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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor IE RI Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Elena Gelato Consigliere
Avvocato LD Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.05.2024 e vertente
T R A
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti P.IVA_1
IMPUGNANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Mariastella Cusano
IMPUGNATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il sig. proponeva domanda di arbitrato presso la Camera Controparte_1
Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “l'Illustre Camera Arbitrale Voglia condannare la Controparte_2
pagina 1 di 11 con sede in Pomezia (RM), Via Confalonieri n. 29, C.F.: P. IVA Parte_1 P.IVA_1
, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma , Rea P.IVA_2 P.IVA_1
n. 392308, iscritta all'albo Nazionale al n. 12/058/079/4984 in data 8 maggio 2002, PEC
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Email_1
proprio legale rappresentante, Sig. , alla restituzione, a seguito della risoluzione Parte_2
del rapporto sociale, in favore del sig. delle somme corrisposte in Controparte_1
adempimento del rapporto risolto, oltre interessi di legge e oltre alle spese ed ai compensi del
presente procedimento per le motivazioni in premessa. In subordine si chiede che la Società
Cooperativa Edilizia “Marina” a r.l. sia condannata, a titolo di arricchimento senza causa, alla
restituzione di quanto corrisposto dal sig. e illegittimamente trattenuto nonostante la CP_1
risoluzione del rapporto sociale e il mancato trasferimento dell'alloggio, oltre interessi e spese del
presente procedimento. In via istruttoria si chiede ordinarsi alla Parte_1
la produzione del bilancio relativo all'esercizio del 2015.”
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l'odierna impugnante, chiedendo “in via
preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'Arbitro nominato per essere competente il Tribunale
Ordinario, stante l'inoperatività della clausola arbitrale contenuta negli artt. 11 e 37 ss. dello
statuto della Cooperativa;
in via principale nel merito: accertare e dichiarare l'impossibilità della
di provvedere alla restituzione delle somme richieste al Sig. Addante per causa non Parte_1
imputabile alla stessa;
sempre in via principale nel merito: in ogni caso, compensare Parte_1
la somma richiesta da parte istante con il maggior importo dovuto alla per un Parte_1
ammontare di € 75.110,06= pari alla morosità maturata alla data di esclusione dalla Cooperativa
e non contestata, oltre alle somme ritenute dovute anche in via equitativa a titolo di risarcimento
del danno, o in subordine, con l'importo di € 48.645,57= (€ 1.400,00 + € 47.245,57) a titolo di
spese di gestione della Cooperativa e di rate di mutuo scadute al 31.12.2014, oltre alle somme
ritenute dovute anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, e, per l'effetto,
condannare il Sig. Addante al pagamento in favore della della Parte_1
relativa differenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare parte
pagina 2 di 11 istante alla refusione in favore della società delle competenze, Parte_1
onorari e spese del presente procedimento, compresi gli onorari spettanti all'Arbitro”.
Con Lodo arbitrale non definitivo dell'8/10/2018, l'Arbitro Unico, Prof. Dott.
[...]
dichiarava la propria competenza a decidere sulla controversia. Per_1
Con Lodo arbitrale definitivo del 9 Gennaio 2019, dichiarato esecutivo dal Presidente del
Tribunale di Roma in data 28.3.2019, l'Arbitro Unico accoglieva integralmente la domanda del sig. e, per l'effetto, condannava la Cooperativa a Controparte_1
rimborsare allo stesso i conferimenti da quest'ultimo effettuati all'atto della adesione alla
Cooperativa, con liquidazione da operarsi al valore nominale della quota sottoscritta sulla base del bilancio d'esercizio dell'anno 2015 ed a restituire al sig. CP_1
la somma complessiva di € 44.920,38 corrisposta nell'ambito del rapporto
[...]
mutualistico intercorso con la Cooperativa tra il 2006 (anno della stipulazione dell'atto di prenotazione) ed il 2015 (anno della esclusione del sig. dalla Cooperativa), oltre CP_1
interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
rigettava le domande della ponendo a carico della stessa il pagamento dei compensi e delle spese Parte_1
dovuti per il funzionamento del giudizio arbitrale, condannando altresì la Parte_1
al rimborso in favore del sig. Addante delle spese e gli onorari di difesa, per complessivi
€ 2.025,00, oltre accessori di legge.
