CASS
Sentenza 2 settembre 2021
Sentenza 2 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/09/2021, n. 32739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32739 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI NI nato a [...] il [...] PI FA nato a [...] il [...] PI LU nato a [...] il [...] UG IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Perla Lori, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi udito i difensori L'avvocato ARICO RA chiede l'accoglimento del ricorso e, in subordine, rileva l'intervenuta prescrizione. L'avvocato MORCELLA MANLIO si riporta ai motivi di ricorso. l'avvocato D'ALESSANDRO ANTONIO si riporta ai motivi di ricorso per la posizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 32739 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 31/05/2021 dell'imputato VI NI e a quanto esposto dall'avvocato ARICO' RA per la posizione dell'imputato UG IR. 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/09/2019 la Corte d'appello di Roma, salvo procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia CI LI, CI PI e ET TA, nella qualità di amministratori della Fin. Roma s.r.l. susseguitisi nel corso degli anni, e NO PI, nella qualità di amministratore di fatto della medesima società, dichiarata fallita in data 01/10/2007, con riferimento ai seguenti reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale: a) il LI e i due PI, in relazione alla distrazione della somma di 763.453,50 euro, derivante dalla cessione da parte della fallita in favore della GB Servinnpresa s.r.I., amministrata dal medesimo NO PI, del 99% del capitale della Life City s.r.I., acquistato per 891.000,00 euro e rivenduto al prezzo di 500.000,00, dei quali la GB Servimpresa s.r.l. aveva poi versato il solo importo di 127.546,50 euro (nel prosieguo della trattazione si farà riferimento in questo caso alla "prima distrazione"); b) i tre imputati appena indicati e la TA, in relazione alla distrazione della somma di 431.940,66 euro, correlata a note di credito per rettifica di interessi su finanziamenti erogati dalla società fallita in favore di società amministrate da NO PI (nel prosieguo si farà riferimento a questa vicenda anche come alla "seconda distrazione"). 2. Sono stati presentati distinti ricorsi nell'interesse degli imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di ET TA è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata con riguardo: a) al profilo della eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore del fallimento, in violazione del principio del contraddittorio e alla luce delle finalità ispettive discendenti dal dovere legale del curatore di trasmettere la relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. alla Procura delja Repubblica;
b) alla mancata specificazione dell'epoca nella quale sarebbe stata operata la rinuncia agli interessi, con la conseguenza che ne sono rimasti incerti autore e collocazione temporale;
c) alla mancata considerazione del fatto che la TA era stata amministratrice solo nel periodo dal 10/10/2006 al 01/10/2007. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'elemento soggettivo del reato, ritenuto dalla Corte «sicuramente sussistente», senza alcuna argomentazione esplicativa del fondamento di tale conclusione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di NO PI è affidato ai seguenti motivi. 1 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Esclusa la rilevanza del ruolo di amministratore di diritto ricoperto - peraltro per pochissimi giorni - in epoca diversa da quella di realizzazione delle condotte distrattive, come pure della titolarità di partecipazioni nella società e del fatto che il PI fosse amministratore delle società con le quali la Fin. Roma s.r.l. era entrata in contatto, si osserva che il solo elemento valorizzato dalla sentenza impugnata - ossia l'esistenza di rapporti con i dipendenti della fallita -, oltre a non essere accompagnato dalla considerazione del ruolo concretamente assunto dall'amministratore di diritto, doveva essere considerato alla luce del contratto di consulenza della Fin. Roma s.r.l. con la S.P. Holding s.r.l., della quale il PI era amministratore. In altri termini, la sentenza impugnata non si era fatta carico di apprezzare il significato di tale contratto nel momento in cui aveva attribuito significatività ai rapporti del PI con i dipendenti della società e con altri, non meglio specificati, soggetti: e ciò senza che emergessero altri atti idonei a documentare un ruolo decisionale o direttivo dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento alle due vicende distrattive attribuite al PI. Si osserva: a) che la sentenza di primo grado, alla quale la Corte d'appello rinvia, aveva individuato la causa del dissesto nella revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria disposta con decreto del 15/03/2005, cui aveva fatto seguito la modifica dell'oggetto sociale e un'errata gestione del rischio descritte dal curatore;
b) che, al contrario, l'operazione relativa all'acquisto e cessione delle quote della City Life s.r.l. era avvenuta circa un anno prima, tra il febbraio e il maggio 2004; c) che la Corte territoriale aveva eluso i temi posti con l'atto di appello che sollecitavano un esame della vicenda concreta nella prospettiva dello scrutinio di concreti indici di fraudolenza, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria della società; d) che, in particolare, dalla consulenza contabile della dott. Russo, richiamata a sostegno delle deduzioni difensive, emergeva che l'acquisto delle quote della Life City era avvenuto al giusto prezzo di mercato e che la differenza tra il prezzo convenuto per la cessione da Fin. Roma s.r.l. in favore della G.B. Servimpresa s.r.l. e il corrispettivo effettivamente versato trovava causa nel debito della prima nei confronti della seconda (379.990,02 euro), per fatture non saldate ed emesse in dipendenza del rapporto di consulenza tra le parti;
