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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 99/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Durano, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Palestro, n. 5; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Roma, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Tarantini, n. 29; convenuto
Conclusioni delle parti: attore: “1) Accertare e dichiarare che lo istante ha acquisito per usucapione, in virtù del continuato possesso ultraventennale uti dominus la piena ed esclusiva proprietà del seguente bene immobile: fabbricato ad uso residenziale ed accessori in catasto al Fol. N.
52, p.lla 165, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2)Adottare ogni altro necessario ed opportuno provvedimento ivi compreso l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di Brindisi di trascrivere la emananda sentenza a favore dello istante. In subordine, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda attrice e di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto: 3) Assegnare al Comune di un termine CP_1 Controparte_1
1 per scegliere, ex art. 936, comma II, c.c., se pagare all'attore il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. 4)Condannare il
a pagare all'attore la somma a lui dovuta ex art. 936, Controparte_1 comma II, c.c. ed all'esito della scelta effettuata ai sensi del precedente punto 3) nella misura a determinarsi a mezzo C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data in cui è sorta la costruzione sino al momento della decisione”; convenuto: “1) - rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonchè infondata, sia in fatto che in diritto, la domanda proposta
nei confronti del Comune di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato il 5.1.2018; 2)- accogliere, per converso, la riconvenzionale spiegata con questa comparsa dal e, per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di Controparte_1 acquisto per notar del 23.2.1989, rep. 803, per le ragioni di cui in Persona_1 narrativa, e pronunciare, altresì, l'intervenuto acquisto per accessione - ex art. 934 c.c. – in favore dell'ente della costruzione contraddistinta in n.c.e.u. al foglio 52 particella 165 subb. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sin dal momento in cui la stessa è stata incorporata al suolo, con la condanna dell'attore al rilascio sia dell'aree che della unità immobiliare, detenute senza titolo, e al pagamento della indennità di occupazione, considerando sia il terreno che il sovrastante immobile, da parametrarsi - e mezzo c.t.u. che sin d'ora si invoca - al valore locativo corrente in quel di per cespiti similari, a far tempo dalla Controparte_1 incorporazione al suolo dell'immobile o, gradatamente, dalla comunicazione (del 13.9.02) del trasferimento della residenza presso l'immobile de quo, sino all'effettivo rilascio, con le ovvie maggiorazioni per interessi e danni da degrado monetario;
3)-ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Brindisi di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alle annotazioni e-o trascrizioni;
4)- adottare ogni ulteriore provvedimento necessario ed utile;
5)- condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.1.2018, conveniva in giudizio il Comune Parte_1 di al fine di veder accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione, in Controparte_1 virtù del continuato possesso ventennale, della proprietà del fabbricato ad uso residenziale identificato al catasto al foglio n. 52, p.lla 165, sub 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.
2 L'attore deduceva: di aver acquistato dai signori e figli, con atto notarile Persona_2 del 23.2.1989, un terreno sito in agro di identificato al catasto al foglio Controparte_1
52, p.lla 102; di essere stato, successivamente, coinvolto in un procedimento penale per lottizzazione abusiva, conclusosi con sentenza di patteggiamento, alla quale conseguiva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, tra i quali era ricompreso quello per cui è causa;
che – nonostante ciò – il convenuto non adottava alcun provvedimento o CP_1 comportamento utile alla materiale apprensione del bene immobile;
che egli conservava, dunque, la piena disponibilità del terreno, tanto che, in epoca anteriore al dicembre 1993, provvedeva ad edificare, sebbene abusivamente, un fabbricato allo stato rustico da destinare a propria abitazione;
che in data 1.3.1995, presentava istanza di sanatoria dell'abuso edilizio, pagando la relativa oblazione;
che in data 9.3.1995 il Comando di
Polizia Municipale del Comune di procedeva al sequestro penale delle Controparte_1 opere abusive;
che con sentenza del 17.12.1999, il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di AV TA dichiarava non luogo a procedere nei suoi confronti per il reato di abuso edilizio, stante l'intervenuta definizione della vicenda in via amministrativa;
che, con provvedimento del 18.4.2000, l'ente convenuto rilasciava concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate.
In diritto, l'attore sosteneva la ricorrenza di tutti i presupposti per l'invocata usucapione del fabbricato, avendo conservato la piena disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a vent'anni, decorrente dal 1992, anno in cui il terreno oggetto di lottizzazione abusiva, a seguito di confisca, veniva acquisito al patrimonio disponibile del CP_1
Con atto depositato in cancelleria in data 29.3.2018, si costituiva in giudizio il
[...]
opponendosi alla domanda di parte attrice e avanzando domanda Controparte_1 riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per accessione del fabbricato de quo e la condanna della controparte al pagamento di un'indennità per occupazione sine titulo del terreno acquisito al patrimonio del e del fabbricato CP_1 sovrastante.
Nel dettaglio, l'ente convenuto eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda di parte attrice per impossibilità di usucapire un bene di provenienza illecita e comunque di un bene non commerciabile ed acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, in quanto sottoposto a un vincolo di natura pubblicistica. Inoltre, il convenuto eccepiva
3 l'insussistenza dei presupposti per la pretesa usucapione, difettando il requisito temporale nonché l'animus possidendi ed avendo il Comune esercitato in maniera continuata ed autoritativa il proprio potere sulla res.
