TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 258
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione art. 15 Cost. e sentenza Corte Costituzionale n. 2/2023

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 159/2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare il possesso o l'utilizzo, poiché tale misura incide sulla libertà di comunicazione in modo che la decisione è riservata all'autorità giudiziaria. La misura adottata dall'amministrazione è illegittima perché, comprendendo nel divieto 'qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente', estende la propria azione anche ai telefoni cellulari. L'autorità procedente deve espressamente escludere i telefoni cellulari per un'applicazione costituzionalmente legittima dello strumento preventivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere: carenza d’istruttoria e motivazione apodittica e insufficiente

    Il motivo non è fondato, poiché non emergono difetti di motivazione o di istruttoria sulla base di criteri di attualità, considerati gli elementi presi in considerazione (condanna definitiva per truffa) e la natura preventiva del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 258
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 258
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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