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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2250/2024 depositato il 22/07/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 167 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la Società Ricorrente_1, in persona della Procuratrice Speciale Rappresentante_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Milano, Sez. 1^, n. 79 in data
17.10.2023, depositata in data 8.01.2024, che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 167/2023, con cui il Comune di Cinisello Balsamo aveva contestato l'infedele denuncia delle superfici tassabili e richiesto il pagamento di un importo complessivo pari a
368.641 euro, a titolo di TARI per l'anno 2017.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso della Società Ricorrente_1, ritenendo dapprima di non essere vincolata a precedenti decisioni in merito, sia perché non vi è ancora un giudicato esterno, sia perché la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, Legge n.147/2013). La sentenza di primo grado ha poi sostenuto che l'istanza di rideterminazione del 10.02.2015 non fosse una istanza di interpello ex art. 11 della legge 212/2000, ma una informale denuncia TARI di variazione, non potendosi considerare una istanza di interpello, ma nuova dichiarazione di superfici tassabili.
In ordine alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, il primo giudice ha sostenuto che lo stesso conteneva l'indicazione analitica delle metrature tassabili in relazione a quanto dichiarato, in modo da consentire alla ricorrente di formulare una piena contestazione della pretesa del
Comune.
Quanto al merito, presupposto impositivo della Tari, ex art. 1, comma 641 della Legge n.
147/213, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma prevede che sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, essendo onere della contribuente superare la presunzione di produzione di rifiuti di un'area, in ragione dello specifico utilizzo (o non uso) dei luoghi, come pure dimostrare che le aree di cui si chiede la esclusione da tassazione producano solo rifiuti speciali (cita Cass. n. 5578/2023).
Il Comune di Cinisello ha un proprio Regolamento di Igiene dal quale risulta che non solo il servizio comunale è reso su tutto il territorio comunale, ricomprendendo anche la zona di ubicazione del compendio oggetto di tassazione, ma è stata disposta ed effettuata la raccolta differenziata degli imballaggi (con la sola esclusione di quelli terziari).
Dall'esame delle destinazioni per come denunciate dalla ricorrente e così considerate dall'Ente
Impositore, emerge che la produzione di rifiuto speciale e/o di imballaggio terziario è attribuibile con riferimento alle superfici che lo possono produrre ad una parte di superficie occupata, ben più limitata, rispetto ai mq. 59.797 voluti dalla ricorrente rispetto ai complessivi mq. 64.286 di superficie occupata,
e che, quindi, alcun errore è stato commesso dal Comune Impositore. La determinazione delle superfici tassabili, per come accertate, -secondo i primi giudici- merita conferma, con la sola esclusione dell'importo relativo alla quota variabile della porzione di superficie destinata ad area carico/scarico di merce ubicata al P.T. e quantificata in mq. 957, mentre per tutte le restanti aree rimane la tassazione piena.
Non esisterebbe poi alcuna norma che esoneri dalla TARI il soggetto che provveda in proprio allo smaltimento dei rifiuti assimilati, poiché la norma (comma 649 secondo periodo) prevede la riduzione dell'imposta solo per chi ne fa richiesta e l'odierna ricorrente non risulta averne fatto.
Concludendo, la determinazione delle superfici tassabili, per come accertate, meritano conferma, con la sola esclusione dell'importo relativo alla quota variabile della porzione di superficie destinata ad area carico/scarico di merce ubicata al P.T. e quantificata in mq. 957, mentre per tutte le restanti aree rimane la tassazione piena.
L'appellante Ricorrente_1, richiamati i precedenti ad essa favorevoli, ha censurato la sentenza per avere confermato la tassazione delle superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato, assumendo che la produzione di rifiuti speciali non assimilati possa essere riferita solo all'area carico/scarico merci (957 mq.) e ai laboratori pescheria e macelleria (154 mq.), assumendo quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 649, Legge 147/2013 in relazione all'art. 184, c. 3, lett. e), D.L.vo
152/2006 - Eccesso di potere per travisamento - Erronea determinazione della superficie tassabile -
Intassabilità delle superfici di vendita e di magazzino.
