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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di r. g. in epigrafe vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di figlio nipoti (ex fratre) e nuora, ed eredi legittimi di Parte_5
figlio premorto del de cuius , ( nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
14.01.1990) elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Marittima n. 188, presso lo studio professionale degli avvocati Enrico Pavia e dell'avvocato Pamela Paolucci, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
Contro
in persona dell'ambasciatore pro tempore. Controparte_1
CONTUMACE
pagina1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentati e difesi, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. CONVENUTA
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, in qualità di intervenuta INTERVENUTA
Oggetto: responsabilità per danni da crimini di guerra, e per crimini contro l'umanità.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, condannare la CP_1
Federale di Germania, quale responsabile dei fatti in premessa descritti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza dei Persona_1
Cont trattamenti disumani derivati dalla prigionia e per l'effetto condannare la al pagamento, a titolo di risarcimento della somma di € 90.294,00 in favore degli eredi attori,
oltre interessi legali, o nella diversa misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con
vittoria di spese e competenze ed onorari di causa”.
Conclusioni per la parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale adito: a)
affermare la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare sul debito di Controparte_2
cui è causa, in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio e per l'effetto dichiarare il difetto in capo alla . b) In ogni caso Controparte_4
rigettare nel merito la domanda in quanto attinente a crediti prescritti, o, comunque,
perché infondata in ordine alla qualità di eredi del de cuius, nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile. c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancora più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri
cum damno, nei termini esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque,
pagina2 di 15 quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1227 comma II c.c. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto introduttivo ritualmente notificato i signori – , nella qualità Per_1 Pt_4
eredi legittimi di , a sua volta figlio deceduto di , nato a Parte_5 Persona_1
Roma il 07.07.1916 e deceduto il 14.01.1990 ( costui a sua volta era stato sposato con
, nata a [...] il [...] e deceduta in data 14.12.2012) e quindi figlio Persona_2
nipoti e nuora del de cuius , hanno convenuto in giudizio la Per_1 Controparte_1
quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III Reich,,
[...]
nonché lo Stato Italiano nella figura della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo l'affermazione di responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del loro dante causa , subita durante il periodo Persona_1
bellico ad opera di militari della Germania, nonché per il danno morale e biologico cagionato quantificato nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Hanno precisato in via di mero fatto, che in conseguenza alla dichiarazione di guerra proclamata dal Regno di Italia nei confronti di Regno Unito, Francia ed Unione
Sovietica, era stato richiamato alle armi e destinato al 33 reggimento Persona_1
artiglieria Aqui sull'isola di Cefalonia con matricola del Distretto di Roma I P. Vittorio
Emanuele n. 100. A seguito dei fatti di cui al 8 settembre 1943, data del noto proclama
Badoglio con sottoscrizione dell'armistizio di Cassibile con le nazioni alleate, nel mentre e la sua famiglia, si erano prudentemente rifugiati nel Sud libero, per Persona_3
pagina3 di 15 fatto notorio, la divisione “Acqui” di stanza a Cefalonia, aveva deciso di resistere ed opporsi al tentativo tedesco di disarmo, combattendo per vari giorni sino alla inevitabile resa incondizionata. A questa, per vendetta, i tedeschi contrapposero un massacro di massa dei militari superstiti, tanto che questo fatto storico è comunemente stato ricordato come l'eccidio di Cefalonia. Questi fatti sono notori e non abbisognano di prova.
Il a differenza dei suoi commilitoni, non venne ucciso, ma veniva catturato Per_1
dai tedeschi in data 22.09.1943. All'esito della cattura, veniva trasferito a , poi al CP_5
, e quindi in Prussia orientale, precisamente Pinsk, al lager 184-.1 CP_6 Persona_4
b come asseritamente dimostrato dalla missiva spedita al Ministero del Tesoro nella quale spiegava (fui fatto prigioniero dai tedeschi … allegato n. 4) . Quivi veniva costretto a lavorare alla costruzione della ferrovia a scartamento ridotto che portava le forze tedesche al fronte russo. Nella citata missiva lo stesso precisava di esservi stato costretto. Ai suoi Per_1
Pers familiari il aveva raccontato oralmente le condizioni pietose in cui gli internati Per_1
militari italiani, come vennero definiti per ordine di erano stati ridotti dagli ex Per_6
alleati (scarsa igiene, pidocchi, cibo scarso, estenuanti turni di lavoro) tanto che la sua condizione, come quella dei suoi commilitoni, doveva definirsi assimilabile alla schiavitù.
