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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 674 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
1. CP_1
2. Adil CP_2
3. Parte_1 tutti con gli avv.ti MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, COLOMBO MATTEO e
BASSANI SARA
- RICORRENTE -
contro
C.F./P.IVA con sede in 20832 Desio (MB) alla Via Controparte_3 P.IVA_1
Vincenzo Monte, 74, in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore , C.F. nata a Bollate (MI) in [...] 19 Controparte_4 C.F._1 novembre 1985 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e
Controparte_5 con l'avv. Gianfranco Ceci
e
1 Controparte_6 con l'avv. Silvio Maria Zigni
- RESISTENTI -
Oggetto: superiore inquadramento e solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 13/03/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro e le committenti Pt_2
e chiedendo l'accertamento del proprio diritto Controparte_5 Controparte_7 all'inquadramento al V livello del CCNL Logistica sin dall'inizio del rapporto con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive della datrice di lavoro e, in solido, dei committenti ex art. 29 d.lgs. 276/2003, nonché per la condanna al rimborso delle spese sostenute per la redazione dei conteggi, il tutto con vittoria di spese e distrazione.
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano
- di aver lavorato alle dipendenze della CP_3
o dal 1.12.21 fino al 30.4.24 CP_1
o dal 20.7.22 fino al 31.8.23 Per_1
o 1.12.21 Parte_1
- di essere stati tutti sottoinquadrati,
- di essere sempre stati addetti al polo logistico di Calcio gestito da Controparte_5
- di aver svolto, sin dall'inizio, mansioni di addetto al magazzino ed allo scarico merce, usando attrezzature e mezzi di sollevamento, come il transpallet elettrico a pedana,
- di aver diritto alle differenze retributive sul superiore inquadramento.
***
Nonostante la regolarità della notifica la datrice di lavoro non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata la contumacia di CP_3
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo alla domanda di cui Controparte_5 chiedeva il rigetto.
2 La convenuta chiariva di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro e contestava nel merito la pretesa comunque chiedendo di essere manlevata di quando possa trovarsi a corrispondere ai lavoratori in forza dell'art. 14 del contratto di subappalto sottoscritto con della quale chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_6 chiamata in causa.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta Controparte_6 alla domanda di cui chiedeva il rigetto e azionando la domanda di manleva nei confronti di di cui alla clausola 5.3 del contratto di subappalto, autorizzato da CP_3 CP_5
La convenuta chiariva di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro e contestava comunque nel merito la pretesa e l'adibizione dei ricorrenti all'appalto.
***
Il Giudice autorizzava la notifica da parte di della domanda riconvenzionale CP_6 trasversale di manleva nei confronti della contumace CP_3
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice esperiva l'istruttoria testimoniale escutendo solo un teste, in quanto la parte ricorrente non provvedeva alla notifica agli altri testi ammessi decadendo dalla prova.
Il teste escusso riferiva di aver lavorato alle dipendenze di solo dal 2021 fino CP_3 al Febbraio 2022, di conseguenza il giudice ordinava alla parte ricorrente di svolgere i conteggi sul quinto livello sui soli ricorrenti assunti nel periodo in cui il teste è stato loro collega, ossia e e separando i conteggi per il periodo fino al CP_1 Parte_1
Febbraio 2022 per il quale era provata in giudizio l'adibizione all'appalto e per il periodo successivo in cui tale prova manca ai fini della solidarietà di cui all'articolo 29 del committente e sub committente.
La parte ricorrente provvedeva alla redazione dei suddetti nuovi conteggi, non oggetto di contestazione da parte delle convenute.
Solo in sede di note per l'udienza di discussione, la parte convenuta CP_6 contestava genericamente l'operatività della clausola di manleva contenuta nel contratto di appalto con e da quest'ultima azionata. CP_5
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata
3 ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. L'accertamento del diritto al superiore inquadramento sin dall'inizio del rapporto dei ricorrenti.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n. 30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che
“il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n.
2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento
l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234;
Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav., 12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav.,
16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
È pacifico tra le parti che i ricorrenti venivano assunti dalla datrice di lavoro e inquadrati al 6J livello del C.C.N.L. applicato dalla datrice di lavoro, solo il sig. Pt_1 veniva promosso al livello VI nel settembre 2022 e al livello V al gennaio 2023.
4 La committente e la subcommittente affermano che, CP_5 CP_6 essendo l'appalto genuino, non ha contezza né dei lavoratori adibiti all'appalto né delle mansioni da loro svolte né delle modalità di gestione del rapporto. ha eccepito che la disciplina collettiva prevede “il passaggio al sesto livello di CP_6 tali lavoratori secondo la seguente tempistica;
dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2018 via regola dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2019 e dopo 12 mesi per cui assunti dal 1 gennaio 2020 e pertanto correttamente i lavoratori dovevano rimanere inquadrati a livello
6J, non essendo ancora trascorsi i 12 mesi. Sul punto si osserva che ciò che rileva sono le mansioni concretamente svolte dai ricorrenti, pertanto ove essi abbiano effettivamente dispiegato mansioni sussumibili da subito al V livello del CCNL applicato avranno certamente diritto alla superiore retribuzione e al relativo superiore inquadramento.