2. Con atto di citazione la ha impugnato il lodo Parte_3
arbitrale chiedendo: “in via pregiudiziale, accertare la sussistenza dei requisiti del fumus boni
iuris e del periculum in mora così come dettagliatamente indicati, fissare udienza di trattazione
anticipata in camera di consiglio ex art. 351 c.p.c. e sospendere l'esecutorietà del lodo arbitrale ex
art. 830, comma 4, c.p.c.;
- in via preliminare, accertare l'inoperatività della clausola arbitrale contenuta negli art. 11 e 37
ss. dello statuto della Cooperativa per essere viceversa competente a decidere della controversia de
qua il Tribunale Ordinario, dichiarare ex art. 829, c.1 n. 4 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in
data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. della Persona_1
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella controversia insorta tra la Società
pagina 3 di 11 ed il sig. e per l'effetto revocare e/o Parte_1 Controparte_1
annullare il lodo arbitrale pronunciato in data 9.1.2019;
- in via principale, accertare l'impossibilità della Cooperativa a provvedere alla restituzione delle
somme richieste al sig. per causa non imputabile alla stessa, dichiarare ex art. 829, c.1 n. CP_1
11 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto
dall'Arbitro Unico Prof. Dott. della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Persona_1
Cooperazione nella controversia insorta tra la ed il sig. Parte_3
e per l'effetto revocare e/o annullare e/o riformare il lodo arbitrale pronunciato Controparte_1
in data 9.1.2019; sempre in via principale, nel merito accertare la sussistenza in capo alla
Cooperativa del diritto alla compensazione della somma richiesta dal sig. con il maggior CP_1
importo dovuto alla stessa e pari ad € 75.110, 06, dichiarare ex art. 829, c.1 n. 11 c.p.c. la nullità
del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto dall'Arbitro Unico Prof.
Dott. della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella Persona_1
controversia insorta tra la ed il sig. Parte_3 CP_1
e per l'effetto annullare e/o revocare e/o riformare il suddetto lodo mediante la statuizione
[...]
di condanna del sig. al pagamento in favore della delle CP_1 Parte_1
relative differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, nel merito accertare la sussistenza in capo alla Cooperativa del diritto alla
compensazione della somma richiesta dal sig. con l'importo di € 48.645, 57, dichiarare ex CP_1
art. 829, c.1 n. 11 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale
composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. della Camera Arbitrale e di Conciliazione Persona_1
della Cooperazione nella controversia insorta tra la ed Parte_3
il sig. e per l'effetto annullare e/o revocare e/o riformare il suddetto lodo Controparte_1
mediante la statuizione di condanna del sig. al pagamento in favore della CP_1 [...]
delle relative differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa del presente giudizio e di quello del lodo arbitrale,
spese generali oltre Iva e CPA come per legge.”
pagina 4 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig.
[...]
così concludendo: “IN VIA PRELIMINARE rigettare la richiesta di sospensione CP_1
dell'esecutività del lodo in totale assenza dei presupposti di legge;
PRELIMINARMENTE, IN
RITO rigettare la domanda di nullità del lodo per incompetenza dell'Arbitro, in quanto il lodo non
definitivo dell'8/10/2018 che ha deciso sulla questione non è stato impugnato unitamente con il
definitivo; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO accertata l'applicabilità dell'art. 11 dello Statuto
della Cooperativa appellante, con conseguente diritto del Sig. di demandare all'arbitrato CP_1
la domanda di rimborso delle somme corrisposte in adempimento del rapporto societario risolto,
rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
confermando il lodo pronunciato in data 09.01.2019 dal Collegio arbitrale Parte_1
composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. della Camera Arbitrale e di Conciliazione Persona_1
della Cooperazione nella controversia insorta tra la ed Parte_3
il sig. IN SUBORDINE, in caso di nullità del lodo, si ribadiscono le istanze Controparte_1
di cui alla domanda di arbitrato e si chiede condannarsi la Parte_3
alla restituzione, a seguito della risoluzione del rapporto sociale, in favore del Sig.