Ha poi sostenuto l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui ha assorbito il motivo di ricorso relativo all'illegittimità dell'art. 21 del Regolamento comunale TARI, consentendone di fatto l'applicazione alla fattispecie in esame.
Ricorrente_1 assume poi che la verifica del Giudice di prime cure si sia limitata all'individuazione delle superfici (ritenute) produttive di rifiuti da imballaggio terziari e ciò non esaurisce la verifica circa la reale tassabilità delle restanti superfici, in relazione alle quali la C.G.T. I di Milano avrebbe dovuto verificare la non assimilabilità anche quantitativa dei rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1. Ha infatti confermato che sotto il profilo qualitativo, Ricorrente_1 produce in via continuativa e prevalente rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari nonché una minima parte di imballaggi;
sotto il profilo quantitativo, Ricorrente_1 produce rifiuti speciali in quantità che, in ogni caso, supera largamente la soglia di assimilazione.
Neppure l'ulteriore inciso dell'art. 53, c. 2, Reg. Igiene Urbana secondo cui 'si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche [qualitative] risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani' (doc. 3) potrebbe giustificare il provvedimento impugnato.
La Sentenza risulta incoerente e perplessa anche in punto di intassabilità dei laboratori, che devono essere esclusi dal computo della superficie tassabile (sia dalla parte fissa che per la parte variabile TARI), perché producono sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di Categoria 3.
Merita censura, secondo la Ricorrente_1, anche il capo di sentenza che ha ritenuto comunque dovuta la TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali autonomamente avviati a recupero dalla stessa Contribuente. Infatti, il servizio comunale non smaltisce i rifiuti prodotti da Ricorrente_1, né quelli urbani, né tantomeno quelli speciali da imballaggio che costituiscono la porzione straordinariamente prevalente che deriva dall'esercizio dell'attività.
Ricorrente_1La sentenza è erronea anche nella parte in cui ha indicato che non avrebbe presentato istanza di riduzione del tributo e risulta altresì viziata nella parte in cui conferma la tassabilità dei parcheggi pertinenziali (coperti e scoperti) dell'Ipermercato.
Ricorrente_1 propone ulteriori censure e conclude chiedendo, previa disapplicazione degli art. 21, c.1
(primo punto Utenze non domestiche) e art. 34 del Reg. comunale TARI, nonché dell'art. 53, c.2, Reg.
Igiene Urbana indicati in epigrafe, accogliere L'appello e riformare la Sentenza n. 79/2024, annullando il provvedimento indicato in epigrafe, dichiarando l'insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione e rideterminando la superficie assoggettabile a Tassa Rifiuti come indicato nella istanza presentata da Ricorrente_1 il 10 febbraio 2015 (doc. 9) e, segnatamente, riconoscendo la tassabilità delle sole aree produttive di rifiuti urbani per 4.489 mq, l'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché l'esenzione delle aree destinate a parcheggio (sia coperte che scoperte) in ragione della loro natura pertinenziale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Il Comune si è costituito in giudizio, illustrando il contenzioso in essere con Ricorrente_1, richiamando le decisioni recenti della Suprema Corte, la normativa di riferimento e controdeducendo ai motivi di gravame della sentenza.
In sintesi il Comune sostiene di avere richiesto la tassazione delle sole superfici occupate suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati. Avendo la contribuente affermato che la quasi totalità dei rifiuti sia da imballaggio terziario, il calcolo effettuato sarebbe palesemente erroneo, poiché rapportato all'intera produzione di rifiuto.
Ricorrente_1Il Comune contesta gli altri motivi di gravame e assume l'erroneo richiamo da parte di di alcune sentenze della Suprema Corte.
Sui parcheggi richiama la sentenza sempre della Suprema Corte n. 18715 del 2024 e conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla censura relativa alla conferma della tassazione delle superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato, poiché la produzione di rifiuti speciali non assimilati possa essere riferita solo all'area carico/scarico merci (957 mq.) e ai laboratori pescheria e macelleria (154 mq.) questo
Collegio osserva quanto segue.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, si premette che, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass.,
Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la TARES, come anche SU e la TARI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Ricorrente_1Avendo dimostrato documentalmente -con il contratto sottoscritto con la ditta privata per l'intero anno 2017, doc. 12, le fatture emesse da quest'ultima per ciascun mese dell'anno 2017 e i formulari rilasciati dalla ditta a seguito di ogni ritiro effettuato nel corso dell'anno 2107 doc. 13- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Quanto alla ritenuta erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui ha assorbito il motivo di ricorso relativo alla illegittimità dell'art. 21 del Regolamento comunale TARI, consentendone di fatto l'applicazione alla fattispecie in esame.
