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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870 r.g.a.c. dell'anno 2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Aprile Carmela, come da mandato Parte_1 in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Mancrasso Monica, come da Controparte_1 mandato in atti,
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto in data 28/06/1986 con , che dalla loro Controparte_1 unione era nata la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_1 che con decreto emesso in data 10/05/2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Con provvedimento del 24/04/2025 il Presidente del Collegio “A” della Prima Sezione Civile del Tribunale fissava ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. l'udienza del 23/09/2025 per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine sino a trenta giorni prima della udienza per la costituzione in giudizio ed avvisandolo che la sua costituzione oltre il termine indicato avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., sottolineando l'obbligatorietà della nomina di un difensore tecnico.
Notificato ritualmente il ricorso, con comparsa del 10/09/2925, depositata telematicamente in data 12/09/2025, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con domanda riconvenzionale, a modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione, chiedeva al Tribunale le fosse riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute ed economiche;
sottolineava, infatti, che le proprie condizioni di vita le avevano impedito di esercitare un'attività lavorativa stabile, tanto da essere stata costretta a trovare ospitalità presso un amico.
Con memoria depositata in data 18/09/2025, il ricorrente, evidenziata preliminarmente la costituzione tardiva della chiedeva il rigetto della domanda avversa, atteso che CP_1 quest'ultima era economicamente indipendente, esercitando ormai da tempo l'attività di sarta;
esponeva inoltre che ella conviveva more uxorio con altro uomo.
Con memoria depositata in data 22/09/2025, la contestava le avverse deduzioni ed CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso di parte ricorrente poiché privo della documentazione probatoria e delle richieste istruttorie di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.
All'udienza di discussione e decisione del 26/11/2025, la causa veniva riservata per la decisione
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
del Collegio.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Taranto in data
10/05/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può il Collegio non evidenziare la tardività della richiesta dell'assegno di divorzio formulata dalla solo con la comparsa depositata telematicamente in data CP_1
12/09/2025, al momento della sua (tardiva) costituzione in giudizio.
Ed infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo del Supremo
Collegio, in applicazione di quanto testualmente previsto dagli artt. 167, secondo comma, e
473 bis n. 14 c.p.c., nel giudizio di divorzio il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ex plurimis Cass. n.ri
25558/2010, 26265/2006, 188116/2005 e 4903/2004).
La avrebbe quindi dovuto formulare la propria domanda volta al riconoscimento CP_1 dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., nel termine di trenta giorni antecedente la prima udienza innanzi al Giudice delegato tenutasi il 23/09/2025.
Alle argomentazioni che precedono non può che conseguire il rigetto, per la sua tardività, della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio formulata dalla convenuta.
Tenuto conto della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/06/1986 in
Taranto, da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Noci (BA) il 28/03/1965, trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune dell'anno
1986, n. 181, p. II, s. A, u. 5;
2) RIGETTA la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio tardivamente formulata dalla resistente;
3) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente est.
RT AS
4
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870 r.g.a.c. dell'anno 2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Aprile Carmela, come da mandato Parte_1 in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Mancrasso Monica, come da Controparte_1 mandato in atti,
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto in data 28/06/1986 con , che dalla loro Controparte_1 unione era nata la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_1 che con decreto emesso in data 10/05/2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Con provvedimento del 24/04/2025 il Presidente del Collegio “A” della Prima Sezione Civile del Tribunale fissava ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. l'udienza del 23/09/2025 per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine sino a trenta giorni prima della udienza per la costituzione in giudizio ed avvisandolo che la sua costituzione oltre il termine indicato avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., sottolineando l'obbligatorietà della nomina di un difensore tecnico.
Notificato ritualmente il ricorso, con comparsa del 10/09/2925, depositata telematicamente in data 12/09/2025, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con domanda riconvenzionale, a modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione, chiedeva al Tribunale le fosse riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute ed economiche;
sottolineava, infatti, che le proprie condizioni di vita le avevano impedito di esercitare un'attività lavorativa stabile, tanto da essere stata costretta a trovare ospitalità presso un amico.
Con memoria depositata in data 18/09/2025, il ricorrente, evidenziata preliminarmente la costituzione tardiva della chiedeva il rigetto della domanda avversa, atteso che CP_1 quest'ultima era economicamente indipendente, esercitando ormai da tempo l'attività di sarta;
esponeva inoltre che ella conviveva more uxorio con altro uomo.
Con memoria depositata in data 22/09/2025, la contestava le avverse deduzioni ed CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso di parte ricorrente poiché privo della documentazione probatoria e delle richieste istruttorie di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.
All'udienza di discussione e decisione del 26/11/2025, la causa veniva riservata per la decisione
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
del Collegio.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Taranto in data
10/05/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può il Collegio non evidenziare la tardività della richiesta dell'assegno di divorzio formulata dalla solo con la comparsa depositata telematicamente in data CP_1
12/09/2025, al momento della sua (tardiva) costituzione in giudizio.
Ed infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo del Supremo
Collegio, in applicazione di quanto testualmente previsto dagli artt. 167, secondo comma, e
473 bis n. 14 c.p.c., nel giudizio di divorzio il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ex plurimis Cass. n.ri
25558/2010, 26265/2006, 188116/2005 e 4903/2004).
La avrebbe quindi dovuto formulare la propria domanda volta al riconoscimento CP_1 dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., nel termine di trenta giorni antecedente la prima udienza innanzi al Giudice delegato tenutasi il 23/09/2025.
Alle argomentazioni che precedono non può che conseguire il rigetto, per la sua tardività, della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio formulata dalla convenuta.
Tenuto conto della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/06/1986 in
Taranto, da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Noci (BA) il 28/03/1965, trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune dell'anno
1986, n. 181, p. II, s. A, u. 5;
2) RIGETTA la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio tardivamente formulata dalla resistente;
3) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente est.
RT AS
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