TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8317/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Roberto Brenna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Giussano (MB), via IV Novembre n.43 (pec: ; Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Parisi e dall'Avv. Lorenzo
ZZ ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetti difensori in Capriolo (Brescia), via Largo Terzi n. 4 (pec: ecavvocati.it/ . Email_2 Email_3 Email_4
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “... accertare e dichiarare che, per quanto in premessa, ha eseguito le obbligazioni CP_1 di cui al contratto;
preso atto che dichiara ancor oggi di voler adempiere ed offre di adempiere la parte CP_1 mancante della fornitura, come esposto nella narrativa del ricorso introduttivo, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 13.215,68 oltre ad interessi legali moratori dalla data di scadenza dei pagamenti al saldo a titolo di corrispettivo del contratto;
2) al pagamento della somma di € 1210.72 a titolo di rimborso costo CTP nel procedimento di ATP o di risarcimento danni. Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali cpa ed iva del procedimento di CTU preventiva e del presente ...” (cfr. comparsa conclusiva).
Parte resistente: “...In via preliminare: visto il mancato espletamento della condizione di procedibilità richiesta ex lege, ovvero l'introduzione della mediazione obbligatoria, vista la materia del contendere, dichiarare il presente procedimento improcedibile, inammissibile e dunque rigettarlo. In via principale: respingere tutte le domande come formulate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare che nulla è
pagina 1 di 7 dovuto alla società ricorrente. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della soc. ichiarare che le somme eventualmente dovute sono quelle liquidate in corso di CTU CP_1
e quindi € 6.440,00, o della diversa minore somma che risultasse dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. La presente causa si ritiene documentale, e si allegano i documenti come richiamati nella narrativa del presente atto...”(cfr. note conclusive)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha chiesto di condannare la società CP_1 [...]
al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 13.038,00 (oltre IVA), Controparte_2 quale saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per l'immobile di proprietà della predetta resistente sito in Paratico, Via Molino n.1 (cfr. doc.1: contratto di compravendita, doc.3: fattura n.103/23 e doc. 4 ric.: fattura pro forma n.1/23).
In breve, la società ricorrente, senza negare l'esistenza dei vizi e dei difetti accertati dal perito nominato dall'Ufficio nel corso del procedimento di ATP svoltosi tra le odierne parti, ha contestato l'inadempimento di parte resistente, in quanto si è rifiutata di corrispondere il saldo dovuto, nonchè il rifiuto della stessa a consentire il ripristino/completamento delle opere, ritenendo detta condotta in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali. La ricorrente, infatti, a fondamento della domanda di pagamento, ha affermato: - che le odierne parti hanno concluso, in data 03.02.2023, un contratto per la fornitura e posa di serramenti, concordando il pagamento del corrispettivo di € 26.076,53 (oltre IVA); - che la resistente ha versato, al momento dell'ordine, l'importo di € 14.342,09, pari al 50% del corrispettivo pattuito (cfr. fattura n. 29 del
10/02/2023, doc.2); - di aver emesso, in considerazione degli accordi contrattuali, la fattura n.103 del
23/05/2023 di € 11.134,68 (doc.3, pari al 35% del corrispettivo) e la fattura pro forma di € 4.302,63
(doc. 4, pari al 15% del corrispettivo); - che la resistente ha omesso di corrisponde i pagamenti concordati per la fattura n. 103/23 ad “avviso della merce pronta” e per la fattura pro forma “a fine posa”;
- che durante la consegna alcune parti della fornitura sono risultate danneggiate (presumibilmente nel corso del trasporto o delle operazioni di posa in opera); - di essersi accordata per la sostituzione delle parti danneggiate e per l'esecuzione di una lavorazione aggiuntiva (ovvero la posa di una lamierina cd piatta, originariamente non prevista); - di aver preso atto delle opere mancanti a completamento della posa e, con e.mail 31/5/2023 (doc. 5), in tutta trasparenza il responsabile tecnico geom. CP_3 ha dato disposizioni ai suoi collaboratori, mettendo in copia per conoscenza anche la direzione dei lavori, in merito alle attività da eseguirsi;