e) che era del pari stato trascurato il tema della variabilità del valore delle quote di partecipazione di una società, in dipendenza di molteplici fattori;
f) che la verifica era tanto più 2 doverosa in quanto già la sentenza di primo grado aveva smentito l'ipotesi accusatoria che la Fin. Roma s.r.l. avesse finanziato altre società riconducibili al PI attraverso il saldo di fatture per inesistenti attività di consulenza;
g) che le medesime carenze era dato ravvisare in relazione al secondo episodio distrattivo anche perché la sentenza impugnata non ha indicato evidenze diverse da quelle del libro mastro idonee a documentare l'effettiva erogazione dei finanziamenti, la loro epoca, i destinatari degli stessi, i beneficiari della rinuncia. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di CI PI è affidato ai seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento all'indeterminatezza del capo di imputazione, che non delinea il ruolo svolto dall'imputato, anche per la stessa mancata collocazione cronologica degli episodi. Si aggiunge che il primo episodio distrattivo si era interamente esaurito prima che il ricorrente assumesse la carica di amministratore e che, quanto al secondo, non era stato precisato da chi e quando sarebbe stata effettuata la registrazione in contabilità delle operazioni contestate. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, sottolineando le medesime circostanze indicate nel primo motivo e aggiungendo che, secondo la consulente di parte e la stessa informativa di reato della Guardia di Finanza, le rettifiche contabili erano avvenute dopo la nomina del successivo amministratore 6. Il ricorso proposto nell'interesse di CI LI è affidato ai seguenti motivi. 6.1. Con il , primo motivo vengono svolte critiche sovrapponibili a quelle sviluppate nel secondo motivo del ricorso di NO PI, con riguardo al primo episodio distrattivo, aggiungendo che siffatti rilievi rendono apparente il percorso argomentativo anche in relazione al dolo di distrazione: peraltro il bilancio del 2005, anno di cessazione del LI dalla carica di amministratore, si era chiuso con risultati positivi. 6.2. Con il secondo motivo si sviluppano critiche sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate nel secondo motivo del ricorso di NO PI, quanto al secondo episodio distrattivo, aggiungendo che comunque il LI - non individuato come amministratore di fatto - era cessato dalla carica il 12/10/2005, laddove la rinuncia al credito risaliva incontrovertibilmente al 2006. 7. Sono stati depositati motivi nuovi e conclusioni scritte nell'interesse di CI PI. Considerato in diritto 1. Va premesso che per tutti i reati è ormai decorso, in data 01/04/2020, il termine di prescrizione e che non risulta formulata nei confronti degli imputati alcuna domanda civilistica nel presente processo. 3 Ciò posto, occorre considerare che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 24427501). 2. Fatta questa premessa, si rileva che la prima articolazione del primo motivo di ricorso della TA è inammissibile per manifesta infondatezza dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 'disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 16/03/2018, Rv. 27266401). Anzi, di recente, si è aggiunto che il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, RS c. Regno Unito e 27 aprile 2004, KA c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 27734201). Tuttavia, le restanti censure, già sull'assorbente piano del profilo oggettivo della condotta distrattiva attribuita alla TA, in relazione alla somma di euro 431.940,66 ("seconda distrazione"), appaiono fondate, in quanto la Corte territoriale, limitandosi sul punto a richiamare la decisione di primo grado, ha lasciato prive di risposta le censure nelle quali si sottolineava, proprio in relazione all'indiscusso ruolo di "testa di legno" della TA, la mancata precisazione del momento nel quale l'operazione di rinuncia agli interessi era stata posta in essere: in questa prospettiva è del tutto generica la puntualizzazione secondo la quale essa risulta dal libro mastro della contabilità del 2006. Dall'esame della sentenza emerge che le note di credito attraverso le quali si sarebbe proceduto alla rinuncia agli interessi su finanziamenti erogati nei confronti di società riconducibili a NO PI risultano nel libro mastro, ma la Corte territoriale non ha illustrato quando sarebbero state emesse, né ha accertato, a monte, se i finanziamenti fossero effettivamente stati erogati e in favore di quali società. 4 Viene, infatti, in rilievo una ipotesi di bancarotta distrattiva e esiste l'esigenza di collocare nel tempo l'operazione, di delinearne i reali contorni effettuali, prima ancora che di indicare, con riguardo alla specifica posizione della TA, da quali segnali di allarme ella avrebbe dovuto percepire il carattere illecito delle condotte che l'amministratore di fatto stava ponendo in essere. 