Come anticipato, l'ente convenuto domandava in via riconvenzionale una pronuncia dichiarativa di intervenuto acquisto in suo favore del fabbricato sovrastante il terreno, oggetto di confisca ed acquisito al patrimonio del Comune;
chiedeva, altresì, la condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione parametrata al valore locativo dell'immobile.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore contestava le avverse deduzioni e, in ordine alla domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere l'acquisto per accessione del fabbricato, domandava, in caso di accoglimento della stessa, la condanna del al pagamento dell'indennità di cui all'art. 936, co. 2 c.c. CP_1
Rispetto a tale ultima domanda di parte attrice, il convenuto, con memoria ex art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c., ne eccepiva l'inammissibilità poiché nuova e tardivamente introdotta per la prima volta dopo la celebrazione della prima udienza di trattazione;
il contestava, CP_1 altresì, la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936, co. 2 c.p.c., essendo il manufatto abusivo;
da ultimo, eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo per inutile decorso del termine decennale decorrente dalla data di ultimazione della costruzione.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla quantificazione del valore delle spese sostenute per la realizzazione del manufatto, dell'incremento di valore del fondo per effetto dell'edificazione e del valore medio locativo dell'immobile.
All'udienza del 17.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Si premette, in via generale, che l'usucapione, disciplinata dagli artt. 1158 e ss. c.c., è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il tempo prescritto dalla legge.
4 Gli elementi costitutivi dell'usucapione sono, dunque, il possesso e il tempo.
Il possesso deve essere pacifico e palese (come si desume dalla lettura dell'art. 1163 c.c.) nonché continuo e, dunque, non deve essere esercitato in maniera occasionale o saltuaria.
Il possesso deve, infine, essere ininterrotto.
L'interruzione del possesso può essere naturale, e ricorre quando il possessore è stato privato materialmente del possesso per oltre un anno, ovvero civile, quando vengano compiuti atti giuridici idonei ad interrompere il possesso. Considerato il richiamo alle disposizioni in tema di prescrizione contenuto nell'art. 1165 c.c., deve ritenersi che gli atti giuridici interruttivi del possesso siano tassativi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma (cfr. ex multis Cassazione civile sez.
II, 05/08/2024, n.22032).
Tanto premesso in via generale, bisogna sgombrare il campo dalle preliminari eccezioni di inammissibilità della domanda di usucapione sollevate dalla parte convenuta.
Invero, la domanda avanzata da parte attrice è, ad avviso di questo Giudice, ammissibile sebbene infondata per difetto del presupposto temporale.
Il convenuto ha contestato l'ammissibilità della domanda di usucapione in quanto CP_1 avente ad oggetto beni immobili abusivi (poiché oggetto di lottizzazione abusiva ed edificazione in assenza di permesso di costruire) nonché incommerciabili e facenti parte del patrimonio indisponibile di un ente locale.
Tali eccezioni preliminari non meritano di essere accolte per le seguenti ragioni.
Con recente pronuncia in tema di usucapione di beni immobili sottoposti a confisca, la
Corte di Cassazione ha chiarito che “In ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell"animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/08/2024, n.21672).
5 Ne consegue che l'usucapione di un bene immobile previamente sottoposto a provvedimento di confisca è astrattamente ammissibile tutte le volte in cui l'interessato dimostri di aver mutato la detenzione in possesso.
Nel caso in esame, è dimostrato – mediante l'escussione di numerosi testimoni, i quali hanno reso dichiarazioni pienamente concordanti – che abbia Parte_1 provveduto dopo l'acquisizione del terreno al patrimonio dell'ente locale (a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione n. 22 del 1991 e poi di confisca disposta dalla Pretura Circondariale di Brindisi – sezione distaccata di Controparte_1 con sentenza del 7.4.1992) ad edificare sul fondo una costruzione, da destinare ad abitazione familiare e nella quale a partire dall'anno 2000 andava ad abitare.
L'edificazione di una costruzione costituisce, secondo questo Giudice e in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, un comportamento valevole come interversione del possesso, in quanto capace di manifestare in modo inequivocabile l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente uti dominus (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, n.23458, secondo cui “La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione”).
Dunque, almeno a partire dagli anni 1992 – 1993, l'attore ha iniziato ad esercitare sul bene immobile un possesso astrattamente idoneo a far conseguire la sua proprietà per usucapione.
Quanto all'eccepita inammissibilità della domanda di usucapione per avvenuta acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del la stessa è infondata. CP_1
Invero, da un lato l'art. 30 del d.p.r. 380/2001 ai commi 7 e 8 espressamente sancisce l'acquisizione al patrimonio disponibile del delle aree abusivamente lottizzate ed CP_1 interessate dal provvedimento di sospensione dei lavori, prevedendo che: “Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1
6 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8”.
D'altro canto, l'art. 44 del medesimo testo normativo, in tema di sanzioni penali, dispone che “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.
In assenza di specifico richiamo, all'interno della norma da ultimo citata, al patrimonio indisponibile del deve ritenersi che i terreni oggetto di confisca, quale sanzione CP_1 penale, debbano ritenersi acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente soltanto ove concretamente destinati a un pubblico servizio, come espressamente previsto dall'art. 826
c.c. (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. un., 25/04/2025, n.10933).
