CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 477/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04720239012444930000 BOLLO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente da distrarre a favore del difensore antistatario.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , Ricorrente_1 , residente in [...]dei Volsci, Indirizzo_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, OS di NO, nonchè contro la Regione Lazio avverso l'intimazione di pagamento n.04720239012444930000 di complessivi euro
418,02 per una tassa automobilistica dell'anno 2007, notificatale in data 17/01/2024, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e della relativa cartella esattoriale per intervenuta prescrizione.
Sosteneva di non aver mai ricevuto la suddetta cartella e, comunque, evidenziava che, anche laddove la cartella fosse stata regolarmente notificata nel 2012, il credito si sarebbe ugualmente prescritto in assenza di atti interruttivi tra il 2012 e il 2023.
La cartella n. 04720120006958038000, riferita a Bollo auto 2007 si riferiva, peraltro, ad una pretesa creditoria prescritta fin dal 2010/2011 e conteneva un credito già prescritto alla data della notifica e quindi nullo, stante la prevista prescrizione triennale.
L'Ente incaricato della riscossione indicava (intimazione di pagamento consegnata il 17/01/2024 ) che l'intimazione si riferiva a una cartella che sarebbe stata notificata nell'anno 2012: per cui il triennale termine di prescrizione per agire esecutivamente doveva considerarsi irrimediabilmente decorso poiché l'intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata nell'anno 2015 e non il 17/01/2024.
Eccepiva, comunque, la doppia prescrizione del tributo sia per decorso del termine triennale tra la data di nascita dell'obbligazione ( 2007-2008 ) e la notifica della cartella di pagamento ( 2012) , sia per decorso del termine tra la data di notifica della cartella ( 2012 ) e l'intimazione di pagamento ( 2024 )e chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito, nonché l'illegittimità della pretesa tributaria,
l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento n.04720239012444930000 notificata il 17/01/2024, sia la cartella n. 04720120006958038000 presuntivamente notificata l'8.03.2012, con condanna in solido dell' Ente creditore Regione Lazio edell'Agenzia delle Entrate OS di NO
Si costituiva in giudizio l'ADER eccependo l'infondatezza della domanda di controparte, con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva della deducente Agenzia, essendo le questioni dedotte unicamente riferibili all'Ente Impositore, non potendo l'Agente della OS nulla sapere in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo,né tanto meno in merito alle modalità di esecutività dei ruoli.
Inoltre, tutte le censure afferenti il merito della pretesa andavano rilevate mediante l'opposizione, nei termini di legge, della cartella di pagamento suindicata che, in mancanza di impugnazione - si è definitivamente cristallizzata.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività poichè tutte le eccezioni di merito sollevate avverso l'atto opposto dovevano necessariamente essere proposte entro termine di legge dalla notifica della cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica,
Documentava, in particolare la regolarità della notifica effettuata in data 8 marzo 20212 a mani di un familiare convivente della ricorrente, ovvero di sua figlia Nominativo_2.
Quanto alla prescrizione della pretesa creditoria, deduceva che l'attività di riscossione del Concessionario
è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2967 c.c. e non anche a quelli brevi e specifici previsti unicamente per l'attività del l'Ente impositore, trovando applicazione il disposto dell'art. 2953 c.c. In ogni modo, va altresì evidenziato che l'attività dell'Agente della OS deve ritenersi soggetta comunque al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.
Le norme vigenti, a tal proposito, riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo affidati all'Agente della riscossione dagli enti creditori, siano essi relativi alle entrate dello Stato, che a quelle degli altri enti pubblici, nonché alle entrate delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
Ad ogni buon conto, deduceva, per quel che concerne la fattispecie in esame, che alcun termine di prescrizione poteva considerarsi maturato, vista la notifica nell'arco degli anni di diversi atti c.d. interruttivi.
In secondo luogo andava, peraltro, osservato che se vero è che la cartella notificata l'08.03.2012 faceva riferimento al bollo auto dell'anno 2007, è altrettanto vero che l'Agente della OS non era in garado di sapere se nell'arco di questi cinque anni fossero stati stati notificati, a cura della Regione Lazio, richieste di pagamento che avevano interrotto il termine di prescrizione che la ricorrente assumeva violato.
In ogni modo, alla sig.ra Ricorrente_1 nel corso degli anni erano state notificate ulteriori intimazioni di pagamento che contenevano al loro interno la stessa cartella n. 04720120006958038000 e, nella specie, intimazione n. 04720179003154239000 notificata il 29.05.2017,e l'intimazione n. 04720199006009204000 notificata il
16.01.2020.
Infine, dagli atti in possesso di ADER risultava che la cartella n. 04720120006958038000 era stata oggetto di un'istanza di rateazione, per giunta accolta (senza alcun pagamento effettuato), di fatto riconoscendo il debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscosione, con effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Chiedeva, infine, che venisse dichiarata in via preliminare l'inammissibilità per tardività del ricorso via preliminare e la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate OS con l'estromissione dal giudizio. Nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese.
Si costituiva i giudizio anche la Regione Lazio contestando quanto ex adverso eccepito evidenziando la piena correttezza del proprio operato.
La Regione Lazio aveva, infatti, provveduto a notificare alla contribuente, nel termine triennale previsto dalla legge, l'atto di accertamento n. 706096172178, inviato a mezzo raccomandata a/r n. 773965955669 notificata in data 06/08/2010, mediante il quale è stato interrotto il decorso dei termini prescrizionali.
In assenza di opposizione nei modi e nei termini fissati dalla legge, il suddetto atto era, quindi, divenuto definitivo e la Regione aveva successivamente disposto l'iscrizione degli importi dovuti nel ruolo n. 2012/1445.
Tale ruolo, munito di formula esecutiva, era stato, poi, trasmesso tempestivamente all'Agente della riscossione per il seguito di competenza, nel rispetto del termine triennale.
Per quel che attiene alla cartella, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, relativamente alle eccezioni rivolte all'Agente incaricato della riscossione competente per la notifica degli atti, ai sensi degli art. 25 e 26 del DPR n. 602/1973.
In ogni caso, come rappresentato e documentato dall'Agente della riscossione, la cartella n.
04720120006958038000 risultava ritualmente notificata.
Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto poiché le eccezioni di merito sollevate, avrebbero dovuto essere proposte entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992 dalla notifica dei precedenti atti.
L'Agenzia delle Entrate OS in imminenza dell'odierna udienza conclusiva presentava memoria illustrativa ribadendo, sostanzialmente, quanto dedotto nel precedente scritto difensivo riportandosi alle conclusioni già esplicitate con l'atto di costituzione in giudizio.
Analogamente la ricorrente depositava in atti memoria illustrativa ribadendo le questioni sollevate con la proposizione del ricorso e la richiesta di accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante opportuno, innanzitutto, sottoporre a vaglio la notifica della cartella n.
04720120006958038000, riferita a Bollo auto 2007, notificata assertivamente in data 8 marzo 2012 a mani di un familiare convivente della ricorrente, ovvero di sua figlia Nominativo_2.
La ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la suddetta cartella e, comunque, evidenziava che, anche laddove la cartella fosse stata regolarmente notificata nel 2012, il credito si sarebbe ugualmente prescritto in assenza di atti interruttivi tra il 2012 e il 2023.
La cartella si riferiva, peraltro, ad una pretesa creditoria prescritta fin dal 2010/2011 e conteneva un credito già prescritto alla data della notifica e quindi nullo, stante la prevista prescrizione triennale.
Si rileva, orbene, che da tale documento si evince che l'atto riferito alla cartella di pagamento di cui si tratta
è stato inoltrato e consegnato a mezzo servizio postale, con raccomandata n.67088227819-10121 in data 8 marzo 2012 all'indirizzo della ricorrente Ricorrente_1 , in Castro dei Volsci, Indirizzo_1, e ricevuto da "familiare convivente", e cioè dalla figlia Nominativo_2 "Nominativo_3" (cognome non chiaramente leggibile) e non vi è alcuna certezza che l'atto sia stato effettivamente ricevuto dalla destinataria anche perchè dell'invio di raccomandata informativa alla Ricorrente_1 non vi è traccia, nè l'Ufficio ha fornito prova a riguardo.
La Suprema Corte ha con orientamente costante ribadito che, in tema di notifiche di cartelle esattoriali, devono ritenersi illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso (cfr. Cass. VI sez. Ord. 17235/2018).
