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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10139 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 44123/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
e
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Pistilli e Biagio Bertolone,
[...] giusta delega allegata al ricorso,
RICORRENTI
contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo per procura generale alle liti per atto Notaio dott. del 9/7/2024, Persona_1
RESISTENTE
nonché contro
- tutti i vincitori della procedura di mutamento del profilo pubblicata con nota prot. GB/97955 del 7/12/2023 e definita con D.D. 2319 del 27/12/2023,
- tutti i vincitori della procedura di mutamento del profilo pubblicata con nota prot. n. GB 62171 del 25/7/2024 e definita con D.D. n. 1594 del 26/8/2024,
- tutti i destinatari dei provvedimenti di mutamento di profilo su istanza di parte deliberati con D.D. 77300 del 2/10/2024, D.D. 111073 del 18/11/2024, D.D. 118494 del 6/12/2024 e D.D.119627 dell'11/12/2024.
CONTUMACI
OGGETTO: mutamento profilo professionale in Coordinatore Pedagogico;
ripetizione della procedura di mutamento profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 2/12/2024 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio e, premesso di CP_1 esserne dipendenti con profilo di Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici, in possesso di diploma magistrale o di laurea in corsi non afferenti alle classi pedagogiche o equipollenti, hanno censurato di illegittimità la D.D. del 7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955, la D.D. del 27/12/2023 Prot. GB/104272/2023 e la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, le quali hanno loro impedito di partecipare alla Procedura di mutamento profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico, in spregio alla normativa statale e regionale, in particolare contenuta all'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 e all'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020. Tanto premesso e rappresentato, i ricorrenti hanno domandato di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte la illegittimità e nullità della Determinazione Direttoriale del 7 dic. 2023, Prot. G.B./2023/0097955; della Determinazione Direttoriale del 27 dic. 2023, Prot. GB/104272/2023; della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021; e per l'effetto disapplicarle ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001; 2. Condannare in persona del Sindaco pro tempore al CP_1 mutamento del profilo professionale dei ricorrenti in quello di “Coordinatore Pedagogico”, con attribuzione delle relative funzioni e retribuzioni accessorie sin dal 27 dic. 2023 e/o condannare l'Amministrazione alla ripetizione della procedura di mutamento del profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico, accertando e riconoscendo che i ricorrenti sono in possesso dei titoli per parteciparvi ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, della Legge
2 regionale 5 agosto 2020, n. 7 e del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2019 -2021, del 16 nov. 2022; 3. Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”. Ai fini della integrazione del contraddittorio, parte ricorrente ha domandato di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami ai potenziali controinteressati, individuati nei dipendenti vincitori della procedura di mutamento profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico, avviata con la D.D. del 7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, associandosi al rilievo di necessaria integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti dei controinteressati, eccependo l'improcedibilità del ricorso limitatamente alla domanda di condanna dell'Amministrazione al mutamento del profilo professionale delle ricorrenti e e, nel Pt_17 Pt_21 Pt_22 merito, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle doglianze di parte ricorrente, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami, nessuno si costituiva, nonostante il rituale adempimento delle prescrizioni dettate, sicché debbono qui dichiararsi contumaci. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente allegata agli scritti difensivi. Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Il D.Lgs. n. 65/2017, rubricato “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ha inteso istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al dichiarato fine di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ai bambini dalla nascita fino ai sei anni;
in particolare, è previsto che il Sistema integrato di educazione e di istruzione: “g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale” (art. 1). A tale fine, è prevista la istituzione di appositi “Poli per l'infanzia”, destinati ad accogliere “in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno” (art. 3).
3 Tra i dichiarati obiettivi strategici, sono indicati “e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia”, essendo richiesto “il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”, nonché “g) il coordinamento pedagogico territoriale” (art. 4, lett. e, g). Tra i compiti e le funzioni attribuiti agli Enti locali, è previsto che questi
“attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati” (art. 7, lett. d). E', inoltre, istituito un apposito “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione” per la progressiva attuazione del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, le cui risorse sono distribuite dal Controparte_2 direttamente ai Comuni, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione,
“secondo i seguenti principi fondamentali: (...) e) la funzione di coordinamento pedagogico” (art. 12). Infine, l'art. 14 dell'intervento normativo in esame, contenente le “Norme transitorie e finali”, ha previsto, per quanto di interesse ai commi 3 e 3-bis, che:
“3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia gli ulteriori titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022. 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
4 3. La Legge Regionale Lazio n. 7/2020, rubricata “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” ha previsto, all'art. 14, l'istituzione della figura del “Coordinatore Pedagogico”, rinviando ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione dei suoi compiti e funzioni. Al comma 2 della norma è stabilito: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3-bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. Al successivo art. 18 sono previsti i “Coordinamenti pedagogici territoriali”: “Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento”. Infine, l'art. 56, contenente “Disposizioni transitorie e finali”, ha stabilito, al comma 4:
“4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. La Legge Regionale Lazio n. 20/2024, con l'art. 40, comma 1, ha inserito dopo il citato comma 4 un comma 4-bis, che nella formulazione originaria prevedeva: “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia delle competenze acquisite e del ruolo svolto, possono continuare a svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico delle strutture pubbliche e private accreditate dei servizi educativi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto tale funzione in maniera continuativa da almeno tre anni”. Successivamente, l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale Lazio n. 2/2025 ne ha modificato il testo nel seguente: “4-bis Ai fini del contenimento della spesa pubblica e della salvaguardia occupazionale, possono svolgere le funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgevano tale funzione da almeno tre anni in maniera continuativa”.