Nel caso in esame, non risulta che il terreno confiscato sia stato destinato formalmente e materialmente ad un pubblico servizio;
pertanto, esso dovrà considerarsi come facente parte del patrimonio disponibile del Comune e, come tale, commerciabile ed usucapibile.
Come anticipato, sebbene ammissibile, la domanda di usucapione è infondata per difetto del presupposto temporale. Manca, difatti, la prova che il possesso si sia protratto in maniera ininterrotta per almeno vent'anni.
I testimoni escussi hanno dichiarato che l'attore a partire dall'anno 1992 – 1993 avviava i lavori di edificazione del fabbricato abusivo in contestazione, che si protraevano negli anni successivi, mentre a partire dall'anno 2000 circa andava a vivere nell'abitazione così realizzata.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che il 9 marzo 1995 il Comando di Polizia
Municipale del Comune di sottoponeva a sequestro penale il fabbricato Controparte_1
7 abusivo, apponendo due cartelli indicanti l'adozione del provvedimento cautelare e nominando come custode giudiziario lo stesso . Parte_1
Agli atti non risultano successivi provvedimenti di dissequestro né istanze di parte finalizzate a tale scopo. Risulta, invece, che soltanto con sentenza n. 293/99, depositata il
27.12.1999, il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di AV TA dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di in ordine al reato di abusiva Parte_1 costruzione di edifici, definendo il relativo processo penale.
In definitiva, risulta, poiché provato in via documentale, che l'attore a decorrere dal
9.3.1995 e almeno fino al 27.12.1999 perdeva il possesso del bene immobile, che continuava soltanto a detenere, quale custode giudiziario, e non a possedere uti dominus e ciò proprio per effetto della sottoposizione dell'immobile a sequestro penale, misura cautelare avente come precipua finalità quella di sottrarre il bene abusivamente realizzato alla disponibilità giuridica e materiale del presunto autore del reato, in quanto corpo del reato stesso.
Va chiarito che l'attore non ha adeguatamente provato di aver recuperato il possesso del bene dopo il provvedimento di sequestro, se non a partire dal 2000, anno in cui iniziò ad abitare con la propria famiglia nell'immobile in contestazione.
E' possibile, dunque, affermare che almeno a decorrere dal 27.12.1999 (data di deposito della sentenza con cui si concludeva il processo penale) riacquistava Parte_1 formalmente la disponibilità del bene, tanto che a decorrere dal 2000, circa, andava ad abitare nell'immobile de quo. Tuttavia, tra tale data e quella di deposito della comparsa di costituzione e risposta di cui al presente giudizio (con la quale il ha domandato in CP_1 via riconvenzionale il rilascio dell'immobile e valevole, dunque, quale atto di interruzione civile del possesso) non intercorre il termine di anni venti, necessario ai fini dell'usucapione invocata.
In definitiva, la domanda di usucapione avanzata dall'attore non può essere accolta, non avendo egli dimostrato di aver posseduto ininterrottamente il bene immobile per almeno un ventennio.
È possibile ora passare al vaglio delle domande riconvenzionali formulate dal CP_1 convenuto.
8 In primo luogo, il convenuto ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto per notar del 23.2.1989, rep. 803, con il quale l'attore acquistava la proprietà del Persona_1 fondo per cui è causa.
Rispetto a tale domanda, questo Giudice deve rilevare il difetto di legittimazione attiva del in quanto terzo rispetto al contratto di compravendita immobiliare e privo di un CP_1 interesse concreto alla declaratoria di nullità.
Invero, l'acquisizione del terreno al patrimonio del trova la sua origine CP_1 nell'ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione n. 22 del 1991 e nel provvedimento di confisca, disposta dalla Pretura Circondariale di Brindisi – sezione distaccata di con sentenza del 7.4.1992, prescindendo dalle vicende Controparte_1 contrattuali intercorse tra l'attore e il suo dante causa.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di acquisto per accessione in favore dell'ente della costruzione edificata sul terreno di sua proprietà, essa è fondata e merita di essere accolta.
Come chiarito, tanto con ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione n. 22 del 1991 quanto con provvedimento di confisca, disposta dalla Pretura Circondariale di Brindisi – sezione distaccata di con sentenza del 7.4.1992, il terreno acquistato nel Controparte_1
1989 da e contraddistinto in catasto al foglio 52, p.lla 102 è stato acquisito al Parte_1 patrimonio disponibile del Comune di La successiva costruzione sul Controparte_1 fondo, da parte dell'attore, di una costruzione con suoi materiali, dà diritto al proprietario di ritenere la costruzione ovvero di obbligare colui che l'ha fatte a levarla, come stabilito dall'art. 936 c.c.
Essendo trascorsi più di sei mesi dalla costruzione, correttamente il Comune ha optato per la ritenzione della stessa.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha chiesto – per l'ipotesi di accoglimento di tale domanda riconvenzionale – la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità di cui all'art. 936, co. 2 c.p.c.
A fronte di tale nuova domanda, il ne ha eccepito la tardività, l'infondatezza e la CP_1 prescrizione del relativo diritto.
