Ordinanza cautelare 26 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 22/12/2025, n. 23557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23557 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07938/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7938 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gesualdo Procopio e Gloria Corengia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Ambasciata italiana a Tunisi, prot. 14053 del 18 gennaio 2020, notificato al ricorrente il 18 giugno 2020, recante il diniego del visto di ingresso in Italia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. NN PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
(i) Il ricorrente – cittadino tunisino – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 22 gennaio 2020, con cui l’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha respinto la sua richiesta di visto di reingresso sulla base della seguente motivazione: «la Questura di Como ha emesso un parere negativo in quanto siete stato condannato per reati commessi nel corso del soggiorno in Italia e perché non avete introiti da fonti legittime dal 31.12.2011»;
(ii) il ricorrente ha affidato il gravame ad un unico motivo, così rubricato “Carenza di motivazione sul motivo del non rilascio del visto di ingresso in Italia ed eccesso di potere per mancata valutazione di ogni elemento per il rilascio di detto visto”;
(iii) costituitasi in giudizio l’Amministrazione resistente, in esito all’udienza camerale del 23 ottobre 2020 la domanda cautelare presentata dal ricorrente è stata respinta;
(iv) in seguito allo svolgimento di attività istruttoria, all’udienza pubblica del 15 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che le condizioni per l'ottenimento del visto sono poi specificate dal decreto ministeriale 850 del’11 maggio 2011, allegato A, il quale, al punto 12, prevede che: «I. Il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura; b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso in cui il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura. (…) III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente»;
Ritenuto che:
(i) il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato, facendo esso riferimento al parere negativo della Questura di Como ed ai precedenti penali del ricorrente (che nel corso del giudizio sono stati documentati attraverso la produzione del casellario giudiziale, riportante diverse condanne per reati in materia di stupefacenti);
(ii) sia peraltro evidente l’insussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti per poter fruire di un visto di reingresso, in quanto dalla documentazione in atti risulta che il permesso di soggiorno di cui il predetto era stato titolare, al momento della presentazione della richiesta di visto (avvenuta il 16 ottobre 2019) era scaduto da più di due anni (ossia l’8 aprile 2017), oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa sopra riportata ed anche oltre il termine di sei mesi previsto per il caso di gravi motivi di salute (dedotti dal ricorrente a sostegno della propria pretesa); non risulta, d’altra parte, che il predetto abbia mai richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in questione;
(iii) pertanto il ricorso debba essere respinto e che le spese di lite debbano essere poste a carico del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NN PE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PE | CO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.