Articolo 63 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 62Articolo 64
Versione
30 luglio 1978
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Versione
30 dicembre 1998
Art. 63. (Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58 non e' aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24.
Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1998
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