I ricorrenti esponevano di aver sempre svolto attività di “carico e scarico della merce con utilizzo anche di transpallet manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” riconducibili al profilo professionale di cui al 5 livello del CCNL applicato.
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale (art. 6 CCNL)
- Al 6 livello J
“lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi. Norma transitoria:
Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello. Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello.
Il personale assunto nel 6° livello prima dell'entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29 gennaio 2005”,
- Al 5° livello del CCNL
“i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure
5 predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
”
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, terzo comma, CCNL stabilisce che
“trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 ccnl prevede che “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti”.
Ai fini dell'interpretazione del concetto di mansioni “prevalenti”, il Tribunale condivide le argomentazioni della Corte d'Appello di Brescia n. 27/2024 del 15/02/2024:
“La fattispecie è regolata dall'art.8 del CCNL di riferimento che riguarda il cumulo di mansioni. La norma pattizia, ai primi due commi, così dispone: “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (comma 1); “nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni” (comma 2). Applicando queste norme al caso del ricorrente essendo pacifico, come appena detto, che lo stesso abbia svolto continuativamente mansioni promiscue, di pulizia di livello 6° o 6°J e di picking di 5° livello, si tratta di stabilire quale delle due attività sia stata prevalente. Gli appellanti interpretano questa prevalenza in
6 termini meramente quantitativi (con la conseguenza che nel caso dell-- le mansioni di pulizia svolte in media per 5 ore al giorno su 8 ore di lavoro, sarebbero prevalenti sulle altre, per cui il suo inquadramento nel livello 6J sarebbe corretto), laddove il lavoratore oppone che occorrerebbe valutare la prevalenza qualitativa, nel senso che se svolte continuativamente, avrebbero prevalenza le mansioni più qualificanti
(con conseguente sussistenza del suo diritto all'inquadramento nel superiore 5° livello). Ritiene questa
Corte territoriale che l'interpretazione del lavoratore sia quella preferibile. Ed invero, come fondatamente ricordato dal lavoratore medesimo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (cfr.tra le varie, Cass.2969/2021,
Cass.26978/2009, Cass.6501/2003). Nella specie la contrattazione collettiva disciplina in parte
l'ipotesi, prevedendo appunto che nel caso di mansioni promiscue svolte con continuità, debba essere attribuito al lavoratore il livello superiore qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo livello siano prevalenti, ma non specifica cosa debba intendersi per mansioni prevalenti, se quantitativamente prevalenti ovvero anche soltanto qualitativamente prevalenti. Non contenendo il CCNL alcuna previsione al riguardo, non può che applicarsi il principio generale elaborato dalla giurisprudenza ora richiamata, ossia il principio secondo cui sono prevalenti non soltanto le mansioni che occupano la maggior parte dell'orario di lavoro, ma anche le mansioni che pur non occupando la maggioranza dell'orario di lavoro, sono tuttavia qualitativamente più significative, purché ovviamente siano svolte con continuità. Ne discende che nel caso dell' essendo pacifico che lo stesso abbia svolto con continuità le mansioni di picking e di movimentazione della merce con il ' queste devono ritenersi le mansioni “prevalenti” ai fini del suo Parte_3 inquadramento, essendo indubbio che le stesse siano quelle più qualificanti dal punto di vista professionale.
Anche sotto il profilo in esame, non vi sono pertanto ragioni per negare il diritto del lavoratore all'inquadramento nel superiore 5° livello. Per la verità, se anche così non fosse (e la prevalenza delle mansioni dovesse valutarsi soltanto dal punto di vista quantitativo), non può non osservarsi che nel caso dell'appellato troverebbe comunque applicazione il secondo comma del riportato art.8 del CCNL, secondo cui quando le mansioni superiori non sono prevalenti, al lavoratore è attribuito il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti CP_1 - 22 - nei due livelli (inferiore e superiore): ne deriva che l in virtù di questa previsione, avrebbe comunque diritto all'inquadramento nel 5° livello, seppure
7 dopo un anno dalla sua assunzione (il rapporto di lavoro è durato più di 4 anni).”.
***
I ricorrenti deducono di aver diritto ad essere inquadrato al 5° livello sin dall'inizio del rapporto.
Poste queste necessarie premesse, può ora procedersi all'accertamento delle mansioni in concreto assegnate agli odierni ricorrenti.