Tutte le eccezioni sollevate sul punto dal sono infondate. CP_1
9 La domanda di pagamento dell'indennità di cui all'art. 936, co. 2 c.p.c. è tempestiva, poiché introdotta entro il termine assegnato dal Giudice nel corso della prima udienza per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Sul punto, sarà sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del
1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/03/2022, n.9978).
Nel merito, il sostiene che la natura abusiva dell'immobile escluderebbe il diritto CP_1 dell'attore all'indennità.
La tesi è soltanto parzialmente corretta. Da un lato, infatti, è corretto affermare, in sintonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, che “qualora l'esecuzione delle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configuri un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, poiché, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo. Infatti, in caso di costruzione eretta senza titolo concessorio, ovvero di opere eseguite in contrasto con lo stesso, il diritto dominicale relativo a quell'opera è caratterizzato da spiccata precarietà quanto al suo contenuto di ricchezza acquisita, poiché i provvedimenti autoritativi previsti dalla legge si risolvono nell'espressione di una qualità giuridica immanente a quel manufatto e da esso non separabile” (cfr. Cassazione civile sez. II,
25/01/2016, n.1237).
Va anche chiarito, tuttavia, che a tale regola fa eccezione l'ipotesi in cui il manufatto sia stato oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione.
Nel caso in valutazione, risulta che una porzione dell'immobile attualmente insistente sul suolo di proprietà del è stata oggetto di sanatoria;
pertanto, almeno con CP_1 riferimento ad essa, la domanda di indennizzo è fondata.
10 Da ultimo, non merita di essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennità di cui all'art. 936 co. 2 c.c. Il termine di prescrizione inizia, infatti, a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, il diritto all'indennità non poteva essere fatto valere prima della domanda di ritenzione della costruzione da parte del introdotta per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta. In CP_1 definitiva, alla data di deposito della memoria istruttoria da parte dell'attore, contenente la domanda di condanna del al pagamento dell'indennità, il termine di prescrizione – CP_1 decorrente dal precedente deposito della comparsa di costituzione e risposta – non era affatto scaduto.
Quanto alla quantificazione dell'indennità in esame, questo Giudice intende fare proprie le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in giudizio, il quale in maniera completa e dettagliata ha quantificato il valore delle spese sostenute per la realizzazione del manufatto e l'aumento di valore del fondo a seguito dell'attività di edificazione.
In premessa il CTU ha precisato che l'immobile è composto da una porzione realizzata abusivamente e successivamente interessata da un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria (recante n. 234 e datata 18.4.2000) e da una seconda porzione realizzata senza titolo edilizio e per la quale è stata soltanto domandata la concessione edilizia in sanatoria, in corso di valutazione. Infine, il fabbricato presenta un ulteriore ampio locale deposito realizzato senza permesso edilizio.
Nel fornire una risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il CTU, in maniera appropriata, ha elaborato due ipotesi di calcolo alternative: la prima prendendo in considerazione soltanto la porzione di immobile interessata dal provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato nel 2000; la seconda considerando anche la porzione di immobile di cui all'ulteriore richiesta di concessione edilizia, ancora pendente.
Tra le due alternative di calcolo, questo Giudice ritiene di dover optare per la prima, essendo corretto escludere dalla quantificazione la porzione di immobile edificata in assenza di titolo edilizio, la quale allo stato non costituisce un valore aggiunto per il fondo, dovendosi ritenere – in mancanza di sanatoria – abusiva.
Tenendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo, il CTU ha quantificato il costo dei lavori eseguiti, riferiti all'anno 2002, in € 107.078,20 e l'incremento di valore del fondo per effetto dell'edificazione in € 210.486,44.
11 Nel corso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha dichiarato di voler pagare la somma inferiore tra le due indicate dal CTU, che nel caso di specie è quella pari ad € 107.078,20.
Considerato che l'indennità dovuta, ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c., dal proprietario del suolo al terzo che ivi abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, all'attore spetteranno, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far data dalla domanda.
Da ultimo, va rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione.
Come correttamente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, con recente pronuncia che questo Giudice ritiene pienamente condivisibile, “in tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia,
è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 13/02/2024, n.714 conforme all'orientamento di cui alla pronuncia Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645, secondo la quale “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”).
Nel caso in esame, il convenuto ha del tutto omesso di allegare fatti e circostanze CP_1 dalle quali presumere la sussistenza di un danno, limitandosi ad invocare la condanna al pagamento del risarcimento, da quantificarsi in ragione del valore locativo del bene.
12 La domanda, pertanto, non merita di essere accolta per difetto di specifica allegazione dei danni risarcibili.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Infine, bisogna porre a carico delle parti in solido le spese per l'espletamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina RE, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
contro , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- accerta e dichiara che il Comune di è divenuto proprietario, per Controparte_1 accessione, della costruzione sita in contraddistinta in catasto al foglio Controparte_1
52 particella 165 subb. 1,2,3,4,5,6,7,8,9;
- condanna il a corrispondere ad , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità ex art. 936, co. 2 c.c., la somma di € 107.078,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi a far data dalla domanda;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione;
- spese di lite compensate;
- spese di CTU poste definitivamente a carico delle parti in solido.
