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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2306/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù della C.F._1
procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Walter Miceli, Fabio
AN, IC AM e NI AL, presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro il , in persona Controparte_1
del in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, CP_2
comma primo, c.p.c., dai dottori e CP_3 CP_4 [...]
dipendenti delegati dello stesso , domiciliato CP_5 CP_1
in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna,
Controparte_6
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi
pagina 1 accogliere le seguenti conclusioni: “- previa declaratoria della parziale nullità dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n.
368/2001;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreto
Decreto Prot. n. 1135 del 10/01/2024, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre
2010.
SI CHIEDE DI
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL
RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI
CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON
PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO -
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, CON CONSEGUENTE CONDANNA del CP_1
pagina 2 a pagare, in favore Controparte_1
della ricorrente, le differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato.
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA
ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER
I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011,
CON CONSEGUENTE CONDANNA del
[...]
a pagare al ricorrente il valore Controparte_1
retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni”
fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –
14 anni”.
- CONDANNARE L resistente al Controparte_7
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive per gli scatti di anzianità
maturati in fase di precariato e dopo l'immissione in ruolo pari ad € 2.910,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di essere una docente inserita nel sistema educativo scolastico statale, immessa in ruolo in data 1° settembre 2021, con decorrenza giuridica retrodatata al 1° settembre 2020, e di prestare
pagina 3 servizio, alla data di deposito del ricorso, presso l'ICS Gramsci – Rodari di Sestu.
Ha quindi allegato di essere stata reiteratamente destinataria, prima dell'immissione in ruolo, di incarichi di supplenza a tempo determinato, tutti presso la scuola secondaria, come segue (v. il prospetto riassuntivo di cui al decreto di ricostruzione della carriera, riportato a pag. 2 del ricorso):
- a.s. 2007/08: mesi 2 e gg. 24: a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente;
- a.s. 2011/12: mesi 0 e gg. 1: a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente;
- a.s. 2012/13: mesi 6 e gg. 8: anno scolastico riconosciuto;
- a.s. 2013/14: mesi 3 e gg. 14: a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente;
- a.s. 2014/15: mesi 5 e gg. 3: a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente;
- a.s. 2015/16: mesi 7 e gg. 1: anno scolastico riconosciuto;
- a.s. 2016/17: mesi 9 e gg. 9: anno scolastico riconosciuto;
- a.s. 2017/18: mesi 9 e gg. 9: anno scolastico riconosciuto;
- a.s. 2018/19: mesi 9 e gg. 16: anno scolastico riconosciuto;
- a.s. 2019/20: mesi 9 e gg. 14: anno scolastico riconosciuto;
- a.s. 2020/21: anno scolastico non riconosciuto perché tutti i servizi associati risultano non valutabili.
La ricorrente ha quindi allegato che, durante il lungo periodo di c.d. precariato, le era stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995,
confermato sul punto dal successivo CCNL. del 26.5.1999, dal CCNL
2006/2009, dal CCNL del 4.8.2011 e dal CCNL del 19.4.2018), fondata sul principio, sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto
pagina 4 per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi (cfr. le allegate buste paga, con l'espressa dicitura “Liv 00 – Fascia 00 – Sc.
00”).
Inoltre, come risultava dal decreto di ricostruzione della carriera Prot.
n. 1135 del 10.1.2024, il convenuto, in sede di ricostruzione CP_1
della carriera della ricorrente una volta assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali aveva applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola del 4 agosto 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8. Inoltre, aveva applicato il blocco dell'annualità 2013 per le future progressioni stipendiali.
La ricorrente ha poi precisato che l'attività d'insegnamento da lei svolta nel periodo di c.d. precariato comportava l'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo, in quanto sono identiche le mansioni individuali e collegiali richieste, ai sensi del CCNL 2006/2009 e dagli altri CCNL succedutisi nel tempo, ai docenti precari e a quelli di ruolo.
La ricorrente, pertanto, ha inteso agire per richiedere:
1) il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di c.d. precariato;
2) l'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010.
La ricorrente ha quindi affermato che il sopra citato decreto di ricostruzione della carriera era da considerarsi illegittimo, per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento, anche retributiva, tra
pagina 5 dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione, che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate.