[...] [...]
delle somme corrisposte in adempimento del rapporto risolto, oltre interessi di legge e CP_1
oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio per le motivazioni di cui sopra;
IN ESTREMO
SUBORDINE condannare la a titolo di Parte_3
arricchimento senza causa, alla restituzione di quanto corrisposto dal sig. e CP_1
illegittimamente trattenuto nonostante la risoluzione del rapporto sociale e il mancato
trasferimento dell'alloggio, oltre interessi e spese del presente giudizio.”
Con Ordinanza del 10.03.2021 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo definitivo e con Ordinanza del 16.05.2024 tratteneva la causa in decisione.
3. Prioritariamente, in merito alla eccezione dell'impugnato di inammissibilità della domanda di nullità del lodo per mancata tempestiva impugnazione del Lodo arbitrale non definitivo dell'8/10/2018 che ha affermato la competenza degli arbitri, va confermata l'Ordinanza cautelare emessa dalla Corte in data 10.03.2021 circa l'impugnabilità del lodo pagina 5 di 11 non definitivo unitamente a quello definitivo, avendo la prima decisione affrontato la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri, avente natura pregiudiziale di rito. Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., infatti, è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278
c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio,
mentre il lodo che decida questioni pregiudiziali o preliminari, come nella specie, va impugnato ex art. 827 comma 3 c.p.c. unitamente al lodo definitivo (si cfr. Cass. civ., sez.
un., 18-11-2016, n. 23463 e Cassazione civile sez. I, 09/08/1983, n. 5311).
4. Destituita di fondamento fattuale risulta la mancata produzione del provvedimento impugnato sostenuta dal sig. CP_1
5. Per ciò che attiene il merito dell'impugnazione ed in particolare l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro Unico, già sollevata in primo grado, la Corte ritiene la stessa infondata.
Si premette che la è una cooperativa edilizia di abitazione, Parte_1 Parte_3
che ha lo scopo di assicurare ai soci l'acquisto di un'abitazione in proprietà a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato e procede alla realizzazione di immobili per civile abitazione col contributo dei soci che diventano prima prenotatari e poi assegnatari in proprietà. In data 06.09.2006 il Sig. diveniva prenotatario di un CP_1
alloggio da costruire a Pomezia e in data 04.10.2006 socio della . Parte_1
La Cooperativa otteneva un mutuo per la realizzazione di n. 17 appartamenti ad uso residenziale da consegnarsi, per contratto, entro 18 mesi.
Intervenivano però in corso di realizzazione provvedimenti di sequestro che comportavano la proroga dei termini di realizzazione e consegna degli immobili, finché
in data 18.12.2014 si addiveniva al frazionamento dell'originario mutuo ipotecario pro quota sugli appartamenti prenotati e veniva richiesto ai singoli soci, al fine di procedere alla stipula degli atti di assegnazione, il versamento alla delle quote di Parte_1
propria competenza, quantificate per l'appellato Addante in € 75.110,06, comprensive del pagina 6 di 11 saldo alloggio, rate di mutuo non versate e oneri vari. Con lettera del 26.01.2015 il sig.
che aveva già versato negli anni alla Cooperativa l'importo di € 55.536,73, CP_1
comunicava la sua volontà di recedere dalla stessa. Con riscontro del 02.02.2015 la
, dopo aver invitato il socio a nominare il subentrante, rammentava che l'art. Parte_1
14 dello Statuto sociale prevedeva la responsabilità del socio uscente per il pagamento dei conferimenti non versati e, pertanto, invitava e diffidava lo stesso a provvedere al pagamento dell'importo di € 75.110,06.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, con verbale del 24.02.2015 il Consiglio di
Amministrazione della deliberava l'esclusione dello stesso dalla compagine Parte_1
sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, lett. c, dello Statuto che prescriveva l'esclusione del socio che “non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione sottoscritta o
non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della
o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti”. Il Sig. Parte_1
non proponeva opposizione avverso la delibera di esclusione nel termine di 60 CP_1
giorni.