Il Collegio osserva al proposito che l'art. 21 rubricato “Locali ed aree scoperte non soggetti alla
Tassa” non prevede un nuovo tributo, violando così l'art. 23 della Costituzione, ma si limita a perimetrare le aree dove avviene la formazione dei rifiuti;
non si tratta quindi di una restrizione di un favore fiscale, ma di una corretta determinazione della superficie tassabile.
Quindi la riserva di legge è rispettata perché la TARI è istituita dalla Legge statale, mentre il
Regolamento ne disciplina solo l'attuazione. Il Regolamento non è "contra legem" ma "secundum legem", agendo negli spazi di autonomia concessi dal legislatore. Il Comune può tassare i magazzini o le aree di transito se non viene provata la produzione esclusiva di rifiuti speciali in quegli specifici spazi.
Ricorrente_1 denuncia l'erroneo assorbimento anche del motivo di ricorso relativo alla impossibilità
Ricorrente_1di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali prodotti da .
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto HI e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).
In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa.
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della TARI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte (Sentenza della Cassazione n. 18751/2024 sopraccitata) prevede una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Il comune ha chiesto la tassazione delle sole superfici occupate suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati
Quanto agli imballaggi, come osservato dal Comune nella memoria finale, in effetti, è verosimile che la Ricorrente_1 produca ingenti quantità di “imballaggi terziari”, come di “imballaggi secondari”, ma tali tipologie di rifiuto si possono verosimilmente produrre sulle aree destinate a magazzini (mq. 1.115) e a capannoni (mq. 3.879) o in altre aree (mq.3.382), già tenute esenti da tassazione dallo stesso Comune.
Ricorrente_1 sostiene che tutti i rifiuti da imballaggio prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato sono rifiuti speciali non assimilabili (sia per qualità sia per quantità).
Si ritiene più veritiero che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la Tari è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La TARI infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza (Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.
Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
In applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, questo Collegio ritiene che la TARI del 2017 debba essere confermata con riferimento ai parcheggi, in ossequio alle sentenze della
Suprema Corte.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 in materia di TARES 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017). Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi, al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area; cita Cass. n. 18054/14.09.2016), nella specie in alcun modo dimostrati.
Anche nella sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a
SU-TIA 2005-TARI per periodo di riferimento 1999 - 2005, la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e in quella fattispecie (relativa sempre al medesimo rapporto Ricorrente_1/Comune di Cinisello Balsamo) non è stata individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure è stata indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
In considerazione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, dunque, la TARI per l'annualità in questione, 2017, deve essere confermata per le aree adibite a parcheggi, con conseguente riforma sul punto della sentenza gravata.
Per i motivi esposti, l'appello di Ricorrente_1 è accolto in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, questo Collegio ritiene la tassa dovuta per la sola quota fissa per le superfici destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, in ragione della produzione di rifiuti speciali documentata;
riconosce il diritto alla riduzione della quota variabile per le restanti aree tassabili, in ragione dell'avvio a recupero dei rifiuti tramite ditte private;
conferma la legittimità della pretesa tributaria (quota fissa e quota variabile) per le superfici di vendita (area casse e mall), gli uffici e i servizi (spogliatoi e corridoi), nonché per le aree destinate a parcheggio (coperto e scoperto).
