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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5526/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
EP VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5526 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4 Parte_5 C.F._5
ET AL.
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferraro. CP_1 C.F._6
- APPELLATO –
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 3472/2024 del 29.3.2024 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli.
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.11.2021, in tema di divisione ereditaria.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 10.10.2025 dalla difesa degli appellanti e il 13.10.2025 dalla difesa dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 12.12.2022, , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, proponendo appello avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, CP_1 pubblicata il 9.11.2021.
****
Con tale sentenza, emessa nel procedimento n. 90935/2007 RG., il Tribunale di Napoli ha definito la controversia instaurata da e - convenendo in giudizio i germani Parte_1 Parte_2
, e - riguardante lo scioglimento delle CP_1 Parte_3 Parte_5 Parte_4 comunioni ereditarie venutesi a creare in seguito al decesso dei loro genitori ( ed Controparte_2 CP_3
), aventi ad oggetto alcuni beni immobili siti in Mugnano di Napoli, meglio descritti in atti.
[...]
In particolare, con la detta sentenza n. 9104/2021 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte le domande sottoposte al suo vaglio (riguardanti specificamente lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ad un locale cantinato e ad un appezzamento di terreno sul quale risultavano realizzati due manufatti in lamierato, nonché la condanna dei germani, chiesta dagli attori, al pagamento dell'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'appezzamento di terreno, e la condanna di alla restituzione CP_1 delle somme necessarie per l'estinzione di un pignoramento eseguito su tale appezzamento di terreno, nonché al pagamento di pesi ereditari), con compensazione delle spese di lite e ponendo, in via definitiva, le spese di ctu a carico delle parti in solido tra loro.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato, specificamente, la domanda di scioglimento della comunione in relazione ai detti immobili, ritenendo che gli accertati (dal ctu nominato) abusi urbanistici ne impedissero la divisione giudiziale, stante il combinato disposto degli artt. 46, comma 1, del DPR 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n.47 del
1985.
Le altre suddette domande formulate dagli attori sono state rigettate in quanto ritenute sfornite di allegazione e, comunque, di prova.
Tale sentenza era stata preceduta, nel corso del giudizio, da una sentenza non definitiva (la n. 1011/2019, pubblicata il 28.1.2019), con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato aperta la successione testamentaria di e di , provvedendo come da separata ordinanza per il prosieguo del Controparte_2 Controparte_3 giudizio “con la nomina di un Notaio per la attribuzione mediante sorteggio dei lotti relativi al locale cantinato ed al terreno”, e ponendo a carico della massa le spese per l'espletata ctu.
Il Tribunale aveva, con tale sentenza non definitiva, in sintesi:
1) ravvisato la tardività della domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
2) ritenuto che le successive operazioni di divisione dovessero riguardare esclusivamente il locale cantinato e l'appezzamento di terreno, posto che il fabbricato sito in Mugnano alla via UI NA n.2 (composto da 6
pagina 2 di 8 appartamenti, in catasto al fg. 1, p.la 223, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) era già stato oggetto di divisione testamentaria da parte di a ciascuno dei figli che li occupavano (avendo provveduto a sistemarli ognuno per Controparte_3 proprio conto, come riscontrato dal ctu), con la conseguenza che, per ragioni di opportunità, non si sarebbe proceduto ad alcuna divisione, restando, così, gli appartamenti di tale fabbricato, attribuiti ai singoli coeredi così come stabilito dalla de cuius nel suddetto atto pubblico e come accertato dal consulente di ufficio.
****
I germani , , e hanno censurato la sentenza Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 Pt_5 impugnata sulla base di un unico ed articolato motivo di gravame.