Sarà possibile verificare, in questo modo, a quale fattispecie astrattamente prevista nel
CCNL applicato possa essere ricondotta l'attività lavorativa concretamente svolta dai ricorrenti dall'inizio del rapporto, con conseguente definizione del trattamento retributivo spettante.
***
Ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte e degli strumenti utilizzati, è stata esperita l'istruttoria testimoniale.
Come già illustrato è stato sentito solo un teste, il sig. , in quanto il Persona_2 ricorrente non ha citato gli altri testi ammessi ed è pertanto decaduto dalla prova.
Il teste ha riferito di aver lavorato per “nel 2021 fino a Febbraio 2022 con CP_3 mansioni di picking presso calcio in appalto ” e di essere “stato sempre adibito all'appalto CP_5 presso il polo logistico di calcio”. CP_5
Quanto alle mansioni riferiva che “i ricorrenti svolgevano mansioni di picking conducendo il
(transpallet elettrico a pedana) e a volte usiamo anche il transpallet elettrico intendo solo zaman, Pt_3 ma usiamo al 90% il papalino” e, quanto alla prevalenza, ha riferito “il picking era per lo più guida del preciso il tempo di guida del rispetto a quello di carico manuale è circa pari, Pt_3 Pt_3 se la merce è vicina non spostiamo il e carichiamo direttamente a mano”. Pt_3
Le parti convenute hanno eccepito l'inattedibilità del teste in quanto ha riferito della percentuale di utilizzo del papalino senza esplicita domanda e riferito anche sul ricorrente
Per_1
Il Giudice ritiene il teste attendibile, considerato che il teste ha dichiarato di aver lamentato con altra datrice di lavoro il proprio sottoinquadramento come picker e che la questione è stata risolta in via bonaria in sede sindacale, il sig. , da una Persona_2 parte, non ha introdotto giudizio contro le convenute e, dall'altro, in sede conciliativa sarà certamente stato informato dei presupposti per il riconoscimento del livello e sulla base di
8 tale conoscenza ha correttamente valutato l'opportunità di specificare il tempo di utilizzo del papalino. Il fatto che abbia testimoniato anche con riferimento al sig. può Per_1 essere certamente riconducibile al fatto che il teste può aver riferito le mansioni svolte dal ricorrente quando lavoravano sempre in appalto di ma alle dipendenze di altri CP_5 subcommittenti, infatti il teste ha riferito di aver lavorato anche per Pt_4
Il ricorrente sig. è stato assunto da il 20.7.22, dopo la cessazione Per_1 CP_3 del rapporto del teste e pertanto, in relazione a tale ricorrente, non è stato provato in giudizio il superiore inquadramento e l'adibizione.
Quanto ai ricorrenti e assunti dal 1.12.21, il teste ha CP_1 Parte_1 chiaramente confermato lo svolgimento delle mansioni così come riferite in ricorso e la costante adibizione all'appalto di Calcio.
Il teste ha riferito che le attività dei ricorrenti e erano al 50% CP_1 Parte_1 del tempo manuali di carico dei colli sul commissionatore e per il restante 50% guida del mezzo, ma, alla luce dell'interpretazione “qualitativa” del concetto di mansioni prevalenti di cui all'art. 8 del CCNL applicato propugnata da ultimo dalla Corte d'Appello di Brescia, risulta in ogni caso corretto sussumere le mansioni svolte dai ricorrenti al 5 livello del
CCNl applicato.
Dall'istruttoria è, quindi, emerso che i ricorrenti e per come CP_1 Parte_1 concordemente riferito dai testi, hanno svolto solo mansioni di picking con conduzione almeno la metà del tempo di un c.d. transpallet elettrico a pedana sempre presso l'appalto di Calcio Italtrans-Elle Emme-Ecoservis.
Le mansioni di picking svolte sono certamente sussumibili nel 5° livello del CCNL applicato, considerata la figura professionale “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e le figure esemplificative degli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad
“attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura)”. Invece, il 6° livello risulta riduttivo rispetto alle mansioni svolte e considerato che è emerso che il ricorrente non svolgeva attività manuali e i mezzi non semplici utilizzati.
Quanto alla dedotta assenza dei presupposti teorici, si rileva che tali competenze
9 teoriche, alla luce della stessa lettera del CCNL applicato, possono essere ottenute anche
“l'esperienza di lavoro”.
Per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, i ricorrenti e CP_1 Parte_1 hanno diritto ad essere inquadrati al quinto livello del CCNL applicato per tutta la durata del rapporto.
La datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento.
II. La solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e la clausola di manleva
La solidarietà di e operano in relazione alle somme oggetto di CP_6 CP_5 condanna limitatamente al periodo in cui è stata dimostrata in giudizio l'adibizione e, pertanto, solo per il periodo dall'assunzione (1.12.21) fino alla cessazione del rapporto del teste febbraio 2022.
