Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00437/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00825/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, proposto da
EN UE, SA FE e BR UE, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Benacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bussolengo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Bussolengo n. 110/2021 del 19.5.2021, comunicata il 20.5.2021, emessa dal Dirigente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Bussolengo, di ingiunzione per la rimozione manufatti;
di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso, conseguente, attuativo anche non conosciuto dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bussolengo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla esposizione in fatto della stessa parte ricorrente risulta evidente che l' insediamento abusivo non è affatto connotato da precarietà o provvisorietà, concetti radicalmente incompatibili con il periodico e regolare reiterarsi della esigenza abitativa ad ogni stagione invernale, o comunque ad ogni pausa dell'attività lavorativa per sua natura itinerante; l' insediamento sul terreno agricolo di proprietà costituisce anzi l' unica dimora stabile dei ricorrenti (a fronte della provvisorietà e variabilità dei luoghi di lavoro itinerante), ancorchè non continuativa ma stagionale e periodica, il che non esclude affatto, secondo costante giurisprudenza, la stabilità e permanenza di tale destinazione ai fini del necessario titolo edilizio;
Ritenute dunque condivisibili le argomentazioni difensive comunali sulla stabilità dell' abuso, e quindi sulla necessità del titolo edilizio nonostante la mancanza di opere murarie o comunque infisse al suolo (vieppiù in presenza di allacciamenti alle utenze) e sulla incompatibilità con la destinazione di zona;
Ritenuto conclusivamente che l' istanza cautelare non possa essere accolta, in assenza di apprezzabili probabilità di accoglimento in merito del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Compensa in via equitativa le spese di questa fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO