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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ON Presidente
- UC Fiorella Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3515/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
PE GE,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Francesco Dragone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3515/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Melpignano in data 02/08/2024. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie
(IG (CHE), 21/12/2014) e Persona_1 Persona_2
(Uster (CHE), 11/10/2021).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di aver lavorato, durante la permanenza in Svizzera, quale dipendente di una ditta di pulizie e di aver percepito uno stipendio pari a circa € 1.500,00.
Ha dichiarato di aver provato disagio nel vivere lontano dal Salento, ove si trovano i suoi affetti più cari, e di aver manifestato detto malessere al coniuge, il quale ha sempre rifiutato qualsivoglia possibilità di un trasferimento in Italia. Ha esposto di aver provato, per questa ragione, un profondo stato d'ansia e, pertanto, di essere ricorsa all'assunzione di medicinali.
Ha, altresì, dichiarato che, a seguito di un lungo periodo di malattia
(protrattosi dal 16/09/2024 al 01/12/2024), è stata licenziata a causa del superamento del “periodo di comporto”, e che in seguito al licenziamento si
è trasferita a Melpignano unitamente alle figlie presso un alloggio concessole in comodato d'uso da un amico di famiglia.
Ha allegato di aver svolto lavori precari, una volta rientrata in Italia.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha allegato che lavora quale tecnico specializzato presso la società Multinet
Communication AG, avente sede a IG, e che percepisce uno stipendio mensile pari a circa 7.000,00 CHF.
Ha, infine, allegato che dal mese di dicembre 2024 il coniuge ha visto le figlie soltanto in un'occasione e ha intrattenuto con le stesse soltanto rapporti telefonici.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento delle figlie e pari Per_1 Per_2 ad € 700,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con
2 R.G. 3515/2025
condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di lite
(ricorso depositato il 14/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che, durante il periodo delle festività natalizie del 2024, mentre l'intera famiglia si trovava in Salento, la moglie gli ha comunicato di non voler far ritorno in Svizzera e di aver già provveduto ad iscrivere le figlie presso gli istituti scolastici. Ha, altresì, dichiarato di essere sempre stato un coniuge attento, premuroso ed amorevole nonché un padre responsabile ed affettuoso.
Ha dichiarato di soffrire di una patologia cardiaca congenita, di essere portatore di una valvola aortica artificiale meccanica e di aver subito una sostituzione dell'arco aortico. Ha, altresì, allegato che, a causa della cardiopatia e dell'assunzione di anticoagulanti, non può praticare sport né lavori fisici logoranti.
Quanto alla propria condizione economico-patrimoniale, ha allegato che sino a poco tempo fa ha lavorato quale operaio, percependo uno stipendio mensile lordo pari a circa 5.000,00 CHF, dal quale vanno detratte alcune spese (tra cui, le imposte sul salario, l'assicurazione obbligatoria sulla salute, il canone mensile dell'abitazione familiare e il relativo premio sull'assicurazione obbligatoria, la tassa sulla televisione, spese mediche legate alla sua cardiopatia nonché le utenze domestiche). Ha, altresì, dichiarato di essere onerato del pagamento di un debito erariale pari ad €
48.977,41, di essere privo di un'occupazione lavorativa a far data dal
01/10/2025 e di qualsivoglia forma di reddito. Ha riferito di essere rientrato in Italia.
Quanto alla condizione economico-patrimoniale della coniuge, ha esposto che costei è titolare di reddito da lavoro subordinato.
3 R.G. 3515/2025
Ha concluso domandando: a) la separazione personale con addebito a carico della moglie;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) in subordine, la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile di entrambi genitori al mantenimento della prole;
e) in caso di involontario mancato reperimento di un'occupazione lavorativa, un contributo mensile della coniuge al suo mantenimento. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e compensi di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 02/10/2025).
1.4.- In occasione della prima udienza del 04/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) le figlie minori della coppia (IG, Persona_1
21/12/2014) e (Uster, 11/10/2021) Persona_2 resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocate in modo prevalente presso
[...]
Pt_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) incontrerà e terrà con sé la prole Controparte_1 secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di uscita da scuola alle 21:00 e, a settimane alterne, dall'ora di uscita da scuola del venerdì alle 21:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il
4 R.G. 3515/2025
05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il
31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
b.1) nelle altre festività e nei ponti scolastici in modo alternato con l'altro genitore;
c) nel periodo estivo per due periodi da 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno delle figlie sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si impegna a versare a favore di Controparte_1 [...] la somma mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascuna figlia). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI – avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per ciascuna figlia sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in Parte_1 quanto collocataria prevalente;
5 R.G. 3515/2025
9) la parte convenuta rinuncia alla domanda di addebito e la parte attrice accetta tale rinuncia;
10) i genitori si impegnano a manifestare reciproco consenso per il rilascio o rinnovo delle proprie carte d'identità valide per l'espatrio con indicazione dei nomi delle figlie minori;
11) i genitori favoriranno i contatti telefonici delle figlie con
l'altro genitore;
12) alcun contributo al mantenimento sarà dovuto tra i coniugi;
13) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 27/05/2025).