3. Ne segue che la sentenza impugnata, in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va annullata senza rinvio nei confronti della TA per essere il reato ascrittole estinto per prescrizione. 4. Conclusione identica, anche in questo caso in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone con riferimento alla posizione di CI PI. Ferma la manifesta infondatezza del motivo che investe la pretesa indeterminatezza del capo di imputazione, che delinea invece con precisione le condotte attribuite al ricorrente, restano le considerazioni seguenti, che danno conto della fondatezza delle critiche svolte. Con riguardo al medesimo episodio distrattivo del quale si è detto supra a proposito della posizione della TA, la mancata individuazione della sostanza dell'operazione, al di là del mero riscontro contabile, e, in ultima analisi, la mancata considerazione delle censure sviluppate nell'atto di appello danno conto della ragione per la quale, anche in questa ipotesi, la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Ma identica conclusione vale anche per l'altro episodio distrattivo ("prima distrazione"), dal momento che la Corte d'appello ha omesso di chiarire quale sia stato il contributo del ricarrente, amministratore dal 13/10/2005 al 10/10/2006, rispetto ad una vicenda che nei suoi aspetti negoziali si è consumata tra il febbraio e il maggio del 2004 e nei suoi aspetti esecutivi - con particolare riguardo. alla mancata riscossione del prezzo pattuito nella sua interessa - è stata sostanzialmente elusa dalla sentenza impugnata che non si è confrontata con i rilievi valorizzati nell'atto di appello. 5. Il primo motivo del ricorso di NO PI è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Occorre premettere che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o 5 disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 27754001; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 2691010). Le appena menzionate puntualizzazioni implicano che non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, ossia svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014 - dep. 27/05/2015, Rv. 26400901; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 2565340). In tale cornice normativa, non si coglie alcuna illogicità nella valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni rese al curatore dalla TA, delle dichiarazioni rese dai testi RE PI e OR AR, delle partecipazioni societarie del ricorrente, del suo preminente interesse nelle società coinvolte nella distrazione ruotante attorno alla cessione della Life City s.r.l. Il generico riferimento al contratto di consulenza che avrebbe riguardato la S.P. Holding s.r.I., anch'essa amministrata dal ricorrente, non è in grado di scardinare l'apprezzamento coordinato delle sopra ricordate risultanze delle quali il PI propone una lettura atomistica. Al contrario, la sentenza impugnata ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del PI, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori è quello che gli impone l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Per altro aspetto, va qui ribadito che (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, 6 inammissibili, in sede. di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 6. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO PI è, quanto alla "prima distrazione", inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Durante l'amministrazione di CI LI, ossia dal 14/05/2002 al 12/10/2005, si realizza una prima evidente distrazione, consistita nell'acquisto delle quote della Life City s.r.l. nel febbraio 2004 per l'importo di 891.000,00 euro, che sarebbero state di lì a qualche mese, nel maggio 2004, rivendute ad altra società riconducibile a EF PI, la G.B. Servirnpresa s.r.l. per l'importo di 500.000,00 euro. Le due operazioni, per la stretta correlazione temporale e l'assenza di qualunque razionale spiegazione dello sbalzo di prezzo intervenuto nel giro di tre mesi - del tutto generiche sono sul punto le considerazioni sulla variabilità dei prezzi delle partecipazioni societarie, come del tutto irrilevante è, a fronte della perdita secca di quasi 400.000,00 euro, appurare se fosse soprastimato il prezzo di acquisto o sottostimato quello di rivendita - sono state logicamente intese come espressive di una condotta di ingiustificata sottrazione di risorse all'attività imprenditoriale della società fallita e di un evidente intento fraudolento, nella misura in cui il coinvolgimento di NO PI nella vicenda ha consentito di individuare in quest'ultimo - ciò che non è neppur necessario in astratto ai fini della 7 configurazione della fattispecie incriminatrice - l'immediato beneficiario del trasferimento di ricchezza. Rispetto all'ingente entità di quest'ultimo e anche senza considerare l'ulteriore condotta contestata al ricorrente nel momento esecutivo della rivendita, ossia il mancato incasso di parte significativa del pur ridotto prezzo convenuto, non si apprezza alcun errore giuridico nella conclusione della Corte territoriale di ritenere sussistente la bancarotta distrattiva contestata. Al riguardo, va ribadito che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 27076301). In tale prospettiva e considerando l'entità della differenza di prezzo tra originario acquisto e successiva, quasi immediata rivendita, finalizzata a favorire, in difetto di qualunque specifica e razionale spiegazione gli interessi del PI, la concreta pericolosità dell'atto è stata rettamente apprezzata in ragione delle sue concrete caratteristiche oggettive, prescindendo dalla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria intervenuta nel marzo del 2005 e che il curatore ha individuato come causa del dissesto finanziario. Ed, infatti, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 26680401). Va aggiunto che, a differenza della posizione, esaminata supra sub 4, di CI PI al quale la sentenza di primo grado aveva attribuito il reato in relazione alla mancata riscossione di parte del credito vantato dalla fallita nei confronti della G.B. Servimpresa s.r.l. -. in tal modo collocandone la responsabilità nella fase esecutiva del rapporto negoziale -, la posizione del PI è sufficientemente fondata alla luce del disegno negoziale che sta a monte e che ha condotte alle due operazioni di acquisto e di rivendita. 