5 4. La Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, intendendo dare attuazione alla Legge Regionale Lazio n. 7/2020, ha promosso l'istituzione della figura del Coordinatore pedagogico e dei Coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, come meglio specificato all'Allegato A del provvedimento. È così previsto, quanto al “Coordinatore pedagogico”, che esso eserciti le seguenti funzioni:
“1. coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2020; 2. garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
3. garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
4. garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28 della l.r.7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
5. assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi (...);
6. cura l'aggiornamento della carta dei servizi di cui all'articolo 29 dellal.r.7/2020; 7. assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli;
8. partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'articolo 46 l.r.7/2020 e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;
9. partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 18 della l.r.7/2020, per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia; 10. cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari”. È, infine, espressamente stabilito che “per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti. L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni”.
5. In esatto adempimento, all'esito della procedura di progressione verticale tra le aree del personale non dirigente di per il profilo di CP_1
“Funzionario Coordinatore Pedagogico”, ritenuta la necessità di reperire ulteriori risorse da ascrivere al citato profilo e destinare al servizio presso le strutture educativo-scolastiche capitoline (Nidi e Scuole dell'Infanzia), ai sensi dell'art. 94 bis del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, con D.D. del 7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955 avviava una procedura di mutamento CP_1 profilo professionale, riservata al personale di ruolo con profilo di Funzionario Servizi Educativi. Tra i requisiti di partecipazione, era previsto il “possesso di laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. 6 6. Gli odierni ricorrenti – con l'unica eccezione delle ricorrenti Pt_17
e – presentavano domanda di partecipazione, ma, con D.D. Pt_21 Pt_22 del 27/12/2023 Prot. erano esclusi, unitamente ad altri CP_3 dipendenti di cui all'Allegato B, in quanto non in possesso dei titoli di studio richiesti, bensì di diploma magistrale o diploma di laurea in corsi non afferenti alle classi pedagogiche o equipollenti.
6.1 Agendo in giudizio, hanno censurato di illegittimità la D.D. del
7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955, la D.D. del 27/12/2023 Prot. GB/104272/2023 e la precedente Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, per contrasto alla normativa statale e regionale, in particolare contenuta all'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 e all'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020.
7. Il nodo interpretativo, sul quale le parti qui controvertono, risiede nell'interpretazione del disposto di cui all'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 - a mente del quale, come sopra visto: “3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto” - come ripreso dall'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020, che ha previsto che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3-bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. La parte ricorrente ritiene che la riserva contenuta nella legge regionale non possa che indicare che per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico sia, sì, necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, ma che, in via transitoria, le medesime funzioni possano essere svolte altresì da coloro che sono in possesso di titoli di studio differenti, precedentemente abilitanti, conseguiti entro la data in vigore del D.Lgs. n. 65/2017.
8. La medesima questione interpretativa era già stata sottoposta al Giudice amministrativo da colleghi degli odierni ricorrenti, coinvolti nella prima fase della selezione, i quali avevano impugnato l'avviso di indizione della procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di CP_1 pubblicata il 24/7/2023, finalizzata alla copertura di n.
2.055 posti in diversi profili professionali, di cui n. 300 progressioni nel profilo “Funzionario Coordinatore Pedagogico”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, lett. b) viene previsto per il profilo di Coordinatore Pedagogico il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti. Con sentenze nn. 6026/2024 e 6028/2024 del 27/3/2024 il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi, osservando:
7 “9. In via preliminare si rileva come sia generalmente riconosciuta, in capo alle pubbliche amministrazioni, un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito di una procedura concorsuale purché, detta scelta, sia finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico e non palesemente arbitraria o illogica (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 75; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8239). In particolare, si reputano legittime la fissazione di requisiti o la valutabilità di determinati titoli coerenti con la professionalità che i vincitori della selezione saranno chiamati a ricoprire (Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2003, n. 5457).
10. Nel caso che ci occupa non appare illogico o del tutto arbitrario che l'amministrazione resistente abbia ritenuto di richiedere il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti per l'accesso al profilo di Coordinatore Pedagogico. Con la procedura concorsuale contestata, infatti, l'amministrazione resistente ha inteso selezionare una figura dotata di specifiche professionalità, con particolare riferimento alle capacità di coordinamento pedagogico in ambito scolastico.
11. D'altro canto, la L.R. Lazio n. 7/2020, all'articolo 14, introduce la figura del Coordinatore Pedagogico, contemplando come necessario per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico il possesso della laurea magistrale in classi pedagogiche.
12. Anche la D.G.R. Lazio n. 61/2021 contempla come necessario per il Coordinatore Pedagogico il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.
13. Sulla base dei richiamati riferimenti normativi, la scelta dell'Amministrazione comunale concernente la richiesta del requisito della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti non appare né illogica né arbitraria bensì conforme ai criteri che hanno ispirato l'introduzione della figura in esame.
14. La complessità delle funzioni attribuite alla figura del Coordinatore Pedagogico si può evincere anche dagli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia”, elaborati dal secondo cui: Controparte_2
“La qualità del servizio educativo per l'infanzia è garantita anche dall'attività del coordinatore pedagogico, che fa parte integrante del gruppo di lavoro e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e collegiale, ed è in alcune realtà trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia comunali o privati. La presenza del coordinatore pedagogico in un servizio educativo è un requisito indispensabile per l'accreditamento. La funzione, che richiede una professionalità complessa, si realizza attraverso compiti di diversa natura che vanno dall'educativo, all'organizzativo, all'amministrativo e che sono attribuiti in misura diversa nelle diverse situazioni territoriali e a seconda degli enti gestori. Tra questi compiti, il monitoraggio e l'organizzazione del lavoro degli operatori e delle attività con i bambini, degli spazi e dei tempi in riferimento al progetto educativo 8 complessivo, attraverso l'osservazione nel corso della quotidianità dei servizi e il sostegno all'evoluzione delle pratiche educative e dell'assetto organizzativo. Il coordinatore contribuisce, inoltre, alla riflessione degli educatori e degli altri operatori sul proprio agire nel corso di incontri periodici di sezione e in quelli del gruppo di lavoro o in momenti di incontro tra i diversi servizi da lui coordinati. È interlocutore dei genitori per condividere con loro il progetto pedagogico e per sostenere la loro partecipazione alla vita del servizio, con particolare attenzione alle situazioni familiari più delicate. Il coordinatore ha anche il ruolo di mettere in rapporto il servizio, le sue attività e riflessioni con le altre agenzie del territorio, curando i rapporti con i servizi scolastici, sociali, culturali e sanitari, e fa parte della rete di coordinamento pedagogico territoriale per promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato zerosei e lo sviluppo della cultura dell'infanzia a livello locale”.
15. La contestata scelta di appare, pertanto, CP_1 concretamente finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico riposto nel ruolo di Coordinatore Pedagogico destinato a costituire una risorsa a sostegno dei processi di crescita e di innovazione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia di Capitale, con precise funzioni di mediazione e interfaccia tra servizio e CP_1 famiglie, tra servizio educativo e gli altri settori dell'Amministrazione (sociale, sanitario, ecc.), nonché di raccordo interistituzionale con le componenti scolastiche dell'Amministrazione dello Stato.
16. Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti dai ricorrenti singoli devono essere integralmente rigettati.” (cfr. TAR del Lazio, sentenza n. 6026/2024 del 27/3/2024 e, in termini, n. 6028/2024 del 27/3/2024, in atti). Investito del gravame di entrambe le pronunce, con sentenze nn. 6341 e 6342 del 18/7/2025 il Consiglio di Stato le ha recentemente confermate - seppur con diversa motivazione, avendo accolto l'eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale -determinandone il passaggio in giudicato.
9. La Decisione del Giudice amministrativo, in linea con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia elaborati dal
[...]
, sottolinea correttamente come il neoistituito Coordinatore Controparte_2
Pedagogico sia “destinato a costituire una risorsa a sostegno dei processi di crescita e di innovazione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia di
[...]
”. CP_1
Lo stesso si pone, invero, come figura “trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia”, per l'adempimento di compiti e funzioni di diversa natura, educativi, organizzativi e amministrativi. Si differenzia profondamente, pertanto, dalla figura del coordinatore di struttura educativa - per rivestire il quale l'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 consente il possesso di titoli precedentemente abilitativi conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo - figura alla quale è, di 9 contro, affidato il ruolo di coordinamento di un'unica struttura educativa, senza alcuna competenza trasversale su strutture scolastiche per l'infanzia. In altri termini, nonostante il D.Lgs. n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, abbia inteso promuovere, tra l'altro, “la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria”, tuttavia, all'art. 14, commi 3 e 3-bis, ha consentito, in via transitoria, che i ruoli di “educatore di servizi educativi per l'infanzia” e di “coordinatore di struttura educativa” possano continuare ad essere rivestiti da personale in possesso di titoli di studio in precedenza abilitanti, purché conseguiti entro la data di sua entrata in vigore. In tal senso deve essere inteso il richiamo inserito all'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020, il quale, confermata l'eccezione in via transitoria per il ruolo di coordinatore di struttura educativa, ha invece specificamente previsto che, di contro, “per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. Tanto che l'art. 56, commi 4 e 4-bis – sia nella formulazione del comma 4-bis introdotta dall'art. 40, comma 1, Legge Regionale Lazio n. 20/2024, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale Lazio n. 2/2025
– opera la netta distinzione tra l'accesso ai posti di “educatore dei servizi educativi”, per il quale continuano ad avere validità i titoli di studio precedentemente abilitanti, conseguiti entro il 31/5/2017; e lo svolgimento delle
“funzioni di coordinamento pedagogico delle strutture pubbliche e private” o, dopo la modifica, le “funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici”, consentito a coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge svolgevano tale funzione in maniera continuativa da almeno tre anni. L'eliminazione del riferimento testuale alle funzioni di coordinamento pedagogico sgombra definitivamente il campo da possibili confusioni tra la neoistituita figura del Coordinatore Pedagogico, per l'accesso alla quale, a norma di legge, è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti;
e la previgente figura del coordinatore di struttura educativa, cui fa riferimento l'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017, per l'accesso alla quale continuano in via transitoria ad avere validità i titoli precedentemente abilitanti conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo, tanto da essere consentito il mantenimento dell'incarico a chi
– evidentemente in possesso di tali titoli – lo svolgesse già da almeno tre anni.
9.1 Depone, a ben vedere, in senso conforme la recente pronuncia del Consiglio di Stato invocata da parte ricorrente ed allegata alle note, nella quale, in fattispecie di procedura di reclutamento di maestre d'asilo, da inquadrare nell'area dei funzionari ad elevata qualificazione, il Consiglio ha osservato, del tutto condivisibilmente, che “ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65del 2017 (decreto sulla “Buona Scuola”), possono in via transitoria ancora valere, onde poter ricoprire i posti di educatore di servizi per
10 l'infanzia, anche i diplomi conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, ossia il 31 maggio 2017 (d'ora in avanti: “diplomi ante maggio 2017”). Questa norma costituisce applicazione speciale e derogatoria, come già detto in via transitoria, rispetto al principio generale, introdotto dallo stesso decreto delegato, per cui de futuro si potrà concorrere soltanto con la laurea. (...) La regola, o meglio la norma “a regime”, è che anche per tali posti di educatore sarà necessaria la laurea (a partire ossia dal 2019). L'eccezione, o meglio la norma “in via transitoria”, è che i diplomi conseguiti entro il 31 maggio 2017 (ossia i titoli sino a quella data considerati idonei, dalle singole regioni, ai fini dell'insegnamento presso gli asili nido) continueranno ad essere validi onde poter accedere ai concorsi per educatori di asilo nido” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1227/2025 del 14/2/2025). Come si vede, il Giudice amministrativo ha esaminato la diversa fattispecie di cui all'art. 14, comma 3 (e non 3-bis) del D.Lgs. n. 65/2017 e non ha fatto riferimento alcuno alla neoistituita figura del Coordinatore Pedagogico, bensì ha confermato che, nonostante l'intento di promozione della qualificazione universitaria per il personale educativo e docente, è consentito, in via transitoria, l'accesso al profilo di “educatore di servizi educativi per l'infanzia” anche al personale in possesso dei titoli precedentemente abilitanti, conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Analoga previsione derogatoria non è prevista per la neoistituita figura del Coordinatore Pedagogico.
