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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4236/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
nato a Caserta, il [...], in [...] e quale genitore esercente Parte_1 la potestà genitoriale di , nato ad [...] il [...], elett.te domiciliato in Persona_1
SC (CE), alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Cantone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in arri;
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t., con sede legale in Reggio Emilia, Controparte_1 alla via Emilia S. Pietro n. 4, elett.te domiciliata in Napoli, alla via Costantinopoli n. 33, presso lo studio degli avv.ti Urbano Fabio Cardarelli e Alessandro Cardarelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto atto di precetto di pagamento di € 182.224,73 in virtù del contratto di mutuo ipotecario del
5.04.2012 (rep. 96144, racc. 19660), si opponeva a tale precetto eccependo:
1) la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate, non avendo la banca esecutante indicato né le rate insolute né le modalità di calcolo degli interessi;
2) la nullità del contratto di mutuo per il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. e dalla delibera del C.I.C.R. del 22.04.1995; 2
3) la nullità del contratto di mutuo ex artt. 117 T.U.B. per omessa allegazione del documento di sintesi;
4) l'usurarietà degli interessi di mora;
5) la nullità del T.A.E.G. ex artt. 117 T.U.B. per non corretto calcolo del TAEG
(omessa indicazione dei costi del contratto di assicurazione);
6) la nullità del T.A.N. ex art. 117 T.U.B, per applicazione di un tasso di interesse difforme da quanto pattuito nel contratto;
7) la nullità del contratto per l'applicazione del regime composto degli interessi senza alcuna pattuizione delle parti;
8) la nullità parziale ex art. 33 e 36 cod. cons. delle clausole del contratto di mutuo.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo e l'inefficacia del precetto in quanto nulla era dovuto.
Con comparsa di costituzione depositata il 10.10.2024, si costituiva Controparte_1 la quale eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di opposizione, attesa la relativa qualificazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in quanto relativa alla regolarità formale del precetto), e l'infondatezza dei restanti motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Con provvedimento del 18.09.2025, pronunciato alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, la presente azione va qualificata interamente come opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. atteso che il ricorrente si duole della validità ed efficacia del titolo esecutivo e del quantum precettato.
1) Partendo dal primo motivo di opposizione, il eccepisce l'indeterminatezza della Pt_1 somma precettata in quanto la banca esecutante non ha indicato nel precetto né le rate insolute, né le modalità di calcolo degli interessi.
Sul punto è dirimente la mancata produzione, da parte dell'opponente, del precetto che non consente a questo giudice alcuna valutazione sul punto.
In ogni caso e ad abuntantiam, va rilevato che, nell'atto di precetto, è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo e, quindi, della somma che si ritiene debba essere pagata. Non è, invece, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare. purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito (in tal senso Cass., ord., n. 8906 del 2022; Cass., n. 4008 del 2013; Cass., n. 11281 del 1993).
Il motivo, pertanto, è infondato. 3
2) Circa il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità dei mutui fondiari previsto dall'art. 38 T.U.B.
Anche in tal caso va rilevato che parte opponente non produce neanche il contratto di mutuo (depositato però da controparte), né alcuna documentazione probante la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate (né ha ben articolato mezzi istruttori).
Sul punto, occorre rilevare che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (in tal senso Cass., SS.UU., n. 33719 del 2022; Cass., n. 7949 del 2023).
Anche tale motivo di opposizione è, quindi, infondato.
3) Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente deduce la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 117 T.U.B. per omessa allegazione del documento di sintesi al contratto di mutuo, in violazione della Delibera C.I.C.R 4 marzo 2003, che prevedono che il contratto bancario debba essere corredato da un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali e contenga l'Indicatore di Costo Sintetico (ISC).
Sul punto occorre rilevare il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha svolge una funzione meramente informativa;
di conseguenza, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti (e dunque fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (in tal senso Cass., ord., n. 14000 del 2023).
Anche tale motivo, pertanto, è infondato.
4) Con il quarto motivo di opposizione, il eccepisce l'usurarietà del tasso degli Pt_1 interessi moratori in quanto gli stessi sarebbero stati calcolati sull'intera rata, maggiorata anche dalle spese di incasso, con conseguente superamento del tasso soglia dell'usura. 4
Invero, tale contestazione appare estremamente generica, non essendo nemmeno allegato dall'opponente un diverso criterio di calcolo degli stessi, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi individuati dal D.M. di riferimento.
Il motivo è pertanto infondato, non essendo stato soddisfatto l'onere di allegazione dei fatti alla base della propria pretesa da parte dell'opponente.
5) Con il quinto motivo di opposizione, parte opponente deduce la non corretta indicazione del T.A.E.G. poiché sottostimato rispetto a quello realmente applicato al contratto di finanziamento, tale da impedire la valutazione della convenienza delle condizioni economiche proposte e conseguente nullità della clausola per inosservanza dell'art. 117, comma 6, T.u.b.