Dal conteggio depositato emergono differenze sul superiore livello per il periodo da dicembre 2021 a febbraio 2022
- per il sig. € 909,53, di cui € 37,59 a titolo di accantonamento CP_1
ferie/permessi e di cui TFR € 50,12,
- per il sig. € 894,02, di cui € 37,30 a titolo di accantonamento Parte_1
ferie/permessi e di cui TFR € 49,74
***
Quanto, alla indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività dall'ambito della condanna solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, si tratta di valutare la prevalente natura retributiva o risarcitoria considerato che la natura delle indennità predette è fatto costitutivo della pretesa. In materia, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali:
Secondo l'orientamento minoritario, “Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali;
deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui
10 all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto”
(Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi). Sul punto è conforme
Trib. Milano, sez. lav., 8 giugno 2018, est. Lombardi, Tribunale Milano sez. lav.,
24/10/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 24/10/2018), n.2681.
La tesi maggioritaria e confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. lav.,
19.5.16, n.10354), che sostiene “Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma
2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.”
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 12.6.2019, n. 15756) ha affermato: “Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n.
2427; Cass. 31768/2018 cit.).”.
Questo Tribunale condivide la tesi maggioritaria, pertanto il regime della solidarietà non opera per l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
***
Di conseguenza, non sono comprese nel bacino solidarietà la monetizzazione dei permessi ed ex festività oltre a relativa incidenza sul tfr.
11 ***
In conclusione, le convenute committente e sub committente devono essere condannata in solido con la datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze sul superiore indradramento maturate dall'assunzione fino al febbraio 2022 escluse l'indennità di ferie e permessi maturati e non goduti in tale periodo e pertanto:
- per il sig. € 871,94, CP_1
- per il sig. € 856,72. Parte_1
Residua la condanna della sola datrice di lavoro a titolo di differenze sul superiore inquadramento dal marzo 2022 (come da conteggi depositati con note del 23.5.25 dal ricorrente e non contestati) e a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute pari a
- per il sig. € 1.378,63 (€ 1.341,04 + € 37,59 a titolo di accantonamento CP_1
ferie/permessi),
- per il sig. € 1.833,71 (€ 1.796,41 di cui € 37,30 a titolo di Parte_1
accantonamento ferie/permessi)
Per quanto riguarda la responsabilità solidale di né la datrice di lavoro, Controparte_5 né hanno contestato l'operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/03 in relazione al CP_6 contratto di appalto stipulato tra Controparte_5
Quanto alle domande di manleva, in base all'art. 16 del contratto di Controparte_5 appalto, avrà diritto di essere manlevata da da quanto venga condannata a CP_6 pagare in favore dei ricorrenti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, tenuto conto che né la datrice di lavoro, né hanno tempestivamente e precisamente contestato la CP_6 clausola di manleva, egualmente ha diritto ad essere manlevata dalla datrice di CP_6 lavoro in forza della clausola 5.3 del contratto di subappalto.
***
All'esito di tale disamina il e la committente devono essere CP_6 CP_5 condannati in solido alla corresponsione a favore dei ricorrenti delle somme dovute in base ai conteggi prodotti dal ricorrente in data 23.5.25 in solido con la datrice di lavoro e la domanda di manleva avanzata dalla committente nei confronti del e da CP_6 CP_6 ei confronti di alla luce del chiaro tenore dei contratti di appalto sono
[...] CP_3 fondate.
12 ***
I conteggi redatti sono parte della normale attività difensiva da ricomprendersi pertanto nella condanna alle spese legali che segue che tiene in considerazione anche tale elemento.
Stante il mancato accoglimento delle domande di uno dei ricorrenti, si compensano per un terzo le spese di lite.
Le residue spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza considerando la domanda accolta e sono liquidate sullo scaglione medio e con un aumento del 30 % per ogni ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e ad essere CP_1 Parte_1
inquadrati al V livello CCNL applicato per tutta la durata del rapporto,
- per l'effetto, condanna tutte le convenute in solido, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive pari o per il sig. a € 871,94, CP_1
o per il sig. a € 856,72 Parte_1
nonchè interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al saldo effettivo;
- condanna la sola datrice di lavoro a corrispondere ai ricorrenti le Controparte_3
differenze retributive pari o per il sig. € 1.378,63 CP_1
o per il sig. € 1.833,71 Parte_1 nonchè interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa per un terzo le spese di lite tra il ricorrente e le convenute,
- condanna tutte le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le residue spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.275,86 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
- compensa tra le convenute le spese di lite,
13 - condanna a tenere indenne in forza Controparte_6 Controparte_5
della clausola di manleva, di quanto quest'ultima dovesse corrispondere ai ricorrenti in forza del presente accertamento,
- condanna a tenere indenne in forza della CP_3 Controparte_6
clausola di manleva, di quanto quest'ultima dovesse corrispondere ai ricorrenti in forza del presente accertamento.