Secondo la cooperativa il sig. in virtù della clausola arbitrale contenuta negli CP_1
art. 11 e 37 e ss. dello Statuto della , non avrebbe potuto adire la Camera Parte_1
Arbitrale, non avendo lo stesso proposto opposizione alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione della in data 25.2.2018 e non essendo Parte_1
comunque più socio della stessa all'atto della presentazione della domanda d'arbitrato.
Tanto in vista dell'art. 37 dello Statuto sociale che così recita “Sono devolute alla cognizione
di arbitri rituali… a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e che abbiano Parte_1
ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”.
La Corte ritiene l'eccezione infondata.
Come già osservato nell'Ordinanza cautelare emessa in data 10.03.2021 la vertenza ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme corrisposte in adempimento del rapporto sociale risolto e dunque rientra nell'alveo di controversia tra socio e società cooperativa avente ad oggetto diritti disponibili, quali il preteso diritto dell'ex socio ad ottenere la pagina 7 di 11 restituzione delle somme corrisposte nel corso del rapporto societario ed il preteso diritto della Cooperativa di ottenere il pagamento delle somme pattuite nell'ambito del rapporto societario per la realizzazione dell'immobile.
La clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa;
deve ritenersi pertanto che la clausola compromissoria operi per tutte le controversie generate dal rapporto societario e con esso causalmente collegate, anche se insorte dopo la cessazione del rapporto. Ai fini dell'applicazione della clausola compromissoria rileva il titolo della pretesa e non invece la persistenza, al momento della proposizione della domanda, del rapporto stesso
(Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31350).
Di conseguenza non può ritenersi rilevante neanche il non aver fatto opposizione alla
Delibera dal Consiglio di Amministrazione di esclusione dalla da parte Parte_1
dell'appellato il quale, nel prenderne atto, ha chiesto il rimborso, conseguente all'esclusione, dei conferimenti versati.
6. La cooperativa sostiene la nullità del lodo per contraddittorietà ex art. 829 c.1 n. 11
c.p.c. ed insiste per la compensazione della somma richiesta dall'Addante con il maggior importo dovuto alla Cooperativa e pari alla morosità maturata alla data di esclusione del socio dalla compagine sociale.
Secondo l'impugnante la richiesta di € 44.920,00, pari a quanto versato dal sig. CP_1
alla Cooperativa a titolo di anticipo sul prezzo dell'alloggio prenotato ed accolta nel lodo impugnato, deve essere oggetto di compensazione con il maggior credito vantato dalla cooperativa a titolo risarcitorio per un importo complessivo di €. 75.110,06, così
determinato: differenza da versare €. 14.399,20, €. 8.153,48 IVA 4%, interessi per mancato versamento €. 1.979,89, spese condominiali €. 500,00, gestione cooperativa €. 500,00, ICI
2008-2011 €. 1.931,92, rate di mutuo non versate comprensive di interessi €. 41.717,98, rate di mutuo non versate, comprensive di interessi €. 47.245,57, per un costo dell'alloggio pari ad €. 234.4288,488. La Cooperativa ritiene la somma interamente dovuta dal sig.
pagina 8 di 11 Addante in quanto lo stesso, solo successivamente alla comunicazione della disponibilità
dell'immobile per il rogito ed all'invito al pagamento della somma di cui alla missiva del
19.12.2014, aveva comunicato la decisione di cedere la propria quota di prenotazione e assegnazione.