Tale accordo quadro prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto
1), ed inoltre che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
La ricorrente ha quindi fatto ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità e di merito intervenuta in materia, con specifico riferimento al personale docente, ed ha quindi affermato il proprio diritto alla progressione professionale retributiva per tutto il servizio prestato alle dipendenze del convenuto, ivi compreso il periodo preruolo CP_1
prestato in virtù dei contratti a tempo determinato, con valorizzazione di tale progressione anche successivamente all'immissione in ruolo, e con condanna dell'Amministrazione alle relative differenze retributive, entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Ha quindi richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola del 4 agosto 2011, che ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali.
Le fasce stipendiali vigenti ai sensi dei precedenti contratti collettivi erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe
35 da 35 anni in poi.
pagina 6 Con il contratto collettivo sopra citato, le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini: sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-
2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8.
Lo stesso contratto collettivo del 4 agosto 2011, tuttavia, prevede, all'art. 2, comma 3, che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale
“3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Secondo parte ricorrente, tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che – come lei - avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del Ministero in forza di una successione di contratti a tempo determinato già iniziati alla data del 1° settembre 2010, in quanto l'esclusione di tale personale dall'applicazione della clausola di salvaguardia comporterebbe la violazione del principio di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sopra richiamato.
Per quanto concerneva la quantificazione delle somme dovute, parte ricorrente ha precisato che, al momento dell'immissione in ruolo
(1.9.2020), le sarebbe spettata un'anzianità di servizio pari a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni.
La stessa, pertanto, avrebbe già maturato la fascia stipendiale 3-8 anni durante l'anno scolastico 2018/2019.
Di conseguenza, essendo ancora collocata in fascia (0-Zero), le spettava la somma di euro 2.910,00, così calcolata: fascia 3-8 anni dal mese di luglio 2019 (tenuto conto della prescrizione quinquennale) al luglio 2024; totale mesi 60 mesi x € 48,50 = € 2.910,00.
pagina 7 2. Il convenuto si è costituito in giudizio per resistere al CP_1
ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, il giudice avesse riconosciuto dovute alla ricorrente.
Tale termine decorreva dalla data di deposito del ricorso (22.7.2024), in assenza di atti interruttivi ad esso antecedenti.
Nel merito, ha osservato come parte ricorrente non avrebbe potuto invocare a suo favore la clausola di cui al citato contratto collettivo del 4 agosto 2011, poiché ella, alla data del 1° settembre 2010, non aveva maturato alcuna anzianità di servizio.
Ed infatti, il primo ed unico contratto stipulato dalla Pt_1
anteriormente al 1° settembre 2010 risaliva al 9 gennaio 2008 e, nell'anno scolastico 2007/2008, ella non aveva raggiunto i 180 giorni necessari ai fini del riconoscimento del servizio prestato, avendo lavorato per soli n. 84 giorni.
Per quanto riguardava il c.d. blocco stipendiale dell'anno 2013, il ha richiamato le disposizioni di legge in materia - in forza della CP_1
proroga delle disposizioni recate dall'art. 9, co. 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, ad opera dell'art. 1, co. 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) – secondo le quali il servizio prestato dal personale docente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 non può considerarsi utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
pagina 8 Si rileva che nelle note depositate in data 28.4.2025 parte ricorrente, oltre ad insistere nelle difese svolte, ha precisato che la domanda spiegata non riguarda in nessun modo il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013.
*******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. È da ritenersi corretta la ricostruzione del dato normativo operata da parte ricorrente.
4.1.1. La Suprema Corte, sezione lavoro, a partire dalla sentenza n.
22558 del 7.11.2016 (cui hanno fatto seguito varie altre pronunce), ha chiarito che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Come noto, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea - la quale stabilisce al I comma che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al IV comma che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di
pagina 9 anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” - è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ne ha rilevato il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13 settembre
2007, causa C- 307/05, ; 8 settembre 2011, causa C- Persona_1
177/10 RO NT) ed ha escluso la possibilità di una sua interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5)
“impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
La Suprema Corte, ispirandosi alla giurisprudenza della CGUE, ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (v. altresì Cass. civ., Sez. VI, 19 luglio
2017, n. 17874, con ivi il richiamo a Corte di Giustizia, 9 luglio 2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44).
A tal fine, si è osservato, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto collettivo, né rileva la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Trattasi di principi da ritenersi pacifici, oltre che costantemente applicati dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (v. ad
pagina 10 esempio la sentenza emessa in data 20 settembre 2017, est. dottor R.
