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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
l Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 51901/24 promossa da
, nata il [...] A Cuba, CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Brbariol, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Padova, via Guizza Conselvana n.84;
- Ricorrente-
Contro
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
nonché contro
; Controparte_2
- Resistente non costituito-
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Parte ricorrente impugna il provvedimento di rifiuto della richiesta di duplicato e di revoca della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 10 DIR. 2004738/CE per coesione familiare UE con il coniuge,
, nato a [...] [...]. Persona_1 CP_2
Si legge nel provvedimento impugnato che “nelle more del procedimento amministrativo di cui trattasi, emerge che agli atti dell'istanza è presente un verbale di spontanee dichiarazione rese dal coniuge al
Commissariato di Civitavecchia il 04/05/2022, il quale riferisce che la propria moglie in data
09/02/2022 aveva lasciato l'abitazione coniugale portando con se tutti gli effetti personali. Solo a distanza di qualche giorno, per mezzo di un sms, gli aveva comunicato che si trovava a Mestre (VE), luogo in cui di fatto risulta aver smarrito il titolo di soggiorno. Continua riferendo che la relazione con la sig.ra era iniziata su internet nel 2018, si sono sposati a Cuba il 13.12.2019 ma Parte_1
la stessa lo ha voluto raggiungere in Italia solo il 24/11/2020. Il matrimonio ha da subito presentato delle difficoltà, segnato da litigi continui. Durante la breve convivenza, la moglie ha sempre dimostrato un atteggiamento freddo e distaccato nei suoi e nei confronti dei figli. È rientrata in casa esclusivamente per ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, per poter partire per Cuba. Con il rientro in Italia il 15/04/2022, il rapporto coniugale di fatto non è migliorato”; che “in data
10/05/2022 personale del Commissariato di Civitavecchia ha effettuato un sopralluogo presso
l'abitazione coniugale, sita in Santa Marinella (RM) in via Armando Diaz n.2, riscontrando la totale assenza di indumenti femminili. Nell'occasione il sig. , presente durante l'accertamento, ha Per_1
riferito agli operatori che il 05/05/2022, dopo aver fatto le valigie con tutti i suoi effetti personali, la moglie aveva lasciato le chiavi dell'abitazione dicendogli che tra loro era tutto finito, si allontanava quindi dalla casa coniugale dichiarando che si sarebbe trasferita all'Isola d'Elba per lavoro. In data
04/08/2022, il sig. ha ufficialmente presentato “Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” Per_1
al Tribunale Civile di Civitavecchia, in quanto cosciente che il proprio matrimonio era stato contratto dalla S.V. esclusivamente per ottenere un titolo di soggiorno per permanere in Italia”; che “ gli accertamenti esperiti, le inequivocabili dichiarazioni del sig. e il “ricorso per separazione Per_1 giudiziale dei coniugi”, presentato al Tribunale di Civitavecchia, nel quale si dichiara che la sig.ra
non è mai stata innamorata del marito, ma lo abbia circuito al fine di procurarsi Parte_1
il permesso di soggiorno, hanno evidenziato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno, già dai primi mesi di matrimonio”.
, nell'atto introduttivo, contesta l'istruttoria della Questura, Parte_1 ritenendola “oltre che contrastante con linee guida e manuale, assolutamente unilaterale, insufficiente ed erronea e contraria alla realtà dei fatti, ovvero che il rapporto di matrimonio tra i due coniugi era pagina 2 di 5 reale ed esistente, oltreché vissuto”. Inoltre, parte ricorrente allega la sussistenza dei requisiti per un diverso permesso di soggiorno.
Quanto, poi, alla ricostruzione dei fatti, la ricorrente allega che, in seguito al matrimonio celebrato a
Cuba il 13.12.2019, poteva ricongiungersi con il marito solo il 24.11.2020 a causa delle restrizioni della pandemia da COVID-19 e che dai certificati di stato di famiglia (all.5), risulta la convivenza con il marito per diversi anni, essendosi recata a Cuba soltanto per un breve periodo nel marzo 2022.