Il mutamento di stato era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vietava l'utilizzo di prigionieri di guerra nell'industria bellica, settore nel quale fin dall'inizio delle ostilità in Germania era esploso un crescente fabbisogno di manodopera. Al venne attribuito il numero di matricola 16718. La Per_1
prigionia venne accompagnata dalle notorie violenze e crudeltà che avevano segnato la vita del padre, che raccontava in famiglia le fasi della deportazione e della prigionia.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio,
confermato dalla storiografia. Alla fine della guerra il dante causa venne rimpatriato in
Italia e nella libro matricola venne liberato dalle truppe russe in data 09.02.1945, e quindi rimase in prigionia per la durata di giorni 606. Gli era stata assegnata, per i fatti rappresentati, la croce al merito di guerra.
pagina4 di 15 Dei danni subiti, in occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma
VI del D.L. 36/2022 gli eredi del di lui premorto figlio , hanno ritenuto Parte_5
promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal loro nonno e suocero.
Ponevano a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativi della pretesa vengono richiamati la Convenzione dell'Aja
del 18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla Convenzione stessa); la Convenzione di Ginevra del 1929, sul trattamento dei prigionieri di guerra, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost.,
una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
pagina5 di 15 c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità
della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
In esito al perdurante conflitto tra le norme consuetudinarie internazionali la CIG
venne interpellata dalla Germania avverso il diniego dell'immunità giurisdizionale dello stato a fronte di azioni di danni promosse da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale, (Corte che aveva “rammentato” allo stato Italiano gli obblighi di carattere internazionale che conseguivano dalle Convenzioni Internazionali).
La Corte Internazionale (con una maggioranza schiacciante di 12 voti a 3) aveva ritenuto che l'Italia, attraverso le pronunce dei suoi tribunali nei confronti della Germania,
avesse violato l'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale degli Stati, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto cui lo stato italiano, per il tramite dell'articolo 10 della Costituzione, si era naturalmente conformato. La C.I.G. si era pronunciata dunque nel senso del difetto di giurisdizione della autorità giurisdizionale
Cont della Repubblica Italiana nei confronti della nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento del danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani. Aveva ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati “anche quando gli atti
iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che la
Corte di Legittimità, con la nota sentenza a sezioni unite del 2004, aveva invece ritenuto pagina6 di 15 prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
Aveva infine ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Emanata una legge sanatoria/ tampone la n. 5 del 2013 (contenente le norme per l'adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York, 2004) che provvedeva ad escludere espressamente la giurisdizione italiana nei casi di cui alla sentenza della
C.I.G., anche per i procedimenti in corso, nonché a introdurre un rimedio per quelli già
passati in giudicato, sembrava che la questione si fosse risolta.
Non si era tenuta in giusto conto la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238 ha
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto
delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in
cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello Stato ED in Italia ( fra cui il noto ) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo Controparte_7
diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
pagina7 di 15 settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'
dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_4
il che - in estrema sintesi e per
[...] Controparte_2
economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e del rivendicando invece la titolarità passiva Controparte_4 Controparte_8
del sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo Controparte_2
normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – art 43 D.L. 30.04.2022 n. 36
come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica Federale di Germania,
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana
oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica
Federale di Germania assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che trova sostanziale conforto nella pagina8 di 15 recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …,
un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del
risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola
detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di
guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione
ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è
contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e
non sarebbe più proponibile una nuova.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la Repubblica Federale di Germania, notificataria dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla Germania nelle azioni avviate da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale). Non sarebbe il caso di precisare, infatti,
che la CIG ( unico organismo giurisdizionale attributario della giurisdizione sul diritto internazionale ha ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito
una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
pagina9 di 15 La Corte Internazionale aveva – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non è provata, e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n. 238/2014.