Ponticelli, nella causa iscritta al n. 1016/2016 R.G.; v. più di recente, tra le altre, la sentenza pubblicata in data 6 ottobre 2025, est. dott. G. Carta, nella causa iscritta al n. 10762019 R.G.; pronunce che in questa sede si richiamano anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
4.1.2. Venendo più nello specifico all'esame delle disposizioni della contrattazione collettiva, si osserva che con il contratto collettivo di lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto, all'art. 47, che “nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo”.
La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, secondo cui la stessa si compone “delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale. - trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 71; d) compenso per la qualità della prestazione di cui all'art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
h) ore eccedenti di cui all'art. 70”.
Nell'art. 63, lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo
“della retribuzione individuale di anzianità” e l'art. 27 prevede un
pagina 11 sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Il CCNL del 26 maggio 1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27;
28/34; 35 e oltre.
È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.
Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal CCNL
1998/2001 e dal CCNL 2002/2005.
Infine, sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il citato CCNL 4 agosto
2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dal d.l. n.
70 del 2011, art. 9, comma 17, convertito con modificazioni dalla L.
12.7.2011, n. 106.
L'art. 2 del contratto collettivo da ultimo citato ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, e accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.
Per quanto di specifico interesse nella presente causa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della
pagina 12 preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
4.2. Venendo al caso di specie, si osserva che il convenuto CP_1
non ha affermato l'esistenza di condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento rispetto al personale docente di ruolo, né ha operato alcun riferimento a caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate dalla docente nel periodo di c.d. precariato, le quali soltanto potrebbero legittimare la predetta disparità di trattamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento in capo a parte ricorrente dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine sviluppatisi lungo i periodi indicati nel ricorso medesimo, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo.
La ricorrente, avendo maturato un'anzianità di servizio alla data del
1.9.2010 nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, seppur in forza di contratti di lavoro a termine, una volta assunta a tempo indeterminato, ha anche maturato il diritto di percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L.
4 agosto 2011, che deve essere disapplicato nella parte in cui limita la disciplina di maggior favore al solo personale assunto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.9.2010, realizzando una disparità di trattamento con il personale assunto a termine.
Per quanto concerne l'eccezione sollevata dal circa CP_1
l'inapplicabilità al caso di specie della citata clausola di salvaguardia, si osserva che osta con la piena applicazione del citato principio di non discriminazione l'interpretazione restrittiva del dettato normativo secondo la quale la ricorrente non sarebbe da considerare neppure nella prima fascia stipendiale in quanto nell'anno scolastico 2007/2008 non
pagina 13 aveva raggiunto i 180 giorni necessari ai fini del riconoscimento del servizio prestato, avendo lavorato per soli 84 giorni.
Come ha infatti chiarito la Suprema Corte (Cass. civ, sezione lavoro, sentenza n. 34546 del 27.12.2019), la verifica sulla mancata discriminazione deve essere effettuata in concreto, considerando l'anzianità effettiva di servizio, anche se maturata in un ruolo diverso o con durata inferiore ai 180 giorni.
Come ha infatti precisato la pronuncia da ultimo citata, la comparabilità non può essere esclusa “per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (v. il punto
14.1. della motivazione).
È pertanto evidente la discriminazione operata nei confronti della ricorrente, alla quale, al momento dell'immissione in ruolo (1.9.2020), spettava un'anzianità di 4 anni, 10 mesi e 20 giorni.
La stessa, pertanto, in assenza della perpetrata discriminazione, avrebbe già maturato la fascia 3-8 durante l'anno scolastico 2018/2019.
Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra
pagina 14 precisati, nei limiti della prescrizione quinquennale dei diritti maturati
(luglio 2024 – luglio 2019), pari ad euro 2.910,00 – ritenendosi corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente - oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dal
1° agosto 2024.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplicato il decreto di ricostruzione di carriera in atti, accerta e dichiara il diritto di Pt_1
alla ricostruzione integrale della carriera a tutti i fini, anche
[...]
giuridici, con computo dei servizi non di ruolo per come dedotti;
2) accerta e dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto di al riconoscimento integrale del servizio prestato presso Parte_1
scuole e istituzioni educative statali e pareggiate prima dell'immissione in ruolo, per complessivi anni 4, mesi 10 e giorni 20, nonché il diritto di
pagina 15 percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CCNL 4 agosto 2011;
3) per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, nei limiti della prescrizione, pari ad euro 2.910,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dal 1° agosto 2024;
4) condanna il alla rifusione Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 49,00 per contributo unificato ed in euro 1.400,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 19.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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