La ricorrente deduceva che al rientro “il rapporto con il marito si rendeva teso a causa di divergenze di opinione in merito alle modalità di convivenza”.
La ricorrente, pertanto, chiede “in via principale: dichiarare l'illegittimità del decreto di revoca impugnato con il presente ricorso, contestualmente accertare il diritto al soggiorno ai sensi dell'art. 2
e 7, comma 1 lett. d), d.lgs. 30/07 con rilascio del duplicato della Carta di soggiorno;
in via subordinata: accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4, d.lgs. 30/07.; in via ulteriormente subordinata: accertare il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/98, stante la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno ed il radicamento della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.”.
È stata depositata la seguente documentazione: screenshot facebook, atto di matrimonio, certificato anagrafico di matrimonio aggiornato, provvedimento impugnato, certificati di stato di famiglia, conversazioni telefoniche, fotografie, contratti di lavoro e proroghe, contratto di lavoro attuale, dichiarazione dei redditi, documenti della ricorrente.
Parte resistente, nonostante la ritualità della notificazione , non si è costituita in giudizio.
Con le note autorizzate, la ricorrente si riporta a quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistendo sulla validità del vincolo matrimoniale e chiedendo, in via subordinata, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per protezione speciale;
costei la seguente documentazione: certificato di stato civile del marito, sentenza del TAR Lazio, Unilav a tempo indeterminato, estratto contributivo INPS, buste paga.
Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2829/2015, emessa in un caso di rifiuto della carta di soggiorno per difetto di convivenza tra i coniugi, ha avuto modo di precisare che il requisito dell'effettiva convivenza tra i coniugi è estraneo alla disciplina normativa dell'art. 10 D.lgs. n. 30 del
2007 (applicabile alla fattispecie perché più favorevole rispetto alla normativa del d.lvo 286/98), ma che permane vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE, il pagina 3 di 5 divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema d'immigrazione. (Cass 17346/10 ; Cass 12745/13).
Dunque, pur non presupponendo la convivenza effettiva dei coniugi, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, avendo rilievo a tal riguardo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. Costituiscono elementi indicativi del carattere fittizio del matrimonio: l'assenza di un domicilio comune, l'assunzione o meno di un impegno giuridico- finanziario, la durata del matrimonio (Cass. 13189/24).
Nel caso di specie, la ricorrente che non ha mai contestato di aver conosciuto il coniuge sui social e di averlo incontrato di persona per la prima volta ad agosto 2019 e di averlo sposato a dicembre dello stesso anno ( pag 2 del ricorso ) non ha dimostrato un progetto di vita comune con il coniuge e l'effettiva sussistenza dell'affectio coniugalis. La Questura, a seguito degli accertamenti effettuati e tenuto conto soprattutto delle dichiarazioni del coniuge che ha chiesto la separazione dalla ricorrente , ha rilevato la sussistenza di indici della strumentalità del matrimonio a fronte dei quali, in sede giurisdizionale, la ricorrente si è limitata a ribadire la validità del matrimonio contratto.
La documentazione prodotta dal quest'ultima (screenshot, foto) nulla prova sull'effettività del vincolo matrimoniale, tenuto conto di quanto accertato dall'amministrazione (assenza dagli spazi domestici, lontananza dal coniuge nel primo anno di matrimonio, dichiarazione del coniuge, partenza per Cuba subito dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno provvisorio).
In conclusione, a fronte di precisi indici sintomatici di strumentalità del matrimonio evidenziati dal
Questore, così come risultanti dagli accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, la ricorrente si è limitata a negare quanto accertato dagli agenti di Polizia nel corso del sopralluogo, senza offrire alcun oggettivo elemento di riscontro alle proprie affermazioni, limitandosi a chiedere di essere liberamente interrogata sui fatti di causa, dichiarazioni che per costante giurisprudenza possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite ( ex multis Cass.17239/10), che per quanto detto non sussistono, circostanza che le rende allo stato irrilevanti .