Ritiene il Giudicante, quindi, aderendo alla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2868 del 03/02/2017) che in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Tale impostazione scaturisce dalla constatazione che l'Ufficio resistente non ha fornito adeguata e leggibile documentazione che sarebbe stato utile esaminare per comprendere in realtà a quale soggetto, l'atto presupposto sia stato notificato.
Ovviamente, alla stregua delle suesposte argomentazioni deve ritenersi infondata la questione relativa alla inammissibilità del ricorso per tardività che trova presupposto ineludibile nella prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento che la contribuente ha dedotto di non aver potuto contestare con l'opposizione ad essa entro il termine di giorni sessanta. La cartella è stata, quindi, sostanzialmente opposta dalla sig.ra Ricorrente_1 se non con l'attuale ricorso che non può essere, quindi, ritenuto tardivo ed inammissibile.
Va rilevato che la Regione Lazio si è costituita nel presente giudizio sì che tutte le questioni relative al difetto di legittimazione passiva appaiono parimenti infondate in quanto l'accoglimento non potrà che riverberare i suoi effetti anche in capo all'Ente impositore.
Deve, orbene, dichiararsi l'estinzione del tributo per prescrizione poichè la cartella, riferita ad una tassa automobilistica del 2007 vantava una pretesa creditoria prescritta al più tardi nel 2010. La cartella di pagamento, presuntivamente notificata in data 8 marzo 2012 conteneva in effetti un credito già prescritto alla data della notifica poichè le cartelle esattoriali relative alle tasse automobilistiche si prescrivono in 3 anni.
L'art 5 comma 51 del D.L. n. 953 del 1982 sottopone, infatti a prescrizione triennale il tributo del bollo auto.
Sulla base della suddetta norma consolidata Giurisprudenza , ex multis Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
01/04/2022, n. 10640 , ha stabilito “ Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale;
l'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Anche l'intimazione di pagamento n.04720239012444930000, di complessivi euro 418,02 per una tassa automobilistica dell'anno 2007, notificata in data 17/01/2024, risulta, comunque notificata a distanza di oltre dieci anni dalla data della presunta notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va, quindi, accolto anche se, in considerazione della incertezza delle documentazioni in atti, nonostante la soccombenza degli Uffici resistenti, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
Il Giudice Monocratico
Dott. Francesco GALLI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 477/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04720239012444930000 BOLLO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente da distrarre a favore del difensore antistatario.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , Ricorrente_1 , residente in [...]dei Volsci, Indirizzo_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, OS di NO, nonchè contro la Regione Lazio avverso l'intimazione di pagamento n.04720239012444930000 di complessivi euro
418,02 per una tassa automobilistica dell'anno 2007, notificatale in data 17/01/2024, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e della relativa cartella esattoriale per intervenuta prescrizione.
Sosteneva di non aver mai ricevuto la suddetta cartella e, comunque, evidenziava che, anche laddove la cartella fosse stata regolarmente notificata nel 2012, il credito si sarebbe ugualmente prescritto in assenza di atti interruttivi tra il 2012 e il 2023.
La cartella n. 04720120006958038000, riferita a Bollo auto 2007 si riferiva, peraltro, ad una pretesa creditoria prescritta fin dal 2010/2011 e conteneva un credito già prescritto alla data della notifica e quindi nullo, stante la prevista prescrizione triennale.
L'Ente incaricato della riscossione indicava (intimazione di pagamento consegnata il 17/01/2024 ) che l'intimazione si riferiva a una cartella che sarebbe stata notificata nell'anno 2012: per cui il triennale termine di prescrizione per agire esecutivamente doveva considerarsi irrimediabilmente decorso poiché l'intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata nell'anno 2015 e non il 17/01/2024.
Eccepiva, comunque, la doppia prescrizione del tributo sia per decorso del termine triennale tra la data di nascita dell'obbligazione ( 2007-2008 ) e la notifica della cartella di pagamento ( 2012) , sia per decorso del termine tra la data di notifica della cartella ( 2012 ) e l'intimazione di pagamento ( 2024 )e chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito, nonché l'illegittimità della pretesa tributaria,
l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento n.04720239012444930000 notificata il 17/01/2024, sia la cartella n. 04720120006958038000 presuntivamente notificata l'8.03.2012, con condanna in solido dell' Ente creditore Regione Lazio edell'Agenzia delle Entrate OS di NO
Si costituiva in giudizio l'ADER eccependo l'infondatezza della domanda di controparte, con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva della deducente Agenzia, essendo le questioni dedotte unicamente riferibili all'Ente Impositore, non potendo l'Agente della OS nulla sapere in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo,né tanto meno in merito alle modalità di esecutività dei ruoli.