Bergamo, 2 luglio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
1. CP_1
2. Adil CP_2
3. Parte_1 tutti con gli avv.ti MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, COLOMBO MATTEO e
BASSANI SARA
- RICORRENTE -
contro
C.F./P.IVA con sede in 20832 Desio (MB) alla Via Controparte_3 P.IVA_1
Vincenzo Monte, 74, in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore , C.F. nata a Bollate (MI) in [...] 19 Controparte_4 C.F._1 novembre 1985 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e
Controparte_5 con l'avv. Gianfranco Ceci
e
1 Controparte_6 con l'avv. Silvio Maria Zigni
- RESISTENTI -
Oggetto: superiore inquadramento e solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 13/03/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro e le committenti Pt_2
e chiedendo l'accertamento del proprio diritto Controparte_5 Controparte_7 all'inquadramento al V livello del CCNL Logistica sin dall'inizio del rapporto con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive della datrice di lavoro e, in solido, dei committenti ex art. 29 d.lgs. 276/2003, nonché per la condanna al rimborso delle spese sostenute per la redazione dei conteggi, il tutto con vittoria di spese e distrazione.
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano
- di aver lavorato alle dipendenze della CP_3
o dal 1.12.21 fino al 30.4.24 CP_1
o dal 20.7.22 fino al 31.8.23 Per_1
o 1.12.21 Parte_1
- di essere stati tutti sottoinquadrati,
- di essere sempre stati addetti al polo logistico di Calcio gestito da Controparte_5
- di aver svolto, sin dall'inizio, mansioni di addetto al magazzino ed allo scarico merce, usando attrezzature e mezzi di sollevamento, come il transpallet elettrico a pedana,
- di aver diritto alle differenze retributive sul superiore inquadramento.
***
Nonostante la regolarità della notifica la datrice di lavoro non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata la contumacia di CP_3
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo alla domanda di cui Controparte_5 chiedeva il rigetto.
2 La convenuta chiariva di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro e contestava nel merito la pretesa comunque chiedendo di essere manlevata di quando possa trovarsi a corrispondere ai lavoratori in forza dell'art. 14 del contratto di subappalto sottoscritto con della quale chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_6 chiamata in causa.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta Controparte_6 alla domanda di cui chiedeva il rigetto e azionando la domanda di manleva nei confronti di di cui alla clausola 5.3 del contratto di subappalto, autorizzato da CP_3 CP_5
La convenuta chiariva di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro e contestava comunque nel merito la pretesa e l'adibizione dei ricorrenti all'appalto.
***
Il Giudice autorizzava la notifica da parte di della domanda riconvenzionale CP_6 trasversale di manleva nei confronti della contumace CP_3
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice esperiva l'istruttoria testimoniale escutendo solo un teste, in quanto la parte ricorrente non provvedeva alla notifica agli altri testi ammessi decadendo dalla prova.
Il teste escusso riferiva di aver lavorato alle dipendenze di solo dal 2021 fino CP_3 al Febbraio 2022, di conseguenza il giudice ordinava alla parte ricorrente di svolgere i conteggi sul quinto livello sui soli ricorrenti assunti nel periodo in cui il teste è stato loro collega, ossia e e separando i conteggi per il periodo fino al CP_1 Parte_1
Febbraio 2022 per il quale era provata in giudizio l'adibizione all'appalto e per il periodo successivo in cui tale prova manca ai fini della solidarietà di cui all'articolo 29 del committente e sub committente.
La parte ricorrente provvedeva alla redazione dei suddetti nuovi conteggi, non oggetto di contestazione da parte delle convenute.
Solo in sede di note per l'udienza di discussione, la parte convenuta CP_6 contestava genericamente l'operatività della clausola di manleva contenuta nel contratto di appalto con e da quest'ultima azionata. CP_5
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata
3 ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. L'accertamento del diritto al superiore inquadramento sin dall'inizio del rapporto dei ricorrenti.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n. 30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che
“il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n.
2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento
l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234;
Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav., 12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav.,
16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
È pacifico tra le parti che i ricorrenti venivano assunti dalla datrice di lavoro e inquadrati al 6J livello del C.C.N.L. applicato dalla datrice di lavoro, solo il sig. Pt_1 veniva promosso al livello VI nel settembre 2022 e al livello V al gennaio 2023.
4 La committente e la subcommittente affermano che, CP_5 CP_6 essendo l'appalto genuino, non ha contezza né dei lavoratori adibiti all'appalto né delle mansioni da loro svolte né delle modalità di gestione del rapporto. ha eccepito che la disciplina collettiva prevede “il passaggio al sesto livello di CP_6 tali lavoratori secondo la seguente tempistica;
dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2018 via regola dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2019 e dopo 12 mesi per cui assunti dal 1 gennaio 2020 e pertanto correttamente i lavoratori dovevano rimanere inquadrati a livello
6J, non essendo ancora trascorsi i 12 mesi. Sul punto si osserva che ciò che rileva sono le mansioni concretamente svolte dai ricorrenti, pertanto ove essi abbiano effettivamente dispiegato mansioni sussumibili da subito al V livello del CCNL applicato avranno certamente diritto alla superiore retribuzione e al relativo superiore inquadramento.
