Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.5030/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. COLONNA CARLO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 28/06/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso, anche all'esito dei chiarimenti scritti disposti con provvedimento del 15/10/2024, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 50%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da ultimo nei suoi chiarimenti scritti del 16/12/2024).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Il caso in esame riguarda un soggetto di sesso maschile, attualmente trentanovenne che, in data 14.03.2023, presentava domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile. In data 15.05.2023 la a seguito CP_2 della visita effettuata, lo riconosceva “invalido nella misura del
50%”.
Avverso tale decisione, il Sig. proponeva ricorso tramite Pt_1
l'Avv. Carlo Colonna per sentirsi riconoscere il diritto ad usufruire dei benefici richiesti dalla data della domanda, pertanto il Magistrato disponeva consulenza tecnica.
In data 21.06.2024, con deposito di ATP, il CTU valutava il ricorrente affetto da “Esiti di IMA trattato Parte_1 con PTCA + Stent, Sindrome depressiva cronica di grado moderato”.
In conseguenza di ciò, tale quadro patologico determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile, in ambito invalidità civile, in misura pari al 50%
(cinquantapercento) come già riconosciuto;
detta valutazione era rapportabile alla data della domanda.
Nell'udienza del 15.10.2024 il Magistrato Dott. Eugenio Carmine
Labella disponeva che: “…il CTU dott. trasmetta Persona_1
3 per iscritto la sua sintetica valutazione con riferimento alle osservazioni formulate in data 21/06/2024 dal consulente di parte ricorrente Dott. ”. Persona_2
Rinviava l'udienza al 18.02.2024.
Nelle controdeduzioni del CTP Dr. viene riportato che per Per_2 la diagnosi di sindrome depressiva cronica di grado moderato la valutazione avrebbe dovuto esser fatta utilizzando il Codice 2205
e cioè sindrome depressiva endoreattiva media valutato 25.
Molto più adeguato al caso di specie appare invece il codice utilizzato e cioè il 2204 sindrome depressiva endoreattiva lieve, valutato 10.
Riportano ancora le osservazioni che sarebbe stata omessa la valutazione della iniziale condropatia mediale delle ginocchia. Al riguardo va detto che l'esame rx ginocchia del 1.8.2023 riporta
“sostanzialmente regolare la morfologia dei segmenti ossei esaminati. Lievemente ridotto lo spazio articolare, specie al versante mediale”. Come si vede un referto sostanzialmente negativo per alterazioni di rilievo e pertanto il riflesso sulla funzionalità articolare non può che essere trascurabile. D'altra parte, la valutazione analogica con il Codice 7205 anchilosi di ginocchio rettilinea valutato 21-30, appare non condivisibile nei termini prospettati se consideriamo i riferimenti valutativi del codice citato ed al massimo si potrebbe ipotizzare una valutazione pari al 4-5%, che pertanto rientrerebbe nella impossibilità di cumulo.
Ricordo infatti che, come riportato nelle “Modalità d'uso” della
Tabella, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non vanno considerate le minorazioni valutate fino a 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Continuano le osservazioni riportando che si sarebbe omesso di dare valutazione a quanto rilevato in sede di visita e cioè un positivo ed un Lasegue positivo a 80° ipotizzando tali Per_3 segni in correlazione con una stenosi del canale vertebrale.
4 Al riguardo va osservato che non è certamente compito del CTU formulare diagnosi di sospetto relativamente patologie non documentate e non rilevate in altra documentazione e valutare poi tali sospetti diagnostici.
Pertanto, appare più che adeguata la valutazione per la cardiopatia pari al 45% e per la forma depressiva, pari al 12% anche in considerazione che non è stata riferita alcuna assunzione di psicofarmaci.
Applicando la Formula di Balthazard, otteniamo una valutazione complessiva non superiore al 50% già riconosciuto.
Relativamente alla datazione di tale condizione, alla luce della documentazione esaminata, possiamo ragionevolmente rapportarla alla data della domanda.
5. CONCLUSIONI
Crediamo di poter rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo
Magistrato ribadendo che gli accertamenti clinico-documentali a carico di hanno permesso di accertare che: Parte_1
o è affetto da “Esiti di IMA trattato con PTCA + Stent, Sindrome depressiva cronica di grado moderato”;
o tale quadro patologico determina una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile, in ambito invalidità civile, in misura pari al 50% (cinquantapercento) come già riconosciuto;
o detta valutazione è rapportabile alla data attuale come a quella della domanda».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del Consulente di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna
5 argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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