In particolare hanno sostenuto che il giudice di prime cure - pur avendo correttamente ritenuto non divisibili il piano cantinato del fabbricato e il fondo agricolo, non essendo entrambi in regola con la normativa urbanistica (ciò in applicazione del principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
25021/2019)- avesse erroneamente rigettato anche la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativamente al fabbricato (sito in Mugnano di Napoli, alla via NA n. 2, composto da 6 appartamenti), nonostante fosse legittimo dal punto di vista urbanistico, tanto più che la stessa Suprema Corte, nel richiamato arresto, aveva ritenuto ammissibile lo scioglimento della comunione ereditaria, anche parziale (ossia limitatamente ai beni immobili legittimi dal punto di vista urbanistico).
, , e hanno lamentato, sul punto, che la sentenza Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 Pt_5
(n. 9104/2021) impugnata in questa sede, richiamando quanto già osservato, in punto di principio, nella sentenza non definitiva n. 1011/2019, avesse erroneamente ritenuto che, con il testamento pubblico del 17.5.1994, pubblicato il 4.12.2001, avesse disposto l'assegnazione dei vari appartamenti a ciascuno Controparte_3 dei figli che già li occupavano e provveduto al loro completamento abitativo, cosicché non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna divisione dei medesimi.
Ragion per cui, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure sarebbe incorso nell'evidente equivoco di ritenere che le successioni di e di fossero entrambe testamentarie o, Controparte_2 Controparte_3 ancora, che il fabbricato appartenesse esclusivamente a quest'ultima (così che ella ne avesse potuto disporre pienamente con una divisione testamentaria) e, infine, nell'aver mal interpretato la stessa disposizione testamentaria della . CP_3
Ciò – a dire degli appellanti- nonostante l'ausiliario nominato nel giudizio di primo grado avesse ben chiarito, nella relazione depositata l'11.4.2011, le consistenze degli immobili, la loro provenienza, il godimento, allo stato, dei medesimi e la quota di ciascun partecipante sull'intero asse ereditario, relativo al fabbricato, anche a seguito del testamento pubblico della . CP_3
Secondo , , e sarebbe stato evidente, pertanto, Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 Pt_5 che, per mero errore materiale, nella sentenza n° 1011/2019 il Giudice di Prime Cure avesse dichiarato aperta la pagina 3 di 8 successione testamentaria di , dovendo invece la sua successione essere regolata per legge, Controparte_2 proprio per l'assenza di qualsivoglia testamento facente capo al medesimo.
Ragion per cui, interpretando correttamente le disposizioni testamentarie della , esse, lungi dal CP_3 costituire una divisione testamentaria, avrebbero avuto comunque, ad avviso degli appellanti, una efficacia limitatamente alla sua (della testatrice, si intende) quota di proprietà (pari a 667/1000 sull'intero), e non certo relativamente alla quota di . Controparte_2
Con la conseguenza che, non essendovi alcuna ragione che dovesse consigliare di discostarsi dal progetto di divisione predisposto dal ctu relativamente al fabbricato di via NA n° 2 in Mugnano di Napoli, gli appellanti hanno sostenuto che, previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n° 1011/2019
(nel senso che dovesse intendersi, con riferimento all'apertura della successione di , come Controparte_2
“legittima” anziché come “testamentaria”), la sentenza di primo grado dovesse essere parzialmente riformata, approvando il detto progetto di divisione con conseguente assegnazione a ciascuno dei condividenti dei lotti, così come predisposti dal ctu, e adottando i provvedimenti consequenziali in merito al versamento ed alla ricezione dei conguagli (indicati nella stessa relazione peritale).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1 – Previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli n° 1011/2019, laddove, nel dispositivo, in luogo della dichiarazione di apertura della
“successione testamentaria” di deve leggersi “successione legittima”, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_2 dichiarare ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni appellanti , e Parte_4 Parte_3
, nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 20.12.2007, in merito allo scioglimento della Parte_5 comunione ereditaria di e , relativa al fabbricato di n° 6 appartamenti, sito in Mugnano di Controparte_2 Controparte_3
Napoli, alla via NA n° 2. 2 – Per l'effetto, approvare il progetto di divisione, così come predisposto dal C.T.U., ing. , Persona_1 nominato nel giudizio di 1° grado, alle pagg. 45 e 46 e 51-53 della sua relazione dell'11.4.2011. 3 – Assegnare, pertanto, il lotto n° 1 a
, il lotto n° 2 a il lotto n° 3 a , il lotto n° 4 a , il lotto n° 5 a Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
ed il lotto n° 6 a . 4 – Determinare le modalità di versamento e di ricezione dei conguagli in danaro, Parte_4 Parte_5 così come predisposti dall'ausiliario a pag. 71 della relazione. 5 – Emettere ogni altro provvedimento del caso. 6 – Condannare
l'appellato , in caso di opposizione, alle spese ed ai compensi del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CP_1
C.T.U.; laddove, in caso di adesione, porre le spese ed i compensi di entrambi i gradi a carico della massa.”.
