TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10490/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti di Natale Francesco e Rizzi Anna Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo che, con verbale di accertamento sanitario del 7.01.2020, gli è stata riconosciuta la totale inabilità a decorrere dal 31.10.2019; che, con modello TE08 del 19.01.2021, CP_ l gli ha liquidato gli arretrati maturati a titolo di pensione d'inabilità civile delle mensilità di novembre 2019, gennaio e febbraio 2021, non corrispondendo la mensilità di dicembre 2019 e tutte quelle del 2020; di aver presentato, in data 27.04.2021, domanda di ricostituzione reddituale e, in data
27.04.2021, ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale la condanna dell' al CP_1 pagamento degli arretrati non corrisposti, nella somma di euro 3.153,76, con gli interessi legali nella misura di legge. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito, pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in Cassazione in fattispecie analoghe a quella in esame, “in tema di prestazioni assistenziali i requisiti reddituali che condizionano il
pagina 1 di 2 riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi con riferimento all'anno precedente trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.l. n.297 del 2008, art.35, commi 8 e
9 convertito nella L. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo e, in sede di prima liquidazione di una prestazione è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (Cass. n.8633/2014; Cass. n.17624/2010; Cass.
6339/2010; Cass. 1664/2007).
Nel caso di specie risulta per tabulas il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile a decorrere da novembre 2019, poiché risultano per l'anno di imposta 2019 un reddito pari ad €.11.271,87
e per il 2020 un reddito pari ad €.6.801 00, entrambi inferiori rispetto a quelli previsti dal legislatore pari ad € 16.814,34 per il 2019 e €.16.982,49 per il 2020, quali limiti reddituali per fruire della prestazione oggetto di ricorso.
Peraltro, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna indicazione circa le motivazioni a CP_1 fondamento della mancata erogazione della prestazione per la mensilità di dicembre 2019 e le mensilità del 2020.
Conclusivamente, il ricorrente ha diritto alla corresponsione degli arretrati a titolo di pensione di inabilità civile per la somma complessiva di €.3.153,76, così come quantificata in ricorso, oltre accessori.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione degli arretrati della pensione di inabilità civile nell'importo di €.3.153,76, oltre accessori;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.312,00, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. di Natale Francesco e Rizzi Anna.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10490/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti di Natale Francesco e Rizzi Anna Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo che, con verbale di accertamento sanitario del 7.01.2020, gli è stata riconosciuta la totale inabilità a decorrere dal 31.10.2019; che, con modello TE08 del 19.01.2021, CP_ l gli ha liquidato gli arretrati maturati a titolo di pensione d'inabilità civile delle mensilità di novembre 2019, gennaio e febbraio 2021, non corrispondendo la mensilità di dicembre 2019 e tutte quelle del 2020; di aver presentato, in data 27.04.2021, domanda di ricostituzione reddituale e, in data
27.04.2021, ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale la condanna dell' al CP_1 pagamento degli arretrati non corrisposti, nella somma di euro 3.153,76, con gli interessi legali nella misura di legge. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito, pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in Cassazione in fattispecie analoghe a quella in esame, “in tema di prestazioni assistenziali i requisiti reddituali che condizionano il
pagina 1 di 2 riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi con riferimento all'anno precedente trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.l. n.297 del 2008, art.35, commi 8 e
9 convertito nella L. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo e, in sede di prima liquidazione di una prestazione è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (Cass. n.8633/2014; Cass. n.17624/2010; Cass.
6339/2010; Cass. 1664/2007).
Nel caso di specie risulta per tabulas il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile a decorrere da novembre 2019, poiché risultano per l'anno di imposta 2019 un reddito pari ad €.11.271,87
e per il 2020 un reddito pari ad €.6.801 00, entrambi inferiori rispetto a quelli previsti dal legislatore pari ad € 16.814,34 per il 2019 e €.16.982,49 per il 2020, quali limiti reddituali per fruire della prestazione oggetto di ricorso.
Peraltro, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna indicazione circa le motivazioni a CP_1 fondamento della mancata erogazione della prestazione per la mensilità di dicembre 2019 e le mensilità del 2020.
Conclusivamente, il ricorrente ha diritto alla corresponsione degli arretrati a titolo di pensione di inabilità civile per la somma complessiva di €.3.153,76, così come quantificata in ricorso, oltre accessori.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione degli arretrati della pensione di inabilità civile nell'importo di €.3.153,76, oltre accessori;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.312,00, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. di Natale Francesco e Rizzi Anna.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2