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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7000/2021 rg
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Enrica Di Tursi, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7000 del R.G. 2021, avente ad oggetto alimenti tra
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Addario Filomena Parte_1
e
CI OS, rappresentata e difesa dall'avv. De Sario Giuseppe
Con atto di citazione depositato in data 16/11/2021 la signora Parte_1 conveniva in giudizio la signora CI OS deducendo quanto segue:
che in data 02/08/1989 contraeva matrimonio concordatario in Sava col signor
[...]
; Per_1 che dal matrimonio nascevano quattro figli: il 13/02/1992, il Pt_1 Per_2
05/04/1995, l 05/03/2000 e il 20/08/2003; Per_3 Per_4 che con sentenza n. 1923 del 09/10/2013 questo Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi ponendo a carico del signor l'obbligo di corrispondere in Persona_1 favore di CI OS, a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli, la somma mensile di € 500,00; che a causa dell'inadempimento del signor , ella ricorrente Persona_1 proponeva ricorso ex art. 148 c.c. nei confronti dei di lui genitori, signori
[...]
e , affinché, in qualità di nonni paterni dei minori CP_1 Parte_1 Per_3
provvedessero a contribuire economicamente ed a corrispondere un Per_4 contributo a titolo di mantenimento in favore degli stessi;
che in accoglimento della predetta domanda questo Tribunale, poneva a carico dei signori e in solido tra loro, l'obbligo di Controparte_1 Parte_1 corrispondere in favore della signora CI OS la somma di euro 300,00 al mese;
che avverso il predetto provvedimento, i signori e Controparte_1 Parte_1 proponevano opposizione il cui relativo giudizio si concludeva con la sentenza n. 899/2017 con cui questo Tribunale revocava il decreto ex art. 148 c.c. disponendo che i rapporti tra le parti venissero regolati dall'accordo sottoscritto tra le stesse con la scrittura privata denominata “atto di transazione”; che con il predetto accordo i signori e si Controparte_1 Parte_1 obbligavano a versare in favore della signora CI OS, a titolo di concorso per il mantenimento dei nipoti e la somma mensile di € 300,00 a Persona_5 Per_3 decorrere dal 10/01/2019 e sino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
che in data 23/10/2021 decedeva il signor unico percettore di reddito;
Controparte_1 che ella ricorrente percepiva una pensione di reversibilità di poco più di settecento euro e che pertanto ella attrice non era più in grado di contribuire al mantenimento dei nipoti.
Alla luce di quanto innanzi la ricorrente adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare che la predetta non era tenuta a pagare alla convenuta il contributo al mantenimento dei figli a decorrere dalla data della morte del signor e Controparte_1 conseguentemente, revocare l'obbligo imposto con la sentenza n. 899/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/03/2024 si costituiva in giudizio la signora CI OS la quale contestava quanto ex adverso dedotto e concluso, deducendo quanto segue:
che ella resistente in considerazione dell'inadempimento del signor,
[...]
, a provvedere alle esigenze dei quattro figli adiva questo Tribunale Per_1 proponendo ricorso ex art. 148 c.c. nei confronti dell'odierna attrice e del di lei marito, signor al fine di ottenere la corresponsione di una somma a titolo di Controparte_1 mantenimento;
che questo Tribunale poneva a carico dei nonni paterni, in solido tra loro, l'obbligo di corrispondere, alla signora CI OS, la somma di euro
300,00 mensili;
che il predetto provvedimento veniva impugnato dai signori e che il Parte_2 giudizio si concludeva con un atto di transazione con cui i nonni paterni si obbligavano a versare in favore della Sig.ra CI OS, la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento dei nipoti e partire dal 10/01/2019 e Persona_5 Persona_6 sino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
che la situazione economica di ella resistente era rimasta invariata e che aveva subito un peggioramento a causa delle patologie che la affiggevano che le avevano causato un'invalidità pari al 60% che le impediva anche di lavorare;
che il figlio , viveva a Massa Lombarda e che risultava essere Persona_7 disoccupato dall'Ottobre 2023, e, non percependo NASPI necessitava del contributo della madre;
che il figlio viveva nella provincia di Monza – Brianza lavorando Persona_8 presso l'azienda farmaceutica Sanofi;
che la figlia era studentessa presso l'Università di Bari e percepiva un Persona_6 piccolo contributo per gli studi e non era economicamente autonoma;
che il figlio viveva in Massa Lombarda e che dall'Ottobre 2022 Persona_5 lavorava ad Imola. Tanto premesso parte convenuta chiedeva di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e in subordine rideterminare nella misura ritenuta congrua l'assegno dovuto condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Orbene, con provvedimento reso all'udienza del 18/05/2023 parte attrice veniva invitata a depositare dichiarazione dei redditi dal 2021 sino al maggio 2023 nonché la documentazione ISEE relativa agli ultimi due anni.
