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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 403/2021promossa da
Parte
. (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Alessandra Serraiocco
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Stefano Di Salvatore e Simona Aloisi
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva Pt_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso dal Tribunale di
Avezzano in data 03/02/2021, notificato in data 05/02/2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 5.200,00 oltre interessi e Parte_3 spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore derivante dalla percentuale di danno rimasta a carico dell'assicurato (cd scoperto contrattuale), giusta polizza n. 2011/6064665 sottoscritta a copertura della responsabilità civile.
Deduceva in particolare l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di causa, ovvero per erroneità del calcolo delle somme ingiunte essendo nel loro ammontare non corrispondente al servizio reso.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo essendo l'azione monitoria inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto”.
3) Si costituiva in giudizio Parte_3 preliminarmente insistendo per la concessione della
[...] provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito contestando Part in toto la domanda proposta da chiedendone l'integrale rigetto. Parte_2
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'importo capitale di € 5.200,00, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto alla domanda giudiziale e moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
NEL MERITO: - in via principale: respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 47/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di revocare il decreto, accertare e dichiarare che la soc. creditrice della somma di Controparte_3
€ 5.200,00 oltre interessi, a titolo di scoperto contrattuale in relazione al sinistro Part verificatosi in data 30/10/17 e, conseguentemente, condannare in Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore, a corrispondere all'esponente la somma di € 5.200,00, o la minore o la maggiore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi
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legali maturati dal dovuto alla domanda giudiziale e moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio;
- in ogni caso: con vittoria delle spese di causa e di patrocinio, 15% T.F., cpa e IVA e Part con condanna della debitrice opponente . al risarcimento in favore di Parte_2 ei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
4) Con ordinanza del 20/22/2022, il G.I. dell'epoca accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
5) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
6) Precisate le conclusioni dalla sola opposta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004).
Pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
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Il creditore quindi sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, pertanto, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
8) Ciò premesso risulta pacifico perché documentalmente provato, il rapporto contrattuale in essere tra la società opponente e la società opposta, al pari dell'avvenuta sottoscrizione delle condizioni generali di contratto riferite alla polizza a copertura della responsabilità civile (“Artigiano”) n. 2011/6064665, derivante dall'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.
Dalle emergenze istruttorie, poi, è emerso che l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento dell'altra parte.
In particolare, l'opposta ha dato prova di aver regolarmente indennizzato, per un importo pari ad € 52.398,00 la terzo danneggiato dall'incendio del Parte_4
30/10/2017 divampato a causa di un corto circuito nelle more della fornitura e Part posa in opera dell'impianto fotovoltaico appaltato all'assicurata . Parte_2 sinistro debitamente denunciato dal legale rappresentante di detta società
. Controparte_4
L'art.
7.5 delle condizioni generali di contratto (“Condizioni Speciali”), per le ipotesi di danni causati a terzi nel corso di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, stabilisce a carico dell'assicurato - odierno opponente - una percentuale pari al 10% di quanto effettivamente indennizzato dalla compagnia di assicurazioni – odierna opposta – sostanzialmente corrispondente all'importo ingiunto.
Viceversa, le contestazioni mosse da parte opponente sono risultate del tutto prive di riscontro probatorio.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito può dirsi raggiunta e che quindi l'opponente deve essere condannato al
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pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 5.200,00 oltre interessi legali a far data della domanda sino al soddisfo, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ne va dichiarata la definitiva esecutorietà.
9) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di cui alla presente controversia, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
Part
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 [...] della somma di € 5.200,00 oltre Parte_3 interessi legali a far data della domanda sino al soddisfo;
Part
- condanna . al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 [...] che liquida in € Parte_3
1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Avezzano il 10/02/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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