8 Al riguardo, va solo puntualizzato: a) che non si tratta di una distinzione artificiale, poiché è proprio la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, a porre sullo stesso piano in termini di autonoma, ancorché connessa, posizione la fase della partecipazione ai rapporti negoziali (rilevante, ad es., per l'attribuzione di responsabilità all'amministratore di diritto dell'epoca, ossia il LI) e la fase esecutiva dell'asserita mancata riscossione del prezzo (invece valorizzata per l'attribuzione di responsabilità a CI PI); b) che, pertanto, l'assenza di una motivazione coerente con la puntualità delle censure sviluppate nell'appello quanto alle ragioni giustificative di siffatta mancata riscossione - ricondotte, come detto, all'esistenza di un controcredito della cessionaria e alla conseguente compensazione - non incide minimamente sull'autonoma rilevanza - qui ai fini della responsabilità di NO PI - della prima fase;
c) che siffatta conclusione è confermata, anche sul piano della dosimetria sanzionatoria, dal rilievo per il quale è stato irrogato il minimo della pena edittale e l'entità del pregiudizio provocato alla fallita non ha giocato alcun ruolo al riguardo. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO EN del quale si discute è, invece, fondato quanto alla "seconda distrazione", per le medesime considerazioni svolte supra sub 2, con la conseguenza che, in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, in relazione a tale reato, va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, anche nei confronti di NO PI. 7. Va escluso che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla "seconda distrazione" possa travolgere l'affermazione di responsabilità in relazione alla "prima distrazione", nonostante il segnalato decorso del termine di prescrizione. Ciò in quanto, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Rv. 26896601). Rispetto alla "prima distrazione" è possibile procedere alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., muovendo dalla pena base di tre anni, applicando le riconosciute circostanze attenuanti generiche 9 nella massima estensione e in tal modo giungendo alla pena di due anni di reclusione di cui al dispositivo. Per completezza, deve rilevarsi che, sebbene emerga come conseguenza necessaria dalla correlazione istituita dalla motivazione della sentenza di secondo grado tra durata della pena principale e durata delle pene accessorie fallimentari, non si è proceduto nel dispositivo ad adeguare esplicitamente la durata di queste ultime al periodo di due anni. Per queste ragioni viene contestualmente al deposito della presente sentenza attivata procedura di correzione di errore materiale. 8. Le considerazioni svolte supra sub 6, a proposito della "prima distrazione" rendono conto del giudizio di inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LI, coinvolto, come amministratore di diritto, in operazioni che ictu ()cui/ apparivano distrattive, nella misura in cui a distanza di tre mesi e senza che alcuna ragionevole spiegazione sia stata fornita, lo stesso bene era acquistato al prezzo di 891.000,00 euro per essere poi ceduto ad altra società riconducibile a NO PI per l'importo di 500.000,00 euro. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (v., di recente, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 27983101). L'attribuzione dello specifico episodio del quale si tratta - e la sua concreta pericolosità quale razionalmente ritenuta dai giudici di merito alla stregua delle superiori considerazioni - rendono del tutto irrilevante i risultati contabili vantati, evidentemente precari alla luce dell'ingente distrazione delle risorse ingiustificatamente posta in essere dall'imputato. 9. La fondatezza del secondo motivo del medesimo ricorso, alla luce delle medesime considerazioni sviluppate supra sub 6, a proposito della seconda articolazione del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO PI a proposito della seconda distrazione, danno conto, in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dell'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, in relazione a tale vicenda, con conseguente rideterminazione della pena, per le stesse ragioni e negli stessi termini indicati supra sub 7.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA ET e PI CI perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di LI CI e PI NO limitatamente alla distrazione della somma di euro 432.940,66 perché il 10 reato è estinto per prescrizione rideterminando la pena, per il rimanente reato, in anni due di reclusione per ciascuno di essi. Ridetermina in due anni la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall. Dichiara inammissibili i ricorsi del LI e di PI NO nel resto. Così deciso il 31/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PE De AR SA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Perla Lori, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi udito i difensori L'avvocato ARICO RA chiede l'accoglimento del ricorso e, in subordine, rileva l'intervenuta prescrizione. L'avvocato MORCELLA MANLIO si riporta ai motivi di ricorso. l'avvocato D'ALESSANDRO ANTONIO si riporta ai motivi di ricorso per la posizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 32739 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 31/05/2021 dell'imputato VI NI e a quanto esposto dall'avvocato ARICO' RA per la posizione dell'imputato UG IR. 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/09/2019 la Corte d'appello di Roma, salvo procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia CI LI, CI PI e ET TA, nella qualità di amministratori della Fin. Roma s.r.l. susseguitisi nel corso degli anni, e NO PI, nella qualità di amministratore di fatto della medesima società, dichiarata fallita in data 01/10/2007, con riferimento ai seguenti reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale: a) il LI e i due PI, in relazione alla distrazione della somma di 763.453,50 euro, derivante dalla cessione da parte della fallita in favore della GB Servinnpresa s.r.I., amministrata dal medesimo NO PI, del 99% del capitale della Life City s.r.I., acquistato per 891.000,00 euro e rivenduto al prezzo di 500.000,00, dei quali la GB Servimpresa s.r.l. aveva poi versato il solo importo di 127.546,50 euro (nel prosieguo della trattazione si farà riferimento in questo caso alla "prima distrazione"); b) i tre imputati appena indicati e la TA, in relazione alla distrazione della somma di 431.940,66 euro, correlata a note di credito per rettifica di interessi su finanziamenti erogati dalla società fallita in favore di società amministrate da NO PI (nel prosieguo si farà riferimento a questa vicenda anche come alla "seconda distrazione"). 2. Sono stati presentati distinti ricorsi nell'interesse degli imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di ET TA è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata con riguardo: a) al profilo della eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore del fallimento, in violazione del principio del contraddittorio e alla luce delle finalità ispettive discendenti dal dovere legale del curatore di trasmettere la relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. alla Procura delja Repubblica;
b) alla mancata specificazione dell'epoca nella quale sarebbe stata operata la rinuncia agli interessi, con la conseguenza che ne sono rimasti incerti autore e collocazione temporale;
c) alla mancata considerazione del fatto che la TA era stata amministratrice solo nel periodo dal 10/10/2006 al 01/10/2007. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'elemento soggettivo del reato, ritenuto dalla Corte «sicuramente sussistente», senza alcuna argomentazione esplicativa del fondamento di tale conclusione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di NO PI è affidato ai seguenti motivi. 1 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Esclusa la rilevanza del ruolo di amministratore di diritto ricoperto - peraltro per pochissimi giorni - in epoca diversa da quella di realizzazione delle condotte distrattive, come pure della titolarità di partecipazioni nella società e del fatto che il PI fosse amministratore delle società con le quali la Fin. Roma s.r.l. era entrata in contatto, si osserva che il solo elemento valorizzato dalla sentenza impugnata - ossia l'esistenza di rapporti con i dipendenti della fallita -, oltre a non essere accompagnato dalla considerazione del ruolo concretamente assunto dall'amministratore di diritto, doveva essere considerato alla luce del contratto di consulenza della Fin. Roma s.r.l. con la S.P. Holding s.r.l., della quale il PI era amministratore. In altri termini, la sentenza impugnata non si era fatta carico di apprezzare il significato di tale contratto nel momento in cui aveva attribuito significatività ai rapporti del PI con i dipendenti della società e con altri, non meglio specificati, soggetti: e ciò senza che emergessero altri atti idonei a documentare un ruolo decisionale o direttivo dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento alle due vicende distrattive attribuite al PI. Si osserva: a) che la sentenza di primo grado, alla quale la Corte d'appello rinvia, aveva individuato la causa del dissesto nella revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria disposta con decreto del 15/03/2005, cui aveva fatto seguito la modifica dell'oggetto sociale e un'errata gestione del rischio descritte dal curatore;
b) che, al contrario, l'operazione relativa all'acquisto e cessione delle quote della City Life s.r.l. era avvenuta circa un anno prima, tra il febbraio e il maggio 2004; c) che la Corte territoriale aveva eluso i temi posti con l'atto di appello che sollecitavano un esame della vicenda concreta nella prospettiva dello scrutinio di concreti indici di fraudolenza, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria della società; d) che, in particolare, dalla consulenza contabile della dott. Russo, richiamata a sostegno delle deduzioni difensive, emergeva che l'acquisto delle quote della Life City era avvenuto al giusto prezzo di mercato e che la differenza tra il prezzo convenuto per la cessione da Fin. Roma s.r.l. in favore della G.B. Servimpresa s.r.l. e il corrispettivo effettivamente versato trovava causa nel debito della prima nei confronti della seconda (379.990,02 euro), per fatture non saldate ed emesse in dipendenza del rapporto di consulenza tra le parti;