Venivano, altresì, disposte informative sulla situazione reddituale e patrimoniale a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio relativamente alla signora
CI OS, . Persona_6 Persona_5
Con successiva ordinanza depositata in data 23/12/2024 venivano ulteriormente disposte informative a mezzo della Guardia di Finanza compente rimettendo la causa sul ruolo. Acquisita varia e pertinente documentazione la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10/07/2025 sulle conclusioni trascritte in atti.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, preliminarmente v'è da rilevare che oggetto della domanda nella vicenda che qui ci occupa, oltre all'accertamento relativo al contributo al mantenimento da parte attrice, è la revoca dell'obbligo imposto con la sentenza 899/2017 relativamente a Persona_6 Per_4 ed a nulla rileva la posizione reddituale del signor come dedotto da Persona_7 parte attrice. Orbene, per quel che è qui d'interesse occorre evidenziare che relativamente alla condizione economica del signor , classe 2003 la stessa parte Persona_5 convenuta, signora CI OS, evidenzia che il predetto vive in Massa Lombarda dall'Ottobre 2022 lavorando ad Imola.
Appare evidente che il predetto abbia raggiunto una sua indipendenza economica. Del resto, tale condizione economica viene confermata anche dalle informative pervenute dalla Guardia di Finanza dalle quali emerge, dalla consultazione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (Ser.p.i.co),che il predetto e' residente in [...](Ra) con decorrenza dal 14/01/2023 e domicilio fiscale presso l'uff. terr. di Ravenna, che risulta avere percepito per l'anno 2022 euro 4.386,87 quali redditi non dichiarati e che, sebbene sia convivente con il fratello , non è a carico di Pt_1 quest'ultimo o di qualsiasi altro parente. Inoltre, risulta avere lavorato nello stesso periodo, dal 17/10/2022 al 16/04/2023, sia presso Adecco Italia spa che presso Sacmi cooperativa meccanici Imola società cooperativa in breve Sacmi Imola S.c. dove, peraltro, dal 17/04/2023 ha lavorato con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Sicché appare ragionevole ritenere che sia oramai Per_4 entrato nel mondo del lavoro e abbia raggiunto una certa indipendenza economica sia pur modesta dal 17 04 2023 data in cui e' stato formalmente contrattualizzato con contratto di apprendistato e/o contratto di mestiere. Del resto, se il predetto non avesse raggiunto una sua indipendenza economica, vivrebbe ragionevolmente, non essendo studente, presso la madre in Puglia e non in
Emila Romagna, dove notoriamente il costo della vita e' anche piu' alto.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della signora classe Persona_6
2000,studentessa, dalla certificazione unica la stessa risulta essere percettrice per l'anno d'imposta 2023 dell'importo di euro 5.885,03 a titolo di redditi esenti codice 25 corrisposti da e per l'anno d'imposta 2024 dell'importo di euro CP_2
2.397,50 a titolo di redditi esenti codice 25 corrisposti sempre da CP_2
Inoltre, dagli accertamenti effettuati presso il centro per l'impiego di Manduria si rileva che l'ultima posizione lavorativa appare riferibile all'anno 2022 presso Ostuni Touring srls per il periodo dal 14/07/2022 al 31/10/2022 . Dalla banca dati Dorsale Informatica e' emerso che aveva un Parte_3 contratto di locazione non finanziaria di fabbricato nell'anno 2023 del valore di euro 2.400,00 ed un ulteriore contratto di locazione non finanziaria di fabbricato nell'anno 2024 del valore di euro 3.000,00.