Brindisi, 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 99/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Durano, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Palestro, n. 5; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Roma, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Tarantini, n. 29; convenuto
Conclusioni delle parti: attore: “1) Accertare e dichiarare che lo istante ha acquisito per usucapione, in virtù del continuato possesso ultraventennale uti dominus la piena ed esclusiva proprietà del seguente bene immobile: fabbricato ad uso residenziale ed accessori in catasto al Fol. N.
52, p.lla 165, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2)Adottare ogni altro necessario ed opportuno provvedimento ivi compreso l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di Brindisi di trascrivere la emananda sentenza a favore dello istante. In subordine, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda attrice e di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto: 3) Assegnare al Comune di un termine CP_1 Controparte_1
1 per scegliere, ex art. 936, comma II, c.c., se pagare all'attore il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. 4)Condannare il
a pagare all'attore la somma a lui dovuta ex art. 936, Controparte_1 comma II, c.c. ed all'esito della scelta effettuata ai sensi del precedente punto 3) nella misura a determinarsi a mezzo C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data in cui è sorta la costruzione sino al momento della decisione”; convenuto: “1) - rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonchè infondata, sia in fatto che in diritto, la domanda proposta
nei confronti del Comune di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato il 5.1.2018; 2)- accogliere, per converso, la riconvenzionale spiegata con questa comparsa dal e, per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di Controparte_1 acquisto per notar del 23.2.1989, rep. 803, per le ragioni di cui in Persona_1 narrativa, e pronunciare, altresì, l'intervenuto acquisto per accessione - ex art. 934 c.c. – in favore dell'ente della costruzione contraddistinta in n.c.e.u. al foglio 52 particella 165 subb. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sin dal momento in cui la stessa è stata incorporata al suolo, con la condanna dell'attore al rilascio sia dell'aree che della unità immobiliare, detenute senza titolo, e al pagamento della indennità di occupazione, considerando sia il terreno che il sovrastante immobile, da parametrarsi - e mezzo c.t.u. che sin d'ora si invoca - al valore locativo corrente in quel di per cespiti similari, a far tempo dalla Controparte_1 incorporazione al suolo dell'immobile o, gradatamente, dalla comunicazione (del 13.9.02) del trasferimento della residenza presso l'immobile de quo, sino all'effettivo rilascio, con le ovvie maggiorazioni per interessi e danni da degrado monetario;
3)-ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Brindisi di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alle annotazioni e-o trascrizioni;
4)- adottare ogni ulteriore provvedimento necessario ed utile;
5)- condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.1.2018, conveniva in giudizio il Comune Parte_1 di al fine di veder accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione, in Controparte_1 virtù del continuato possesso ventennale, della proprietà del fabbricato ad uso residenziale identificato al catasto al foglio n. 52, p.lla 165, sub 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.
2 L'attore deduceva: di aver acquistato dai signori e figli, con atto notarile Persona_2 del 23.2.1989, un terreno sito in agro di identificato al catasto al foglio Controparte_1
52, p.lla 102; di essere stato, successivamente, coinvolto in un procedimento penale per lottizzazione abusiva, conclusosi con sentenza di patteggiamento, alla quale conseguiva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, tra i quali era ricompreso quello per cui è causa;
che – nonostante ciò – il convenuto non adottava alcun provvedimento o CP_1 comportamento utile alla materiale apprensione del bene immobile;
che egli conservava, dunque, la piena disponibilità del terreno, tanto che, in epoca anteriore al dicembre 1993, provvedeva ad edificare, sebbene abusivamente, un fabbricato allo stato rustico da destinare a propria abitazione;
che in data 1.3.1995, presentava istanza di sanatoria dell'abuso edilizio, pagando la relativa oblazione;
che in data 9.3.1995 il Comando di
Polizia Municipale del Comune di procedeva al sequestro penale delle Controparte_1 opere abusive;
che con sentenza del 17.12.1999, il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di AV TA dichiarava non luogo a procedere nei suoi confronti per il reato di abuso edilizio, stante l'intervenuta definizione della vicenda in via amministrativa;
che, con provvedimento del 18.4.2000, l'ente convenuto rilasciava concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate.
In diritto, l'attore sosteneva la ricorrenza di tutti i presupposti per l'invocata usucapione del fabbricato, avendo conservato la piena disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a vent'anni, decorrente dal 1992, anno in cui il terreno oggetto di lottizzazione abusiva, a seguito di confisca, veniva acquisito al patrimonio disponibile del CP_1
Con atto depositato in cancelleria in data 29.3.2018, si costituiva in giudizio il
[...]
opponendosi alla domanda di parte attrice e avanzando domanda Controparte_1 riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per accessione del fabbricato de quo e la condanna della controparte al pagamento di un'indennità per occupazione sine titulo del terreno acquisito al patrimonio del e del fabbricato CP_1 sovrastante.
Nel dettaglio, l'ente convenuto eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda di parte attrice per impossibilità di usucapire un bene di provenienza illecita e comunque di un bene non commerciabile ed acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, in quanto sottoposto a un vincolo di natura pubblicistica. Inoltre, il convenuto eccepiva
3 l'insussistenza dei presupposti per la pretesa usucapione, difettando il requisito temporale nonché l'animus possidendi ed avendo il Comune esercitato in maniera continuata ed autoritativa il proprio potere sulla res.
