Decreto cautelare 2 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2020
Sentenza 30 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/09/2022, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 02504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01993/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2019, proposto dalla Ga.Da.Bookstore di RO LF & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Alfonso Mastromarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del provvedimento prot. n. 15567 del 31 ottobre 2019, notificato in pari data a mezzo pec, con cui il Segretario Generale del MIBACT ha disposto, si sensi degli artt.9 DPCM n.187/2016 e 21- quater L. n.241/90, la cancellazione in via cautelare della GA.DA. Bookstore dall’‟elenco esercenti “18 App” per la durata di 18 mesi;
- del conseguente e connesso provvedimento prot. 17398 -P del 14.11.2019, notificato in pari data a mezzo pec, con cui il Direttore Generale del MIBACT ha proceduto in via cautelare alla sospensione dei pagamenti fino alla concorrenza dell’importo di Euro 1.472,50 per un periodo di 18 mesi;
- nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi il processo verbale di contestazione di illecito amministrativo e la nota di trasmissione dello stesso prot. n. 253402 del 21.10.2019 della Guardia di Finanza di Avellino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività culturali;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il ricorrente impugna i provvedimenti di sospensione in via cautelare dello stesso dall’elenco degli esercenti “18App” e dal pagamento di eventuali fatture fino a concorrenza di un importo di 1.472,50 euro, per un periodo di 18 mesi;
- con ordinanza n. 43/2020 di questo Tribunale è stata rigettata la domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris ;
- con atto notificato all’Amministrazione il 15 settembre 2022, in prossimità dell’udienza pubblica fissata per la decisione di merito, la parte ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo altresì la compensazione delle spese;
- l’Amministrazione non si è opposta;
Ritenuto pertanto di:
- dichiarare estinto il giudizio;
- compensare le spese tra le parti, considerato l’esito in rito del giudizio e l’avvenuta restituzione delle somme in data 14 maggio 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Raffaele Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO