Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/05/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6108/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6108/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LORUSSO ANGELA MARIA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. SORRENTI ALESSANDRO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 22.06.2018, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2018, emesso dal Tribunale di
Trani il 07.06.2018 e notificato il 13.07.2018, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 110.000,00 in favore di parte resistente a titolo di credito derivante da un verbale di conciliazione sindacale del 23.10.2017 rimasto inadempiuto. In particolare si eccepiva l'inefficacia del verbale di conciliazione stipulato da persona incapace di intendere e di volere ex art. 428 c.c. oltre all'infondatezza delle pretese oggetto di conciliazione.
Si costituiva la parte resistente eccependo l'efficacia del verbale di conciliazione stipulato con piena capacità dalla parte ricorrente in grado di introdurre anche il presente giudizio.
Rilevata l'impossibilità di una composizione bonaria della lite, proseguito il processo con gli eredi della parte ricorrente a seguito di decesso della stessa,
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2) L'opposizione è infondata.
3) In via logicamente prioritaria occorre chiarire l'efficacia dirimente della conciliazione intervenuta in sede sindacale tra le parti.
Ed invero in giudizio non risulta emersa in alcun modo la dedotta incapacità naturale della parte ricorrente al momento della conciliazione intervenuta il
23.10.2017.
Sebbene sia vero che “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo
o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto” (cfr. Cass. 13659/2017) è pur vero che in giudizio risulta la prova della capacità di intendere e di volere della parte ricorrente al momento di compiere l'atto.
Ed invero sebbene la parte alla data della intervenuta conciliazione fosse affetta da demenza di Alzheimer con grado lieve o forse moderato ciò non ha impedito alla stessa di partecipare attivamente e consapevolmente alla Contr conciliazione intervenuta presso la sede di Trani dinanzi al conciliatore
Nello stesso verbale si legge chiaramente che il conciliatore ha Persona_1 accertata la capacità delle parti di conciliare e all'udienza del 13.05.2022 ha
2 confermato che “ stava bene ed era serena. Conoscevo i fatti, Parte_1 lessi il verbale e furono tutti d'accordo”. precisando che “Chi dettava le cose era la sig.ra ”. Pt_1
Si consideri, inoltre, che lo stato di demenza Alzheimer non impediva alla parte ricorrente di introdurre il presente giudizio conferendo mandato al proprio difensore a riprova del fatto che, almeno in alcune circostanze, la parte ricorrente fosse pienamente capace di intendere e di volere.
Tanto è confermato anche dalla nomina di un amministratore di sostegno e non di un tutore per interdizione.
Tanto non è smentito dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la cui concessione non dipende esclusivamente dallo stato psichico della parte ricorrente.
4) Accertata, dunque, l'efficacia del verbale di conciliazione tra le parti non se ne ravvisa neanche la nullità per mancanza di una res litigiosa in quanto risulta provato che la parte resistente abbia in effetti avviato una controversia di lavoro nei confronti della parte ricorrente pretendendo la propria partecipazione agli utili dell'impresa agricola familiare alla quale aveva collaborato da anni.
Tanto è provato dalla diffida del 27.07.2016, ma soprattutto dalla risposta alla stessa con nota del 26.08.2016 a riprova della reale controversia tra le parti.
Anche il quantum oggetto di conciliazione non risulta fittizio alla luce della consulenza tecnica di parte del dott. presente in atti e relativa alla CP_3 mancata compartecipazione della parte resistente agli utili dell'impresa, indicata nel solo capitale in circa € 200.000,00.
Anche in sede di conciliazione risultano presente concessioni reciproche circa tale pretesa ridotta ad € 130.000,00 con controproposta ad € 90.000,00 ed accordo raggiunto sulla somma di € 110.000,00 oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo.
5) Tutte le altre questioni sollevate nel presente giudizio ed attinenti alla spettanza o meno della compartecipazione agli utili dell'impresa familiare risultano coperte dell'intervenuta conciliazione, valida ed efficace.
3 Si consideri, poi, che il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base del verbale di conciliazione il quale prevedeva un'obbligazione alternativa con termine al
30.11.2017. L'obbligazione rimaneva inadempiuta e la scelta dell'obbligazione pecuniaria veniva effettuata dalla parte resistente la quale correttamente procedeva con ricorso monitorio a fronte della prova scritta del proprio credito.
Pertanto il ricorso in opposizione va rigettato con conferma del decreto impugnato.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per il solo giudizio di opposizione rimanendo le spese della fase monitoria regolare dal decreto ingiuntivo, ai sensi del DM 55/2014, valori medi per tutte le fasi in relazione allo scaglione di riferimento, con riduzione alla luce dell'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
234/2018 emesso dal Giudice del Lavoro di Trani il 07.06.2018 di cui ne dichiara l'esecutorietà;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali che liquida in € 6.699,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%).
Trani, 10/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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