I ricorrenti esponevano di aver sempre svolto attività di “carico e scarico della merce con utilizzo anche di transpallet manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” riconducibili al profilo professionale di cui al 5 livello del CCNL applicato.
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale (art. 6 CCNL)
- Al 6 livello J
“lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi. Norma transitoria:
Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello. Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello.
Il personale assunto nel 6° livello prima dell'entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29 gennaio 2005”,
- Al 5° livello del CCNL
“i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure
5 predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
”
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, terzo comma, CCNL stabilisce che
“trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 ccnl prevede che “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti”.
Ai fini dell'interpretazione del concetto di mansioni “prevalenti”, il Tribunale condivide le argomentazioni della Corte d'Appello di Brescia n. 27/2024 del 15/02/2024:
“La fattispecie è regolata dall'art.8 del CCNL di riferimento che riguarda il cumulo di mansioni. La norma pattizia, ai primi due commi, così dispone: “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (comma 1); “nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni” (comma 2). Applicando queste norme al caso del ricorrente essendo pacifico, come appena detto, che lo stesso abbia svolto continuativamente mansioni promiscue, di pulizia di livello 6° o 6°J e di picking di 5° livello, si tratta di stabilire quale delle due attività sia stata prevalente. Gli appellanti interpretano questa prevalenza in
6 termini meramente quantitativi (con la conseguenza che nel caso dell-- le mansioni di pulizia svolte in media per 5 ore al giorno su 8 ore di lavoro, sarebbero prevalenti sulle altre, per cui il suo inquadramento nel livello 6J sarebbe corretto), laddove il lavoratore oppone che occorrerebbe valutare la prevalenza qualitativa, nel senso che se svolte continuativamente, avrebbero prevalenza le mansioni più qualificanti
(con conseguente sussistenza del suo diritto all'inquadramento nel superiore 5° livello). Ritiene questa
Corte territoriale che l'interpretazione del lavoratore sia quella preferibile. Ed invero, come fondatamente ricordato dal lavoratore medesimo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (cfr.tra le varie, Cass.2969/2021,
Cass.26978/2009, Cass.6501/2003). Nella specie la contrattazione collettiva disciplina in parte
l'ipotesi, prevedendo appunto che nel caso di mansioni promiscue svolte con continuità, debba essere attribuito al lavoratore il livello superiore qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo livello siano prevalenti, ma non specifica cosa debba intendersi per mansioni prevalenti, se quantitativamente prevalenti ovvero anche soltanto qualitativamente prevalenti. Non contenendo il CCNL alcuna previsione al riguardo, non può che applicarsi il principio generale elaborato dalla giurisprudenza ora richiamata, ossia il principio secondo cui sono prevalenti non soltanto le mansioni che occupano la maggior parte dell'orario di lavoro, ma anche le mansioni che pur non occupando la maggioranza dell'orario di lavoro, sono tuttavia qualitativamente più significative, purché ovviamente siano svolte con continuità. Ne discende che nel caso dell' essendo pacifico che lo stesso abbia svolto con continuità le mansioni di picking e di movimentazione della merce con il ' queste devono ritenersi le mansioni “prevalenti” ai fini del suo Parte_3 inquadramento, essendo indubbio che le stesse siano quelle più qualificanti dal punto di vista professionale.
Anche sotto il profilo in esame, non vi sono pertanto ragioni per negare il diritto del lavoratore all'inquadramento nel superiore 5° livello. Per la verità, se anche così non fosse (e la prevalenza delle mansioni dovesse valutarsi soltanto dal punto di vista quantitativo), non può non osservarsi che nel caso dell'appellato troverebbe comunque applicazione il secondo comma del riportato art.8 del CCNL, secondo cui quando le mansioni superiori non sono prevalenti, al lavoratore è attribuito il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti CP_1 - 22 - nei due livelli (inferiore e superiore): ne deriva che l in virtù di questa previsione, avrebbe comunque diritto all'inquadramento nel 5° livello, seppure
7 dopo un anno dalla sua assunzione (il rapporto di lavoro è durato più di 4 anni).”.
***
I ricorrenti deducono di aver diritto ad essere inquadrato al 5° livello sin dall'inizio del rapporto.
Poste queste necessarie premesse, può ora procedersi all'accertamento delle mansioni in concreto assegnate agli odierni ricorrenti.