La contestazione però appare generica perché non supportata da alcun conteggio, limitandosi l'opponente a sostenere che non sia stato possibile un confronto comparativo e da tanto discenderebbe che nulla è dovuto.
In ogni caso, un'eventuale pubblicità ingannevole della banca potrebbe tutt'al più attribuire all'opponente il diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma giammai comportare la nullità dei contratti.
Pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
6) Le stesse argomentazioni di cui al punto precedente valgono anche per il sesto motivo di opposizione con cui l'opponente eccepisce l'applicazione di un T.A.N. più elevato di quello pattuito nel contratto, con conseguente nullità della clausola ex art. 117 T.U.B.
In ogni caso, l'applicazione di un T.A.N. maggiore rispetto a quello risultante dal contratto non può essere causa di nullità della relativa clausola contrattuale, atteso che il T.A.N. è indicato espressamente nel mutuo fondiario in atti, potendo essere al più, ove accertata, fonte di pretese restitutorie nei confronti della banca.
Anche tale motivo, dunque, è infondato.
7) Con il settimo motivo è eccepita l'illegittimità dell'ammortamento alla francese.
In via assorbente va rilevato che l'eccezione è oltremodo generica.
Ad abuntantiam, si rileva sul punto che, nei contratti di mutuo, in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale: la rata di ammortamento è, più precisamente, composta da una quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo e da una quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitali vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva. 5
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito;
il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
il numero dei periodi di pagamento. La rata discende così matematicamente da questi elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale, nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Tali osservazioni aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese nascano in realtà da una completa mancata comprensione di tale modus operandi, poiché tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
di modo che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c.
L'opponente evidentemente confonde il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (cioè, quello indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).
In definitiva, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate 6
precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione” (Cass., ord., n. 7382 del 2025).
Pertanto, anche tale doglianza è infondata.
8) Con l'ultimo motivo di opposizione, il eccepisce la nullità parziale delle Pt_1 clausole vessatorie contenute nel contratto. Tale allegazione, tuttavia, è estremamente generica, in quanto l'opponente non indica quali clausole del contratto di mutuo sarebbero da considerarsi violative degli artt. 33 o 36 cod. cons.
Anche tale motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi, tranne quella istruttoria per cui si considera il valore minimo (non essendosi espletata alcuna attività) dello scaglione di riferimento in base al valore del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, m.o.t. in tirocinio mirato presso la scrivente.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
nato a Caserta, il [...], in [...] e quale genitore esercente Parte_1 la potestà genitoriale di , nato ad [...] il [...], elett.te domiciliato in Persona_1
SC (CE), alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Cantone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in arri;
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t., con sede legale in Reggio Emilia, Controparte_1 alla via Emilia S. Pietro n. 4, elett.te domiciliata in Napoli, alla via Costantinopoli n. 33, presso lo studio degli avv.ti Urbano Fabio Cardarelli e Alessandro Cardarelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto atto di precetto di pagamento di € 182.224,73 in virtù del contratto di mutuo ipotecario del
5.04.2012 (rep. 96144, racc. 19660), si opponeva a tale precetto eccependo:
1) la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate, non avendo la banca esecutante indicato né le rate insolute né le modalità di calcolo degli interessi;
2) la nullità del contratto di mutuo per il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. e dalla delibera del C.I.C.R. del 22.04.1995; 2
3) la nullità del contratto di mutuo ex artt. 117 T.U.B. per omessa allegazione del documento di sintesi;
4) l'usurarietà degli interessi di mora;
5) la nullità del T.A.E.G. ex artt. 117 T.U.B. per non corretto calcolo del TAEG
(omessa indicazione dei costi del contratto di assicurazione);
6) la nullità del T.A.N. ex art. 117 T.U.B, per applicazione di un tasso di interesse difforme da quanto pattuito nel contratto;
7) la nullità del contratto per l'applicazione del regime composto degli interessi senza alcuna pattuizione delle parti;
8) la nullità parziale ex art. 33 e 36 cod. cons. delle clausole del contratto di mutuo.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo e l'inefficacia del precetto in quanto nulla era dovuto.
Con comparsa di costituzione depositata il 10.10.2024, si costituiva Controparte_1 la quale eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di opposizione, attesa la relativa qualificazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in quanto relativa alla regolarità formale del precetto), e l'infondatezza dei restanti motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Con provvedimento del 18.09.2025, pronunciato alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, la presente azione va qualificata interamente come opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. atteso che il ricorrente si duole della validità ed efficacia del titolo esecutivo e del quantum precettato.
1) Partendo dal primo motivo di opposizione, il eccepisce l'indeterminatezza della Pt_1 somma precettata in quanto la banca esecutante non ha indicato nel precetto né le rate insolute, né le modalità di calcolo degli interessi.
Sul punto è dirimente la mancata produzione, da parte dell'opponente, del precetto che non consente a questo giudice alcuna valutazione sul punto.