Iscritta la causa al n. 5526/2022 del Ruolo Generale, con decreto presidenziale dell'8.3.2023 è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 4.4.2023- ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Indi, con ordinanza del 5.4.2023, è stata dichiarata la contumacia dell'appellato (non essendosi CP_1 costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata nei suoi confronti il
12.12.2022) ed è stata fissata l'udienza 2.4.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il 2.4.2024 si è costituito in giudizio , che ha aderito alla domanda degli appellanti, non CP_1 opponendosi al progetto di divisione formulato dal ctu, ing. e, in particolare, all'assegnazione, in Persona_1
pagina 4 di 8 suo favore, dell'immobile di cui al lotto n. 4, identificato in catasto al fg. 1, p.lla 223, sub 5, con spazio esterno laterale.
E ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “I. approvare il progetto di divisione, come predisposto dal C.T.U. Ing.
nella propria relazione del 11.04.2011; II. assegnarsi i lotti così come previsto nel progetto di divisione del C.T.U., ed in Persona_1 particolare il lotto n.4 all'appellato ; III. vittoria di spese del presente giudizio in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 CP_1
T.U.S.G., stante l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del sig. (Allegato 3b), il tutto oltre rimb. forf., IVA e CPA CP_1 come per legge.”.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2025 è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 14.10.2025 - ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.10.2025 dalla difesa di , Parte_1 Parte_2
, e , e il 13.10.2025 dalla difesa di
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1
), con ordinanza depositata il 15.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione concedendo alle parti i
[...] termini, ai sensi dell'art. 190, co.2., c.p.c., i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va revocata la contumacia di , dichiarata con ordinanza del 5.4.2023, CP_1 essendosi quest'ultimo, come detto, costituitosi successivamente in giudizio (nello specifico il 2.4.2024).
****
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Napoli, la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
****
In primo luogo va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella sentenza non definitiva n. 1011/2019 (agli atti) – richiamata, per ciò che rileva in questa sede - da quella n. 9104/2021 impugnata dinanzi a questa Corte- non è suscettibile di correzione secondo il procedimento disciplinato dall'art. 287 e ss. c.p.c., dovendo, invece, essere oggetto di rituale impugnazione
(immediata o previa riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c.).
Il Tribunale di Napoli, invero, aveva ritenuto, si ribadisce, con la detta sentenza non definitiva (richiamata, sul punto, da quella impugnata in questa sede), che le successive operazioni di divisione dovessero riguardare esclusivamente il locale cantinato e l'appezzamento di terreno, posto che il fabbricato sito in Mugnano alla via
UI NA n.2 (composto da 6 appartamenti, in catasto al fg. 1, p.la 223, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) era già stato oggetto di divisione testamentaria da parte di a ciascuno dei figli che li occupavano Controparte_3
(avendo provveduto a sistemarli ognuno per proprio conto, come riscontrato dal ctu), con la conseguenza che, per pagina 5 di 8 ragioni di opportunità, non si sarebbe proceduto ad alcuna divisione, restando, così, gli appartamenti di tale fabbricato, attribuiti ai singoli coeredi così come stabilito dalla de cuius nel suddetto atto pubblico e come accertato dal consulente di ufficio.
Dunque l'errore in cui sarebbe incorso, ad avviso degli appellanti, il Tribunale di Napoli (consistito, secondo la loro prospettazione, si ripete, nell'avere dichiarato aperta la successione testamentaria anche di CP_2
- dovendo invece la sua successione essere regolata per legge, proprio per l'assenza di qualsivoglia
[...] testamento facente capo al medesimo- e nell'avere interpretato erroneamente le disposizioni testamentarie della
, non trattandosi di una divisione operata dal testatore), non riguardava un mero difetto di CP_3 corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì proprio il contenuto concettuale e sostanziale della decisione, come tale da far valere esperendo i normali mezzi di impugnazione.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ord. n. 16877 del 11/08/2020; Sez.
6 - L, Ord. n. 572 del
11/01/2019).
In particolare tale errore materiale deve consistere in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (cfr. Cass. civ., Sez. V, 28/02/2023, n. 6077; Sez. lavoro, Ord., 28/11/2022, n. 34987; Sez. V, Ord., 24/10/2022, n. 314159).
In altri termini, il carattere materiale e non logico dell'errore o dell'omissione, legittimante il ricorso alla procedura per la correzione delle sentenze, deve inficiare la sola estrinsecazione del giudizio, provocando così una divergenza fra il convincimento del giudice e la formulazione del medesimo, mentre l'errore logico o giuridico, determinando la formazione di un convincimento e di una decisione contrastanti con l'esatta interpretazione della legge, incide sul processo formativo della volontà del giudice e deve essere eliminato con i normali mezzi di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/03/2023, n. 7591).
Ciò posto, e non risultando che avverso la detta sentenza non definitiva (la n. 1011/2019) sia stata proposta impugnazione (o formulata riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c.; cfr. il verbale di udienza del 21.3.2019, immediatamente successivo alla pubblicazione di tale sentenza, esaminabile dal fascicolo di ufficio sia telematico che cartaceo, agli atti), si è formato, allora, il giudicato interno (profilo rilevabile d'ufficio; cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 28; Sez. V, Ord., 20/10/2017, n. 24871) sulla decisione del Tribunale di Napoli (poi pagina 6 di 8 semplicemente richiamata nella successiva sentenza n. 9104/2021 impugnata in questa sede) di non procedere alla divisione del fabbricato sito in Mugnano alla via UI NA n.2 (composto da 6 appartamenti, in catasto al fg. 1, p.la 223, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
Non poteva, infatti, tale profilo - deciso con la suddetta sentenza non definitiva - essere riesaminato dal
Tribunale di Napoli con la successiva sentenza n. 9104/2021 (che, quindi, l'ha, correttamente, soltanto richiamata, sul punto, non provvedendo alla divisione del fabbricato sito in via NA n.2), posto che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 9968; Sez. I, Ord.,
31/12/2020, n. 29988; Sez. I, 11/08/2016, n. 17038; Sez. lavoro, 16/06/2014, n. 13621; Sez. III, 16/02/2001, n.
2332).
****
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio la Corte rileva che, pur essendo stato rigettato l'appello, non vi è stata una effettiva soccombenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., dell'appellato , CP_1 avendo quest'ultimo aderito al progetto di divisione predisposto dal ctu in primo grado (progetto che i germani appellanti hanno chiesto di approvare), così sostanzialmente prestando adesione anche all'avverso gravame.
Ciò considerato, le spese del giudizio di appello vanno, allora, compensate integralmente tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, co.2., c.p.c.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5526/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia di . CP_1
2. Rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...] Parte_5
9.11.2021.
3. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite. pagina 7 di 8 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 27.11.2025.
Il Presidente
EP De TU
Il Consigliere est.