e) che era del pari stato trascurato il tema della variabilità del valore delle quote di partecipazione di una società, in dipendenza di molteplici fattori;
f) che la verifica era tanto più 2 doverosa in quanto già la sentenza di primo grado aveva smentito l'ipotesi accusatoria che la Fin. Roma s.r.l. avesse finanziato altre società riconducibili al PI attraverso il saldo di fatture per inesistenti attività di consulenza;
g) che le medesime carenze era dato ravvisare in relazione al secondo episodio distrattivo anche perché la sentenza impugnata non ha indicato evidenze diverse da quelle del libro mastro idonee a documentare l'effettiva erogazione dei finanziamenti, la loro epoca, i destinatari degli stessi, i beneficiari della rinuncia. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di CI PI è affidato ai seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento all'indeterminatezza del capo di imputazione, che non delinea il ruolo svolto dall'imputato, anche per la stessa mancata collocazione cronologica degli episodi. Si aggiunge che il primo episodio distrattivo si era interamente esaurito prima che il ricorrente assumesse la carica di amministratore e che, quanto al secondo, non era stato precisato da chi e quando sarebbe stata effettuata la registrazione in contabilità delle operazioni contestate. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, sottolineando le medesime circostanze indicate nel primo motivo e aggiungendo che, secondo la consulente di parte e la stessa informativa di reato della Guardia di Finanza, le rettifiche contabili erano avvenute dopo la nomina del successivo amministratore 6. Il ricorso proposto nell'interesse di CI LI è affidato ai seguenti motivi. 6.1. Con il , primo motivo vengono svolte critiche sovrapponibili a quelle sviluppate nel secondo motivo del ricorso di NO PI, con riguardo al primo episodio distrattivo, aggiungendo che siffatti rilievi rendono apparente il percorso argomentativo anche in relazione al dolo di distrazione: peraltro il bilancio del 2005, anno di cessazione del LI dalla carica di amministratore, si era chiuso con risultati positivi. 6.2. Con il secondo motivo si sviluppano critiche sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate nel secondo motivo del ricorso di NO PI, quanto al secondo episodio distrattivo, aggiungendo che comunque il LI - non individuato come amministratore di fatto - era cessato dalla carica il 12/10/2005, laddove la rinuncia al credito risaliva incontrovertibilmente al 2006. 7. Sono stati depositati motivi nuovi e conclusioni scritte nell'interesse di CI PI. Considerato in diritto 1. Va premesso che per tutti i reati è ormai decorso, in data 01/04/2020, il termine di prescrizione e che non risulta formulata nei confronti degli imputati alcuna domanda civilistica nel presente processo. 3 Ciò posto, occorre considerare che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 24427501). 2. Fatta questa premessa, si rileva che la prima articolazione del primo motivo di ricorso della TA è inammissibile per manifesta infondatezza dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 'disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 16/03/2018, Rv. 27266401). Anzi, di recente, si è aggiunto che il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, RS c. Regno Unito e 27 aprile 2004, KA c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 27734201). Tuttavia, le restanti censure, già sull'assorbente piano del profilo oggettivo della condotta distrattiva attribuita alla TA, in relazione alla somma di euro 431.940,66 ("seconda distrazione"), appaiono fondate, in quanto la Corte territoriale, limitandosi sul punto a richiamare la decisione di primo grado, ha lasciato prive di risposta le censure nelle quali si sottolineava, proprio in relazione all'indiscusso ruolo di "testa di legno" della TA, la mancata precisazione del momento nel quale l'operazione di rinuncia agli interessi era stata posta in essere: in questa prospettiva è del tutto generica la puntualizzazione secondo la quale essa risulta dal libro mastro della contabilità del 2006. Dall'esame della sentenza emerge che le note di credito attraverso le quali si sarebbe proceduto alla rinuncia agli interessi su finanziamenti erogati nei confronti di società riconducibili a NO PI risultano nel libro mastro, ma la Corte territoriale non ha illustrato quando sarebbero state emesse, né ha accertato, a monte, se i finanziamenti fossero effettivamente stati erogati e in favore di quali società. 4 Viene, infatti, in rilievo una ipotesi di bancarotta distrattiva e esiste l'esigenza di collocare nel tempo l'operazione, di delinearne i reali contorni effettuali, prima ancora che di indicare, con riguardo alla specifica posizione della TA, da quali segnali di allarme ella avrebbe dovuto percepire il carattere illecito delle condotte che l'amministratore di fatto stava ponendo in essere. 3. Ne segue che la sentenza impugnata, in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va annullata senza rinvio nei confronti della TA per essere il reato ascrittole estinto per prescrizione. 