dal risarcimento complessivo.
Tali somme integrano un debito di valore, perché dovranno com- pensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli inte-
- 10 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
ressi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo sarà pari ad € 25.972,00 (di cui € 2248,50 a titolo di interessi compensativi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsa- re al ricorrente le spese del presente giudizio che si Parte_1
liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettiva- mente liquidata a titolo di risarcimento del danno, che si distraggono in favore del procuratore, costituitosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico di parte resistente, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Pt_1
la somma di € 25.972,00, oltre interessi legali dalla data del-
[...]
la presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ri- corrente le spese del giudizio che liquida in com- Parte_1
- 11 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 99/2023
plessivi € 4.740,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, defini- tivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.1.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
- 12 - presso CP_2 Corte d'Appello di Palermo