EP VO NT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
EP VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5526 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4 Parte_5 C.F._5
ET AL.
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferraro. CP_1 C.F._6
- APPELLATO –
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 3472/2024 del 29.3.2024 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli.
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.11.2021, in tema di divisione ereditaria.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 10.10.2025 dalla difesa degli appellanti e il 13.10.2025 dalla difesa dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 12.12.2022, , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, proponendo appello avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, CP_1 pubblicata il 9.11.2021.
****
Con tale sentenza, emessa nel procedimento n. 90935/2007 RG., il Tribunale di Napoli ha definito la controversia instaurata da e - convenendo in giudizio i germani Parte_1 Parte_2
, e - riguardante lo scioglimento delle CP_1 Parte_3 Parte_5 Parte_4 comunioni ereditarie venutesi a creare in seguito al decesso dei loro genitori ( ed Controparte_2 CP_3
), aventi ad oggetto alcuni beni immobili siti in Mugnano di Napoli, meglio descritti in atti.
[...]
In particolare, con la detta sentenza n. 9104/2021 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte le domande sottoposte al suo vaglio (riguardanti specificamente lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ad un locale cantinato e ad un appezzamento di terreno sul quale risultavano realizzati due manufatti in lamierato, nonché la condanna dei germani, chiesta dagli attori, al pagamento dell'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'appezzamento di terreno, e la condanna di alla restituzione CP_1 delle somme necessarie per l'estinzione di un pignoramento eseguito su tale appezzamento di terreno, nonché al pagamento di pesi ereditari), con compensazione delle spese di lite e ponendo, in via definitiva, le spese di ctu a carico delle parti in solido tra loro.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato, specificamente, la domanda di scioglimento della comunione in relazione ai detti immobili, ritenendo che gli accertati (dal ctu nominato) abusi urbanistici ne impedissero la divisione giudiziale, stante il combinato disposto degli artt. 46, comma 1, del DPR 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n.47 del
1985.
Le altre suddette domande formulate dagli attori sono state rigettate in quanto ritenute sfornite di allegazione e, comunque, di prova.
Tale sentenza era stata preceduta, nel corso del giudizio, da una sentenza non definitiva (la n. 1011/2019, pubblicata il 28.1.2019), con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato aperta la successione testamentaria di e di , provvedendo come da separata ordinanza per il prosieguo del Controparte_2 Controparte_3 giudizio “con la nomina di un Notaio per la attribuzione mediante sorteggio dei lotti relativi al locale cantinato ed al terreno”, e ponendo a carico della massa le spese per l'espletata ctu.
Il Tribunale aveva, con tale sentenza non definitiva, in sintesi:
1) ravvisato la tardività della domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
2) ritenuto che le successive operazioni di divisione dovessero riguardare esclusivamente il locale cantinato e l'appezzamento di terreno, posto che il fabbricato sito in Mugnano alla via UI NA n.2 (composto da 6
pagina 2 di 8 appartamenti, in catasto al fg. 1, p.la 223, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) era già stato oggetto di divisione testamentaria da parte di a ciascuno dei figli che li occupavano (avendo provveduto a sistemarli ognuno per Controparte_3 proprio conto, come riscontrato dal ctu), con la conseguenza che, per ragioni di opportunità, non si sarebbe proceduto ad alcuna divisione, restando, così, gli appartamenti di tale fabbricato, attribuiti ai singoli coeredi così come stabilito dalla de cuius nel suddetto atto pubblico e come accertato dal consulente di ufficio.
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I germani , , e hanno censurato la sentenza Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 Pt_5 impugnata sulla base di un unico ed articolato motivo di gravame.
In particolare hanno sostenuto che il giudice di prime cure - pur avendo correttamente ritenuto non divisibili il piano cantinato del fabbricato e il fondo agricolo, non essendo entrambi in regola con la normativa urbanistica (ciò in applicazione del principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
25021/2019)- avesse erroneamente rigettato anche la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativamente al fabbricato (sito in Mugnano di Napoli, alla via NA n. 2, composto da 6 appartamenti), nonostante fosse legittimo dal punto di vista urbanistico, tanto più che la stessa Suprema Corte, nel richiamato arresto, aveva ritenuto ammissibile lo scioglimento della comunione ereditaria, anche parziale (ossia limitatamente ai beni immobili legittimi dal punto di vista urbanistico).
, , e hanno lamentato, sul punto, che la sentenza Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 Pt_5
(n. 9104/2021) impugnata in questa sede, richiamando quanto già osservato, in punto di principio, nella sentenza non definitiva n. 1011/2019, avesse erroneamente ritenuto che, con il testamento pubblico del 17.5.1994, pubblicato il 4.12.2001, avesse disposto l'assegnazione dei vari appartamenti a ciascuno Controparte_3 dei figli che già li occupavano e provveduto al loro completamento abitativo, cosicché non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna divisione dei medesimi.
Ragion per cui, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure sarebbe incorso nell'evidente equivoco di ritenere che le successioni di e di fossero entrambe testamentarie o, Controparte_2 Controparte_3 ancora, che il fabbricato appartenesse esclusivamente a quest'ultima (così che ella ne avesse potuto disporre pienamente con una divisione testamentaria) e, infine, nell'aver mal interpretato la stessa disposizione testamentaria della . CP_3
Ciò – a dire degli appellanti- nonostante l'ausiliario nominato nel giudizio di primo grado avesse ben chiarito, nella relazione depositata l'11.4.2011, le consistenze degli immobili, la loro provenienza, il godimento, allo stato, dei medesimi e la quota di ciascun partecipante sull'intero asse ereditario, relativo al fabbricato, anche a seguito del testamento pubblico della . CP_3
Secondo , , e sarebbe stato evidente, pertanto, Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 Pt_5 che, per mero errore materiale, nella sentenza n° 1011/2019 il Giudice di Prime Cure avesse dichiarato aperta la pagina 3 di 8 successione testamentaria di , dovendo invece la sua successione essere regolata per legge, Controparte_2 proprio per l'assenza di qualsivoglia testamento facente capo al medesimo.
Ragion per cui, interpretando correttamente le disposizioni testamentarie della , esse, lungi dal CP_3 costituire una divisione testamentaria, avrebbero avuto comunque, ad avviso degli appellanti, una efficacia limitatamente alla sua (della testatrice, si intende) quota di proprietà (pari a 667/1000 sull'intero), e non certo relativamente alla quota di . Controparte_2
Con la conseguenza che, non essendovi alcuna ragione che dovesse consigliare di discostarsi dal progetto di divisione predisposto dal ctu relativamente al fabbricato di via NA n° 2 in Mugnano di Napoli, gli appellanti hanno sostenuto che, previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n° 1011/2019
(nel senso che dovesse intendersi, con riferimento all'apertura della successione di , come Controparte_2
“legittima” anziché come “testamentaria”), la sentenza di primo grado dovesse essere parzialmente riformata, approvando il detto progetto di divisione con conseguente assegnazione a ciascuno dei condividenti dei lotti, così come predisposti dal ctu, e adottando i provvedimenti consequenziali in merito al versamento ed alla ricezione dei conguagli (indicati nella stessa relazione peritale).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1 – Previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli n° 1011/2019, laddove, nel dispositivo, in luogo della dichiarazione di apertura della
“successione testamentaria” di deve leggersi “successione legittima”, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_2 dichiarare ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni appellanti , e Parte_4 Parte_3
, nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 20.12.2007, in merito allo scioglimento della Parte_5 comunione ereditaria di e , relativa al fabbricato di n° 6 appartamenti, sito in Mugnano di Controparte_2 Controparte_3
Napoli, alla via NA n° 2. 2 – Per l'effetto, approvare il progetto di divisione, così come predisposto dal C.T.U., ing. , Persona_1 nominato nel giudizio di 1° grado, alle pagg. 45 e 46 e 51-53 della sua relazione dell'11.4.2011. 3 – Assegnare, pertanto, il lotto n° 1 a
, il lotto n° 2 a il lotto n° 3 a , il lotto n° 4 a , il lotto n° 5 a Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
ed il lotto n° 6 a . 4 – Determinare le modalità di versamento e di ricezione dei conguagli in danaro, Parte_4 Parte_5 così come predisposti dall'ausiliario a pag. 71 della relazione. 5 – Emettere ogni altro provvedimento del caso. 6 – Condannare
l'appellato , in caso di opposizione, alle spese ed ai compensi del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CP_1
C.T.U.; laddove, in caso di adesione, porre le spese ed i compensi di entrambi i gradi a carico della massa.”.
