Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri, all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.02.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F. ) e in Parte_1 C.F._1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ER (AO), Via
Circonvallazione n. 75 (P.IVA , entrambi rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. Isabella ZANETTI;
- opponenti
-
e
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Sindaco metropolitano e legale rappresentante pro tempore rappresentata e di- fesa dal funzionario delegato dal Sindaco metropolitano Persona_1
-opposta -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa;
violazione dell'art. 193 del
D.lgs. n. 152/2006, così come sanzionata dal successivo art. 258 comma 4 del medesimo decreto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno così concluso:
per parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ivrea, NEL MERITO:- dichiarare l'inesistenza della notifica dell'ordinanza
1
a mezzo pec al domicilio digitale della - dichiarare Parte_1 CP_1
nulla/annullare l'ordinanza ingiunzione n. 400/2021 della Controparte_3
del 17.09.2024, notificata a mezzo pec in data 24.09.2024, poiché ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011 non vi sono prove sufficienti della responsabilità degli opponenti;
IN OGNI CASO:- col favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”;
per parte resistente: “chiede a codesto Ill.mo Tribunale di respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, con-fermando l'ordinanza-ingiunzione opposta, nei confronti della società obbligata in solido. Con compensazione totale delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
e la società ha proposto opposizione ex art. Parte_1 CP_1
6 del d.lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza n. 400/2021 del 17.09.2024 con la quale la ha contestato la violazione dell'art. 193 Controparte_3
comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006, così come sanzionata all'art. 258 comma 4 del medesimo decreto, “in quanto il giorno 6 luglio 2021, alle ore 10:28, presso lo svincolo autostradale di Volpiano dell'Autostrada A5 Torino/Courmayeur, con veicolo targato DC579LS, il signor “effettuava un trasporto da EN Parte_1
RE (TO) a Verres (AO) di rifiuti non pericolosi, senza il prescritto formulario identificativo. Peso accertato presso di a “ sita in Volpiano, pari a 1260 kg di metalli Pt_2
vari, superando quindi i 30 kg previsti per l'esenzione”.
Con la predetta ordinanza è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro
1.600,00 oltre spese del procedimento.
2 Gli opponenti hanno formulato due motivi di censura, contestando da un lato l'inesistenza della notificazione a e, dall'altro, l'insussistenza della Parte_1
violazione contestata allegando, in estrema sintesi e per quel che rileva in questa sede, come al momento dell'accertamento svolto dalla Polizia Stradale il traporto non avesse ad oggetto rifiuti “ma del materiale ferroso” dalla sede di EN
RE (TO) a quella di ER (AO) della allegando il DDT n. 199 CP_1
del 06.07.2021.
La si è costituita, contestando le argomentazioni Controparte_3
dell'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
In difetto di istanze istruttorie, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
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Deve essere in primo luogo respinto il motivo di censura inerente alla
“inesistenza della notificazione” dell'ordinanza ingiunzione effettuata all'opponente presso il domicilio digitale della società Nolom s.r.l. Parte_1
Al riguardo giova dapprima ricordare come la Suprema Corte (cfr. S.U.,
SENTENZA 20 luglio 2016, n.14916), nell'affrontare la questione dibattuta inerente alla distinzione tra notificazione inesistente e notificazione nulla, abbia affermato come l'inesistenza della notificazione sia configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e
3 semplicemente al mittente (cfr. più di recente Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 29729 del 15/11/2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo,
a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.
Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, deve escludersi che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione eseguita all'indirizzo di pec della società opponente, di cui è socio, possa qualificarsi come inesistente, dovendo, di contro, al più essere sussunta nell'ambito della categoria della invalidità.
Ciò posto, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l'art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 cod. proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo (cfr. tra le tante Cass. sez.
6 -2 sentenza n. 20975 del 06.10.2014; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 10185 del 27/04/2018).
È parimenti infondato il secondo motivo di censura.
Giova rilevare come il fatto nella sua verificazione storica, ovverosia il trasporto di materiale senza il prescritto formulario, da un lato non sia contestato dalla parte opponente stessa e, dall'altro, risulti pienamente dimostrato dall'esame del verbale di accertamento di violazione emesso dal personale della Polizia di Stato.
Del pari, l'assenza del formulario è stata oggetto di confessione stragiudiziale da parte dell'opponente nel corso del controllo di polizia amministrativa Parte_1
4 e tale circostanza fa piena prova, fino a querela di falso (“ho lasciato il formulario in ditta”).
Gli opponenti, di contro, per contrastare le conclusioni cui sono pervenuti gli operanti, hanno allegato dapprima in sede di scritti difensivi e successivamente con l'atto introduttivo del giudizio come l'oggetto del trasporto non fosse costituito da “rifiuti non pericolosi” bensì da “materiali di magazzino di vario genere destinati ad essere smistati, inventariati e stoccati in magazzino in vista della loro futura utilizzazione”, producendo solamente in sede di opposizione il correlato documento di trasporto, non esibito agli Agenti operanti durante l'accertamento.
La suddetta prospettazione non solo è rimasta sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio, bensì contrasta apertamente con le risultanze dell'accertamento di violazione.
Orbene, pur volendo prescindere da ogni valutazione in merito alla evidente contraddittorietà nel comportamento dell'opponente stesso, il quale dapprima in sede di accertamento rappresenta di aver “dimenticato” il formulario di identificazione del materiale trasportato, sull'evidente presupposto non solo che il medesimo documento fosse stato in precedenza predisposto bensì che il materiale fosse classificabile come “rifiuto”, e successivamente allega di aver predisposto il diverso DDT, essendo materiale di magazzino, risulta assolutamente sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio, anche solo in termini indiziari, la circostanza secondo cui il materiale trasportato fosse integralmente classificabile come sottoprodotto e come tale escluso dall'obbligo di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006.
Depone in senso contrario dapprima l'esame delle fotografie allegate all'accertamento di violazione, da cui si evince chiaramente la natura del materiale sussumibile nel novero di rifiuti, così come classificati dall'art. 184 del
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
5 A ciò si aggiunga come la parte opponente non abbia allegato e conseguentemente fornito alcun elemento probatorio che consenta di poter classificare tutti i prodotti rinvenuti nel novero di un generico materiale di magazzino.
A fronte del contenuto del verbale di accertamento di violazione, che anche in parte qua fa piena prova fino a querela di falso, nella parte in cui il materiale viene descritto all'esito della pesatura come “1260 KG di metalli”, non assume rilievo dirimente il documento di trasporto prodotto solo in sede di opposizione, laddove si descrive in forma assolutamente generica e non circostanziata l'oggetto del trasporto.
A tal riguardo si osservi come l'art. 184 bis del decreto legislativo citato, nel descrivere le caratteristiche che deve aver un materiale per essere considerato sottoprodotto e non rifiuto, è particolarmente stringente e tali presupposti non possono dirsi integrati nel caso di specie o quanto meno non risulta fornita alcuna prova da parte degli opponenti (cfr. art. 184 bis “1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana…).
A ciò si aggiunga come l'art. 193 comma 20 nella formulazione ratione temporis vigente al momento dell'illecito, laddove dispone che “per le attività di cui all'articolo
230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al 6 fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso
o volume, il luogo di destinazione”, prevede espressamente che il documento di trasporto non possa in alcun modo sostituire il formulario ma al più integrarlo.
Quanto alla natura dell'illecito contestato ed alla ratio della disposizione violata, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui i formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario;
ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/04/2022, n. 12774).
Del pari, l'omessa sottoscrizione, nel formulario di identificazione, del produttore dei rifiuti, elude il rigore formale della normativa la quale, pertanto, non consente la sua sostituzione con quella di un delegato, specie se si tratti del trasportatore o del destinatario dei rifiuti. In tal caso, in tema di violazioni sanzionate in via amministrativa e presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, deve escludersi l'ignoranza inevitabile delle norme previste dal D.lgs. n. 152/2006, art. 193 Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 14/04/2022, n. 12208).
In definitiva, dunque, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata anche nella parte in cui ha determinato l'importo della sanzione dei limiti del minimo previsto dalla disposizione allora vigente (art. 258 comma 4 “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 7 da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”).
In difetto di domanda di condanna, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 429 c.p.c.
respinge l'opposizione spiegata da e dalla Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 400/2021 del 17.09.2024 emessa dalla
[...]
; Controparte_3
compensa integralmente le spese tra le parti;
Ivrea, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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