La complessità della questione e la parziale fondatezza dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dalla Società Ricorrente_1 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta la sola quota fissa per le superfici destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
riconosce il diritto della parte appellante alla riduzione della quota variabile della tariffa per le restanti aree tassabili;
conferma la legittimità della pretesa tributaria (quota fissa e quota variabile) per le superfici di vendita (area casse e mall), gli uffici, i servizi (spogliatoi e corridoi) e per le aree destinate a parcheggio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
MA TE AF
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2250/2024 depositato il 22/07/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 167 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la Società Ricorrente_1, in persona della Procuratrice Speciale Rappresentante_1, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Milano, Sez. 1^, n. 79 in data
17.10.2023, depositata in data 8.01.2024, che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 167/2023, con cui il Comune di Cinisello Balsamo aveva contestato l'infedele denuncia delle superfici tassabili e richiesto il pagamento di un importo complessivo pari a
368.641 euro, a titolo di TARI per l'anno 2017.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso della Società Ricorrente_1, ritenendo dapprima di non essere vincolata a precedenti decisioni in merito, sia perché non vi è ancora un giudicato esterno, sia perché la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, Legge n.147/2013). La sentenza di primo grado ha poi sostenuto che l'istanza di rideterminazione del 10.02.2015 non fosse una istanza di interpello ex art. 11 della legge 212/2000, ma una informale denuncia TARI di variazione, non potendosi considerare una istanza di interpello, ma nuova dichiarazione di superfici tassabili.
In ordine alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, il primo giudice ha sostenuto che lo stesso conteneva l'indicazione analitica delle metrature tassabili in relazione a quanto dichiarato, in modo da consentire alla ricorrente di formulare una piena contestazione della pretesa del
Comune.
Quanto al merito, presupposto impositivo della Tari, ex art. 1, comma 641 della Legge n.
147/213, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma prevede che sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, essendo onere della contribuente superare la presunzione di produzione di rifiuti di un'area, in ragione dello specifico utilizzo (o non uso) dei luoghi, come pure dimostrare che le aree di cui si chiede la esclusione da tassazione producano solo rifiuti speciali (cita Cass. n. 5578/2023).
Il Comune di Cinisello ha un proprio Regolamento di Igiene dal quale risulta che non solo il servizio comunale è reso su tutto il territorio comunale, ricomprendendo anche la zona di ubicazione del compendio oggetto di tassazione, ma è stata disposta ed effettuata la raccolta differenziata degli imballaggi (con la sola esclusione di quelli terziari).
Dall'esame delle destinazioni per come denunciate dalla ricorrente e così considerate dall'Ente
Impositore, emerge che la produzione di rifiuto speciale e/o di imballaggio terziario è attribuibile con riferimento alle superfici che lo possono produrre ad una parte di superficie occupata, ben più limitata, rispetto ai mq. 59.797 voluti dalla ricorrente rispetto ai complessivi mq. 64.286 di superficie occupata,
e che, quindi, alcun errore è stato commesso dal Comune Impositore. La determinazione delle superfici tassabili, per come accertate, -secondo i primi giudici- merita conferma, con la sola esclusione dell'importo relativo alla quota variabile della porzione di superficie destinata ad area carico/scarico di merce ubicata al P.T. e quantificata in mq. 957, mentre per tutte le restanti aree rimane la tassazione piena.
Non esisterebbe poi alcuna norma che esoneri dalla TARI il soggetto che provveda in proprio allo smaltimento dei rifiuti assimilati, poiché la norma (comma 649 secondo periodo) prevede la riduzione dell'imposta solo per chi ne fa richiesta e l'odierna ricorrente non risulta averne fatto.
Concludendo, la determinazione delle superfici tassabili, per come accertate, meritano conferma, con la sola esclusione dell'importo relativo alla quota variabile della porzione di superficie destinata ad area carico/scarico di merce ubicata al P.T. e quantificata in mq. 957, mentre per tutte le restanti aree rimane la tassazione piena.
L'appellante Ricorrente_1, richiamati i precedenti ad essa favorevoli, ha censurato la sentenza per avere confermato la tassazione delle superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato, assumendo che la produzione di rifiuti speciali non assimilati possa essere riferita solo all'area carico/scarico merci (957 mq.) e ai laboratori pescheria e macelleria (154 mq.), assumendo quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 649, Legge 147/2013 in relazione all'art. 184, c. 3, lett. e), D.L.vo
152/2006 - Eccesso di potere per travisamento - Erronea determinazione della superficie tassabile -
Intassabilità delle superfici di vendita e di magazzino.
Ha poi sostenuto l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui ha assorbito il motivo di ricorso relativo all'illegittimità dell'art. 21 del Regolamento comunale TARI, consentendone di fatto l'applicazione alla fattispecie in esame.