Quanto, invece, alla richiesta di protezione speciale , la ricorrente non dimostra di aver fornito all'autorità amministrativa tutta la documentazione depositata in giudizio al momento della domanda di rilascio del duplicato della carta di soggiorno proposta l'1.3.2022.
pagina 4 di 5 Peraltro, si legge nel provvedimento impugnato che, a fronte dell'invio da parte dell'amministrazione, in data 09.12.22, della comunicazione ex art. 10 bis l.241/90, l'odierna ricorrente non presentava osservazioni né documentazione integrativa che l'autorità amministrativa avrebbe potuto valutare al fine di riconoscerle un diverso titolo di soggiorno e di autorizzarne la permanenza sul territorio.
Ne consegue che il Questore non avrebbe potuto in ogni caso fare applicazione dell'art. 5 comma 9
TUI, come lamentato nel ricorso, e verificare se vi fossero gli estremi per concedere un permesso per protezione speciale perché, si ribadisce , la ricorrente non risulta avere depositato nella fase amministrativa la documentazione necessaria al rilascio di altro permesso di soggiorno, che per quel che emerge dagli atti è addirittura successiva alla richiesta di duplicato del permesso di soggiorno dell'1.3.2022.
Il Tribunale , quindi, dà atto che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve ritenersi formulata per la prima volta dal ricorrente in questa sede, perché i presupposti su cui essa si fonda non sono mai stati sottoposti al vaglio dell'autorità amministrativa e dunque, sebbene il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo della ricorrente , l'assenza del necessario svolgimento del preventivo ed obbligatorio procedimento amministrativo, soltanto all'esito del quale può essere adita l'autorità giudiziaria, rende il ricorso proposto inammissibile.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
-dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione speciale .
- nulla sulle spese.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
l Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 51901/24 promossa da
, nata il [...] A Cuba, CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Brbariol, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Padova, via Guizza Conselvana n.84;
- Ricorrente-
Contro
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
nonché contro
; Controparte_2
- Resistente non costituito-
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Parte ricorrente impugna il provvedimento di rifiuto della richiesta di duplicato e di revoca della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 10 DIR. 2004738/CE per coesione familiare UE con il coniuge,
, nato a [...] [...]. Persona_1 CP_2
Si legge nel provvedimento impugnato che “nelle more del procedimento amministrativo di cui trattasi, emerge che agli atti dell'istanza è presente un verbale di spontanee dichiarazione rese dal coniuge al
Commissariato di Civitavecchia il 04/05/2022, il quale riferisce che la propria moglie in data
09/02/2022 aveva lasciato l'abitazione coniugale portando con se tutti gli effetti personali. Solo a distanza di qualche giorno, per mezzo di un sms, gli aveva comunicato che si trovava a Mestre (VE), luogo in cui di fatto risulta aver smarrito il titolo di soggiorno. Continua riferendo che la relazione con la sig.ra era iniziata su internet nel 2018, si sono sposati a Cuba il 13.12.2019 ma Parte_1
la stessa lo ha voluto raggiungere in Italia solo il 24/11/2020. Il matrimonio ha da subito presentato delle difficoltà, segnato da litigi continui. Durante la breve convivenza, la moglie ha sempre dimostrato un atteggiamento freddo e distaccato nei suoi e nei confronti dei figli. È rientrata in casa esclusivamente per ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, per poter partire per Cuba. Con il rientro in Italia il 15/04/2022, il rapporto coniugale di fatto non è migliorato”; che “in data
10/05/2022 personale del Commissariato di Civitavecchia ha effettuato un sopralluogo presso
l'abitazione coniugale, sita in Santa Marinella (RM) in via Armando Diaz n.2, riscontrando la totale assenza di indumenti femminili. Nell'occasione il sig. , presente durante l'accertamento, ha Per_1
riferito agli operatori che il 05/05/2022, dopo aver fatto le valigie con tutti i suoi effetti personali, la moglie aveva lasciato le chiavi dell'abitazione dicendogli che tra loro era tutto finito, si allontanava quindi dalla casa coniugale dichiarando che si sarebbe trasferita all'Isola d'Elba per lavoro. In data
04/08/2022, il sig. ha ufficialmente presentato “Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” Per_1
al Tribunale Civile di Civitavecchia, in quanto cosciente che il proprio matrimonio era stato contratto dalla S.V. esclusivamente per ottenere un titolo di soggiorno per permanere in Italia”; che “ gli accertamenti esperiti, le inequivocabili dichiarazioni del sig. e il “ricorso per separazione Per_1 giudiziale dei coniugi”, presentato al Tribunale di Civitavecchia, nel quale si dichiara che la sig.ra
non è mai stata innamorata del marito, ma lo abbia circuito al fine di procurarsi Parte_1
il permesso di soggiorno, hanno evidenziato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno, già dai primi mesi di matrimonio”.
