CA
Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/08/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 5316/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/12/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili tra
(C.F. ), N. A NAPOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 18/02/1970 assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
GAGLIARDI DOMENICO con studio in VIA GINO ALFANI 60,
TORRE ANNUNZIATA , indirizzo pec Email_1
appellante e
(C.F. ), n. a NAPOLI (NA) il CP_1 C.F._2
02/10/1973 residente a [...]205 80100 NAPOLI
ITALIA assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. DAMIANO
LUIGI con studio C/O AVV.MOGGIO M. VIA DEI PLATANI 1 80040
CERCOLA , indirizzo pec: Email_2 appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello ; per parte appellata: rigetto dell'appello, il Pg. in assenza di figli minori, non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4824/2024 del 22.3.2024 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di divorzio formulata dall'odierna appellante e, per quel che qui interessa, accoglieva la domanda riconvenzionale di assegno RZ formulata dalla assegno che determinava nell'importo di euro CP_1
150,00 mensili.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei il chiedeva , in riforma della sentenza sul punto, che Parte_2
fosse rigettata la domanda di assegno RZ non essendo stata la scelta di non lavorare della frutto di una decisione condivisa e non avendo CP_1
subito peraltro l'ex coniuge alcun danno di natura patrimoniale da tale scelta.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello perché del tutto CP_1
infondato in punto di fatto e di diritto in quanto il sacrificio derivante dalla scelta condivisa doveva ritenersi presunto e spettava quindi all'appellante provare il contrario.
pag. 2/5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 28.5.2025
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dalle dichiarazioni rese dalla nel corso del giudizio di primo grado CP_1
ella pur essendo in possesso di adeguato titolo di studio non ha mai svolto alcuna attività lavorativa né prima del matrimonio, né durante il matrimonio, né una volta separatasi dal marito e neppure oggi, pur in presenza di figli ormai entrambi maggiorenni che non presentano necessità di accudimento.
Pertanto come correttamente opinato dall'appellante la scelta di non lavorare della Rame appare probabilistica mente più rispondente ad una decisione di carattere personale che ad una scelta assunta in funzione del matrimonio. In ogni caso la avrebbe dovuto dimostrare o quanto CP_1
meno allegare "di avere rinunciato a migliori occasioni di lavoro o progressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vita coniugale e alla famiglia" (Cass. , sez. 1, 15 giugno 2023, n. 17144; in precedenza anche Cass. , sez. 1, 31 marzo 2023, n. 9144). La Rame invece nelle sue memorie difensive non accenna neppure vagamente a quali siano state le aspettative lavorative che a causa dell'accudimento dei figli ha dovuto pretermettere né quale danno ella oggi abbia patito atteso che neppure all'attualità ha inteso dedicarsi ad una qualsivoglia attività lavorativa . Sotto altro aspetto l'assegno RZ in funzione perequativa
“presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il "contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle
pag. 3/5 proprie aspettative professionali e reddituali" (Cassazione Civile, Sez.
I,20/04/2023, dep. 20/04/2023, n.10614). Nel caso di specie nulla viene sul punto indicato dalla difesa della atteso che peraltro l'attore è CP_1
dipendente di una società pubblica con sede nel comune di residenza e in alcun modo l'attività della moglie avrebbe potuto influenzare positivamente la progressione economica del marito.
Pertanto pur essendovi disparità reddituale tra i coniugi e pur ritenendo che la scelta di non lavorare durante il matrimonio sia stata frutto di una decisone condivisa da tale decisione nessun danno ha subito la che CP_1
comunque continua a non lavorare e nessun vantaggio deve ritenersi abbia conseguito l'ex marito per cui deve ritenersi che non vi sia spazio per la componente perequativa compensativa dell'assegno RZ. Neppure può essere concesso sotto il profilo assistenziale atteso che non viene neppure vagamente indicato se vi siano ragioni di carattere sanitario che impediscano alla appellata di lavorare.
Atteso il complessivo esito della vicenda le spese dei due gradi del giudizio possono dichiararsi compensate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 4824/2024 così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale di assegno RZ .
Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado del giudizio,
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 17/07/2025.
pag. 4/5
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 5316/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/12/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili tra
(C.F. ), N. A NAPOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 18/02/1970 assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
GAGLIARDI DOMENICO con studio in VIA GINO ALFANI 60,
TORRE ANNUNZIATA , indirizzo pec Email_1
appellante e
(C.F. ), n. a NAPOLI (NA) il CP_1 C.F._2
02/10/1973 residente a [...]205 80100 NAPOLI
ITALIA assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. DAMIANO
LUIGI con studio C/O AVV.MOGGIO M. VIA DEI PLATANI 1 80040
CERCOLA , indirizzo pec: Email_2 appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello ; per parte appellata: rigetto dell'appello, il Pg. in assenza di figli minori, non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4824/2024 del 22.3.2024 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di divorzio formulata dall'odierna appellante e, per quel che qui interessa, accoglieva la domanda riconvenzionale di assegno RZ formulata dalla assegno che determinava nell'importo di euro CP_1
150,00 mensili.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei il chiedeva , in riforma della sentenza sul punto, che Parte_2
fosse rigettata la domanda di assegno RZ non essendo stata la scelta di non lavorare della frutto di una decisione condivisa e non avendo CP_1
subito peraltro l'ex coniuge alcun danno di natura patrimoniale da tale scelta.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello perché del tutto CP_1
infondato in punto di fatto e di diritto in quanto il sacrificio derivante dalla scelta condivisa doveva ritenersi presunto e spettava quindi all'appellante provare il contrario.
pag. 2/5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 28.5.2025
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dalle dichiarazioni rese dalla nel corso del giudizio di primo grado CP_1
ella pur essendo in possesso di adeguato titolo di studio non ha mai svolto alcuna attività lavorativa né prima del matrimonio, né durante il matrimonio, né una volta separatasi dal marito e neppure oggi, pur in presenza di figli ormai entrambi maggiorenni che non presentano necessità di accudimento.
Pertanto come correttamente opinato dall'appellante la scelta di non lavorare della Rame appare probabilistica mente più rispondente ad una decisione di carattere personale che ad una scelta assunta in funzione del matrimonio. In ogni caso la avrebbe dovuto dimostrare o quanto CP_1
meno allegare "di avere rinunciato a migliori occasioni di lavoro o progressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vita coniugale e alla famiglia" (Cass. , sez. 1, 15 giugno 2023, n. 17144; in precedenza anche Cass. , sez. 1, 31 marzo 2023, n. 9144). La Rame invece nelle sue memorie difensive non accenna neppure vagamente a quali siano state le aspettative lavorative che a causa dell'accudimento dei figli ha dovuto pretermettere né quale danno ella oggi abbia patito atteso che neppure all'attualità ha inteso dedicarsi ad una qualsivoglia attività lavorativa . Sotto altro aspetto l'assegno RZ in funzione perequativa
“presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il "contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle
pag. 3/5 proprie aspettative professionali e reddituali" (Cassazione Civile, Sez.
I,20/04/2023, dep. 20/04/2023, n.10614). Nel caso di specie nulla viene sul punto indicato dalla difesa della atteso che peraltro l'attore è CP_1
dipendente di una società pubblica con sede nel comune di residenza e in alcun modo l'attività della moglie avrebbe potuto influenzare positivamente la progressione economica del marito.
Pertanto pur essendovi disparità reddituale tra i coniugi e pur ritenendo che la scelta di non lavorare durante il matrimonio sia stata frutto di una decisone condivisa da tale decisione nessun danno ha subito la che CP_1
comunque continua a non lavorare e nessun vantaggio deve ritenersi abbia conseguito l'ex marito per cui deve ritenersi che non vi sia spazio per la componente perequativa compensativa dell'assegno RZ. Neppure può essere concesso sotto il profilo assistenziale atteso che non viene neppure vagamente indicato se vi siano ragioni di carattere sanitario che impediscano alla appellata di lavorare.
Atteso il complessivo esito della vicenda le spese dei due gradi del giudizio possono dichiararsi compensate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 4824/2024 così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale di assegno RZ .
Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado del giudizio,
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 17/07/2025.
pag. 4/5
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/5