In via subordinata, la Cooperativa chiede di riconoscere come dovuto il minor importo di €. 48.645,57 a titolo di rate di mutuo scadute al 31.12.2014 e spese di gestione.
Tanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto che espressamente così recita: “I soci esclusi….
dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove
determinata dall'Organo Amministrativo o dal regolamento. La Cooperativa può compensare con
il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione
mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste, da risarcimento
danni …”
Ora, è principio pacifico che il socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati,
hanno causa giuridica autonoma: quello sociale, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, e quello bilaterale di natura sinallagmatica, di scambio tra l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione. Da ciò deriva che il pagamento eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile debba essere ascritto al rapporto di scambio e quindi al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa sarà quindi tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio. Nelle cooperative edilizie, inoltre,
mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi;
prestazioni queste ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della pagina 9 di 11 proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita
(Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18536; Cass. 18 maggio 2004, n. 9393; Cass. civile n.
6197/2008; Cass. civile n. 16304/2009).
Ciò premesso, va condivisa l'affermazione dell'arbitro che “le somme reclamate non possono
qualificarsi i n termini di perdita economica idonea a legittimare la richiesta risarcitoria avanzata
dalla ” e la osservazione che la non abbia fornito alcuna prova del Parte_1 Parte_1
danno subito e causalmente riconducibile alla condotta contrattuale dell'appellato.
In merito si rileva che con la esclusione del socio la Cooperativa è rientrata nella proprietà
e piena disponibilità dell'immobile prenotato, con la conseguenza che la morosità
(comprensiva delle rate di mutuo, interessi di preammortamento, interessi passivi di ammortamento, spese relative alla pratica di finanziamento e frazionamento del mutuo)
è stata risolta e riequilibrata col trasferimento alla Cooperativa della proprietà
dell'immobile.
L'impugnante, anche nel presente procedimento, ha solo opposto una presunta generica corresponsabilità dell'impugnato, in uno ad altri (non individuati) soci prenotatari morosi, nella determinazione dello stato di dissesto in cui è venuta a trovarsi, senza produrre alcun elemento di prova sul nesso, anche solo concausale, dell'inadempimento dell'Addante con l'esposizione debitoria o col mancato conseguimento dello scopo mutualistico.
E' principio pacifico che spetti a chi intenda ottenere il risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito;
prova che può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti.
Va rilevato ancora che, come osservato dall'Addante, l'offerta del trasferimento di proprietà dell'immobile prenotato è intervenuta dopo oltre sei anni dalla data prevista di consegna dell'immobile e la non ha affatto dimostrato che il ritardo non sia Parte_1
ad essa imputabile;
che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto “Il socio che recede dalla prenotazione
pagina 10 di 11 di alloggio viene sostituito da altro socio non prenotatario di alloggio secondo l'ordine di iscrizione
sul Libro dei Soci”; che, contrariamente a quanto sostenuto, dalle risultanze del bilancio
2015 emerge un equilibrio economico e patrimoniale;
che gli atti prodotti a dimostrazione dello stato di difficoltà della cooperativa (quali il precetto o l'avvio di procedure esecutive) sono tutti successivi al 2018.
6. Va altresì rigettata la richiesta di accertamento della impossibilità della a Parte_1
provvedere alla restituzione delle somme richieste al sig. Addante per causa non imputabile alla stessa, invero formulata solo nelle conclusioni ma assolutamente non illustrata nelle motivazioni né provata e comunque non rilevante per quanto sopra detto.
7. Da condividere il lodo nella parte in cui ritiene non provato il pagamento della somma di € 2.831, 92, asseritamente versata a titolo di ICI nel periodo 2008- 2011, per l'immobile dell'appellato. Somma di cui l'impugnante cooperativa chiede la restituzione senza fornire, anche in tale sede, alcuna prova dell'avvenuto pagamento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione
2) Condanna la società al pagamento in favore del sig. Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 19.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LD Colesanti IE RI Antonio Pinto
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