Articolo 27 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 marzo 1967
Art. 27. (Riduzione del contributo)

L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, puo' chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a meta' del contributo personale di cui al precedente articolo 26.
L'esercizio della predetta facolta' comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformita' di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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