Il cortocircuito logico in cui è incorsa, in tal modo decidendo, la Corte
Costituzionale, cui non ha potuto/saputo/voluto porre rimedio la Suprema Corte di
Cassazione (si veda la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
successore del III Reich, ma di fatto azionanda ( ex art. 43 D.L. 2022 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato Italiano, dagli eredi ( figlio nipoti e nuora) di un soggetto (deceduto nel 1990 ) per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in Paese straniero, in tempo di guerra.
pagina10 di 15 Sia come sia, occorre accedere al c.d. merito della domanda.
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità
statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle .c.d. notorie condizioni
Pers di vita degli ei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza –
da pubblicazioni bibliografiche depositate concernenti in genere la vita e le sofferenze
Pers patite dagli ei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente) laddove la corrispondenza dello stesso de cuius depositata non si risolve che in tenere lettere dalla prigionia.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama Badoglio sull'armistizio di
Cassibile, con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la
impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto
un armistizio al generale comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La Per_7
richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da
qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel pagina11 di 15 momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle
FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili, possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
Ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al
1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate, in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1)
la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento
dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione
del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non pagina12 di 15 allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929
stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, mancata corresponsione dell'emolumento economico etc.) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris
gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità
statali come se si trattasse di uccisione, la tortura, lo stupro, la deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della Corte Costituzionale n.
238/2014).
A parere del presente Tribunale è un'equazione non convalidabile.
Sia come sia, anche ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, (come se il risarcimento e l'indennizzo e le ragioni del loro riconoscimento fossero le medesime) tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi
(cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso
Perso Pers della qualifica di (l'attribuzione della qualifica in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del Per_6
20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle pagina13 di 15 rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il militare , nato a [...] il [...] e deceduto il 14.01.1990 sia stato Persona_1
sottoposto a quei mal-trattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte,
e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la
Pers qualifica attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d.
presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità
nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa,
in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più
circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano pagina14 di 15 stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/
esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado,
integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
b) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 18/05/2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di r. g. in epigrafe vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di figlio nipoti (ex fratre) e nuora, ed eredi legittimi di Parte_5
figlio premorto del de cuius , ( nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
14.01.1990) elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Marittima n. 188, presso lo studio professionale degli avvocati Enrico Pavia e dell'avvocato Pamela Paolucci, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
Contro
in persona dell'ambasciatore pro tempore. Controparte_1
CONTUMACE
pagina1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentati e difesi, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. CONVENUTA
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, in qualità di intervenuta INTERVENUTA
Oggetto: responsabilità per danni da crimini di guerra, e per crimini contro l'umanità.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, condannare la CP_1
Federale di Germania, quale responsabile dei fatti in premessa descritti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza dei Persona_1
Cont trattamenti disumani derivati dalla prigionia e per l'effetto condannare la al pagamento, a titolo di risarcimento della somma di € 90.294,00 in favore degli eredi attori,
oltre interessi legali, o nella diversa misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con
vittoria di spese e competenze ed onorari di causa”.
Conclusioni per la parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale adito: a)
affermare la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare sul debito di Controparte_2
cui è causa, in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio e per l'effetto dichiarare il difetto in capo alla . b) In ogni caso Controparte_4
rigettare nel merito la domanda in quanto attinente a crediti prescritti, o, comunque,
perché infondata in ordine alla qualità di eredi del de cuius, nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile. c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancora più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri
cum damno, nei termini esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque,
pagina2 di 15 quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1227 comma II c.c. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto introduttivo ritualmente notificato i signori – , nella qualità Per_1 Pt_4
eredi legittimi di , a sua volta figlio deceduto di , nato a Parte_5 Persona_1
Roma il 07.07.1916 e deceduto il 14.01.1990 ( costui a sua volta era stato sposato con
, nata a [...] il [...] e deceduta in data 14.12.2012) e quindi figlio Persona_2
nipoti e nuora del de cuius , hanno convenuto in giudizio la Per_1 Controparte_1
quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III Reich,,
[...]