La visura effettuata alla banca dati SISTER e alla banca A.C.I.
2.0 ha dato esito negativo.
Hanno dato esito negativo anche i riscontri effettuati presso l'ufficio di CP_3
Manduria(TA) al fine di rilevare la percezione di emolumenti cosi' come i riscontri effettuati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Manduria(TA)al fine di rilevare l'eventuale pagamento di somme e/o contributi corrisposti nel periodo di riferimento .
risulta aver percepito dal 2022 al 2024 a titolo di borse di studio Persona_6 quale studentessa universitaria per il periodo dall'01 01 2021 al 31 12 2024 le seguenti somme : nel mese di maggio 2022 euro 2908,00; nel mese di dicembre 2022 euro 1753,87; nel mese di giugno 2023 euro 2677,53; nel mese di dicembre 2023 euro 2397,50; nel mese di giugno 2024 euro 2397,50 “ … erogato alla studentessa quale iscritta nell'a.a. 2023/24 al terzo anno di corso presso l'Universita' degli Studi di Bari..” Sicché non appare che la stessa abbia allo stato attuale raggiunto una propria stabile indipendenza economica atteso che le esigue somme percepite non le consentirebbero di studiare e vivere autonomamente. Né risulta provato che conviva Persona_6 stabilmente con un compagno in Bitritto, come deduce genericamente la ricorrente, avendo la stessa la residenza in Sava, alla via Volturno 12.
Orbene, con l'ordinanza n. 30368/2022, depositata il 17 ottobre, la Corte di Cassazione ha rammentato che la disciplina dell'art. 316 bis del codice civile prevede che, laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. Si tratta di un'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica. La Suprema Corte ha infatti aderito al principio di diritto ivi espresso secondo il quale “l'obbligazione degli ascendenti é subordinata all'imprescindibile condizione che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per il soddisfacimento delle esigenze dei figli per cui in caso di inadempimento o impossibilità di un genitore a tale obbligo, l'altro genitore è tenuto, in prima battuta, a far fronte per intero al mantenimento dei figli con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro, salvo la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui, e solo secondariamente potrà rivolgersi agli ascendenti per un aiuto economico laddove anch'egli non abbia mezzi sufficienti per onorare il proprio obbligo” (Cass. Civ. del 30.3.2023 n.8980 e Cass. Civ. 28446/2023).
Per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che l'art. 316-bis cod. civ. prevede espressamente che gli ascendenti sono tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali. Con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 28446/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 nell'interpretare questa norma ha – da tempo e costantemente – ritenuto che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. Sicche', prevedendo la norma espressamente che gli ascendenti sono tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando / genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316- bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, occorreche l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Nel caso di specie,non essendo stata dedotta alcuna variazione nella condotta inadempiente del padre dei fratelli e sig. , e' Persona_5 Per_3 Persona_9 emerso, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, in ordine alla posizione della signora CI OS, madre dei fratelli che relativamente all'anno 2023 Per_4 erano presenti due dichiarazioni dei redditi sempre dalle quali era possibile CP_3 verificare che erano stati percepiti euro 9.938,91 ed euro 10.918,91 a titolo di redditi esenti cod. 25(b ossia reddito di cittadinanza, ) ,mentre relativamente all'anno 2024 non sono presenti informazioni reddituali. Dalla visura della banca dati dorsale informatica – negozi giuridici emerge che per l'annualità 2023 vi e' una locazione non finanziaria di fabbricato stipulata in data 31/01/2023 con valore di euro 3.200,00 e dai riscontri presso l' e' emerso che la predetta e' stata percettrice di reddito di CP_3 cittadinanza dal mese di febbraio al mese di dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 9800,00 tale reddito e' compreso nei redditi esenti surrichiamati di cui al punto sub b ,misura di solidarieta' sociale che pero' non e' piu' in vigore.