, nell'atto introduttivo, contesta l'istruttoria della Questura, Parte_1 ritenendola “oltre che contrastante con linee guida e manuale, assolutamente unilaterale, insufficiente ed erronea e contraria alla realtà dei fatti, ovvero che il rapporto di matrimonio tra i due coniugi era pagina 2 di 5 reale ed esistente, oltreché vissuto”. Inoltre, parte ricorrente allega la sussistenza dei requisiti per un diverso permesso di soggiorno.
Quanto, poi, alla ricostruzione dei fatti, la ricorrente allega che, in seguito al matrimonio celebrato a
Cuba il 13.12.2019, poteva ricongiungersi con il marito solo il 24.11.2020 a causa delle restrizioni della pandemia da COVID-19 e che dai certificati di stato di famiglia (all.5), risulta la convivenza con il marito per diversi anni, essendosi recata a Cuba soltanto per un breve periodo nel marzo 2022.
La ricorrente deduceva che al rientro “il rapporto con il marito si rendeva teso a causa di divergenze di opinione in merito alle modalità di convivenza”.
La ricorrente, pertanto, chiede “in via principale: dichiarare l'illegittimità del decreto di revoca impugnato con il presente ricorso, contestualmente accertare il diritto al soggiorno ai sensi dell'art. 2
e 7, comma 1 lett. d), d.lgs. 30/07 con rilascio del duplicato della Carta di soggiorno;
in via subordinata: accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4, d.lgs. 30/07.; in via ulteriormente subordinata: accertare il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/98, stante la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno ed il radicamento della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.”.
È stata depositata la seguente documentazione: screenshot facebook, atto di matrimonio, certificato anagrafico di matrimonio aggiornato, provvedimento impugnato, certificati di stato di famiglia, conversazioni telefoniche, fotografie, contratti di lavoro e proroghe, contratto di lavoro attuale, dichiarazione dei redditi, documenti della ricorrente.
Parte resistente, nonostante la ritualità della notificazione , non si è costituita in giudizio.
Con le note autorizzate, la ricorrente si riporta a quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistendo sulla validità del vincolo matrimoniale e chiedendo, in via subordinata, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per protezione speciale;
costei la seguente documentazione: certificato di stato civile del marito, sentenza del TAR Lazio, Unilav a tempo indeterminato, estratto contributivo INPS, buste paga.
Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2829/2015, emessa in un caso di rifiuto della carta di soggiorno per difetto di convivenza tra i coniugi, ha avuto modo di precisare che il requisito dell'effettiva convivenza tra i coniugi è estraneo alla disciplina normativa dell'art. 10 D.lgs. n. 30 del
2007 (applicabile alla fattispecie perché più favorevole rispetto alla normativa del d.lvo 286/98), ma che permane vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE, il pagina 3 di 5 divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema d'immigrazione. (Cass 17346/10 ; Cass 12745/13).
