Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MOLLO MARINA, la quale lo
[...]
rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. CASTELLUZZO ERICA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata il [...]) alle Per_1
seguenti condizioni:
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con regime di affido condiviso;
le parti, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione all'educazione e alla salute e la scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e dell'ispirazione della minore;
2. regolamentare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia minore come segue: il padre potrà vedere la piccola quando vorrà nel rispetto dei suoi Per_1
1
3. Il padre potrà tenere con sé la piccola durante le festività natalizie dal 23 al 30 Per_1 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza nonché per due giorni durante quelle pasquali (con il giorno di Pasqua e Natale alternati ogni anno) fermo restando che in ogni caso in assenze prolungate del padre per motivi di lavoro la minore resterà presso la madre;
4. disporre che il signor provveda al mantenimento della minore in via indiretta, entro Pt_1
e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, mediante il versamento alla madre di un assegno mensile dell'importo di € 300,00 mensili, comprensivo di tutte le spese straordinarie, compre le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive, e ricreative La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
5. prendere atto, con riferimento all'assegno unico, che il Sig. rinuncia alla sua quota Pt_1 spettante nella misura del 50% e le parti concordano affinché l'intero importo venga versato in via diretta sul conto corrente della sig.ra che ne farà uso. Parte_2
Con istanza dell'11/03/2025 la ricorrente, , dichiarava di voler revocare Parte_2
unilateralmente il consenso prestato per la regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale della figlia minore, in quanto ritenuta contraria all'interesse di quest'ultima in ordine all'assegno di mantenimento.
Le parti, invitate a comparire personalmente all'udienza del 17/06/2025 hanno congiuntamente dichiarato, a parziale modifica delle condizioni indicate nel ricorso, di voler ottenere una pronuncia alle seguenti condizioni: “contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore di euro 250,00 euro mensili da versare entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del protocollo di questo Tribunale.
Assegno unico al 100% alla madre. Conferma delle altre condizioni”.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanna Caso
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