10. Senza necessità di esaminare l'eccezione di parziale improcedibilità del ricorso nei confronti delle ricorrenti e per Pt_17 Pt_21 Pt_22 carenza di interesse ad agire, limitatamente alla domanda di condanna dell'Amministrazione al mutamento del loro profilo professionale in quello di Funzionario Coordinatore Pedagogico, per non avere presentato istanza di partecipazione ad alcuna delle nominate procedure, il ricorso deve, pertanto, essere respinto, in quanto, nel merito, risultato non fondato.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in accordo alle decisioni del Giudice amministrativo, in considerazione della peculiarità della controversia e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dei controinteressati, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
11
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 44123/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
e
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Pistilli e Biagio Bertolone,
[...] giusta delega allegata al ricorso,
RICORRENTI
contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo per procura generale alle liti per atto Notaio dott. del 9/7/2024, Persona_1
RESISTENTE
nonché contro
- tutti i vincitori della procedura di mutamento del profilo pubblicata con nota prot. GB/97955 del 7/12/2023 e definita con D.D. 2319 del 27/12/2023,
- tutti i vincitori della procedura di mutamento del profilo pubblicata con nota prot. n. GB 62171 del 25/7/2024 e definita con D.D. n. 1594 del 26/8/2024,
- tutti i destinatari dei provvedimenti di mutamento di profilo su istanza di parte deliberati con D.D. 77300 del 2/10/2024, D.D. 111073 del 18/11/2024, D.D. 118494 del 6/12/2024 e D.D.119627 dell'11/12/2024.
CONTUMACI
OGGETTO: mutamento profilo professionale in Coordinatore Pedagogico;
ripetizione della procedura di mutamento profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 2/12/2024 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio e, premesso di CP_1 esserne dipendenti con profilo di Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici, in possesso di diploma magistrale o di laurea in corsi non afferenti alle classi pedagogiche o equipollenti, hanno censurato di illegittimità la D.D. del 7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955, la D.D. del 27/12/2023 Prot. GB/104272/2023 e la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, le quali hanno loro impedito di partecipare alla Procedura di mutamento profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico, in spregio alla normativa statale e regionale, in particolare contenuta all'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 e all'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020. Tanto premesso e rappresentato, i ricorrenti hanno domandato di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte la illegittimità e nullità della Determinazione Direttoriale del 7 dic. 2023, Prot. G.B./2023/0097955; della Determinazione Direttoriale del 27 dic. 2023, Prot. GB/104272/2023; della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021; e per l'effetto disapplicarle ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001; 2. Condannare in persona del Sindaco pro tempore al CP_1 mutamento del profilo professionale dei ricorrenti in quello di “Coordinatore Pedagogico”, con attribuzione delle relative funzioni e retribuzioni accessorie sin dal 27 dic. 2023 e/o condannare l'Amministrazione alla ripetizione della procedura di mutamento del profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico, accertando e riconoscendo che i ricorrenti sono in possesso dei titoli per parteciparvi ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, della Legge
2 regionale 5 agosto 2020, n. 7 e del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2019 -2021, del 16 nov. 2022; 3. Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”. Ai fini della integrazione del contraddittorio, parte ricorrente ha domandato di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami ai potenziali controinteressati, individuati nei dipendenti vincitori della procedura di mutamento profilo professionale in Funzionario Coordinatore Pedagogico, avviata con la D.D. del 7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, associandosi al rilievo di necessaria integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti dei controinteressati, eccependo l'improcedibilità del ricorso limitatamente alla domanda di condanna dell'Amministrazione al mutamento del profilo professionale delle ricorrenti e e, nel Pt_17 Pt_21 Pt_22 merito, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle doglianze di parte ricorrente, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami, nessuno si costituiva, nonostante il rituale adempimento delle prescrizioni dettate, sicché debbono qui dichiararsi contumaci. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente allegata agli scritti difensivi. Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Il D.Lgs. n. 65/2017, rubricato “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ha inteso istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al dichiarato fine di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ai bambini dalla nascita fino ai sei anni;
in particolare, è previsto che il Sistema integrato di educazione e di istruzione: “g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale” (art. 1). A tale fine, è prevista la istituzione di appositi “Poli per l'infanzia”, destinati ad accogliere “in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno” (art. 3).
3 Tra i dichiarati obiettivi strategici, sono indicati “e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia”, essendo richiesto “il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”, nonché “g) il coordinamento pedagogico territoriale” (art. 4, lett. e, g). Tra i compiti e le funzioni attribuiti agli Enti locali, è previsto che questi
“attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati” (art. 7, lett. d). E', inoltre, istituito un apposito “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione” per la progressiva attuazione del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, le cui risorse sono distribuite dal Controparte_2 direttamente ai Comuni, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione,
“secondo i seguenti principi fondamentali: (...) e) la funzione di coordinamento pedagogico” (art. 12). Infine, l'art. 14 dell'intervento normativo in esame, contenente le “Norme transitorie e finali”, ha previsto, per quanto di interesse ai commi 3 e 3-bis, che:
“3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia gli ulteriori titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022. 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
4 3. La Legge Regionale Lazio n. 7/2020, rubricata “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” ha previsto, all'art. 14, l'istituzione della figura del “Coordinatore Pedagogico”, rinviando ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione dei suoi compiti e funzioni. Al comma 2 della norma è stabilito: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3-bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. Al successivo art. 18 sono previsti i “Coordinamenti pedagogici territoriali”: “Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento”. Infine, l'art. 56, contenente “Disposizioni transitorie e finali”, ha stabilito, al comma 4:
“4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. La Legge Regionale Lazio n. 20/2024, con l'art. 40, comma 1, ha inserito dopo il citato comma 4 un comma 4-bis, che nella formulazione originaria prevedeva: “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia delle competenze acquisite e del ruolo svolto, possono continuare a svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico delle strutture pubbliche e private accreditate dei servizi educativi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto tale funzione in maniera continuativa da almeno tre anni”. Successivamente, l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale Lazio n. 2/2025 ne ha modificato il testo nel seguente: “4-bis Ai fini del contenimento della spesa pubblica e della salvaguardia occupazionale, possono svolgere le funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgevano tale funzione da almeno tre anni in maniera continuativa”.