2.- La separazione tra i coniugi è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Melpignano in data 02/08/2024 (atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2024).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 04/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3515/2025 introdotto con ricorso del
14/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
6 R.G. 3515/2025
1) DICHIARA la separazione personale tra (Maglie (LE), Parte_1
28/07/1982) e (IG (CH), 06/10/1979) alle Controparte_1 condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
04/11/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melpignano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR CI ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ON Presidente
- UC Fiorella Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3515/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
PE GE,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Francesco Dragone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3515/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Melpignano in data 02/08/2024. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie
(IG (CHE), 21/12/2014) e Persona_1 Persona_2
(Uster (CHE), 11/10/2021).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di aver lavorato, durante la permanenza in Svizzera, quale dipendente di una ditta di pulizie e di aver percepito uno stipendio pari a circa € 1.500,00.
Ha dichiarato di aver provato disagio nel vivere lontano dal Salento, ove si trovano i suoi affetti più cari, e di aver manifestato detto malessere al coniuge, il quale ha sempre rifiutato qualsivoglia possibilità di un trasferimento in Italia. Ha esposto di aver provato, per questa ragione, un profondo stato d'ansia e, pertanto, di essere ricorsa all'assunzione di medicinali.
Ha, altresì, dichiarato che, a seguito di un lungo periodo di malattia
(protrattosi dal 16/09/2024 al 01/12/2024), è stata licenziata a causa del superamento del “periodo di comporto”, e che in seguito al licenziamento si
è trasferita a Melpignano unitamente alle figlie presso un alloggio concessole in comodato d'uso da un amico di famiglia.
Ha allegato di aver svolto lavori precari, una volta rientrata in Italia.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha allegato che lavora quale tecnico specializzato presso la società Multinet
Communication AG, avente sede a IG, e che percepisce uno stipendio mensile pari a circa 7.000,00 CHF.
Ha, infine, allegato che dal mese di dicembre 2024 il coniuge ha visto le figlie soltanto in un'occasione e ha intrattenuto con le stesse soltanto rapporti telefonici.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento delle figlie e pari Per_1 Per_2 ad € 700,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con
2 R.G. 3515/2025
condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di lite
(ricorso depositato il 14/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che, durante il periodo delle festività natalizie del 2024, mentre l'intera famiglia si trovava in Salento, la moglie gli ha comunicato di non voler far ritorno in Svizzera e di aver già provveduto ad iscrivere le figlie presso gli istituti scolastici. Ha, altresì, dichiarato di essere sempre stato un coniuge attento, premuroso ed amorevole nonché un padre responsabile ed affettuoso.
Ha dichiarato di soffrire di una patologia cardiaca congenita, di essere portatore di una valvola aortica artificiale meccanica e di aver subito una sostituzione dell'arco aortico. Ha, altresì, allegato che, a causa della cardiopatia e dell'assunzione di anticoagulanti, non può praticare sport né lavori fisici logoranti.
Quanto alla propria condizione economico-patrimoniale, ha allegato che sino a poco tempo fa ha lavorato quale operaio, percependo uno stipendio mensile lordo pari a circa 5.000,00 CHF, dal quale vanno detratte alcune spese (tra cui, le imposte sul salario, l'assicurazione obbligatoria sulla salute, il canone mensile dell'abitazione familiare e il relativo premio sull'assicurazione obbligatoria, la tassa sulla televisione, spese mediche legate alla sua cardiopatia nonché le utenze domestiche). Ha, altresì, dichiarato di essere onerato del pagamento di un debito erariale pari ad €
48.977,41, di essere privo di un'occupazione lavorativa a far data dal
01/10/2025 e di qualsivoglia forma di reddito. Ha riferito di essere rientrato in Italia.
Quanto alla condizione economico-patrimoniale della coniuge, ha esposto che costei è titolare di reddito da lavoro subordinato.
3 R.G. 3515/2025
Ha concluso domandando: a) la separazione personale con addebito a carico della moglie;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) in subordine, la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile di entrambi genitori al mantenimento della prole;
e) in caso di involontario mancato reperimento di un'occupazione lavorativa, un contributo mensile della coniuge al suo mantenimento. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e compensi di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 02/10/2025).
1.4.- In occasione della prima udienza del 04/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) le figlie minori della coppia (IG, Persona_1
21/12/2014) e (Uster, 11/10/2021) Persona_2 resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocate in modo prevalente presso
[...]
Pt_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) incontrerà e terrà con sé la prole Controparte_1 secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di uscita da scuola alle 21:00 e, a settimane alterne, dall'ora di uscita da scuola del venerdì alle 21:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il
4 R.G. 3515/2025
05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il
31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
b.1) nelle altre festività e nei ponti scolastici in modo alternato con l'altro genitore;
c) nel periodo estivo per due periodi da 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno delle figlie sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si impegna a versare a favore di Controparte_1 [...] la somma mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascuna figlia). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI – avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per ciascuna figlia sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in Parte_1 quanto collocataria prevalente;
5 R.G. 3515/2025
9) la parte convenuta rinuncia alla domanda di addebito e la parte attrice accetta tale rinuncia;
10) i genitori si impegnano a manifestare reciproco consenso per il rilascio o rinnovo delle proprie carte d'identità valide per l'espatrio con indicazione dei nomi delle figlie minori;
11) i genitori favoriranno i contatti telefonici delle figlie con
l'altro genitore;
12) alcun contributo al mantenimento sarà dovuto tra i coniugi;
13) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 27/05/2025).
2.- La separazione tra i coniugi è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Melpignano in data 02/08/2024 (atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2024).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 04/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3515/2025 introdotto con ricorso del
14/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
6 R.G. 3515/2025
1) DICHIARA la separazione personale tra (Maglie (LE), Parte_1
28/07/1982) e (IG (CH), 06/10/1979) alle Controparte_1 condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
04/11/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melpignano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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