Ricorrente_1 assume poi che la verifica del Giudice di prime cure si sia limitata all'individuazione delle superfici (ritenute) produttive di rifiuti da imballaggio terziari e ciò non esaurisce la verifica circa la reale tassabilità delle restanti superfici, in relazione alle quali la C.G.T. I di Milano avrebbe dovuto verificare la non assimilabilità anche quantitativa dei rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1. Ha infatti confermato che sotto il profilo qualitativo, Ricorrente_1 produce in via continuativa e prevalente rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari nonché una minima parte di imballaggi;
sotto il profilo quantitativo, Ricorrente_1 produce rifiuti speciali in quantità che, in ogni caso, supera largamente la soglia di assimilazione.
Neppure l'ulteriore inciso dell'art. 53, c. 2, Reg. Igiene Urbana secondo cui 'si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche [qualitative] risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani' (doc. 3) potrebbe giustificare il provvedimento impugnato.
La Sentenza risulta incoerente e perplessa anche in punto di intassabilità dei laboratori, che devono essere esclusi dal computo della superficie tassabile (sia dalla parte fissa che per la parte variabile TARI), perché producono sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di Categoria 3.
Merita censura, secondo la Ricorrente_1, anche il capo di sentenza che ha ritenuto comunque dovuta la TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali autonomamente avviati a recupero dalla stessa Contribuente. Infatti, il servizio comunale non smaltisce i rifiuti prodotti da Ricorrente_1, né quelli urbani, né tantomeno quelli speciali da imballaggio che costituiscono la porzione straordinariamente prevalente che deriva dall'esercizio dell'attività.
Ricorrente_1La sentenza è erronea anche nella parte in cui ha indicato che non avrebbe presentato istanza di riduzione del tributo e risulta altresì viziata nella parte in cui conferma la tassabilità dei parcheggi pertinenziali (coperti e scoperti) dell'Ipermercato.
Ricorrente_1 propone ulteriori censure e conclude chiedendo, previa disapplicazione degli art. 21, c.1
(primo punto Utenze non domestiche) e art. 34 del Reg. comunale TARI, nonché dell'art. 53, c.2, Reg.
Igiene Urbana indicati in epigrafe, accogliere L'appello e riformare la Sentenza n. 79/2024, annullando il provvedimento indicato in epigrafe, dichiarando l'insussistenza della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione e rideterminando la superficie assoggettabile a Tassa Rifiuti come indicato nella istanza presentata da Ricorrente_1 il 10 febbraio 2015 (doc. 9) e, segnatamente, riconoscendo la tassabilità delle sole aree produttive di rifiuti urbani per 4.489 mq, l'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, nonché l'esenzione delle aree destinate a parcheggio (sia coperte che scoperte) in ragione della loro natura pertinenziale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Il Comune si è costituito in giudizio, illustrando il contenzioso in essere con Ricorrente_1, richiamando le decisioni recenti della Suprema Corte, la normativa di riferimento e controdeducendo ai motivi di gravame della sentenza.
In sintesi il Comune sostiene di avere richiesto la tassazione delle sole superfici occupate suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati. Avendo la contribuente affermato che la quasi totalità dei rifiuti sia da imballaggio terziario, il calcolo effettuato sarebbe palesemente erroneo, poiché rapportato all'intera produzione di rifiuto.
Ricorrente_1Il Comune contesta gli altri motivi di gravame e assume l'erroneo richiamo da parte di di alcune sentenze della Suprema Corte.
Sui parcheggi richiama la sentenza sempre della Suprema Corte n. 18715 del 2024 e conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla censura relativa alla conferma della tassazione delle superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato, poiché la produzione di rifiuti speciali non assimilati possa essere riferita solo all'area carico/scarico merci (957 mq.) e ai laboratori pescheria e macelleria (154 mq.) questo
Collegio osserva quanto segue.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, si premette che, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass.,
Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la TARES, come anche SU e la TARI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Ricorrente_1Avendo dimostrato documentalmente -con il contratto sottoscritto con la ditta privata per l'intero anno 2017, doc. 12, le fatture emesse da quest'ultima per ciascun mese dell'anno 2017 e i formulari rilasciati dalla ditta a seguito di ogni ritiro effettuato nel corso dell'anno 2107 doc. 13- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Quanto alla ritenuta erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui ha assorbito il motivo di ricorso relativo alla illegittimità dell'art. 21 del Regolamento comunale TARI, consentendone di fatto l'applicazione alla fattispecie in esame.
