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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2967/2024 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Teresa Amata, C.F._1
giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S.
AG MI (ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara n.12/a;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliate in Messina presso CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indennità DS Agricola 2022 e
2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto la CP_1
relativa attività lavorativa alle dipendenze della TT Paparoni di Paparoni G&C nell'anno 2022 per 102 giornate lavorative e nell'anno 2023 per 107 giornate lavorative.
Parte ricorrente, inoltre, deduceva che, possedendo i requisiti di legge, presentava domanda ai fini di ottenere il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023; le domande venivano rigettate dall'ente resistente, senza alcuna motivazione.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e
2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l' con memoria del 07.03.2025, deducendo di aver CP_1
disconosciuto per gli anni 2022 e 2023 il rapporto tra il ricorrente ed il presunto datore di lavoro TT . Chiedeva, quindi, il rigetto del Parte_2
ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
In data odierna la causa viene decisa.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della TT Paparoni di Paparoni G&C, nonché alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per le annualità dedotte.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1 agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i
2 caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della TT Paparoni di
Paparoni G&C negli anni 2022 e 2023.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della TT Paparoni di Paparoni G&C per 102 giornate annue nell'anno 2022 e per 107 giornate annue nell'anno 2023.
Infatti, il teste, Sig. riferiva testualmente che “Conosco Testimone_1
parte ricorrente sin da quando sono bambino, siamo nella stessa contrada e siamo amici da tempo. Poi, ultimamente, abbiamo anche lavorato assieme, dal
2022 fino ancora oggi. Per i primi due anni che abbiamo lavorato insieme, eravamo dipendenti della TT , dovrebbe uscire Agricoltura Parte_3
Mirto o qualcosa del genere. Eravamo braccianti agricoli, raccogliendo mandarini, arance, limoni e pulendo i terreni. Io ho fatto per gli anni 2022 e 2023
102 giornate agricole, il periodo era durante tutto l'arco dell'anno da gennaio a dicembre, ma non lavoriamo tutti e trenta i giorni ma ci chiamano quando dobbiamo raccogliere le varie cose e pulire il territorio fino al numero di giornate indicato. Poi c'è qualcuno che ne fa 150 ma non so. Lui ha iniziato dopo
3 di me, mi sembra ad aprile, mentre io a gennaio per l'anno 2022 mentre per
l'anno 2023 abbiamo iniziato insieme a gennaio. C'erano giorni che eravamo insieme ma giorni in cui non lo vedevo. So che ha lavorato anche dei giorni che non c'ero io perché lo vedevo uscire da casa ma non so dove andava e perché comunque ci conosciamo. Venivamo pagati con bonifico, da parte del capo di lavoro che era ed era lui che ci diceva cosa fare e le Parte_4 mansioni da svolgere, oltre all'attività di controllo. L'orario di lavoro era dalle
7,30 fino alle 16,00. So che parte ricorrente non ha svolto altra attività se non quella da agricolo dipendente. Precedentemente, prima del 2022, aveva lavorato in un bar ma non più. Era il bar . Non so se abbia terreni suoi. Lavorava Per_1 in quel bar ma molto prima del 2022” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2025).
L'altro teste sentito, Sig.ra affermava testualmente che Testimone_2
“Conosco parte ricorrente perché lavoravamo insieme al che è un bar, Per_1
io ho lavorato per il bar dal 2015 con contratto a tempo indeterminato fino a dicembre dell'anno scorso, 2024. Abbiamo lavorato, io e parte ricorrente, insieme in questo bar, sia da quando ho iniziato, quando avevo un contratto a tre giorni, tanto tempo fa. Da quando ho avuto il contratto da dipendente a tempo indeterminato, lui era là ed era anche lui dipendente. Già lui non lavorava più dal
2017, 2018 più o meno era quello il periodo. Posso ad esempio specificare che dal periodo covid in poi lui non c'era, eravamo rimasti in due io e sempre un ragazzo che si chiama , col contratto giovani. Nel 2022 e 2023 parte Parte_5
ricorrente non ha assolutamente lavorato per il bar. Non so cosa facesse in quegli anni e non mi sono interessata” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2025).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare
l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”. Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste
4 (e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto
(come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000;
Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del
2022).
Ora, parte resistente contesta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della disoccupazione agricola.
Deve, tuttavia evidenziarsi che:
- Parte ricorrente ha l'onere di provare un fatto positivo, non potendosi individuare un onere della prova di un fatto negativo (ossia il mancato svolgimento di lavoro autonomo); ha comunque fornito sia la prova dello svolgimento di attività agricola (del quale non pare vi sia stata espressa contestazione da parte dell' con la cancellazione dagli CP_1 elenchi anagrafici) sia dell'assenza di iscrizioni di partite IVA a suo carico;
- Appare che lo stesso sia indicato dal 2009 quale preposto nella visura camerale prodotta in atti ma la stessa, valutabile come argomento di prova come ogni documento fornito, non ha efficacia quale atto pubblico contestabile solo con querela di falso, essendo comunque frutto di dichiarazioni (peraltro non del ricorrente) che sono state superate con la prova testimoniale assunta;
5 - Vi è discrepanza sul nome della TT, non ricordando il teste effettivamente l'effettiva indicazione della TT seppur richiamando il datore di lavoro non solo tale dichiarazione si ritiene attendibile, Pt_4
ma lo svolgimento di attività agricola giustifica le prestazioni richieste a prescindere dalla società per cui si è svolta la stessa.
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea può trovare accoglimento, tuttavia limitatamente alla disoccupazione agricola per l'anno 2023, poiché per l'anno 2022 non appaiono sussistenti i presupposti, tra cui il biennio contributivo (neanche l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in ragione della metà, compensando la restante parte, in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Cass. n.
27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del 29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati.
Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., Avv. Carmela Teresa Amata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
contro l' , con ricorso depositato in data 08.10.2024, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
6 - Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad essere Parte_1
reinscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative per l'anno 2022 e per 107 giornate lavorative per l'anno 2023, nonché al diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' alla rifusione delle metà spese giudiziali in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in complessivi € 656,99 (partendo dalla base di
€ 1312,00 di cui € 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale successivamente dimezzata), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Carmela Teresa Amata;
- Compensa la restante metà delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 19.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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