Relativamente all'anno di imposta 2022 la CI ha percepito un reddito esente (codice esenzione 25) pari ad euro 11 539,10 dall' buoni spesa per emergenza CP_3 covid,reddito di cittadinanza,contributo fitto casa ed altro) ,mente nell'anno d'imposta
2021 non si rilevano redditi. La GdF ha altresi' precisato che i riscontri effettuati presso l'Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Manduria(TA) ,al fine di rilevare l'eventuale pagamento di somme e/o contributi corrisposti nelle annualita' oggetto di riscontro hanno dato esito negativo nei confronti della CI .
Dai controlli effettuati presso il centro per l'impiego e' emerso che l'ultimo rapporto lavorativo della CI e' cessato nel 2019 e che ella e'titolare di rapporti bancari o postali di cui non emergono con chiarezza i saldi. Relativamente invece alla condizione reddituale e patrimoniale della signora Parte_1
nonna paterna dei fratelli dalle predette informative emerge che
[...] CP_1 costei per l'anno di imposta 2023 ha presentato modello 730 da cui risulta che ella avrebbe percepito a titolo di redditi da lavoro dipendente o assimilati un reddito complessivo pari ad euro 16.357,00, non risulta essere beneficiaria di prestazioni assistenziali censite nel SIUSS (banca dati Inps-casellario dell'assistenza);relativamente all'anno di imposta 2022 dal mod.730 risulta avere percepito sempre a titolo di redditi da lavoro dipendente o assimilati un reddito complessivo pari ad euro
15.253,00 e non risulta beneficiaria di prestazioni assistenziali censite nel SIUSS (banca dati Inps-casellario dell'assistenza) ed erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. La ricorrente, inoltre, non risulta essere proprietaria di beni mobili ma e' contitolare di alcuni beni immobili di media grandezza,in uno di essi la vive e tra detti Pt_1 beni vi e'un fondo rustico(come da documentazione in atti), titolare di libretti o conti correnti preso poste italiane e Banca nazionale del lavoro riportanti saldi modesti. Pur avendo poi la dedotto di essere rimasta vedova e di percepire solo un Pt_1 reddito annuo netto di circa 12.000,00 pari ad euro 993,00 mensili nulla ha prodotto e documentato relativamente ai redditi percepiti nel 2024.
Alla luce di tali dati istruttori ben puo' ritenersi fondata e va accolta la domanda della di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , il quale, Pt_1 Persona_5 come tra l'altro ha anche ammesso la stessa madre, odierna resistente CI OS, vive molto lontano dalla sua citta' di origine, in modo autonomo ed indipendente, oramai affacciatosi nel mondo del lavoro.
E' invece infondata e va rigettata la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per la nipote non avendo la predetta raggiunto l'effettiva Per_3 indipendenza economica essendo ancora studentessa universitaria.
Tenuto ,tuttavia conto, che percepisce dei contributi dalla Persona_6 CP_2
e tenuto conto dei redditi sia pur modesti della di lei madre CI OS
[...] ben puo' essere rideterminato l'assegno di mantenimento in suo favore ed a carico della ricorrente nonna paterna nel minor importo di euro 100,00 Parte_1 mensili,oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che appare equo far decorrere dal mese di giugno 2023 data in cui la a ricevuto i contributi Per_3 dall' e la di lei madre sig.ra CI OS ha percepito dal mese di Controparte_2 febbraio al mese di dicembre 2023 euro 9800,00 a titolo di reddito di cittadinanza, ammontante a circa euro 980,00 mensili . Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, visto l'esito del giudizio e la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica pronunziando sulla causa iscritta al n. 7000/2021 rg, promossa da nei confronti di CI OS Parte_1 così provvede: in parziale modifica della sentenza emessa da questo Tribunale n. 899/2017 pubblicata il 29/03/2017, revoca l'assegno di mantenimento in favore del signor con decorrenza dal 17 04 2023 e conferma l'assegno di Persona_5 mantenimento nella minor misura di euro 100,00 mensili da porre a carico di in favore di da corrispondersi alla signora CI Parte_1 Parte_3
OS a far data dal mese di giugno 2023.
