Ordinanza cautelare 23 aprile 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
della misura di prevenzione ex art 1 e 2 d.lgs 159/11 del -OMISSIS- n. -OMISSIS- della Questura di Firenze con il quale si ordina il divieto di fare rientro per tre anni all''interno del Comune di Firenze senza preventiva autorizzazione di questo ufficio, notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OV TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di allontanamento dal Comune di Firenze per tre anni, emesso dalla Questura di Firenze il -OMISSIS- ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011.
Detto provvedimento è motivato in considerazione dell’asserita partecipazione del ricorrente ad una rissa che avrebbe coinvolto circa 40 ragazzi, che si sarebbero affrontati a mani nude in una discoteca di Firenze il -OMISSIS- alle ore 4.50 circa.
Nel contestare la legittimità del provvedimento sopra citato, con un’unica ma articolata censura, si sostiene l’omessa/insufficiente motivazione, l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti per omessa insufficiente istruttoria, in quanto non risulterebbe dimostrata la pericolosità del ricorrente, che sarebbe estraneo ai fatti contestati.
Dal provvedimento del Questore inoltre non si comprenderebbero le ragioni in base alle quali si è ritenuto di applicare la sanzione nel massimo dei tre anni e, ciò, considerando che il ricorrente sarebbe stato coinvolto suo malgrado nella rissa.
Si è costituito la Questura di Firenze con una memoria, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 23 aprile 2024 e con ordinanza n. 234/2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 13 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Come si è avuto modo di anticipare il provvedimento di allontanamento dal Comune di Firenze è stato adottato a seguito di una valutazione di pericolosità effettuata dalla Questura di Firenze, in conseguenza della partecipazione da parte del ricorrente ad una rissa il -OMISSIS-.
1.2 In particolare il personale della Polizia, una volta intervenuto, era riuscito ad identificare quattro ragazzi tra cui il Sig. -OMISSIS-, che veniva peraltro deferito all’Autorità Giudiziaria in conseguenza di detto episodio.
1.3 Il ricorrente sostiene la propria estraneità agli eventi del -OMISSIS-, essendo stato vittima di un’aggressione indiscriminata da parte di altri ragazzi, circostanza quest’ultima che sarebbe dimostrata dal fatto che lo stesso ricorrente (stante la sua estraneità ai fatti) non si sarebbe dato alla fuga ed era stato identificato.
1.4 Contrariamente a quanto sostenuto le dedotte argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l’estraneità del ricorrente, stante il fatto che la sua partecipazione alla rissa è confermata dall’avvenuta identificazione da parte degli Agenti di Polizia, unitamente ad altri tre ragazzi, che avevano sul volto diversi segni dell’avvenuta colluttazione.
1.5 Come riferisce l’Autorità di Polizia i ragazzi identificati rifiutavano le cure sanitarie e riferivano di aver partecipato alla rissa a difesa di un loro amico che era venuto alle mani con altri ragazzi.
1.6 Dall’attività investigativa espletata nell’immediatezza dal personale P.S. emergeva poi che un addetto alla sicurezza, sempre presso il locale notturno di cui si tratta, era intervenuto per sedare la colluttazione, ma a sua volta era stato colpito con un pugno sulla parte sinistra del volto ed era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Careggi.
1.7 L’Autorità di Pubblica sicurezza ha, inoltre, accertato che il ricorrente risulta essere stato deferito all’A.G., in stato di arresto, per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e, ciò, a seguito degli accertamenti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, allorquando lo stesso ricorrente era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo Hashish.
1.8 Ciò premesso è evidente che il Questore di Firenze ha emesso l’impugnato provvedimento di Foglio di via obbligatorio a seguito di un’adeguata istruttoria e dopo aver accertato la partecipazione all’evento sopra citato e i precedenti a carico del ricorrente, circostanze che hanno poi portato ad un giudizio sulla pericolosità sociale del Sig. -OMISSIS-.
1.9 Va ricordato che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale un provvedimento del tipo di quello impugnato nel presente giudizio “ non deve fondarsi necessariamente su (soli) profili di rilevanza penale, che si atteggiano e rilevano in termini di relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo di cui si controverte (Consiglio. Stato, Sezione III, 27 ottobre 2021, n. 7186), tanto che “la valutazione di pericolosità sociale - sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad "elementi di fatto" - non postula necessariamente che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo episodio, purché significativo (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2014, n. 3128; Consiglio di Stato, Sezione III, 17 agosto 2022, n. 7205)”.
2. Si è affermato, inoltre, che " con riguardo a provvedimenti connotati da ampi margini di discrezionalità in ordine alla pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sezione III, 29 novembre 2023, n. 10249), tramite argomentazioni che il Collegio condivide e da qui non vede ragioni di discostarsi, la giurisprudenza della Sezione ha stabilito nell’ambito del sindacato di legittimità che “la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato in primo grado, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi”, non essendo necessario “l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli”, pur dovendo “osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011”. In questa prospettiva, l’onere dell’Amministrazione procedente è quello di dare conto della proiezione del comportamento del soggetto “potenzialmente pregiudizievole per quei valori, sebbene non attualizzata in comportamenti concretamente lesivi, ma suscettibili di evolvere in tale direzione ove non tempestivamente contenuta attraverso l’applicazione della più idonea e proporzionata misura preventiva.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 luglio 2022, n. 5652), indicando il Comune presso cui il destinatario del provvedimento deve rientrare (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2022, n. 6259)” (Consiglio di Stato, III Sez., 5 luglio 2024, n. 5993); quanto al concetto di soggetto socialmente pericoloso viene in rilievo “un giudizio prognostico che prescinde l’accertamento di fatti reato in capo al prevenuto, ma, di contro, afferisce a possibili ed attuali comportamenti antisociali individuati secondo obiettivi aspetti fattuali ricavabili nei termini di cui al principio del più probabile che non (Consiglio di Stato, Sezione III, 17 agosto 2022, n. 7205; Consiglio di Stato, I sez., parere n. 43/2025).
2.1 Anche alla luce di detti orientamenti è evidente la correttezza del giudizio prognostico della Questura di Firenze, che si è basata su precisi elementi di fatto ed ha valutato di applicare un periodo pari a tre anni di allontanamento (in una durata prevista da un minimo di sei mesi a quattro anni), non solo in considerazione della gravità dei comportamenti commessi, ma anche in ragione dei precedenti a carico del ricorrente.
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TO | DO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.