- di aver ordinato le lastre da sostituire, mentre le parti pagina 2 di 7 standard (quelle non su misura), come maniglioni, profili, ecc erano già disponibili presso il suo magazzino e quindi pronte per la consegna;
- che, reperiti i materiali (il tutto dopo appena 11 giorni dalla consegna dal 31/5 al 11/6/2023) per le necessarie sostituzioni (cfr. fattura 62/2023 Parte_1 doc. 6), ha contattato la resistente per eseguire le lavorazioni concordate per la fine del cantiere;
- che soltanto alla data del 10/6/2023, mentre attendeva il benestare della committente per il completamento delle opere, è pervenuta una pec da parte del legale della acquirente stessa (doc. 7) che, ben lungi dal consentire la posa che i era dichiarata disponibile ad eseguire, ha intimato CP_1 il pagamento, a titolo di risarcimento danni, di “cifre iperboliche”; - di aver riscontrato la pec mediante il difensore di fiducia (doc. 8) che, da un lato, ha sollecitato il pagamento dell'importo di cui alla fattura 103/2023, che andava regolata prima della consegna, e, dall'altro, ha rinnovato la disponibilità ad eseguire le opere a completamento;
- che ha invece depositato il ricorso Controparte_2 per accertamento tecnico preventivo (doc. 9) con il quale chiedeva al nominando consulente l'accertamento del minor valore delle opere, che peraltro si era dichiarata disponibile ad CP_1 adeguare;
- di essersi costituita nel procedimento di istruzione preventiva;
- che, nel corso delle operazioni peritali, il CTU, effettuato inutilmente il tentativo di conciliazione, ha depositato l'elaborato peritale (doc. 13), nel quale ha quantificato i costi per il completamento delle opere in €
5.724.00 di cui però la parte più significativa (€ 4.700,00) per i materiali vari che era CP_1 disponibile a consegnare, e solo € 1.024.00 per manodopera (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio , che ha contestato la domanda Controparte_2 di parte ricorrente. In particolare, la resistente ha sostenuto anzitutto l'improcedibilità di detta domanda, assumendo che le parti avevano sottoscritto un contratto d'opera e la ricorrente avrebbe dovuto attivare un procedimento di mediazione obbligatoria prima di introdurre il giudizio, e non una domanda di negoziazione assistita. Nel merito, ha affermato: - di aver contestato “numerosi vizi e difformità, sia di costruzione che di posa in opera, dei serramenti, lamentando la non esecuzione del lavoro a regola d'arte (doc. 5)”; - che, “A seguito di tali reclami, con comunicazione del 31.5.2023, anche lo stesso geom.
ha rilevato come, a seguito di un sopralluogo effettuato nei locali di proprietà della ricorrente, Controparte_4 vi fossero degli interventi da effettuarsi...”; - il CTU incaricato nel procedimento di ATP ha quantificato i costi di ripristino in € 6.440,00; - la condotta scorretta è quella della società ricorrente che ha eseguito le opere in modo del tutto approssimativo e non corretto (cfr. comparsa di costituzione).
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di pagamento formulata da parte attrice nei seguenti termini.
pagina 3 di 7 Anzitutto, questo Giudice ritiene che il contratto intercorso tra le odierne parti debba essere qualificato quale compravendita. In merito, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, la qualificazione del contratto in termini di vendita o di prestazione d'opera/appalto deve essere effettata in considerazione della obbligazione prevalente (“fare” o “dare”), nonché in considerazione della natura del bene (se rientrante tra le cose di normale produzione del venditore ovvero se è
l'”elemento lavoro” finalizzato a creare il bene: cfr., tra le altre, Cass. n. 9389/2025). Nel contratto in esame, la fornitura dei serramenti (prodotti da terzi) riveste un peso notevolmente maggiore (anche in termini economici) rispetto alle opere di montaggio e posa dei beni, le quali peraltro sono strettamente accessorie e strumentali ad assicurare l'utilizzo/il godimento dei beni compravenduti.
Da ciò consegue, anzitutto, il rigetto dell'eccezione di improcedibilità formulata da parte resistente.
