Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Elisabetta Chiriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di Avviso orale aggravato ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D. Lgs. n. 159/2011, emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro in data -OMISSIS- e notificato all'interessato il 16 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento recante avviso orale aggravato adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro ai sensi dell’art.3, co. 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, deducendo, in diritto:
1.1. “ Illegittimità del provvedimento impugnato. Violazione art. 15 Costituzione. Sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 12 gennaio 2023 ”, con cui sostiene che l’amministrazione non ha tenuto conto della dichiarazione di illegittimità dell’art.3, co. 4, d.lgs. n.159/11;
1.2. “ Eccesso di potere: carenza d’istruttoria e motivazione apodittica e insufficiente - Lesione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. - Lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ”, ove lamenta la carenza di istruttoria nonché l’assenza di attualità e concretezza della valutazione sottesa al provvedimento.
2. L’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, instando per il rigetto del ricorso.
3. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2025, è stata respinta l’istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Segnatamente, deve ritenersi fondato il primo motivo.
5.1. Come si è detto, il provvedimento impugnato contiene, oltre all’avviso orale, le ulteriori prescrizioni, proprie del c.d. “ avviso orale aggravato ”, di cui all’art.3, co.4, del d.lgs. 159/2011.
In particolare, il Questore, dopo ad aver avvisato oralmente il ricorrente della esistenza di indizi a suo carico, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, gli ha altresì imposto “ il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi ” (art.3, co.4, cit.).
5.2. Con il motivo in esame, il ricorrente ha sostenuto la illegittimità della misura in quanto l’amministrazione procedente non ha tenuto conto della dichiarazione di parziale incostituzionalità intervenuta con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 12 gennaio 2023 nella parte in cui la norma in esame include implicitamente la telefonia mobile.
5.3. Il motivo è fondato nei sensi di cui appresso, dovendosi condividere i principi già espressi da questo Tribunale con la sentenza n.568 del 24 marzo 2025.
La Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza 20 dicembre 2022 - 12 gennaio 2023, n. 2, ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo " non potendo il Questore autonomamente disporre la misura di prevenzione consistente nel divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà di comunicazione in modo che la decisione è riservata all’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 15 della Costituzione.
La misura adottata risulta, pertanto, in ogni caso illegittima laddove, comprendendo nel divieto “ qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente ”, estende la propria azione anche ai telefoni cellulari nella disponibilità del ricorrente, attesa la equivalenza, relativamente al servizio radiomobile terrestre di comunicazione, tra “ telefoni cellulari ” e “ radio-trasmittenti ” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 2 maggio 2014 n. 9560 e, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, quanto al fatto che il telefono cellulare rientra nella nozione di “ apparato di comunicazione radiotrasmittente ” Cass. Pen., Sez. I, 3 dicembre 2013, n. 28796).
Deve, quindi, rimeditarsi il principio espresso in sede cautelare, sulla base della considerazione che la pronuncia della Corte costituzionale, sebbene dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma, ne ha lasciato immutato il testo, che ora come allora non contiene un riferimento espresso alla telefonia mobile. Sicché deve ritenersi che, nell’adottare le misure previste dall’art.3, co.4, del d.lgs. n.159/2011, l’Autorità procedente debba espressamente escludere i telefoni cellulari, onde consentire, anche nella fase esecutiva del provvedimento, un’applicazione costituzionalmente legittima dello strumento preventivo in esame, pena la sua illegittimità.
6. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti esposti, mentre, per il resto, non emergono il difetto di motivazione, e a monte il difetto di istruttoria sulla base di criteri di attualità, parimenti dedotti, alla stregua degli elementi presi in considerazione (condanna definitiva per truffa) e della natura di avvertimento e meramente preventiva del provvedimento impugnato.
Né rilievo decisivo può essere attribuito alle presunte carenze di partecipazione procedimentale.
7. Dati anche i profili interpretativi coinvolti, e l’accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato nei sensi e limiti descritti in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA, Presidente
OL NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NT | AR RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.