Iscritta la causa al n. 5526/2022 del Ruolo Generale, con decreto presidenziale dell'8.3.2023 è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 4.4.2023- ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Indi, con ordinanza del 5.4.2023, è stata dichiarata la contumacia dell'appellato (non essendosi CP_1 costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata nei suoi confronti il
12.12.2022) ed è stata fissata l'udienza 2.4.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il 2.4.2024 si è costituito in giudizio , che ha aderito alla domanda degli appellanti, non CP_1 opponendosi al progetto di divisione formulato dal ctu, ing. e, in particolare, all'assegnazione, in Persona_1
pagina 4 di 8 suo favore, dell'immobile di cui al lotto n. 4, identificato in catasto al fg. 1, p.lla 223, sub 5, con spazio esterno laterale.
E ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “I. approvare il progetto di divisione, come predisposto dal C.T.U. Ing.
nella propria relazione del 11.04.2011; II. assegnarsi i lotti così come previsto nel progetto di divisione del C.T.U., ed in Persona_1 particolare il lotto n.4 all'appellato ; III. vittoria di spese del presente giudizio in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 CP_1
T.U.S.G., stante l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del sig. (Allegato 3b), il tutto oltre rimb. forf., IVA e CPA CP_1 come per legge.”.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2025 è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 14.10.2025 - ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.10.2025 dalla difesa di , Parte_1 Parte_2
, e , e il 13.10.2025 dalla difesa di
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1
), con ordinanza depositata il 15.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione concedendo alle parti i
[...] termini, ai sensi dell'art. 190, co.2., c.p.c., i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va revocata la contumacia di , dichiarata con ordinanza del 5.4.2023, CP_1 essendosi quest'ultimo, come detto, costituitosi successivamente in giudizio (nello specifico il 2.4.2024).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Napoli, la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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In primo luogo va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella sentenza non definitiva n. 1011/2019 (agli atti) – richiamata, per ciò che rileva in questa sede - da quella n. 9104/2021 impugnata dinanzi a questa Corte- non è suscettibile di correzione secondo il procedimento disciplinato dall'art. 287 e ss. c.p.c., dovendo, invece, essere oggetto di rituale impugnazione
(immediata o previa riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c.).
Il Tribunale di Napoli, invero, aveva ritenuto, si ribadisce, con la detta sentenza non definitiva (richiamata, sul punto, da quella impugnata in questa sede), che le successive operazioni di divisione dovessero riguardare esclusivamente il locale cantinato e l'appezzamento di terreno, posto che il fabbricato sito in Mugnano alla via
UI NA n.2 (composto da 6 appartamenti, in catasto al fg. 1, p.la 223, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) era già stato oggetto di divisione testamentaria da parte di a ciascuno dei figli che li occupavano Controparte_3
(avendo provveduto a sistemarli ognuno per proprio conto, come riscontrato dal ctu), con la conseguenza che, per pagina 5 di 8 ragioni di opportunità, non si sarebbe proceduto ad alcuna divisione, restando, così, gli appartamenti di tale fabbricato, attribuiti ai singoli coeredi così come stabilito dalla de cuius nel suddetto atto pubblico e come accertato dal consulente di ufficio.