Come anticipato, l'ente convenuto domandava in via riconvenzionale una pronuncia dichiarativa di intervenuto acquisto in suo favore del fabbricato sovrastante il terreno, oggetto di confisca ed acquisito al patrimonio del Comune;
chiedeva, altresì, la condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione parametrata al valore locativo dell'immobile.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore contestava le avverse deduzioni e, in ordine alla domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere l'acquisto per accessione del fabbricato, domandava, in caso di accoglimento della stessa, la condanna del al pagamento dell'indennità di cui all'art. 936, co. 2 c.c. CP_1
Rispetto a tale ultima domanda di parte attrice, il convenuto, con memoria ex art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c., ne eccepiva l'inammissibilità poiché nuova e tardivamente introdotta per la prima volta dopo la celebrazione della prima udienza di trattazione;
il contestava, CP_1 altresì, la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936, co. 2 c.p.c., essendo il manufatto abusivo;
da ultimo, eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo per inutile decorso del termine decennale decorrente dalla data di ultimazione della costruzione.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla quantificazione del valore delle spese sostenute per la realizzazione del manufatto, dell'incremento di valore del fondo per effetto dell'edificazione e del valore medio locativo dell'immobile.
All'udienza del 17.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Si premette, in via generale, che l'usucapione, disciplinata dagli artt. 1158 e ss. c.c., è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il tempo prescritto dalla legge.
4 Gli elementi costitutivi dell'usucapione sono, dunque, il possesso e il tempo.
Il possesso deve essere pacifico e palese (come si desume dalla lettura dell'art. 1163 c.c.) nonché continuo e, dunque, non deve essere esercitato in maniera occasionale o saltuaria.
Il possesso deve, infine, essere ininterrotto.
L'interruzione del possesso può essere naturale, e ricorre quando il possessore è stato privato materialmente del possesso per oltre un anno, ovvero civile, quando vengano compiuti atti giuridici idonei ad interrompere il possesso. Considerato il richiamo alle disposizioni in tema di prescrizione contenuto nell'art. 1165 c.c., deve ritenersi che gli atti giuridici interruttivi del possesso siano tassativi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma (cfr. ex multis Cassazione civile sez.
II, 05/08/2024, n.22032).
Tanto premesso in via generale, bisogna sgombrare il campo dalle preliminari eccezioni di inammissibilità della domanda di usucapione sollevate dalla parte convenuta.
Invero, la domanda avanzata da parte attrice è, ad avviso di questo Giudice, ammissibile sebbene infondata per difetto del presupposto temporale.
Il convenuto ha contestato l'ammissibilità della domanda di usucapione in quanto CP_1 avente ad oggetto beni immobili abusivi (poiché oggetto di lottizzazione abusiva ed edificazione in assenza di permesso di costruire) nonché incommerciabili e facenti parte del patrimonio indisponibile di un ente locale.
Tali eccezioni preliminari non meritano di essere accolte per le seguenti ragioni.
Con recente pronuncia in tema di usucapione di beni immobili sottoposti a confisca, la
Corte di Cassazione ha chiarito che “In ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell"animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/08/2024, n.21672).
5 Ne consegue che l'usucapione di un bene immobile previamente sottoposto a provvedimento di confisca è astrattamente ammissibile tutte le volte in cui l'interessato dimostri di aver mutato la detenzione in possesso.
Nel caso in esame, è dimostrato – mediante l'escussione di numerosi testimoni, i quali hanno reso dichiarazioni pienamente concordanti – che abbia Parte_1 provveduto dopo l'acquisizione del terreno al patrimonio dell'ente locale (a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione n. 22 del 1991 e poi di confisca disposta dalla Pretura Circondariale di Brindisi – sezione distaccata di Controparte_1 con sentenza del 7.4.1992) ad edificare sul fondo una costruzione, da destinare ad abitazione familiare e nella quale a partire dall'anno 2000 andava ad abitare.
L'edificazione di una costruzione costituisce, secondo questo Giudice e in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, un comportamento valevole come interversione del possesso, in quanto capace di manifestare in modo inequivocabile l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente uti dominus (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, n.23458, secondo cui “La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione”).
Dunque, almeno a partire dagli anni 1992 – 1993, l'attore ha iniziato ad esercitare sul bene immobile un possesso astrattamente idoneo a far conseguire la sua proprietà per usucapione.
Quanto all'eccepita inammissibilità della domanda di usucapione per avvenuta acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del la stessa è infondata. CP_1
Invero, da un lato l'art. 30 del d.p.r. 380/2001 ai commi 7 e 8 espressamente sancisce l'acquisizione al patrimonio disponibile del delle aree abusivamente lottizzate ed CP_1 interessate dal provvedimento di sospensione dei lavori, prevedendo che: “Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1
6 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8”.
D'altro canto, l'art. 44 del medesimo testo normativo, in tema di sanzioni penali, dispone che “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.
In assenza di specifico richiamo, all'interno della norma da ultimo citata, al patrimonio indisponibile del deve ritenersi che i terreni oggetto di confisca, quale sanzione CP_1 penale, debbano ritenersi acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente soltanto ove concretamente destinati a un pubblico servizio, come espressamente previsto dall'art. 826
c.c. (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. un., 25/04/2025, n.10933).