Dunque, pur non presupponendo la convivenza effettiva dei coniugi, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, avendo rilievo a tal riguardo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. Costituiscono elementi indicativi del carattere fittizio del matrimonio: l'assenza di un domicilio comune, l'assunzione o meno di un impegno giuridico- finanziario, la durata del matrimonio (Cass. 13189/24).
Nel caso di specie, la ricorrente che non ha mai contestato di aver conosciuto il coniuge sui social e di averlo incontrato di persona per la prima volta ad agosto 2019 e di averlo sposato a dicembre dello stesso anno ( pag 2 del ricorso ) non ha dimostrato un progetto di vita comune con il coniuge e l'effettiva sussistenza dell'affectio coniugalis. La Questura, a seguito degli accertamenti effettuati e tenuto conto soprattutto delle dichiarazioni del coniuge che ha chiesto la separazione dalla ricorrente , ha rilevato la sussistenza di indici della strumentalità del matrimonio a fronte dei quali, in sede giurisdizionale, la ricorrente si è limitata a ribadire la validità del matrimonio contratto.
La documentazione prodotta dal quest'ultima (screenshot, foto) nulla prova sull'effettività del vincolo matrimoniale, tenuto conto di quanto accertato dall'amministrazione (assenza dagli spazi domestici, lontananza dal coniuge nel primo anno di matrimonio, dichiarazione del coniuge, partenza per Cuba subito dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno provvisorio).
In conclusione, a fronte di precisi indici sintomatici di strumentalità del matrimonio evidenziati dal
Questore, così come risultanti dagli accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, la ricorrente si è limitata a negare quanto accertato dagli agenti di Polizia nel corso del sopralluogo, senza offrire alcun oggettivo elemento di riscontro alle proprie affermazioni, limitandosi a chiedere di essere liberamente interrogata sui fatti di causa, dichiarazioni che per costante giurisprudenza possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite ( ex multis Cass.17239/10), che per quanto detto non sussistono, circostanza che le rende allo stato irrilevanti .
Quanto, invece, alla richiesta di protezione speciale , la ricorrente non dimostra di aver fornito all'autorità amministrativa tutta la documentazione depositata in giudizio al momento della domanda di rilascio del duplicato della carta di soggiorno proposta l'1.3.2022.
pagina 4 di 5 Peraltro, si legge nel provvedimento impugnato che, a fronte dell'invio da parte dell'amministrazione, in data 09.12.22, della comunicazione ex art. 10 bis l.241/90, l'odierna ricorrente non presentava osservazioni né documentazione integrativa che l'autorità amministrativa avrebbe potuto valutare al fine di riconoscerle un diverso titolo di soggiorno e di autorizzarne la permanenza sul territorio.
Ne consegue che il Questore non avrebbe potuto in ogni caso fare applicazione dell'art. 5 comma 9
TUI, come lamentato nel ricorso, e verificare se vi fossero gli estremi per concedere un permesso per protezione speciale perché, si ribadisce , la ricorrente non risulta avere depositato nella fase amministrativa la documentazione necessaria al rilascio di altro permesso di soggiorno, che per quel che emerge dagli atti è addirittura successiva alla richiesta di duplicato del permesso di soggiorno dell'1.3.2022.
Il Tribunale , quindi, dà atto che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve ritenersi formulata per la prima volta dal ricorrente in questa sede, perché i presupposti su cui essa si fonda non sono mai stati sottoposti al vaglio dell'autorità amministrativa e dunque, sebbene il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo della ricorrente , l'assenza del necessario svolgimento del preventivo ed obbligatorio procedimento amministrativo, soltanto all'esito del quale può essere adita l'autorità giudiziaria, rende il ricorso proposto inammissibile.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
-dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione speciale .
- nulla sulle spese.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5