Dunque l'errore in cui sarebbe incorso, ad avviso degli appellanti, il Tribunale di Napoli (consistito, secondo la loro prospettazione, si ripete, nell'avere dichiarato aperta la successione testamentaria anche di CP_2
- dovendo invece la sua successione essere regolata per legge, proprio per l'assenza di qualsivoglia
[...] testamento facente capo al medesimo- e nell'avere interpretato erroneamente le disposizioni testamentarie della
, non trattandosi di una divisione operata dal testatore), non riguardava un mero difetto di CP_3 corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì proprio il contenuto concettuale e sostanziale della decisione, come tale da far valere esperendo i normali mezzi di impugnazione.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ord. n. 16877 del 11/08/2020; Sez.
6 - L, Ord. n. 572 del
11/01/2019).
In particolare tale errore materiale deve consistere in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (cfr. Cass. civ., Sez. V, 28/02/2023, n. 6077; Sez. lavoro, Ord., 28/11/2022, n. 34987; Sez. V, Ord., 24/10/2022, n. 314159).
In altri termini, il carattere materiale e non logico dell'errore o dell'omissione, legittimante il ricorso alla procedura per la correzione delle sentenze, deve inficiare la sola estrinsecazione del giudizio, provocando così una divergenza fra il convincimento del giudice e la formulazione del medesimo, mentre l'errore logico o giuridico, determinando la formazione di un convincimento e di una decisione contrastanti con l'esatta interpretazione della legge, incide sul processo formativo della volontà del giudice e deve essere eliminato con i normali mezzi di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/03/2023, n. 7591).
Ciò posto, e non risultando che avverso la detta sentenza non definitiva (la n. 1011/2019) sia stata proposta impugnazione (o formulata riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c.; cfr. il verbale di udienza del 21.3.2019, immediatamente successivo alla pubblicazione di tale sentenza, esaminabile dal fascicolo di ufficio sia telematico che cartaceo, agli atti), si è formato, allora, il giudicato interno (profilo rilevabile d'ufficio; cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 28; Sez. V, Ord., 20/10/2017, n. 24871) sulla decisione del Tribunale di Napoli (poi pagina 6 di 8 semplicemente richiamata nella successiva sentenza n. 9104/2021 impugnata in questa sede) di non procedere alla divisione del fabbricato sito in Mugnano alla via UI NA n.2 (composto da 6 appartamenti, in catasto al fg. 1, p.la 223, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
Non poteva, infatti, tale profilo - deciso con la suddetta sentenza non definitiva - essere riesaminato dal
Tribunale di Napoli con la successiva sentenza n. 9104/2021 (che, quindi, l'ha, correttamente, soltanto richiamata, sul punto, non provvedendo alla divisione del fabbricato sito in via NA n.2), posto che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 9968; Sez. I, Ord.,
31/12/2020, n. 29988; Sez. I, 11/08/2016, n. 17038; Sez. lavoro, 16/06/2014, n. 13621; Sez. III, 16/02/2001, n.
2332).
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Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio la Corte rileva che, pur essendo stato rigettato l'appello, non vi è stata una effettiva soccombenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., dell'appellato , CP_1 avendo quest'ultimo aderito al progetto di divisione predisposto dal ctu in primo grado (progetto che i germani appellanti hanno chiesto di approvare), così sostanzialmente prestando adesione anche all'avverso gravame.
Ciò considerato, le spese del giudizio di appello vanno, allora, compensate integralmente tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, co.2., c.p.c.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5526/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia di . CP_1
2. Rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e avverso la sentenza n. 9104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...] Parte_5
9.11.2021.
3. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite. pagina 7 di 8 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 27.11.2025.
Il Presidente
EP De TU
Il Consigliere est.
EP VO NT
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