Spese integralmente compensate tra le parti . DA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto, 23 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Enrica Di Tursi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Enrica Di Tursi, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7000 del R.G. 2021, avente ad oggetto alimenti tra
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Addario Filomena Parte_1
e
CI OS, rappresentata e difesa dall'avv. De Sario Giuseppe
Con atto di citazione depositato in data 16/11/2021 la signora Parte_1 conveniva in giudizio la signora CI OS deducendo quanto segue:
che in data 02/08/1989 contraeva matrimonio concordatario in Sava col signor
[...]
; Per_1 che dal matrimonio nascevano quattro figli: il 13/02/1992, il Pt_1 Per_2
05/04/1995, l 05/03/2000 e il 20/08/2003; Per_3 Per_4 che con sentenza n. 1923 del 09/10/2013 questo Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi ponendo a carico del signor l'obbligo di corrispondere in Persona_1 favore di CI OS, a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli, la somma mensile di € 500,00; che a causa dell'inadempimento del signor , ella ricorrente Persona_1 proponeva ricorso ex art. 148 c.c. nei confronti dei di lui genitori, signori
[...]
e , affinché, in qualità di nonni paterni dei minori CP_1 Parte_1 Per_3
provvedessero a contribuire economicamente ed a corrispondere un Per_4 contributo a titolo di mantenimento in favore degli stessi;
che in accoglimento della predetta domanda questo Tribunale, poneva a carico dei signori e in solido tra loro, l'obbligo di Controparte_1 Parte_1 corrispondere in favore della signora CI OS la somma di euro 300,00 al mese;
che avverso il predetto provvedimento, i signori e Controparte_1 Parte_1 proponevano opposizione il cui relativo giudizio si concludeva con la sentenza n. 899/2017 con cui questo Tribunale revocava il decreto ex art. 148 c.c. disponendo che i rapporti tra le parti venissero regolati dall'accordo sottoscritto tra le stesse con la scrittura privata denominata “atto di transazione”; che con il predetto accordo i signori e si Controparte_1 Parte_1 obbligavano a versare in favore della signora CI OS, a titolo di concorso per il mantenimento dei nipoti e la somma mensile di € 300,00 a Persona_5 Per_3 decorrere dal 10/01/2019 e sino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
che in data 23/10/2021 decedeva il signor unico percettore di reddito;
Controparte_1 che ella ricorrente percepiva una pensione di reversibilità di poco più di settecento euro e che pertanto ella attrice non era più in grado di contribuire al mantenimento dei nipoti.
Alla luce di quanto innanzi la ricorrente adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare che la predetta non era tenuta a pagare alla convenuta il contributo al mantenimento dei figli a decorrere dalla data della morte del signor e Controparte_1 conseguentemente, revocare l'obbligo imposto con la sentenza n. 899/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/03/2024 si costituiva in giudizio la signora CI OS la quale contestava quanto ex adverso dedotto e concluso, deducendo quanto segue:
che ella resistente in considerazione dell'inadempimento del signor,
[...]
, a provvedere alle esigenze dei quattro figli adiva questo Tribunale Per_1 proponendo ricorso ex art. 148 c.c. nei confronti dell'odierna attrice e del di lei marito, signor al fine di ottenere la corresponsione di una somma a titolo di Controparte_1 mantenimento;
che questo Tribunale poneva a carico dei nonni paterni, in solido tra loro, l'obbligo di corrispondere, alla signora CI OS, la somma di euro
300,00 mensili;
che il predetto provvedimento veniva impugnato dai signori e che il Parte_2 giudizio si concludeva con un atto di transazione con cui i nonni paterni si obbligavano a versare in favore della Sig.ra CI OS, la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento dei nipoti e partire dal 10/01/2019 e Persona_5 Persona_6 sino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
che la situazione economica di ella resistente era rimasta invariata e che aveva subito un peggioramento a causa delle patologie che la affiggevano che le avevano causato un'invalidità pari al 60% che le impediva anche di lavorare;
che il figlio , viveva a Massa Lombarda e che risultava essere Persona_7 disoccupato dall'Ottobre 2023, e, non percependo NASPI necessitava del contributo della madre;
che il figlio viveva nella provincia di Monza – Brianza lavorando Persona_8 presso l'azienda farmaceutica Sanofi;
che la figlia era studentessa presso l'Università di Bari e percepiva un Persona_6 piccolo contributo per gli studi e non era economicamente autonoma;
che il figlio viveva in Massa Lombarda e che dall'Ottobre 2022 Persona_5 lavorava ad Imola. Tanto premesso parte convenuta chiedeva di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e in subordine rideterminare nella misura ritenuta congrua l'assegno dovuto condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Orbene, con provvedimento reso all'udienza del 18/05/2023 parte attrice veniva invitata a depositare dichiarazione dei redditi dal 2021 sino al maggio 2023 nonché la documentazione ISEE relativa agli ultimi due anni.