Venendo al merito della vertenza, come già precisato, le parti si addebitano reciprocamente la responsabilità per l'inadempimento del contratto in esame: da un lato, la ricorrente contesta la condotta della resistente, ritenendo illegittimo il rifiuto della stessa a corrispondere il saldo del prezzo della fornitura e, sulla base di ciò, ha chiesto (ribadendo la disponibilità ad eseguire gli interventi di riparazione/sostituzione) di condannare la resistente stessa ad adempiere del contratto e, quindi, al pagamento del saldo dovuto;
dall'altro, la resistente ritiene giustificato il mancato pagamento del saldo, in considerazione della presenza di vizi e difetti delle opere. Non sono invece oggetto di contestazione né l'esistenza del rapporto contrattuale nei termini indicati dalla ricorrente e neppure l'esistenza dei vizi e dei difetti della fornitura così come accertati dal consulente nominato dall'Ufficio nel corso del procedimento di ATP.
Ciò posto, è noto che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 13627/2017).
Inoltre, che “la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può ... non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che
l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali”. Quindi “il compratore può ... sollevare
l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una pagina 4 di 7 inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (cfr. Cass. n. 14986/2021).
Si aggiunge che, “anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.... per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (cfr. Cass. n. 36295/2023).
Applicando al caso in esame i principi giurisprudenziali sopra ricordati, onde vagliare la fondatezza delle opposte domande formulate dalle parti, risultano dirimenti le seguenti circostanze, ricostruite sulla base della documentazione versata in atti:
- la venditrice ha provveduto alla posa dei serramenti compravenduti in data 30-31 maggio 2023;
- lo stesso 31.05.2023, nel corso del sopralluogo svoltosi a fine posa, la ricorrente ha riconosciuto la presenza dei vizi e dei difetti dei beni come dalla stessa individuati con la comunicazione e.mail di pari data (doc. 5 ric. e 6 res);
- in data 10.06.2023, in risposta a detta comunicazione, il difensore di parte resistente ha ribadito la presenza dei vizi elencati, ha segnalato la necessità di un ulteriore intervento di sostituzione delle
“guarnizioni che si staccano e non aderiscono ai vetri come dovrebbero” e ha formulato richiesta di ristoro dei danni quantificati nella misura di € 25.000 (doc. 5 res e 7 ric);
- in data 25.07.2023, il difensore di fiducia della ricorrente (cfr. comunicazione allegata al doc. 8 ric.), ha sollecitato il pagamento della fattura n.103/23, ha negato il riconoscimento di qualsivoglia vizio, ha precisato che “i due vetri (punto 2) sono pronti per la sostituzione, così come il profilo (punto 1) e il traverso
(punto 3) sebbene i danneggiamenti non siano riconducibili all'operato della nostra assistita…le altre segnalazione non sono riconducibili all'operato di pertanto si contestano integralmente” . CP_1
Dalla lettura di dette comunicazioni, non emerge, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che le parti fossero pervenute ad un accordo: non sull'entità dei vizi, non sulla responsabilità degli stessi e neppure in merito alla sostituzione/riparazione/completamento della fornitura.
Pertanto, le censure mosse dalla ricorrente alla condotta della resistente non hanno trovato adeguata conferma nelle allegazioni in atti. Inoltre, la venditrice neppure ha provato di aver ordinato e reperito i materiali per la sostituzione/riparazione. In punto, la fattura d'acquisto, datata 11.06.2023 (doc. 6),
pagina 5 di 7 risulta non direttamente riconducibile al rapporto contrattuale in esame, riguardando, per la gran parte, merce non contemplata nel contratto, e n. 4 vetri non meglio individuati.