nonché lo Stato Italiano nella figura della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo l'affermazione di responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del loro dante causa , subita durante il periodo Persona_1
bellico ad opera di militari della Germania, nonché per il danno morale e biologico cagionato quantificato nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Hanno precisato in via di mero fatto, che in conseguenza alla dichiarazione di guerra proclamata dal Regno di Italia nei confronti di Regno Unito, Francia ed Unione
Sovietica, era stato richiamato alle armi e destinato al 33 reggimento Persona_1
artiglieria Aqui sull'isola di Cefalonia con matricola del Distretto di Roma I P. Vittorio
Emanuele n. 100. A seguito dei fatti di cui al 8 settembre 1943, data del noto proclama
Badoglio con sottoscrizione dell'armistizio di Cassibile con le nazioni alleate, nel mentre e la sua famiglia, si erano prudentemente rifugiati nel Sud libero, per Persona_3
pagina3 di 15 fatto notorio, la divisione “Acqui” di stanza a Cefalonia, aveva deciso di resistere ed opporsi al tentativo tedesco di disarmo, combattendo per vari giorni sino alla inevitabile resa incondizionata. A questa, per vendetta, i tedeschi contrapposero un massacro di massa dei militari superstiti, tanto che questo fatto storico è comunemente stato ricordato come l'eccidio di Cefalonia. Questi fatti sono notori e non abbisognano di prova.
Il a differenza dei suoi commilitoni, non venne ucciso, ma veniva catturato Per_1
dai tedeschi in data 22.09.1943. All'esito della cattura, veniva trasferito a , poi al CP_5
, e quindi in Prussia orientale, precisamente Pinsk, al lager 184-.1 CP_6 Persona_4
b come asseritamente dimostrato dalla missiva spedita al Ministero del Tesoro nella quale spiegava (fui fatto prigioniero dai tedeschi … allegato n. 4) . Quivi veniva costretto a lavorare alla costruzione della ferrovia a scartamento ridotto che portava le forze tedesche al fronte russo. Nella citata missiva lo stesso precisava di esservi stato costretto. Ai suoi Per_1
Pers familiari il aveva raccontato oralmente le condizioni pietose in cui gli internati Per_1
militari italiani, come vennero definiti per ordine di erano stati ridotti dagli ex Per_6
alleati (scarsa igiene, pidocchi, cibo scarso, estenuanti turni di lavoro) tanto che la sua condizione, come quella dei suoi commilitoni, doveva definirsi assimilabile alla schiavitù.
Il mutamento di stato era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vietava l'utilizzo di prigionieri di guerra nell'industria bellica, settore nel quale fin dall'inizio delle ostilità in Germania era esploso un crescente fabbisogno di manodopera. Al venne attribuito il numero di matricola 16718. La Per_1
prigionia venne accompagnata dalle notorie violenze e crudeltà che avevano segnato la vita del padre, che raccontava in famiglia le fasi della deportazione e della prigionia.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio,
confermato dalla storiografia. Alla fine della guerra il dante causa venne rimpatriato in
Italia e nella libro matricola venne liberato dalle truppe russe in data 09.02.1945, e quindi rimase in prigionia per la durata di giorni 606. Gli era stata assegnata, per i fatti rappresentati, la croce al merito di guerra.
pagina4 di 15 Dei danni subiti, in occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma
VI del D.L. 36/2022 gli eredi del di lui premorto figlio , hanno ritenuto Parte_5
promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal loro nonno e suocero.
Ponevano a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativi della pretesa vengono richiamati la Convenzione dell'Aja
del 18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla Convenzione stessa); la Convenzione di Ginevra del 1929, sul trattamento dei prigionieri di guerra, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost.,
una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
pagina5 di 15 c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità
della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
In esito al perdurante conflitto tra le norme consuetudinarie internazionali la CIG
venne interpellata dalla Germania avverso il diniego dell'immunità giurisdizionale dello stato a fronte di azioni di danni promosse da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale, (Corte che aveva “rammentato” allo stato Italiano gli obblighi di carattere internazionale che conseguivano dalle Convenzioni Internazionali).