In ogni caso e ad abuntantiam, va rilevato che, nell'atto di precetto, è necessaria e sufficiente l'indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo e, quindi, della somma che si ritiene debba essere pagata. Non è, invece, necessario a pena di nullità enunciare il provvedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare. purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito (in tal senso Cass., ord., n. 8906 del 2022; Cass., n. 4008 del 2013; Cass., n. 11281 del 1993).
Il motivo, pertanto, è infondato. 3
2) Circa il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità dei mutui fondiari previsto dall'art. 38 T.U.B.
Anche in tal caso va rilevato che parte opponente non produce neanche il contratto di mutuo (depositato però da controparte), né alcuna documentazione probante la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate (né ha ben articolato mezzi istruttori).
Sul punto, occorre rilevare che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (in tal senso Cass., SS.UU., n. 33719 del 2022; Cass., n. 7949 del 2023).
Anche tale motivo di opposizione è, quindi, infondato.
3) Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente deduce la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 117 T.U.B. per omessa allegazione del documento di sintesi al contratto di mutuo, in violazione della Delibera C.I.C.R 4 marzo 2003, che prevedono che il contratto bancario debba essere corredato da un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali e contenga l'Indicatore di Costo Sintetico (ISC).
Sul punto occorre rilevare il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha svolge una funzione meramente informativa;
di conseguenza, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti (e dunque fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (in tal senso Cass., ord., n. 14000 del 2023).
Anche tale motivo, pertanto, è infondato.
4) Con il quarto motivo di opposizione, il eccepisce l'usurarietà del tasso degli Pt_1 interessi moratori in quanto gli stessi sarebbero stati calcolati sull'intera rata, maggiorata anche dalle spese di incasso, con conseguente superamento del tasso soglia dell'usura. 4
Invero, tale contestazione appare estremamente generica, non essendo nemmeno allegato dall'opponente un diverso criterio di calcolo degli stessi, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi individuati dal D.M. di riferimento.
Il motivo è pertanto infondato, non essendo stato soddisfatto l'onere di allegazione dei fatti alla base della propria pretesa da parte dell'opponente.
5) Con il quinto motivo di opposizione, parte opponente deduce la non corretta indicazione del T.A.E.G. poiché sottostimato rispetto a quello realmente applicato al contratto di finanziamento, tale da impedire la valutazione della convenienza delle condizioni economiche proposte e conseguente nullità della clausola per inosservanza dell'art. 117, comma 6, T.u.b.
La contestazione però appare generica perché non supportata da alcun conteggio, limitandosi l'opponente a sostenere che non sia stato possibile un confronto comparativo e da tanto discenderebbe che nulla è dovuto.
In ogni caso, un'eventuale pubblicità ingannevole della banca potrebbe tutt'al più attribuire all'opponente il diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma giammai comportare la nullità dei contratti.
Pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
6) Le stesse argomentazioni di cui al punto precedente valgono anche per il sesto motivo di opposizione con cui l'opponente eccepisce l'applicazione di un T.A.N. più elevato di quello pattuito nel contratto, con conseguente nullità della clausola ex art. 117 T.U.B.
In ogni caso, l'applicazione di un T.A.N. maggiore rispetto a quello risultante dal contratto non può essere causa di nullità della relativa clausola contrattuale, atteso che il T.A.N. è indicato espressamente nel mutuo fondiario in atti, potendo essere al più, ove accertata, fonte di pretese restitutorie nei confronti della banca.
Anche tale motivo, dunque, è infondato.
7) Con il settimo motivo è eccepita l'illegittimità dell'ammortamento alla francese.
In via assorbente va rilevato che l'eccezione è oltremodo generica.
Ad abuntantiam, si rileva sul punto che, nei contratti di mutuo, in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale: la rata di ammortamento è, più precisamente, composta da una quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo e da una quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitali vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva. 5
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito;
il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
il numero dei periodi di pagamento. La rata discende così matematicamente da questi elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale, nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Tali osservazioni aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese nascano in realtà da una completa mancata comprensione di tale modus operandi, poiché tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
di modo che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c.
L'opponente evidentemente confonde il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (cioè, quello indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).
In definitiva, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate 6
precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione” (Cass., ord., n. 7382 del 2025).
Pertanto, anche tale doglianza è infondata.
8) Con l'ultimo motivo di opposizione, il eccepisce la nullità parziale delle Pt_1 clausole vessatorie contenute nel contratto. Tale allegazione, tuttavia, è estremamente generica, in quanto l'opponente non indica quali clausole del contratto di mutuo sarebbero da considerarsi violative degli artt. 33 o 36 cod. cons.
Anche tale motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi, tranne quella istruttoria per cui si considera il valore minimo (non essendosi espletata alcuna attività) dello scaglione di riferimento in base al valore del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, m.o.t. in tirocinio mirato presso la scrivente.