Ciò detto, va precisato che con il procedimento per ATP è emerso, rispetto ai vizi contestati ed alle loro cause, che: “dal sopralluogo effettuato in data 28.11.2023, documentato con riprese fotografiche e, seguendo l'ordine dei vizi e difetti denunciati nella perizia del CTP geom. si sono potuti riscontrare ed Per_1 evidenziare i seguenti aspetti: • Punto 1- le dimensioni dei serramenti non corrispondono alle specifiche di contratto del 3 febbraio 2023 da contratto. • Punto 2 è stata riscontrata la non corretta sigillatura tra falso telaio
e serramento tale da lasciare dei vuoti tra serramenti e muratura. • Punto 3- è stato rilevato il difettoso montaggio e la posa in opera dei fermavetri. •Punto 4-5-6 è stata constatata la non corretta posa in opera delle guarnizioni di tenuta all'aria e all'acqua e in alcuni casi la loro mancanza;
la presenza di vetri rotti e di maniglie rovinate”. Il consulente ha, poi, concluso la perizia affermando che i vizi e difetti riscontrati sono emendabili a fronte dell'indennizzo specificato (ossia dal residuo 50% di contratto ... pari ad € 13.038,27 vengono detratti i costi stimati dal CTU per ripristino pari ad € 5.724,00), che risulta essere di € 7.314,27 più
IVA di legge da corrispondere ad a parte di (cfr. CP_5 Controparte_2 relazione peritale).
Va premesso che questo Giudice reputa di poter condividere le conclusioni assunte dal perito con la relazione depositata in quanto risulta esente da vizi logici e motivazionali, nonché fondata sull'esame attento e scrupoloso dei documenti e dello stato dei luoghi accertato nel corso dei sopralluoghi e comprovato con i rilievi fotografici allegati alla stessa perizia. Del resto, le stesse parti, nel presente giudizio, non hanno sollevato qualsivoglia contestazione in riferimento a detto elaborato tecnico, che anzi risulta richiamato a fondamento delle diverse tesi difensive.
A fronte dell'accertamento compiuto dal consulente dell'ufficio, il mancato pagamento del corrispettivo da parte della resistente risulta giustificato soltanto nella misura corrispondente all'importo dei costi di riparazione/sostituzione delle opere quantificato dal CTU.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 7.314,27 oltre IVA (pari alla differenza tra l'importo dovuto a saldo del corrispettivo pari ad € 13.038,27 e l'importo quantificato dal consulente per i vizi, e, precisamente, pari ad € 5.724,00) oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cc dalla del
23/05/2023 (cfr. fattura n° 103 del 23/05/2023) al saldo del dovuto.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € pagina 6 di 7 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Le spese relative al procedimento di ATP devono ritenersi interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della stessa perizia, che ha comunque riconosciuto la presenza dei vizi contestati.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 8317/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna
[...] al pagamento, in favore di della Controparte_2 CP_1 somma di € 7.314,27 oltre IVA, oltre interessi come indicato in motivazione dal dovuto al saldo;
- condanna, infine, la medesima parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, a titolo di rifusione delle spese del giudizio;
- compensa interamente tra le parti le spese relative al procedimento di ATP.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8317/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Roberto Brenna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Giussano (MB), via IV Novembre n.43 (pec: ; Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Parisi e dall'Avv. Lorenzo
ZZ ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetti difensori in Capriolo (Brescia), via Largo Terzi n. 4 (pec: ecavvocati.it/ . Email_2 Email_3 Email_4
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “... accertare e dichiarare che, per quanto in premessa, ha eseguito le obbligazioni CP_1 di cui al contratto;
preso atto che dichiara ancor oggi di voler adempiere ed offre di adempiere la parte CP_1 mancante della fornitura, come esposto nella narrativa del ricorso introduttivo, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 13.215,68 oltre ad interessi legali moratori dalla data di scadenza dei pagamenti al saldo a titolo di corrispettivo del contratto;
2) al pagamento della somma di € 1210.72 a titolo di rimborso costo CTP nel procedimento di ATP o di risarcimento danni. Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali cpa ed iva del procedimento di CTU preventiva e del presente ...” (cfr. comparsa conclusiva).