La Corte Internazionale (con una maggioranza schiacciante di 12 voti a 3) aveva ritenuto che l'Italia, attraverso le pronunce dei suoi tribunali nei confronti della Germania,
avesse violato l'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale degli Stati, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto cui lo stato italiano, per il tramite dell'articolo 10 della Costituzione, si era naturalmente conformato. La C.I.G. si era pronunciata dunque nel senso del difetto di giurisdizione della autorità giurisdizionale
Cont della Repubblica Italiana nei confronti della nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento del danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani. Aveva ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati “anche quando gli atti
iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che la
Corte di Legittimità, con la nota sentenza a sezioni unite del 2004, aveva invece ritenuto pagina6 di 15 prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
Aveva infine ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Emanata una legge sanatoria/ tampone la n. 5 del 2013 (contenente le norme per l'adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York, 2004) che provvedeva ad escludere espressamente la giurisdizione italiana nei casi di cui alla sentenza della
C.I.G., anche per i procedimenti in corso, nonché a introdurre un rimedio per quelli già
passati in giudicato, sembrava che la questione si fosse risolta.
Non si era tenuta in giusto conto la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238 ha
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto
delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in
cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello Stato ED in Italia ( fra cui il noto ) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo Controparte_7
diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
pagina7 di 15 settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'
dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_4
il che - in estrema sintesi e per
[...] Controparte_2
economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e del rivendicando invece la titolarità passiva Controparte_4 Controparte_8
del sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo Controparte_2
normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – art 43 D.L. 30.04.2022 n. 36
come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica Federale di Germania,
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana
oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica
Federale di Germania assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che trova sostanziale conforto nella pagina8 di 15 recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …,
un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del
risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola
detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di
guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione
ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è
contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e
non sarebbe più proponibile una nuova.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la Repubblica Federale di Germania, notificataria dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla Germania nelle azioni avviate da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale). Non sarebbe il caso di precisare, infatti,
che la CIG ( unico organismo giurisdizionale attributario della giurisdizione sul diritto internazionale ha ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito
una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
pagina9 di 15 La Corte Internazionale aveva – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non è provata, e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n. 238/2014.
Il cortocircuito logico in cui è incorsa, in tal modo decidendo, la Corte
Costituzionale, cui non ha potuto/saputo/voluto porre rimedio la Suprema Corte di
Cassazione (si veda la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
successore del III Reich, ma di fatto azionanda ( ex art. 43 D.L. 2022 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato Italiano, dagli eredi ( figlio nipoti e nuora) di un soggetto (deceduto nel 1990 ) per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in Paese straniero, in tempo di guerra.
pagina10 di 15 Sia come sia, occorre accedere al c.d. merito della domanda.
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità
statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle .c.d. notorie condizioni
Pers di vita degli ei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza –
da pubblicazioni bibliografiche depositate concernenti in genere la vita e le sofferenze
Pers patite dagli ei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente) laddove la corrispondenza dello stesso de cuius depositata non si risolve che in tenere lettere dalla prigionia.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama Badoglio sull'armistizio di
Cassibile, con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la
impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto
un armistizio al generale comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La Per_7
richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da
qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel pagina11 di 15 momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle
FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili, possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
Ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al
1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate, in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1)
la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento
dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione
del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non pagina12 di 15 allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929
stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, mancata corresponsione dell'emolumento economico etc.) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris
gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità
statali come se si trattasse di uccisione, la tortura, lo stupro, la deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della Corte Costituzionale n.
238/2014).
A parere del presente Tribunale è un'equazione non convalidabile.
Sia come sia, anche ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, (come se il risarcimento e l'indennizzo e le ragioni del loro riconoscimento fossero le medesime) tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi
(cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso
Perso Pers della qualifica di (l'attribuzione della qualifica in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del Per_6
20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle pagina13 di 15 rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il militare , nato a [...] il [...] e deceduto il 14.01.1990 sia stato Persona_1
sottoposto a quei mal-trattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte,
e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la
Pers qualifica attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d.
presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità
nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa,
in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più
circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano pagina14 di 15 stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/
esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado,
integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
b) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 18/05/2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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