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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9377 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LIVIA SABATINO Parte_1
xpresso cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TOMMASO Controparte_1
BOTTA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024 e premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 25/05/2009 e che dall'unione erano nate Per_1
l'11.3.2010 e il 10.7.2013, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Per_2
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 7855/2022 del Tribunale Ordinario di Napoli, pubbl. il 6.9.22, resa nel procedimento RG n. 33130/2019, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 All'udienza del 14.1.25, disposta dal Giudice relatore per la comparizione personale delle parti, tra l'altro in virtù delle conclusioni del P.M. (“ritenuto che l'accordo non risponda all'interesse dei figli minori, in quanto non prevede una regolamentazione dettagliata delle visite padre-figli infrasettimanali;
ritenuta la rilevanza di un calendario dettagliato, in considerazione dell'età e dell'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e necessario, in caso di disaccordo tra i coniugi;
esprime allo stato salvo integrazioni parere contrario all'accoglimento del ricorso”), le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che venivano integrate come da verbale. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda, intesa rivolta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte seconda dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74,
e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, di cui al ricorso, integrate da ultimo all'udienza del 14.1.25.
Nel ricorso introduttivo, le parti hanno pattuito:
“1. Le figlie minori, e , sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre e con diritto del padre di avere con sé le figlie padre per due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola, week end alternati con pernotto;
15 giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro il giorno 15.5.di ogni anno;
metà delle vacanze pasquali e natalizie, un anno Natale e l'anno successivo Pasqua;
2. La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra ; Controparte_1
3. Il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € 500,00 a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo per il mantenimento delle figlie minorenni e , sino a quando le stesse Per_1 Per_2
non saranno economicamente autosufficienti, e ciò entro il giorno 5 ( cinque) di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
4. Il IG. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non Parte_1
coperte da SSN, di istruzione e ludico sportivo previamente concordate con la madre;
2
5. L'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra nella misura del 100%; CP_1
6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi forma di assegno per sé in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7. Le competenze legali relative al presente atto ed alla successiva fase processuale sono interamente compensate tra le parti.”
All'udienza del 14.1.25, le parti hanno integrato le predette condizioni, prevedendo:
“Il padre avrà con sé le minori due pomeriggi a settimana il martedì e giovedì dalle ore 14:00 all'uscita di scuola alle ore 20:00, weekend alternati con pernotto dal venerdì sera dalle ore 19:00 fino alla domenica alle ore 19:00; 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 5 del mese di maggio;
vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la precisazione che per l'anno 2025 le minori saranno nel primo periodo (24.12.25 -30.12.25) con la madre;
vacanze pasquali ad anni alterni con la precisazione che per l'anno in corso le minori saranno con la mamma;
compleanni ed onomastici dei genitori li trascorreranno con le figlie e compleanni ed onomastici dei figli con il principio dell'alternanza salvo diversi accordi.
L'assegno di mantenimento per le figlie è aumentato ad euro 530,00 mensili tenuto conto della rivalutazione maturata dalla sentenza di separazione. Spese straordinarie per le figlie al 50% come da protocollo del Tribunale di Napoli assegno unico per le figlie che attualmente ammonta a circa
€ 250,00 totali sarà percepito interamente dalla madre.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra – come integrati-non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai ricorrenti a NAPOLI il 25/05/2009 (atto n. 42, parte II, s. A, sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 17/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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