Nel caso in esame, non risulta che il terreno confiscato sia stato destinato formalmente e materialmente ad un pubblico servizio;
pertanto, esso dovrà considerarsi come facente parte del patrimonio disponibile del Comune e, come tale, commerciabile ed usucapibile.
Come anticipato, sebbene ammissibile, la domanda di usucapione è infondata per difetto del presupposto temporale. Manca, difatti, la prova che il possesso si sia protratto in maniera ininterrotta per almeno vent'anni.
I testimoni escussi hanno dichiarato che l'attore a partire dall'anno 1992 – 1993 avviava i lavori di edificazione del fabbricato abusivo in contestazione, che si protraevano negli anni successivi, mentre a partire dall'anno 2000 circa andava a vivere nell'abitazione così realizzata.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che il 9 marzo 1995 il Comando di Polizia
Municipale del Comune di sottoponeva a sequestro penale il fabbricato Controparte_1
7 abusivo, apponendo due cartelli indicanti l'adozione del provvedimento cautelare e nominando come custode giudiziario lo stesso . Parte_1
Agli atti non risultano successivi provvedimenti di dissequestro né istanze di parte finalizzate a tale scopo. Risulta, invece, che soltanto con sentenza n. 293/99, depositata il
27.12.1999, il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di AV TA dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di in ordine al reato di abusiva Parte_1 costruzione di edifici, definendo il relativo processo penale.
In definitiva, risulta, poiché provato in via documentale, che l'attore a decorrere dal
9.3.1995 e almeno fino al 27.12.1999 perdeva il possesso del bene immobile, che continuava soltanto a detenere, quale custode giudiziario, e non a possedere uti dominus e ciò proprio per effetto della sottoposizione dell'immobile a sequestro penale, misura cautelare avente come precipua finalità quella di sottrarre il bene abusivamente realizzato alla disponibilità giuridica e materiale del presunto autore del reato, in quanto corpo del reato stesso.
Va chiarito che l'attore non ha adeguatamente provato di aver recuperato il possesso del bene dopo il provvedimento di sequestro, se non a partire dal 2000, anno in cui iniziò ad abitare con la propria famiglia nell'immobile in contestazione.
E' possibile, dunque, affermare che almeno a decorrere dal 27.12.1999 (data di deposito della sentenza con cui si concludeva il processo penale) riacquistava Parte_1 formalmente la disponibilità del bene, tanto che a decorrere dal 2000, circa, andava ad abitare nell'immobile de quo. Tuttavia, tra tale data e quella di deposito della comparsa di costituzione e risposta di cui al presente giudizio (con la quale il ha domandato in CP_1 via riconvenzionale il rilascio dell'immobile e valevole, dunque, quale atto di interruzione civile del possesso) non intercorre il termine di anni venti, necessario ai fini dell'usucapione invocata.
In definitiva, la domanda di usucapione avanzata dall'attore non può essere accolta, non avendo egli dimostrato di aver posseduto ininterrottamente il bene immobile per almeno un ventennio.
È possibile ora passare al vaglio delle domande riconvenzionali formulate dal CP_1 convenuto.
8 In primo luogo, il convenuto ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto per notar del 23.2.1989, rep. 803, con il quale l'attore acquistava la proprietà del Persona_1 fondo per cui è causa.
Rispetto a tale domanda, questo Giudice deve rilevare il difetto di legittimazione attiva del in quanto terzo rispetto al contratto di compravendita immobiliare e privo di un CP_1 interesse concreto alla declaratoria di nullità.
Invero, l'acquisizione del terreno al patrimonio del trova la sua origine CP_1 nell'ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione n. 22 del 1991 e nel provvedimento di confisca, disposta dalla Pretura Circondariale di Brindisi – sezione distaccata di con sentenza del 7.4.1992, prescindendo dalle vicende Controparte_1 contrattuali intercorse tra l'attore e il suo dante causa.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di acquisto per accessione in favore dell'ente della costruzione edificata sul terreno di sua proprietà, essa è fondata e merita di essere accolta.
Come chiarito, tanto con ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione n. 22 del 1991 quanto con provvedimento di confisca, disposta dalla Pretura Circondariale di Brindisi – sezione distaccata di con sentenza del 7.4.1992, il terreno acquistato nel Controparte_1
1989 da e contraddistinto in catasto al foglio 52, p.lla 102 è stato acquisito al Parte_1 patrimonio disponibile del Comune di La successiva costruzione sul Controparte_1 fondo, da parte dell'attore, di una costruzione con suoi materiali, dà diritto al proprietario di ritenere la costruzione ovvero di obbligare colui che l'ha fatte a levarla, come stabilito dall'art. 936 c.c.
Essendo trascorsi più di sei mesi dalla costruzione, correttamente il Comune ha optato per la ritenzione della stessa.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha chiesto – per l'ipotesi di accoglimento di tale domanda riconvenzionale – la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità di cui all'art. 936, co. 2 c.p.c.
A fronte di tale nuova domanda, il ne ha eccepito la tardività, l'infondatezza e la CP_1 prescrizione del relativo diritto.