Inoltre, tutte le censure afferenti il merito della pretesa andavano rilevate mediante l'opposizione, nei termini di legge, della cartella di pagamento suindicata che, in mancanza di impugnazione - si è definitivamente cristallizzata.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività poichè tutte le eccezioni di merito sollevate avverso l'atto opposto dovevano necessariamente essere proposte entro termine di legge dalla notifica della cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica,
Documentava, in particolare la regolarità della notifica effettuata in data 8 marzo 20212 a mani di un familiare convivente della ricorrente, ovvero di sua figlia Nominativo_2.
Quanto alla prescrizione della pretesa creditoria, deduceva che l'attività di riscossione del Concessionario
è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2967 c.c. e non anche a quelli brevi e specifici previsti unicamente per l'attività del l'Ente impositore, trovando applicazione il disposto dell'art. 2953 c.c. In ogni modo, va altresì evidenziato che l'attività dell'Agente della OS deve ritenersi soggetta comunque al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.
Le norme vigenti, a tal proposito, riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo affidati all'Agente della riscossione dagli enti creditori, siano essi relativi alle entrate dello Stato, che a quelle degli altri enti pubblici, nonché alle entrate delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
Ad ogni buon conto, deduceva, per quel che concerne la fattispecie in esame, che alcun termine di prescrizione poteva considerarsi maturato, vista la notifica nell'arco degli anni di diversi atti c.d. interruttivi.
In secondo luogo andava, peraltro, osservato che se vero è che la cartella notificata l'08.03.2012 faceva riferimento al bollo auto dell'anno 2007, è altrettanto vero che l'Agente della OS non era in garado di sapere se nell'arco di questi cinque anni fossero stati stati notificati, a cura della Regione Lazio, richieste di pagamento che avevano interrotto il termine di prescrizione che la ricorrente assumeva violato.
In ogni modo, alla sig.ra Ricorrente_1 nel corso degli anni erano state notificate ulteriori intimazioni di pagamento che contenevano al loro interno la stessa cartella n. 04720120006958038000 e, nella specie, intimazione n. 04720179003154239000 notificata il 29.05.2017,e l'intimazione n. 04720199006009204000 notificata il
16.01.2020.
Infine, dagli atti in possesso di ADER risultava che la cartella n. 04720120006958038000 era stata oggetto di un'istanza di rateazione, per giunta accolta (senza alcun pagamento effettuato), di fatto riconoscendo il debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscosione, con effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Chiedeva, infine, che venisse dichiarata in via preliminare l'inammissibilità per tardività del ricorso via preliminare e la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate OS con l'estromissione dal giudizio. Nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese.
Si costituiva i giudizio anche la Regione Lazio contestando quanto ex adverso eccepito evidenziando la piena correttezza del proprio operato.
La Regione Lazio aveva, infatti, provveduto a notificare alla contribuente, nel termine triennale previsto dalla legge, l'atto di accertamento n. 706096172178, inviato a mezzo raccomandata a/r n. 773965955669 notificata in data 06/08/2010, mediante il quale è stato interrotto il decorso dei termini prescrizionali.
In assenza di opposizione nei modi e nei termini fissati dalla legge, il suddetto atto era, quindi, divenuto definitivo e la Regione aveva successivamente disposto l'iscrizione degli importi dovuti nel ruolo n. 2012/1445.
Tale ruolo, munito di formula esecutiva, era stato, poi, trasmesso tempestivamente all'Agente della riscossione per il seguito di competenza, nel rispetto del termine triennale.
Per quel che attiene alla cartella, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, relativamente alle eccezioni rivolte all'Agente incaricato della riscossione competente per la notifica degli atti, ai sensi degli art. 25 e 26 del DPR n. 602/1973.
In ogni caso, come rappresentato e documentato dall'Agente della riscossione, la cartella n.
04720120006958038000 risultava ritualmente notificata.
Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto poiché le eccezioni di merito sollevate, avrebbero dovuto essere proposte entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.
546/1992 dalla notifica dei precedenti atti.
