Art. 7.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.442.809.233.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1981.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.442.809.233.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1981.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.