Parte resistente: “...In via preliminare: visto il mancato espletamento della condizione di procedibilità richiesta ex lege, ovvero l'introduzione della mediazione obbligatoria, vista la materia del contendere, dichiarare il presente procedimento improcedibile, inammissibile e dunque rigettarlo. In via principale: respingere tutte le domande come formulate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare che nulla è
pagina 1 di 7 dovuto alla società ricorrente. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della soc. ichiarare che le somme eventualmente dovute sono quelle liquidate in corso di CTU CP_1
e quindi € 6.440,00, o della diversa minore somma che risultasse dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. La presente causa si ritiene documentale, e si allegano i documenti come richiamati nella narrativa del presente atto...”(cfr. note conclusive)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha chiesto di condannare la società CP_1 [...]
al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 13.038,00 (oltre IVA), Controparte_2 quale saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per l'immobile di proprietà della predetta resistente sito in Paratico, Via Molino n.1 (cfr. doc.1: contratto di compravendita, doc.3: fattura n.103/23 e doc. 4 ric.: fattura pro forma n.1/23).
In breve, la società ricorrente, senza negare l'esistenza dei vizi e dei difetti accertati dal perito nominato dall'Ufficio nel corso del procedimento di ATP svoltosi tra le odierne parti, ha contestato l'inadempimento di parte resistente, in quanto si è rifiutata di corrispondere il saldo dovuto, nonchè il rifiuto della stessa a consentire il ripristino/completamento delle opere, ritenendo detta condotta in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali. La ricorrente, infatti, a fondamento della domanda di pagamento, ha affermato: - che le odierne parti hanno concluso, in data 03.02.2023, un contratto per la fornitura e posa di serramenti, concordando il pagamento del corrispettivo di € 26.076,53 (oltre IVA); - che la resistente ha versato, al momento dell'ordine, l'importo di € 14.342,09, pari al 50% del corrispettivo pattuito (cfr. fattura n. 29 del
10/02/2023, doc.2); - di aver emesso, in considerazione degli accordi contrattuali, la fattura n.103 del
23/05/2023 di € 11.134,68 (doc.3, pari al 35% del corrispettivo) e la fattura pro forma di € 4.302,63
(doc. 4, pari al 15% del corrispettivo); - che la resistente ha omesso di corrisponde i pagamenti concordati per la fattura n. 103/23 ad “avviso della merce pronta” e per la fattura pro forma “a fine posa”;
- che durante la consegna alcune parti della fornitura sono risultate danneggiate (presumibilmente nel corso del trasporto o delle operazioni di posa in opera); - di essersi accordata per la sostituzione delle parti danneggiate e per l'esecuzione di una lavorazione aggiuntiva (ovvero la posa di una lamierina cd piatta, originariamente non prevista); - di aver preso atto delle opere mancanti a completamento della posa e, con e.mail 31/5/2023 (doc. 5), in tutta trasparenza il responsabile tecnico geom. CP_3 ha dato disposizioni ai suoi collaboratori, mettendo in copia per conoscenza anche la direzione dei lavori, in merito alle attività da eseguirsi;
- di aver ordinato le lastre da sostituire, mentre le parti pagina 2 di 7 standard (quelle non su misura), come maniglioni, profili, ecc erano già disponibili presso il suo magazzino e quindi pronte per la consegna;
- che, reperiti i materiali (il tutto dopo appena 11 giorni dalla consegna dal 31/5 al 11/6/2023) per le necessarie sostituzioni (cfr. fattura 62/2023 Parte_1 doc. 6), ha contattato la resistente per eseguire le lavorazioni concordate per la fine del cantiere;
- che soltanto alla data del 10/6/2023, mentre attendeva il benestare della committente per il completamento delle opere, è pervenuta una pec da parte del legale della acquirente stessa (doc. 7) che, ben lungi dal consentire la posa che i era dichiarata disponibile ad eseguire, ha intimato CP_1 il pagamento, a titolo di risarcimento danni, di “cifre iperboliche”; - di aver riscontrato la pec mediante il difensore di fiducia (doc. 8) che, da un lato, ha sollecitato il pagamento dell'importo di cui alla fattura 103/2023, che andava regolata prima della consegna, e, dall'altro, ha rinnovato la disponibilità ad eseguire le opere a completamento;