Sarà possibile verificare, in questo modo, a quale fattispecie astrattamente prevista nel
CCNL applicato possa essere ricondotta l'attività lavorativa concretamente svolta dai ricorrenti dall'inizio del rapporto, con conseguente definizione del trattamento retributivo spettante.
***
Ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte e degli strumenti utilizzati, è stata esperita l'istruttoria testimoniale.
Come già illustrato è stato sentito solo un teste, il sig. , in quanto il Persona_2 ricorrente non ha citato gli altri testi ammessi ed è pertanto decaduto dalla prova.
Il teste ha riferito di aver lavorato per “nel 2021 fino a Febbraio 2022 con CP_3 mansioni di picking presso calcio in appalto ” e di essere “stato sempre adibito all'appalto CP_5 presso il polo logistico di calcio”. CP_5
Quanto alle mansioni riferiva che “i ricorrenti svolgevano mansioni di picking conducendo il
(transpallet elettrico a pedana) e a volte usiamo anche il transpallet elettrico intendo solo zaman, Pt_3 ma usiamo al 90% il papalino” e, quanto alla prevalenza, ha riferito “il picking era per lo più guida del preciso il tempo di guida del rispetto a quello di carico manuale è circa pari, Pt_3 Pt_3 se la merce è vicina non spostiamo il e carichiamo direttamente a mano”. Pt_3
Le parti convenute hanno eccepito l'inattedibilità del teste in quanto ha riferito della percentuale di utilizzo del papalino senza esplicita domanda e riferito anche sul ricorrente
Per_1
Il Giudice ritiene il teste attendibile, considerato che il teste ha dichiarato di aver lamentato con altra datrice di lavoro il proprio sottoinquadramento come picker e che la questione è stata risolta in via bonaria in sede sindacale, il sig. , da una Persona_2 parte, non ha introdotto giudizio contro le convenute e, dall'altro, in sede conciliativa sarà certamente stato informato dei presupposti per il riconoscimento del livello e sulla base di
8 tale conoscenza ha correttamente valutato l'opportunità di specificare il tempo di utilizzo del papalino. Il fatto che abbia testimoniato anche con riferimento al sig. può Per_1 essere certamente riconducibile al fatto che il teste può aver riferito le mansioni svolte dal ricorrente quando lavoravano sempre in appalto di ma alle dipendenze di altri CP_5 subcommittenti, infatti il teste ha riferito di aver lavorato anche per Pt_4
Il ricorrente sig. è stato assunto da il 20.7.22, dopo la cessazione Per_1 CP_3 del rapporto del teste e pertanto, in relazione a tale ricorrente, non è stato provato in giudizio il superiore inquadramento e l'adibizione.
Quanto ai ricorrenti e assunti dal 1.12.21, il teste ha CP_1 Parte_1 chiaramente confermato lo svolgimento delle mansioni così come riferite in ricorso e la costante adibizione all'appalto di Calcio.
Il teste ha riferito che le attività dei ricorrenti e erano al 50% CP_1 Parte_1 del tempo manuali di carico dei colli sul commissionatore e per il restante 50% guida del mezzo, ma, alla luce dell'interpretazione “qualitativa” del concetto di mansioni prevalenti di cui all'art. 8 del CCNL applicato propugnata da ultimo dalla Corte d'Appello di Brescia, risulta in ogni caso corretto sussumere le mansioni svolte dai ricorrenti al 5 livello del
CCNl applicato.
Dall'istruttoria è, quindi, emerso che i ricorrenti e per come CP_1 Parte_1 concordemente riferito dai testi, hanno svolto solo mansioni di picking con conduzione almeno la metà del tempo di un c.d. transpallet elettrico a pedana sempre presso l'appalto di Calcio Italtrans-Elle Emme-Ecoservis.
Le mansioni di picking svolte sono certamente sussumibili nel 5° livello del CCNL applicato, considerata la figura professionale “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e le figure esemplificative degli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad
“attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura)”. Invece, il 6° livello risulta riduttivo rispetto alle mansioni svolte e considerato che è emerso che il ricorrente non svolgeva attività manuali e i mezzi non semplici utilizzati.
Quanto alla dedotta assenza dei presupposti teorici, si rileva che tali competenze
9 teoriche, alla luce della stessa lettera del CCNL applicato, possono essere ottenute anche
“l'esperienza di lavoro”.
Per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, i ricorrenti e CP_1 Parte_1 hanno diritto ad essere inquadrati al quinto livello del CCNL applicato per tutta la durata del rapporto.
La datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento.
II. La solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e la clausola di manleva
La solidarietà di e operano in relazione alle somme oggetto di CP_6 CP_5 condanna limitatamente al periodo in cui è stata dimostrata in giudizio l'adibizione e, pertanto, solo per il periodo dall'assunzione (1.12.21) fino alla cessazione del rapporto del teste febbraio 2022.
