Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella esattoriale, riferita a una tassa automobilistica del 2007, vantava una pretesa creditoria prescritta al più tardi nel 2010, poiché le cartelle esattoriali relative alle tasse automobilistiche si prescrivono in 3 anni. Inoltre, l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre dieci anni dalla presunta notifica della cartella.

  • Accolto
    Nullità della cartella per prescrizione del credito alla notifica

    La Corte rileva che la cartella esattoriale, riferita a una tassa automobilistica del 2007, vantava una pretesa creditoria prescritta al più tardi nel 2010.

  • Accolto
    Irregolarità della notifica della cartella esattoriale

    La Corte rileva che la notifica della cartella esattoriale è stata effettuata a mani di un familiare convivente, ma non è stata accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario, rendendo la notifica illegittima secondo l'orientamento della Suprema Corte. Non vi è certezza che l'atto sia stato effettivamente ricevuto dalla destinataria.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Nonostante la soccombenza degli uffici resistenti, la Corte ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, in considerazione dell'incertezza della documentazione in atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 124
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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