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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/09/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.12.2024, assunto in decisione in data 15.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Arianna Beatrice Salvadori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Merate (Lc), via Collegio A.
Manzoni, 2;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Paolo Mario Giudici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lentate sul Seveso (MB) in via Roma
n. 29;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra e Parte_1 dal Sig. in data 05.09.1998 in Cantù, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Parte_2 comune al n. 84 P. 2 S. A anno 1998, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Cantù, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Lentate Sul Seveso (MB), via
San Michele Del Carso, 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di , che è Parte_2 proprietario della stessa, nell'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, o non sopraggiungeranno diverse esigenze abitative per motivi personali, di studio o di lavoro.
2. Confermare integralmente a carico del Sig. il mantenimento ordinario e straordinario Parte_2
Per delle figlie e , sino alla loro completa autosufficienza economica. Per_2
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 5.9.1998 a Cantù; Parte_1 Parte_2
Per
- Dall'unione sono nate , in data 06.08.2000 e , in data 18.07.2005. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 27.1.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (20.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per morali e materiali dei figli ( , 06.08.2000 e , 18.07.2005, maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 9.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cantù in data 5.9.1998 (Atto n. 84, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Cantù), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cantù, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.12.2024, assunto in decisione in data 15.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Arianna Beatrice Salvadori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Merate (Lc), via Collegio A.
Manzoni, 2;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Paolo Mario Giudici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lentate sul Seveso (MB) in via Roma
n. 29;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra e Parte_1 dal Sig. in data 05.09.1998 in Cantù, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Parte_2 comune al n. 84 P. 2 S. A anno 1998, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Cantù, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Lentate Sul Seveso (MB), via
San Michele Del Carso, 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di , che è Parte_2 proprietario della stessa, nell'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, o non sopraggiungeranno diverse esigenze abitative per motivi personali, di studio o di lavoro.
2. Confermare integralmente a carico del Sig. il mantenimento ordinario e straordinario Parte_2
Per delle figlie e , sino alla loro completa autosufficienza economica. Per_2
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 5.9.1998 a Cantù; Parte_1 Parte_2
Per
- Dall'unione sono nate , in data 06.08.2000 e , in data 18.07.2005. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 27.1.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (20.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per morali e materiali dei figli ( , 06.08.2000 e , 18.07.2005, maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 9.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cantù in data 5.9.1998 (Atto n. 84, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Cantù), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cantù, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4