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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15842/2024 promosso da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
GALILEO FERRARIS 77 10129 TORINO ITALIA presso lo studio dell'avv. FECAROTTA
ANGELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in CORSO GALILEO FERRARIS 77 1029 TORINO presso lo studio dell'avv. ORIO
FEDERICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 24/12/2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per Controparte_1
incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 01/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di Controparte_1
cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-la figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con di lei collocazione Per_1 prevalente, e residenza, presso l'attuale abitazione materna sita in Torino, Via Vittoria, 38
DISPONE che:
-il SI. possa vedere la figlia, e tenerla con sè, per due fine settimana al mese, alternati, dal Pt_1 sabato mattina, ore 10,00, al sabato sera, ore 19,00, e dalla domenica mattina alla domenica sera, in pari orario, senza previsione di pernottamento presso l'immobile paterno attesa la tenerissima età della minore, oltre a un pomeriggio a settimana, da concordare anche sotto il profilo dell'orario, per un massimo in ogni caso di quattro ore, venendola a prendere, in tutti i casi di cui sopra, presso la casa della madre e ivi riportandola trascorsi i succitati periodi, con ulteriore previsione, con pari modalità rispetto a quella di cui sopra, di poterla vedere, e tenere con sé, per due pomeriggi settimanali nelle due settimane mensili non prevedenti la frequentazione nel fine settimana
-con riguardo ai periodi di vacanza, che il SI. possa vedere la minore e tenerla con Pt_1 Per_1 sé, per due settimane consecutive nel mese di luglio o agosto di ogni anno, senza pernottamento, previa entro il 15 giugno di ciascun anno, nonché nelle festività Natalizie e Pasquali, ad anni alterni con l'altro genitore, sempre senza pernottamento e sempre previa concertazione delle date entro un mese dalle predette festività; nello specifico il Natale 2024 lo trascorrerà con il padre e il Per_1
Capodanno con la madre.
-con riguardo alle attività ludico sportive (danza, nuoto, etc) che il SI. , previo accordo e Pt_1 congruo preavviso con la SI.ra , possa portare la minore a svolgere tali attività anche al CP_1 di fuori dei giorni in cui il SI. esercita il diritto di visita, in quanto spesso le giornate in cui Pt_1 si svolgono i corsi non corrispondono esattamente alle giornate in cui il padre tiene con sè la figlia
DISPONE che:
-il SI. corrisponda in favore della SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 della minore un importo mensile pari a Euro 300,00, importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice Istat corrente;
-la suddivisione del costo per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore in Per_1 percentuale pari al 60% in capo al SI , con restante 40% in capo alla SI.ra , Pt_1 CP_1 con adozione delle linee guida di cui al Protocollo di Intesa di Torino, datato 15.3.2016, in relazione all'esatta classificazione delle medesime e alle sottese modalità operative;
-le detrazioni fiscali per figlia minore a carico, in relazione alle spese effettivamente sostenute, ossia mediche/scolastiche/etc., restino suddivise al 50% tra i genitori
-l'assegno unico resti nell'esclusiva disponibilità della SI.ra vale a dire nella misura del CP_1
100%;
NULLA SULLE SPESE DI LITE.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31 gennaio 2025
Il Presidente Rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15842/2024 promosso da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
GALILEO FERRARIS 77 10129 TORINO ITALIA presso lo studio dell'avv. FECAROTTA
ANGELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in CORSO GALILEO FERRARIS 77 1029 TORINO presso lo studio dell'avv. ORIO
FEDERICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 24/12/2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per Controparte_1
incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 01/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di Controparte_1
cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-la figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con di lei collocazione Per_1 prevalente, e residenza, presso l'attuale abitazione materna sita in Torino, Via Vittoria, 38
DISPONE che:
-il SI. possa vedere la figlia, e tenerla con sè, per due fine settimana al mese, alternati, dal Pt_1 sabato mattina, ore 10,00, al sabato sera, ore 19,00, e dalla domenica mattina alla domenica sera, in pari orario, senza previsione di pernottamento presso l'immobile paterno attesa la tenerissima età della minore, oltre a un pomeriggio a settimana, da concordare anche sotto il profilo dell'orario, per un massimo in ogni caso di quattro ore, venendola a prendere, in tutti i casi di cui sopra, presso la casa della madre e ivi riportandola trascorsi i succitati periodi, con ulteriore previsione, con pari modalità rispetto a quella di cui sopra, di poterla vedere, e tenere con sé, per due pomeriggi settimanali nelle due settimane mensili non prevedenti la frequentazione nel fine settimana
-con riguardo ai periodi di vacanza, che il SI. possa vedere la minore e tenerla con Pt_1 Per_1 sé, per due settimane consecutive nel mese di luglio o agosto di ogni anno, senza pernottamento, previa entro il 15 giugno di ciascun anno, nonché nelle festività Natalizie e Pasquali, ad anni alterni con l'altro genitore, sempre senza pernottamento e sempre previa concertazione delle date entro un mese dalle predette festività; nello specifico il Natale 2024 lo trascorrerà con il padre e il Per_1
Capodanno con la madre.
-con riguardo alle attività ludico sportive (danza, nuoto, etc) che il SI. , previo accordo e Pt_1 congruo preavviso con la SI.ra , possa portare la minore a svolgere tali attività anche al CP_1 di fuori dei giorni in cui il SI. esercita il diritto di visita, in quanto spesso le giornate in cui Pt_1 si svolgono i corsi non corrispondono esattamente alle giornate in cui il padre tiene con sè la figlia
DISPONE che:
-il SI. corrisponda in favore della SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 della minore un importo mensile pari a Euro 300,00, importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice Istat corrente;
-la suddivisione del costo per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore in Per_1 percentuale pari al 60% in capo al SI , con restante 40% in capo alla SI.ra , Pt_1 CP_1 con adozione delle linee guida di cui al Protocollo di Intesa di Torino, datato 15.3.2016, in relazione all'esatta classificazione delle medesime e alle sottese modalità operative;
-le detrazioni fiscali per figlia minore a carico, in relazione alle spese effettivamente sostenute, ossia mediche/scolastiche/etc., restino suddivise al 50% tra i genitori
-l'assegno unico resti nell'esclusiva disponibilità della SI.ra vale a dire nella misura del CP_1
100%;
NULLA SULLE SPESE DI LITE.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31 gennaio 2025
Il Presidente Rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.