Il Collegio osserva al proposito che l'art. 21 rubricato “Locali ed aree scoperte non soggetti alla
Tassa” non prevede un nuovo tributo, violando così l'art. 23 della Costituzione, ma si limita a perimetrare le aree dove avviene la formazione dei rifiuti;
non si tratta quindi di una restrizione di un favore fiscale, ma di una corretta determinazione della superficie tassabile.
Quindi la riserva di legge è rispettata perché la TARI è istituita dalla Legge statale, mentre il
Regolamento ne disciplina solo l'attuazione. Il Regolamento non è "contra legem" ma "secundum legem", agendo negli spazi di autonomia concessi dal legislatore. Il Comune può tassare i magazzini o le aree di transito se non viene provata la produzione esclusiva di rifiuti speciali in quegli specifici spazi.
Ricorrente_1 denuncia l'erroneo assorbimento anche del motivo di ricorso relativo alla impossibilità
Ricorrente_1di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali prodotti da .
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto HI e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento della Tari non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi).
In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi, in quanto tali e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa.
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della TARI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte (Sentenza della Cassazione n. 18751/2024 sopraccitata) prevede una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Il comune ha chiesto la tassazione delle sole superfici occupate suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati
Quanto agli imballaggi, come osservato dal Comune nella memoria finale, in effetti, è verosimile che la Ricorrente_1 produca ingenti quantità di “imballaggi terziari”, come di “imballaggi secondari”, ma tali tipologie di rifiuto si possono verosimilmente produrre sulle aree destinate a magazzini (mq. 1.115) e a capannoni (mq. 3.879) o in altre aree (mq.3.382), già tenute esenti da tassazione dallo stesso Comune.
Ricorrente_1 sostiene che tutti i rifiuti da imballaggio prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato sono rifiuti speciali non assimilabili (sia per qualità sia per quantità).
Si ritiene più veritiero che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la Tari è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La TARI infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza (Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.
Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
In applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, questo Collegio ritiene che la TARI del 2017 debba essere confermata con riferimento ai parcheggi, in ossequio alle sentenze della
Suprema Corte.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 in materia di TARES 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017). Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi, al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area; cita Cass. n. 18054/14.09.2016), nella specie in alcun modo dimostrati.
Anche nella sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a
SU-TIA 2005-TARI per periodo di riferimento 1999 - 2005, la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e in quella fattispecie (relativa sempre al medesimo rapporto Ricorrente_1/Comune di Cinisello Balsamo) non è stata individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure è stata indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.
In considerazione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, dunque, la TARI per l'annualità in questione, 2017, deve essere confermata per le aree adibite a parcheggi, con conseguente riforma sul punto della sentenza gravata.
Per i motivi esposti, l'appello di Ricorrente_1 è accolto in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, questo Collegio ritiene la tassa dovuta per la sola quota fissa per le superfici destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, in ragione della produzione di rifiuti speciali documentata;
riconosce il diritto alla riduzione della quota variabile per le restanti aree tassabili, in ragione dell'avvio a recupero dei rifiuti tramite ditte private;
conferma la legittimità della pretesa tributaria (quota fissa e quota variabile) per le superfici di vendita (area casse e mall), gli uffici e i servizi (spogliatoi e corridoi), nonché per le aree destinate a parcheggio (coperto e scoperto).
La complessità della questione e la parziale fondatezza dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dalla Società Ricorrente_1 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta la sola quota fissa per le superfici destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
riconosce il diritto della parte appellante alla riduzione della quota variabile della tariffa per le restanti aree tassabili;
conferma la legittimità della pretesa tributaria (quota fissa e quota variabile) per le superfici di vendita (area casse e mall), gli uffici, i servizi (spogliatoi e corridoi) e per le aree destinate a parcheggio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
MA TE AF