Dal conteggio depositato emergono differenze sul superiore livello per il periodo da dicembre 2021 a febbraio 2022
- per il sig. € 909,53, di cui € 37,59 a titolo di accantonamento CP_1
ferie/permessi e di cui TFR € 50,12,
- per il sig. € 894,02, di cui € 37,30 a titolo di accantonamento Parte_1
ferie/permessi e di cui TFR € 49,74
***
Quanto, alla indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività dall'ambito della condanna solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, si tratta di valutare la prevalente natura retributiva o risarcitoria considerato che la natura delle indennità predette è fatto costitutivo della pretesa. In materia, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali:
Secondo l'orientamento minoritario, “Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali;
deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui
10 all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto”
(Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi). Sul punto è conforme
Trib. Milano, sez. lav., 8 giugno 2018, est. Lombardi, Tribunale Milano sez. lav.,
24/10/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 24/10/2018), n.2681.
La tesi maggioritaria e confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. lav.,
19.5.16, n.10354), che sostiene “Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma
2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.”
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 12.6.2019, n. 15756) ha affermato: “Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n.
2427; Cass. 31768/2018 cit.).”.
Questo Tribunale condivide la tesi maggioritaria, pertanto il regime della solidarietà non opera per l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
***
Di conseguenza, non sono comprese nel bacino solidarietà la monetizzazione dei permessi ed ex festività oltre a relativa incidenza sul tfr.
11 ***
In conclusione, le convenute committente e sub committente devono essere condannata in solido con la datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze sul superiore indradramento maturate dall'assunzione fino al febbraio 2022 escluse l'indennità di ferie e permessi maturati e non goduti in tale periodo e pertanto:
- per il sig. € 871,94, CP_1
- per il sig. € 856,72. Parte_1
Residua la condanna della sola datrice di lavoro a titolo di differenze sul superiore inquadramento dal marzo 2022 (come da conteggi depositati con note del 23.5.25 dal ricorrente e non contestati) e a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute pari a
- per il sig. € 1.378,63 (€ 1.341,04 + € 37,59 a titolo di accantonamento CP_1
ferie/permessi),
- per il sig. € 1.833,71 (€ 1.796,41 di cui € 37,30 a titolo di Parte_1
accantonamento ferie/permessi)
Per quanto riguarda la responsabilità solidale di né la datrice di lavoro, Controparte_5 né hanno contestato l'operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/03 in relazione al CP_6 contratto di appalto stipulato tra Controparte_5
Quanto alle domande di manleva, in base all'art. 16 del contratto di Controparte_5 appalto, avrà diritto di essere manlevata da da quanto venga condannata a CP_6 pagare in favore dei ricorrenti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, tenuto conto che né la datrice di lavoro, né hanno tempestivamente e precisamente contestato la CP_6 clausola di manleva, egualmente ha diritto ad essere manlevata dalla datrice di CP_6 lavoro in forza della clausola 5.3 del contratto di subappalto.
***
All'esito di tale disamina il e la committente devono essere CP_6 CP_5 condannati in solido alla corresponsione a favore dei ricorrenti delle somme dovute in base ai conteggi prodotti dal ricorrente in data 23.5.25 in solido con la datrice di lavoro e la domanda di manleva avanzata dalla committente nei confronti del e da CP_6 CP_6 ei confronti di alla luce del chiaro tenore dei contratti di appalto sono
[...] CP_3 fondate.
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I conteggi redatti sono parte della normale attività difensiva da ricomprendersi pertanto nella condanna alle spese legali che segue che tiene in considerazione anche tale elemento.
Stante il mancato accoglimento delle domande di uno dei ricorrenti, si compensano per un terzo le spese di lite.
Le residue spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza considerando la domanda accolta e sono liquidate sullo scaglione medio e con un aumento del 30 % per ogni ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e ad essere CP_1 Parte_1
inquadrati al V livello CCNL applicato per tutta la durata del rapporto,
- per l'effetto, condanna tutte le convenute in solido, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive pari o per il sig. a € 871,94, CP_1
o per il sig. a € 856,72 Parte_1
nonchè interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al saldo effettivo;
- condanna la sola datrice di lavoro a corrispondere ai ricorrenti le Controparte_3
differenze retributive pari o per il sig. € 1.378,63 CP_1
o per il sig. € 1.833,71 Parte_1 nonchè interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa per un terzo le spese di lite tra il ricorrente e le convenute,
- condanna tutte le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le residue spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.275,86 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
- compensa tra le convenute le spese di lite,
13 - condanna a tenere indenne in forza Controparte_6 Controparte_5
della clausola di manleva, di quanto quest'ultima dovesse corrispondere ai ricorrenti in forza del presente accertamento,
- condanna a tenere indenne in forza della CP_3 Controparte_6
clausola di manleva, di quanto quest'ultima dovesse corrispondere ai ricorrenti in forza del presente accertamento.
Bergamo, 2 luglio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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