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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1338/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente
BANDIERA GE PATRIZIA, Relatore
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000055977000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000055977000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2025 90000559 77/000, notificata in data 12.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per un importo complessivo di € 363.485,18, relativa a:
Cartella n. 09420230015094630000 per addizionale comunale IRPEF anno 2019 (€ 493,04) emessa dalla
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Avviso di accertamento n. TF3012M03374/2022 per addizionale comunale IRPEF anno 2016 (€ 363.485,18) emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Incompetenza territoriale - L'intimazione è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Reggio Calabria mentre la ricorrente ha domicilio fiscale a Marano di Napoli (NA).
2) Omessa notifica degli atti presupposti - Mancata prova dell'effettiva notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi che legittimerebbero la formazione della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni deducendo che a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale unico agente nazionale, sono venuti meno i limiti territoriali provinciali. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva per le questioni relative agli atti presupposti di competenza degli enti impositori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo attiene alla competenza territoriale dell'agente della riscossione che ha emesso l'intimazione di pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nonostante l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione operato dal decreto legge n. 193 del 2016, permane la rilevanza della nozione di circoscrizione territoriale riferita all'articolazione degli uffici del soggetto deputato allo svolgimento della funzione di riscossione (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 34271/2025).
La competenza per l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento deve essere individuata, a pena di invalidità, in capo all'agente della riscossione operante nell'ambito territoriale in cui il contribuente abbia il proprio domicilio fiscale (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 23889/2024).
Ed ancora "È illegittimo, per carenza di competenza territoriale, l'atto di intimazione emesso dall'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente" (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 21635/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia domicilio fiscale a Marano di Napoli (NA), mentre l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'ufficio di Reggio Calabria. Tale circostanza determina l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente e la conseguente nullità dell'atto.
Conclusivamente trattandosi di motivo assorbente il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre accessori se dovuti con distrazione in favore del procuratore antistatario
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente
BANDIERA GE PATRIZIA, Relatore
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000055977000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000055977000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2025 90000559 77/000, notificata in data 12.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per un importo complessivo di € 363.485,18, relativa a:
Cartella n. 09420230015094630000 per addizionale comunale IRPEF anno 2019 (€ 493,04) emessa dalla
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Avviso di accertamento n. TF3012M03374/2022 per addizionale comunale IRPEF anno 2016 (€ 363.485,18) emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Incompetenza territoriale - L'intimazione è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Reggio Calabria mentre la ricorrente ha domicilio fiscale a Marano di Napoli (NA).
2) Omessa notifica degli atti presupposti - Mancata prova dell'effettiva notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi che legittimerebbero la formazione della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni deducendo che a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale unico agente nazionale, sono venuti meno i limiti territoriali provinciali. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva per le questioni relative agli atti presupposti di competenza degli enti impositori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo attiene alla competenza territoriale dell'agente della riscossione che ha emesso l'intimazione di pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nonostante l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione operato dal decreto legge n. 193 del 2016, permane la rilevanza della nozione di circoscrizione territoriale riferita all'articolazione degli uffici del soggetto deputato allo svolgimento della funzione di riscossione (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 34271/2025).
La competenza per l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento deve essere individuata, a pena di invalidità, in capo all'agente della riscossione operante nell'ambito territoriale in cui il contribuente abbia il proprio domicilio fiscale (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 23889/2024).
Ed ancora "È illegittimo, per carenza di competenza territoriale, l'atto di intimazione emesso dall'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente" (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 21635/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia domicilio fiscale a Marano di Napoli (NA), mentre l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'ufficio di Reggio Calabria. Tale circostanza determina l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente e la conseguente nullità dell'atto.
Conclusivamente trattandosi di motivo assorbente il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre accessori se dovuti con distrazione in favore del procuratore antistatario