L'Agenzia delle Entrate OS in imminenza dell'odierna udienza conclusiva presentava memoria illustrativa ribadendo, sostanzialmente, quanto dedotto nel precedente scritto difensivo riportandosi alle conclusioni già esplicitate con l'atto di costituzione in giudizio.
Analogamente la ricorrente depositava in atti memoria illustrativa ribadendo le questioni sollevate con la proposizione del ricorso e la richiesta di accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante opportuno, innanzitutto, sottoporre a vaglio la notifica della cartella n.
04720120006958038000, riferita a Bollo auto 2007, notificata assertivamente in data 8 marzo 2012 a mani di un familiare convivente della ricorrente, ovvero di sua figlia Nominativo_2.
La ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la suddetta cartella e, comunque, evidenziava che, anche laddove la cartella fosse stata regolarmente notificata nel 2012, il credito si sarebbe ugualmente prescritto in assenza di atti interruttivi tra il 2012 e il 2023.
La cartella si riferiva, peraltro, ad una pretesa creditoria prescritta fin dal 2010/2011 e conteneva un credito già prescritto alla data della notifica e quindi nullo, stante la prevista prescrizione triennale.
Si rileva, orbene, che da tale documento si evince che l'atto riferito alla cartella di pagamento di cui si tratta
è stato inoltrato e consegnato a mezzo servizio postale, con raccomandata n.67088227819-10121 in data 8 marzo 2012 all'indirizzo della ricorrente Ricorrente_1 , in Castro dei Volsci, Indirizzo_1, e ricevuto da "familiare convivente", e cioè dalla figlia Nominativo_2 "Nominativo_3" (cognome non chiaramente leggibile) e non vi è alcuna certezza che l'atto sia stato effettivamente ricevuto dalla destinataria anche perchè dell'invio di raccomandata informativa alla Ricorrente_1 non vi è traccia, nè l'Ufficio ha fornito prova a riguardo.
La Suprema Corte ha con orientamente costante ribadito che, in tema di notifiche di cartelle esattoriali, devono ritenersi illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso (cfr. Cass. VI sez. Ord. 17235/2018).
Ritiene il Giudicante, quindi, aderendo alla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2868 del 03/02/2017) che in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Tale impostazione scaturisce dalla constatazione che l'Ufficio resistente non ha fornito adeguata e leggibile documentazione che sarebbe stato utile esaminare per comprendere in realtà a quale soggetto, l'atto presupposto sia stato notificato.
Ovviamente, alla stregua delle suesposte argomentazioni deve ritenersi infondata la questione relativa alla inammissibilità del ricorso per tardività che trova presupposto ineludibile nella prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento che la contribuente ha dedotto di non aver potuto contestare con l'opposizione ad essa entro il termine di giorni sessanta. La cartella è stata, quindi, sostanzialmente opposta dalla sig.ra Ricorrente_1 se non con l'attuale ricorso che non può essere, quindi, ritenuto tardivo ed inammissibile.
Va rilevato che la Regione Lazio si è costituita nel presente giudizio sì che tutte le questioni relative al difetto di legittimazione passiva appaiono parimenti infondate in quanto l'accoglimento non potrà che riverberare i suoi effetti anche in capo all'Ente impositore.
Deve, orbene, dichiararsi l'estinzione del tributo per prescrizione poichè la cartella, riferita ad una tassa automobilistica del 2007 vantava una pretesa creditoria prescritta al più tardi nel 2010. La cartella di pagamento, presuntivamente notificata in data 8 marzo 2012 conteneva in effetti un credito già prescritto alla data della notifica poichè le cartelle esattoriali relative alle tasse automobilistiche si prescrivono in 3 anni.
L'art 5 comma 51 del D.L. n. 953 del 1982 sottopone, infatti a prescrizione triennale il tributo del bollo auto.
Sulla base della suddetta norma consolidata Giurisprudenza , ex multis Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
01/04/2022, n. 10640 , ha stabilito “ Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale;
l'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Anche l'intimazione di pagamento n.04720239012444930000, di complessivi euro 418,02 per una tassa automobilistica dell'anno 2007, notificata in data 17/01/2024, risulta, comunque notificata a distanza di oltre dieci anni dalla data della presunta notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va, quindi, accolto anche se, in considerazione della incertezza delle documentazioni in atti, nonostante la soccombenza degli Uffici resistenti, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
Il Giudice Monocratico
Dott. Francesco GALLI