5 4. La Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, intendendo dare attuazione alla Legge Regionale Lazio n. 7/2020, ha promosso l'istituzione della figura del Coordinatore pedagogico e dei Coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, come meglio specificato all'Allegato A del provvedimento. È così previsto, quanto al “Coordinatore pedagogico”, che esso eserciti le seguenti funzioni:
“1. coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2020; 2. garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
3. garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
4. garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28 della l.r.7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
5. assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi (...);
6. cura l'aggiornamento della carta dei servizi di cui all'articolo 29 dellal.r.7/2020; 7. assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli;
8. partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'articolo 46 l.r.7/2020 e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;
9. partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 18 della l.r.7/2020, per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia; 10. cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari”. È, infine, espressamente stabilito che “per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti. L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni”.
5. In esatto adempimento, all'esito della procedura di progressione verticale tra le aree del personale non dirigente di per il profilo di CP_1
“Funzionario Coordinatore Pedagogico”, ritenuta la necessità di reperire ulteriori risorse da ascrivere al citato profilo e destinare al servizio presso le strutture educativo-scolastiche capitoline (Nidi e Scuole dell'Infanzia), ai sensi dell'art. 94 bis del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, con D.D. del 7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955 avviava una procedura di mutamento CP_1 profilo professionale, riservata al personale di ruolo con profilo di Funzionario Servizi Educativi. Tra i requisiti di partecipazione, era previsto il “possesso di laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. 6 6. Gli odierni ricorrenti – con l'unica eccezione delle ricorrenti Pt_17
e – presentavano domanda di partecipazione, ma, con D.D. Pt_21 Pt_22 del 27/12/2023 Prot. erano esclusi, unitamente ad altri CP_3 dipendenti di cui all'Allegato B, in quanto non in possesso dei titoli di studio richiesti, bensì di diploma magistrale o diploma di laurea in corsi non afferenti alle classi pedagogiche o equipollenti.
6.1 Agendo in giudizio, hanno censurato di illegittimità la D.D. del
7/12/2023 Prot. G.B./2023/0097955, la D.D. del 27/12/2023 Prot. GB/104272/2023 e la precedente Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, per contrasto alla normativa statale e regionale, in particolare contenuta all'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 e all'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020.
7. Il nodo interpretativo, sul quale le parti qui controvertono, risiede nell'interpretazione del disposto di cui all'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 - a mente del quale, come sopra visto: “3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto” - come ripreso dall'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020, che ha previsto che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3-bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. La parte ricorrente ritiene che la riserva contenuta nella legge regionale non possa che indicare che per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico sia, sì, necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, ma che, in via transitoria, le medesime funzioni possano essere svolte altresì da coloro che sono in possesso di titoli di studio differenti, precedentemente abilitanti, conseguiti entro la data in vigore del D.Lgs. n. 65/2017.
8. La medesima questione interpretativa era già stata sottoposta al Giudice amministrativo da colleghi degli odierni ricorrenti, coinvolti nella prima fase della selezione, i quali avevano impugnato l'avviso di indizione della procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di CP_1 pubblicata il 24/7/2023, finalizzata alla copertura di n.
2.055 posti in diversi profili professionali, di cui n. 300 progressioni nel profilo “Funzionario Coordinatore Pedagogico”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, lett. b) viene previsto per il profilo di Coordinatore Pedagogico il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti. Con sentenze nn. 6026/2024 e 6028/2024 del 27/3/2024 il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi, osservando:
7 “9. In via preliminare si rileva come sia generalmente riconosciuta, in capo alle pubbliche amministrazioni, un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito di una procedura concorsuale purché, detta scelta, sia finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico e non palesemente arbitraria o illogica (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 75; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8239). In particolare, si reputano legittime la fissazione di requisiti o la valutabilità di determinati titoli coerenti con la professionalità che i vincitori della selezione saranno chiamati a ricoprire (Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2003, n. 5457).