4. Conclusione identica, anche in questo caso in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone con riferimento alla posizione di CI PI. Ferma la manifesta infondatezza del motivo che investe la pretesa indeterminatezza del capo di imputazione, che delinea invece con precisione le condotte attribuite al ricorrente, restano le considerazioni seguenti, che danno conto della fondatezza delle critiche svolte. Con riguardo al medesimo episodio distrattivo del quale si è detto supra a proposito della posizione della TA, la mancata individuazione della sostanza dell'operazione, al di là del mero riscontro contabile, e, in ultima analisi, la mancata considerazione delle censure sviluppate nell'atto di appello danno conto della ragione per la quale, anche in questa ipotesi, la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Ma identica conclusione vale anche per l'altro episodio distrattivo ("prima distrazione"), dal momento che la Corte d'appello ha omesso di chiarire quale sia stato il contributo del ricarrente, amministratore dal 13/10/2005 al 10/10/2006, rispetto ad una vicenda che nei suoi aspetti negoziali si è consumata tra il febbraio e il maggio del 2004 e nei suoi aspetti esecutivi - con particolare riguardo. alla mancata riscossione del prezzo pattuito nella sua interessa - è stata sostanzialmente elusa dalla sentenza impugnata che non si è confrontata con i rilievi valorizzati nell'atto di appello. 5. Il primo motivo del ricorso di NO PI è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Occorre premettere che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o 5 disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 27754001; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 2691010). Le appena menzionate puntualizzazioni implicano che non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, ossia svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014 - dep. 27/05/2015, Rv. 26400901; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 2565340). In tale cornice normativa, non si coglie alcuna illogicità nella valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni rese al curatore dalla TA, delle dichiarazioni rese dai testi RE PI e OR AR, delle partecipazioni societarie del ricorrente, del suo preminente interesse nelle società coinvolte nella distrazione ruotante attorno alla cessione della Life City s.r.l. Il generico riferimento al contratto di consulenza che avrebbe riguardato la S.P. Holding s.r.I., anch'essa amministrata dal ricorrente, non è in grado di scardinare l'apprezzamento coordinato delle sopra ricordate risultanze delle quali il PI propone una lettura atomistica. Al contrario, la sentenza impugnata ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del PI, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori è quello che gli impone l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Per altro aspetto, va qui ribadito che (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, 6 inammissibili, in sede. di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 6. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO PI è, quanto alla "prima distrazione", inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Durante l'amministrazione di CI LI, ossia dal 14/05/2002 al 12/10/2005, si realizza una prima evidente distrazione, consistita nell'acquisto delle quote della Life City s.r.l. nel febbraio 2004 per l'importo di 891.000,00 euro, che sarebbero state di lì a qualche mese, nel maggio 2004, rivendute ad altra società riconducibile a EF PI, la G.B. Servirnpresa s.r.l. per l'importo di 500.000,00 euro. Le due operazioni, per la stretta correlazione temporale e l'assenza di qualunque razionale spiegazione dello sbalzo di prezzo intervenuto nel giro di tre mesi - del tutto generiche sono sul punto le considerazioni sulla variabilità dei prezzi delle partecipazioni societarie, come del tutto irrilevante è, a fronte della perdita secca di quasi 400.000,00 euro, appurare se fosse soprastimato il prezzo di acquisto o sottostimato quello di rivendita - sono state logicamente intese come espressive di una condotta di ingiustificata sottrazione di risorse all'attività imprenditoriale della società fallita e di un evidente intento fraudolento, nella misura in cui il coinvolgimento di NO PI nella vicenda ha consentito di individuare in quest'ultimo - ciò che non è neppur necessario in astratto ai fini della 7 configurazione della fattispecie incriminatrice - l'immediato beneficiario del trasferimento di ricchezza. Rispetto all'ingente entità di quest'ultimo e anche senza considerare l'ulteriore condotta contestata al ricorrente nel momento esecutivo della rivendita, ossia il mancato incasso di parte significativa del pur ridotto prezzo convenuto, non si apprezza alcun errore giuridico nella conclusione della Corte territoriale di ritenere sussistente la bancarotta distrattiva contestata. Al riguardo, va ribadito che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 27076301). In tale prospettiva e considerando l'entità della differenza di prezzo tra originario acquisto e successiva, quasi immediata rivendita, finalizzata a favorire, in difetto di qualunque specifica e razionale spiegazione gli interessi del PI, la concreta pericolosità dell'atto è stata rettamente apprezzata in ragione delle sue concrete caratteristiche oggettive, prescindendo dalla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria intervenuta nel marzo del 2005 e che il curatore ha individuato come causa del dissesto finanziario. Ed, infatti, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 26680401). Va aggiunto che, a differenza della posizione, esaminata supra sub 4, di CI PI al quale la sentenza di primo grado aveva attribuito il reato in relazione alla mancata riscossione di parte del credito vantato dalla fallita nei confronti della G.B. Servimpresa s.r.l. -. in tal modo collocandone la responsabilità nella fase esecutiva del rapporto negoziale -, la posizione del PI è sufficientemente fondata alla luce del disegno negoziale che sta a monte e che ha condotte alle due operazioni di acquisto e di rivendita. 8 Al riguardo, va solo puntualizzato: a) che non si tratta di una distinzione artificiale, poiché è proprio la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, a porre sullo stesso piano in termini di autonoma, ancorché connessa, posizione la fase della partecipazione ai rapporti negoziali (rilevante, ad es., per l'attribuzione di responsabilità all'amministratore di diritto dell'epoca, ossia il LI) e la fase esecutiva dell'asserita mancata riscossione del prezzo (invece valorizzata per l'attribuzione di responsabilità a CI PI); b) che, pertanto, l'assenza di una motivazione coerente con la puntualità delle censure sviluppate nell'appello quanto alle ragioni giustificative di siffatta mancata riscossione - ricondotte, come detto, all'esistenza di un controcredito della cessionaria e alla conseguente compensazione - non incide minimamente sull'autonoma rilevanza - qui ai fini della responsabilità di NO PI - della prima fase;
c) che siffatta conclusione è confermata, anche sul piano della dosimetria sanzionatoria, dal rilievo per il quale è stato irrogato il minimo della pena edittale e l'entità del pregiudizio provocato alla fallita non ha giocato alcun ruolo al riguardo. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO EN del quale si discute è, invece, fondato quanto alla "seconda distrazione", per le medesime considerazioni svolte supra sub 2, con la conseguenza che, in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, in relazione a tale reato, va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, anche nei confronti di NO PI. 7. Va escluso che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla "seconda distrazione" possa travolgere l'affermazione di responsabilità in relazione alla "prima distrazione", nonostante il segnalato decorso del termine di prescrizione. Ciò in quanto, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Rv. 26896601). Rispetto alla "prima distrazione" è possibile procedere alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., muovendo dalla pena base di tre anni, applicando le riconosciute circostanze attenuanti generiche 9 nella massima estensione e in tal modo giungendo alla pena di due anni di reclusione di cui al dispositivo. Per completezza, deve rilevarsi che, sebbene emerga come conseguenza necessaria dalla correlazione istituita dalla motivazione della sentenza di secondo grado tra durata della pena principale e durata delle pene accessorie fallimentari, non si è proceduto nel dispositivo ad adeguare esplicitamente la durata di queste ultime al periodo di due anni. Per queste ragioni viene contestualmente al deposito della presente sentenza attivata procedura di correzione di errore materiale. 8. Le considerazioni svolte supra sub 6, a proposito della "prima distrazione" rendono conto del giudizio di inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LI, coinvolto, come amministratore di diritto, in operazioni che ictu ()cui/ apparivano distrattive, nella misura in cui a distanza di tre mesi e senza che alcuna ragionevole spiegazione sia stata fornita, lo stesso bene era acquistato al prezzo di 891.000,00 euro per essere poi ceduto ad altra società riconducibile a NO PI per l'importo di 500.000,00 euro. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (v., di recente, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 27983101). L'attribuzione dello specifico episodio del quale si tratta - e la sua concreta pericolosità quale razionalmente ritenuta dai giudici di merito alla stregua delle superiori considerazioni - rendono del tutto irrilevante i risultati contabili vantati, evidentemente precari alla luce dell'ingente distrazione delle risorse ingiustificatamente posta in essere dall'imputato. 9. La fondatezza del secondo motivo del medesimo ricorso, alla luce delle medesime considerazioni sviluppate supra sub 6, a proposito della seconda articolazione del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO PI a proposito della seconda distrazione, danno conto, in difetto dell'evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dell'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, in relazione a tale vicenda, con conseguente rideterminazione della pena, per le stesse ragioni e negli stessi termini indicati supra sub 7.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA ET e PI CI perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di LI CI e PI NO limitatamente alla distrazione della somma di euro 432.940,66 perché il 10 reato è estinto per prescrizione rideterminando la pena, per il rimanente reato, in anni due di reclusione per ciascuno di essi. Ridetermina in due anni la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall. Dichiara inammissibili i ricorsi del LI e di PI NO nel resto. Così deciso il 31/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PE De AR SA