Venivano, altresì, disposte informative sulla situazione reddituale e patrimoniale a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio relativamente alla signora
CI OS, . Persona_6 Persona_5
Con successiva ordinanza depositata in data 23/12/2024 venivano ulteriormente disposte informative a mezzo della Guardia di Finanza compente rimettendo la causa sul ruolo. Acquisita varia e pertinente documentazione la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10/07/2025 sulle conclusioni trascritte in atti.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, preliminarmente v'è da rilevare che oggetto della domanda nella vicenda che qui ci occupa, oltre all'accertamento relativo al contributo al mantenimento da parte attrice, è la revoca dell'obbligo imposto con la sentenza 899/2017 relativamente a Persona_6 Per_4 ed a nulla rileva la posizione reddituale del signor come dedotto da Persona_7 parte attrice. Orbene, per quel che è qui d'interesse occorre evidenziare che relativamente alla condizione economica del signor , classe 2003 la stessa parte Persona_5 convenuta, signora CI OS, evidenzia che il predetto vive in Massa Lombarda dall'Ottobre 2022 lavorando ad Imola.
Appare evidente che il predetto abbia raggiunto una sua indipendenza economica. Del resto, tale condizione economica viene confermata anche dalle informative pervenute dalla Guardia di Finanza dalle quali emerge, dalla consultazione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (Ser.p.i.co),che il predetto e' residente in [...](Ra) con decorrenza dal 14/01/2023 e domicilio fiscale presso l'uff. terr. di Ravenna, che risulta avere percepito per l'anno 2022 euro 4.386,87 quali redditi non dichiarati e che, sebbene sia convivente con il fratello , non è a carico di Pt_1 quest'ultimo o di qualsiasi altro parente. Inoltre, risulta avere lavorato nello stesso periodo, dal 17/10/2022 al 16/04/2023, sia presso Adecco Italia spa che presso Sacmi cooperativa meccanici Imola società cooperativa in breve Sacmi Imola S.c. dove, peraltro, dal 17/04/2023 ha lavorato con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Sicché appare ragionevole ritenere che sia oramai Per_4 entrato nel mondo del lavoro e abbia raggiunto una certa indipendenza economica sia pur modesta dal 17 04 2023 data in cui e' stato formalmente contrattualizzato con contratto di apprendistato e/o contratto di mestiere. Del resto, se il predetto non avesse raggiunto una sua indipendenza economica, vivrebbe ragionevolmente, non essendo studente, presso la madre in Puglia e non in
Emila Romagna, dove notoriamente il costo della vita e' anche piu' alto.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della signora classe Persona_6
2000,studentessa, dalla certificazione unica la stessa risulta essere percettrice per l'anno d'imposta 2023 dell'importo di euro 5.885,03 a titolo di redditi esenti codice 25 corrisposti da e per l'anno d'imposta 2024 dell'importo di euro CP_2
2.397,50 a titolo di redditi esenti codice 25 corrisposti sempre da CP_2
Inoltre, dagli accertamenti effettuati presso il centro per l'impiego di Manduria si rileva che l'ultima posizione lavorativa appare riferibile all'anno 2022 presso Ostuni Touring srls per il periodo dal 14/07/2022 al 31/10/2022 . Dalla banca dati Dorsale Informatica e' emerso che aveva un Parte_3 contratto di locazione non finanziaria di fabbricato nell'anno 2023 del valore di euro 2.400,00 ed un ulteriore contratto di locazione non finanziaria di fabbricato nell'anno 2024 del valore di euro 3.000,00.