10. Nel caso che ci occupa non appare illogico o del tutto arbitrario che l'amministrazione resistente abbia ritenuto di richiedere il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti per l'accesso al profilo di Coordinatore Pedagogico. Con la procedura concorsuale contestata, infatti, l'amministrazione resistente ha inteso selezionare una figura dotata di specifiche professionalità, con particolare riferimento alle capacità di coordinamento pedagogico in ambito scolastico.
11. D'altro canto, la L.R. Lazio n. 7/2020, all'articolo 14, introduce la figura del Coordinatore Pedagogico, contemplando come necessario per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico il possesso della laurea magistrale in classi pedagogiche.
12. Anche la D.G.R. Lazio n. 61/2021 contempla come necessario per il Coordinatore Pedagogico il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.
13. Sulla base dei richiamati riferimenti normativi, la scelta dell'Amministrazione comunale concernente la richiesta del requisito della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti non appare né illogica né arbitraria bensì conforme ai criteri che hanno ispirato l'introduzione della figura in esame.
14. La complessità delle funzioni attribuite alla figura del Coordinatore Pedagogico si può evincere anche dagli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia”, elaborati dal secondo cui: Controparte_2
“La qualità del servizio educativo per l'infanzia è garantita anche dall'attività del coordinatore pedagogico, che fa parte integrante del gruppo di lavoro e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e collegiale, ed è in alcune realtà trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia comunali o privati. La presenza del coordinatore pedagogico in un servizio educativo è un requisito indispensabile per l'accreditamento. La funzione, che richiede una professionalità complessa, si realizza attraverso compiti di diversa natura che vanno dall'educativo, all'organizzativo, all'amministrativo e che sono attribuiti in misura diversa nelle diverse situazioni territoriali e a seconda degli enti gestori. Tra questi compiti, il monitoraggio e l'organizzazione del lavoro degli operatori e delle attività con i bambini, degli spazi e dei tempi in riferimento al progetto educativo 8 complessivo, attraverso l'osservazione nel corso della quotidianità dei servizi e il sostegno all'evoluzione delle pratiche educative e dell'assetto organizzativo. Il coordinatore contribuisce, inoltre, alla riflessione degli educatori e degli altri operatori sul proprio agire nel corso di incontri periodici di sezione e in quelli del gruppo di lavoro o in momenti di incontro tra i diversi servizi da lui coordinati. È interlocutore dei genitori per condividere con loro il progetto pedagogico e per sostenere la loro partecipazione alla vita del servizio, con particolare attenzione alle situazioni familiari più delicate. Il coordinatore ha anche il ruolo di mettere in rapporto il servizio, le sue attività e riflessioni con le altre agenzie del territorio, curando i rapporti con i servizi scolastici, sociali, culturali e sanitari, e fa parte della rete di coordinamento pedagogico territoriale per promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato zerosei e lo sviluppo della cultura dell'infanzia a livello locale”.
15. La contestata scelta di appare, pertanto, CP_1 concretamente finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico riposto nel ruolo di Coordinatore Pedagogico destinato a costituire una risorsa a sostegno dei processi di crescita e di innovazione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia di Capitale, con precise funzioni di mediazione e interfaccia tra servizio e CP_1 famiglie, tra servizio educativo e gli altri settori dell'Amministrazione (sociale, sanitario, ecc.), nonché di raccordo interistituzionale con le componenti scolastiche dell'Amministrazione dello Stato.
16. Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti dai ricorrenti singoli devono essere integralmente rigettati.” (cfr. TAR del Lazio, sentenza n. 6026/2024 del 27/3/2024 e, in termini, n. 6028/2024 del 27/3/2024, in atti). Investito del gravame di entrambe le pronunce, con sentenze nn. 6341 e 6342 del 18/7/2025 il Consiglio di Stato le ha recentemente confermate - seppur con diversa motivazione, avendo accolto l'eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale -determinandone il passaggio in giudicato.
9. La Decisione del Giudice amministrativo, in linea con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia elaborati dal
[...]
, sottolinea correttamente come il neoistituito Coordinatore Controparte_2
Pedagogico sia “destinato a costituire una risorsa a sostegno dei processi di crescita e di innovazione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia di
[...]
”. CP_1
Lo stesso si pone, invero, come figura “trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia”, per l'adempimento di compiti e funzioni di diversa natura, educativi, organizzativi e amministrativi. Si differenzia profondamente, pertanto, dalla figura del coordinatore di struttura educativa - per rivestire il quale l'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017 consente il possesso di titoli precedentemente abilitativi conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo - figura alla quale è, di 9 contro, affidato il ruolo di coordinamento di un'unica struttura educativa, senza alcuna competenza trasversale su strutture scolastiche per l'infanzia. In altri termini, nonostante il D.Lgs. n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, abbia inteso promuovere, tra l'altro, “la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria”, tuttavia, all'art. 14, commi 3 e 3-bis, ha consentito, in via transitoria, che i ruoli di “educatore di servizi educativi per l'infanzia” e di “coordinatore di struttura educativa” possano continuare ad essere rivestiti da personale in possesso di titoli di studio in precedenza abilitanti, purché conseguiti entro la data di sua entrata in vigore. In tal senso deve essere inteso il richiamo inserito all'art. 14, comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 7/2020, il quale, confermata l'eccezione in via transitoria per il ruolo di coordinatore di struttura educativa, ha invece specificamente previsto che, di contro, “per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti”. Tanto che l'art. 56, commi 4 e 4-bis – sia nella formulazione del comma 4-bis introdotta dall'art. 40, comma 1, Legge Regionale Lazio n. 20/2024, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale Lazio n. 2/2025
– opera la netta distinzione tra l'accesso ai posti di “educatore dei servizi educativi”, per il quale continuano ad avere validità i titoli di studio precedentemente abilitanti, conseguiti entro il 31/5/2017; e lo svolgimento delle
“funzioni di coordinamento pedagogico delle strutture pubbliche e private” o, dopo la modifica, le “funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici”, consentito a coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge svolgevano tale funzione in maniera continuativa da almeno tre anni. L'eliminazione del riferimento testuale alle funzioni di coordinamento pedagogico sgombra definitivamente il campo da possibili confusioni tra la neoistituita figura del Coordinatore Pedagogico, per l'accesso alla quale, a norma di legge, è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti;
e la previgente figura del coordinatore di struttura educativa, cui fa riferimento l'art. 14, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 65/2017, per l'accesso alla quale continuano in via transitoria ad avere validità i titoli precedentemente abilitanti conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo, tanto da essere consentito il mantenimento dell'incarico a chi
– evidentemente in possesso di tali titoli – lo svolgesse già da almeno tre anni.
9.1 Depone, a ben vedere, in senso conforme la recente pronuncia del Consiglio di Stato invocata da parte ricorrente ed allegata alle note, nella quale, in fattispecie di procedura di reclutamento di maestre d'asilo, da inquadrare nell'area dei funzionari ad elevata qualificazione, il Consiglio ha osservato, del tutto condivisibilmente, che “ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65del 2017 (decreto sulla “Buona Scuola”), possono in via transitoria ancora valere, onde poter ricoprire i posti di educatore di servizi per
10 l'infanzia, anche i diplomi conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, ossia il 31 maggio 2017 (d'ora in avanti: “diplomi ante maggio 2017”). Questa norma costituisce applicazione speciale e derogatoria, come già detto in via transitoria, rispetto al principio generale, introdotto dallo stesso decreto delegato, per cui de futuro si potrà concorrere soltanto con la laurea. (...) La regola, o meglio la norma “a regime”, è che anche per tali posti di educatore sarà necessaria la laurea (a partire ossia dal 2019). L'eccezione, o meglio la norma “in via transitoria”, è che i diplomi conseguiti entro il 31 maggio 2017 (ossia i titoli sino a quella data considerati idonei, dalle singole regioni, ai fini dell'insegnamento presso gli asili nido) continueranno ad essere validi onde poter accedere ai concorsi per educatori di asilo nido” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1227/2025 del 14/2/2025). Come si vede, il Giudice amministrativo ha esaminato la diversa fattispecie di cui all'art. 14, comma 3 (e non 3-bis) del D.Lgs. n. 65/2017 e non ha fatto riferimento alcuno alla neoistituita figura del Coordinatore Pedagogico, bensì ha confermato che, nonostante l'intento di promozione della qualificazione universitaria per il personale educativo e docente, è consentito, in via transitoria, l'accesso al profilo di “educatore di servizi educativi per l'infanzia” anche al personale in possesso dei titoli precedentemente abilitanti, conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Analoga previsione derogatoria non è prevista per la neoistituita figura del Coordinatore Pedagogico.
10. Senza necessità di esaminare l'eccezione di parziale improcedibilità del ricorso nei confronti delle ricorrenti e per Pt_17 Pt_21 Pt_22 carenza di interesse ad agire, limitatamente alla domanda di condanna dell'Amministrazione al mutamento del loro profilo professionale in quello di Funzionario Coordinatore Pedagogico, per non avere presentato istanza di partecipazione ad alcuna delle nominate procedure, il ricorso deve, pertanto, essere respinto, in quanto, nel merito, risultato non fondato.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in accordo alle decisioni del Giudice amministrativo, in considerazione della peculiarità della controversia e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dei controinteressati, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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