Tutte le eccezioni sollevate sul punto dal sono infondate. CP_1
9 La domanda di pagamento dell'indennità di cui all'art. 936, co. 2 c.p.c. è tempestiva, poiché introdotta entro il termine assegnato dal Giudice nel corso della prima udienza per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Sul punto, sarà sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del
1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/03/2022, n.9978).
Nel merito, il sostiene che la natura abusiva dell'immobile escluderebbe il diritto CP_1 dell'attore all'indennità.
La tesi è soltanto parzialmente corretta. Da un lato, infatti, è corretto affermare, in sintonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, che “qualora l'esecuzione delle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configuri un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, poiché, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo. Infatti, in caso di costruzione eretta senza titolo concessorio, ovvero di opere eseguite in contrasto con lo stesso, il diritto dominicale relativo a quell'opera è caratterizzato da spiccata precarietà quanto al suo contenuto di ricchezza acquisita, poiché i provvedimenti autoritativi previsti dalla legge si risolvono nell'espressione di una qualità giuridica immanente a quel manufatto e da esso non separabile” (cfr. Cassazione civile sez. II,
25/01/2016, n.1237).
Va anche chiarito, tuttavia, che a tale regola fa eccezione l'ipotesi in cui il manufatto sia stato oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione.
Nel caso in valutazione, risulta che una porzione dell'immobile attualmente insistente sul suolo di proprietà del è stata oggetto di sanatoria;
pertanto, almeno con CP_1 riferimento ad essa, la domanda di indennizzo è fondata.
10 Da ultimo, non merita di essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennità di cui all'art. 936 co. 2 c.c. Il termine di prescrizione inizia, infatti, a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, il diritto all'indennità non poteva essere fatto valere prima della domanda di ritenzione della costruzione da parte del introdotta per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta. In CP_1 definitiva, alla data di deposito della memoria istruttoria da parte dell'attore, contenente la domanda di condanna del al pagamento dell'indennità, il termine di prescrizione – CP_1 decorrente dal precedente deposito della comparsa di costituzione e risposta – non era affatto scaduto.
Quanto alla quantificazione dell'indennità in esame, questo Giudice intende fare proprie le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in giudizio, il quale in maniera completa e dettagliata ha quantificato il valore delle spese sostenute per la realizzazione del manufatto e l'aumento di valore del fondo a seguito dell'attività di edificazione.
In premessa il CTU ha precisato che l'immobile è composto da una porzione realizzata abusivamente e successivamente interessata da un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria (recante n. 234 e datata 18.4.2000) e da una seconda porzione realizzata senza titolo edilizio e per la quale è stata soltanto domandata la concessione edilizia in sanatoria, in corso di valutazione. Infine, il fabbricato presenta un ulteriore ampio locale deposito realizzato senza permesso edilizio.
Nel fornire una risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il CTU, in maniera appropriata, ha elaborato due ipotesi di calcolo alternative: la prima prendendo in considerazione soltanto la porzione di immobile interessata dal provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato nel 2000; la seconda considerando anche la porzione di immobile di cui all'ulteriore richiesta di concessione edilizia, ancora pendente.
Tra le due alternative di calcolo, questo Giudice ritiene di dover optare per la prima, essendo corretto escludere dalla quantificazione la porzione di immobile edificata in assenza di titolo edilizio, la quale allo stato non costituisce un valore aggiunto per il fondo, dovendosi ritenere – in mancanza di sanatoria – abusiva.
Tenendo in considerazione la prima ipotesi di calcolo, il CTU ha quantificato il costo dei lavori eseguiti, riferiti all'anno 2002, in € 107.078,20 e l'incremento di valore del fondo per effetto dell'edificazione in € 210.486,44.
11 Nel corso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha dichiarato di voler pagare la somma inferiore tra le due indicate dal CTU, che nel caso di specie è quella pari ad € 107.078,20.
Considerato che l'indennità dovuta, ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c., dal proprietario del suolo al terzo che ivi abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, all'attore spetteranno, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far data dalla domanda.
Da ultimo, va rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione.
Come correttamente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, con recente pronuncia che questo Giudice ritiene pienamente condivisibile, “in tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia,
è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 13/02/2024, n.714 conforme all'orientamento di cui alla pronuncia Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645, secondo la quale “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”).
Nel caso in esame, il convenuto ha del tutto omesso di allegare fatti e circostanze CP_1 dalle quali presumere la sussistenza di un danno, limitandosi ad invocare la condanna al pagamento del risarcimento, da quantificarsi in ragione del valore locativo del bene.
12 La domanda, pertanto, non merita di essere accolta per difetto di specifica allegazione dei danni risarcibili.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Infine, bisogna porre a carico delle parti in solido le spese per l'espletamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina RE, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
contro , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- accerta e dichiara che il Comune di è divenuto proprietario, per Controparte_1 accessione, della costruzione sita in contraddistinta in catasto al foglio Controparte_1
52 particella 165 subb. 1,2,3,4,5,6,7,8,9;
- condanna il a corrispondere ad , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità ex art. 936, co. 2 c.c., la somma di € 107.078,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi a far data dalla domanda;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione;
- spese di lite compensate;
- spese di CTU poste definitivamente a carico delle parti in solido.
Brindisi, 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina RE
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