La visura effettuata alla banca dati SISTER e alla banca A.C.I.
2.0 ha dato esito negativo.
Hanno dato esito negativo anche i riscontri effettuati presso l'ufficio di CP_3
Manduria(TA) al fine di rilevare la percezione di emolumenti cosi' come i riscontri effettuati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Manduria(TA)al fine di rilevare l'eventuale pagamento di somme e/o contributi corrisposti nel periodo di riferimento .
risulta aver percepito dal 2022 al 2024 a titolo di borse di studio Persona_6 quale studentessa universitaria per il periodo dall'01 01 2021 al 31 12 2024 le seguenti somme : nel mese di maggio 2022 euro 2908,00; nel mese di dicembre 2022 euro 1753,87; nel mese di giugno 2023 euro 2677,53; nel mese di dicembre 2023 euro 2397,50; nel mese di giugno 2024 euro 2397,50 “ … erogato alla studentessa quale iscritta nell'a.a. 2023/24 al terzo anno di corso presso l'Universita' degli Studi di Bari..” Sicché non appare che la stessa abbia allo stato attuale raggiunto una propria stabile indipendenza economica atteso che le esigue somme percepite non le consentirebbero di studiare e vivere autonomamente. Né risulta provato che conviva Persona_6 stabilmente con un compagno in Bitritto, come deduce genericamente la ricorrente, avendo la stessa la residenza in Sava, alla via Volturno 12.
Orbene, con l'ordinanza n. 30368/2022, depositata il 17 ottobre, la Corte di Cassazione ha rammentato che la disciplina dell'art. 316 bis del codice civile prevede che, laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. Si tratta di un'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica. La Suprema Corte ha infatti aderito al principio di diritto ivi espresso secondo il quale “l'obbligazione degli ascendenti é subordinata all'imprescindibile condizione che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per il soddisfacimento delle esigenze dei figli per cui in caso di inadempimento o impossibilità di un genitore a tale obbligo, l'altro genitore è tenuto, in prima battuta, a far fronte per intero al mantenimento dei figli con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro, salvo la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui, e solo secondariamente potrà rivolgersi agli ascendenti per un aiuto economico laddove anch'egli non abbia mezzi sufficienti per onorare il proprio obbligo” (Cass. Civ. del 30.3.2023 n.8980 e Cass. Civ. 28446/2023).
Per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che l'art. 316-bis cod. civ. prevede espressamente che gli ascendenti sono tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali. Con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 28446/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 nell'interpretare questa norma ha – da tempo e costantemente – ritenuto che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. Sicche', prevedendo la norma espressamente che gli ascendenti sono tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando / genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316- bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, occorreche l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Nel caso di specie,non essendo stata dedotta alcuna variazione nella condotta inadempiente del padre dei fratelli e sig. , e' Persona_5 Per_3 Persona_9 emerso, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, in ordine alla posizione della signora CI OS, madre dei fratelli che relativamente all'anno 2023 Per_4 erano presenti due dichiarazioni dei redditi sempre dalle quali era possibile CP_3 verificare che erano stati percepiti euro 9.938,91 ed euro 10.918,91 a titolo di redditi esenti cod. 25(b ossia reddito di cittadinanza, ) ,mentre relativamente all'anno 2024 non sono presenti informazioni reddituali. Dalla visura della banca dati dorsale informatica – negozi giuridici emerge che per l'annualità 2023 vi e' una locazione non finanziaria di fabbricato stipulata in data 31/01/2023 con valore di euro 3.200,00 e dai riscontri presso l' e' emerso che la predetta e' stata percettrice di reddito di CP_3 cittadinanza dal mese di febbraio al mese di dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 9800,00 tale reddito e' compreso nei redditi esenti surrichiamati di cui al punto sub b ,misura di solidarieta' sociale che pero' non e' piu' in vigore.
Relativamente all'anno di imposta 2022 la CI ha percepito un reddito esente (codice esenzione 25) pari ad euro 11 539,10 dall' buoni spesa per emergenza CP_3 covid,reddito di cittadinanza,contributo fitto casa ed altro) ,mente nell'anno d'imposta
2021 non si rilevano redditi. La GdF ha altresi' precisato che i riscontri effettuati presso l'Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Manduria(TA) ,al fine di rilevare l'eventuale pagamento di somme e/o contributi corrisposti nelle annualita' oggetto di riscontro hanno dato esito negativo nei confronti della CI .
Dai controlli effettuati presso il centro per l'impiego e' emerso che l'ultimo rapporto lavorativo della CI e' cessato nel 2019 e che ella e'titolare di rapporti bancari o postali di cui non emergono con chiarezza i saldi. Relativamente invece alla condizione reddituale e patrimoniale della signora Parte_1
nonna paterna dei fratelli dalle predette informative emerge che
[...] CP_1 costei per l'anno di imposta 2023 ha presentato modello 730 da cui risulta che ella avrebbe percepito a titolo di redditi da lavoro dipendente o assimilati un reddito complessivo pari ad euro 16.357,00, non risulta essere beneficiaria di prestazioni assistenziali censite nel SIUSS (banca dati Inps-casellario dell'assistenza);relativamente all'anno di imposta 2022 dal mod.730 risulta avere percepito sempre a titolo di redditi da lavoro dipendente o assimilati un reddito complessivo pari ad euro
15.253,00 e non risulta beneficiaria di prestazioni assistenziali censite nel SIUSS (banca dati Inps-casellario dell'assistenza) ed erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. La ricorrente, inoltre, non risulta essere proprietaria di beni mobili ma e' contitolare di alcuni beni immobili di media grandezza,in uno di essi la vive e tra detti Pt_1 beni vi e'un fondo rustico(come da documentazione in atti), titolare di libretti o conti correnti preso poste italiane e Banca nazionale del lavoro riportanti saldi modesti. Pur avendo poi la dedotto di essere rimasta vedova e di percepire solo un Pt_1 reddito annuo netto di circa 12.000,00 pari ad euro 993,00 mensili nulla ha prodotto e documentato relativamente ai redditi percepiti nel 2024.
Alla luce di tali dati istruttori ben puo' ritenersi fondata e va accolta la domanda della di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , il quale, Pt_1 Persona_5 come tra l'altro ha anche ammesso la stessa madre, odierna resistente CI OS, vive molto lontano dalla sua citta' di origine, in modo autonomo ed indipendente, oramai affacciatosi nel mondo del lavoro.
E' invece infondata e va rigettata la domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per la nipote non avendo la predetta raggiunto l'effettiva Per_3 indipendenza economica essendo ancora studentessa universitaria.
Tenuto ,tuttavia conto, che percepisce dei contributi dalla Persona_6 CP_2
e tenuto conto dei redditi sia pur modesti della di lei madre CI OS
[...] ben puo' essere rideterminato l'assegno di mantenimento in suo favore ed a carico della ricorrente nonna paterna nel minor importo di euro 100,00 Parte_1 mensili,oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che appare equo far decorrere dal mese di giugno 2023 data in cui la a ricevuto i contributi Per_3 dall' e la di lei madre sig.ra CI OS ha percepito dal mese di Controparte_2 febbraio al mese di dicembre 2023 euro 9800,00 a titolo di reddito di cittadinanza, ammontante a circa euro 980,00 mensili . Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, visto l'esito del giudizio e la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica pronunziando sulla causa iscritta al n. 7000/2021 rg, promossa da nei confronti di CI OS Parte_1 così provvede: in parziale modifica della sentenza emessa da questo Tribunale n. 899/2017 pubblicata il 29/03/2017, revoca l'assegno di mantenimento in favore del signor con decorrenza dal 17 04 2023 e conferma l'assegno di Persona_5 mantenimento nella minor misura di euro 100,00 mensili da porre a carico di in favore di da corrispondersi alla signora CI Parte_1 Parte_3
OS a far data dal mese di giugno 2023.
Spese integralmente compensate tra le parti . DA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto, 23 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Enrica Di Tursi