- che ha invece depositato il ricorso Controparte_2 per accertamento tecnico preventivo (doc. 9) con il quale chiedeva al nominando consulente l'accertamento del minor valore delle opere, che peraltro si era dichiarata disponibile ad CP_1 adeguare;
- di essersi costituita nel procedimento di istruzione preventiva;
- che, nel corso delle operazioni peritali, il CTU, effettuato inutilmente il tentativo di conciliazione, ha depositato l'elaborato peritale (doc. 13), nel quale ha quantificato i costi per il completamento delle opere in €
5.724.00 di cui però la parte più significativa (€ 4.700,00) per i materiali vari che era CP_1 disponibile a consegnare, e solo € 1.024.00 per manodopera (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio , che ha contestato la domanda Controparte_2 di parte ricorrente. In particolare, la resistente ha sostenuto anzitutto l'improcedibilità di detta domanda, assumendo che le parti avevano sottoscritto un contratto d'opera e la ricorrente avrebbe dovuto attivare un procedimento di mediazione obbligatoria prima di introdurre il giudizio, e non una domanda di negoziazione assistita. Nel merito, ha affermato: - di aver contestato “numerosi vizi e difformità, sia di costruzione che di posa in opera, dei serramenti, lamentando la non esecuzione del lavoro a regola d'arte (doc. 5)”; - che, “A seguito di tali reclami, con comunicazione del 31.5.2023, anche lo stesso geom.
ha rilevato come, a seguito di un sopralluogo effettuato nei locali di proprietà della ricorrente, Controparte_4 vi fossero degli interventi da effettuarsi...”; - il CTU incaricato nel procedimento di ATP ha quantificato i costi di ripristino in € 6.440,00; - la condotta scorretta è quella della società ricorrente che ha eseguito le opere in modo del tutto approssimativo e non corretto (cfr. comparsa di costituzione).
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di pagamento formulata da parte attrice nei seguenti termini.
pagina 3 di 7 Anzitutto, questo Giudice ritiene che il contratto intercorso tra le odierne parti debba essere qualificato quale compravendita. In merito, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, la qualificazione del contratto in termini di vendita o di prestazione d'opera/appalto deve essere effettata in considerazione della obbligazione prevalente (“fare” o “dare”), nonché in considerazione della natura del bene (se rientrante tra le cose di normale produzione del venditore ovvero se è
l'”elemento lavoro” finalizzato a creare il bene: cfr., tra le altre, Cass. n. 9389/2025). Nel contratto in esame, la fornitura dei serramenti (prodotti da terzi) riveste un peso notevolmente maggiore (anche in termini economici) rispetto alle opere di montaggio e posa dei beni, le quali peraltro sono strettamente accessorie e strumentali ad assicurare l'utilizzo/il godimento dei beni compravenduti.
Da ciò consegue, anzitutto, il rigetto dell'eccezione di improcedibilità formulata da parte resistente.
Venendo al merito della vertenza, come già precisato, le parti si addebitano reciprocamente la responsabilità per l'inadempimento del contratto in esame: da un lato, la ricorrente contesta la condotta della resistente, ritenendo illegittimo il rifiuto della stessa a corrispondere il saldo del prezzo della fornitura e, sulla base di ciò, ha chiesto (ribadendo la disponibilità ad eseguire gli interventi di riparazione/sostituzione) di condannare la resistente stessa ad adempiere del contratto e, quindi, al pagamento del saldo dovuto;
dall'altro, la resistente ritiene giustificato il mancato pagamento del saldo, in considerazione della presenza di vizi e difetti delle opere. Non sono invece oggetto di contestazione né l'esistenza del rapporto contrattuale nei termini indicati dalla ricorrente e neppure l'esistenza dei vizi e dei difetti della fornitura così come accertati dal consulente nominato dall'Ufficio nel corso del procedimento di ATP.
Ciò posto, è noto che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 13627/2017).
Inoltre, che “la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può ... non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che
l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali”. Quindi “il compratore può ... sollevare
l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una pagina 4 di 7 inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (cfr. Cass. n. 14986/2021).
Si aggiunge che, “anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.... per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (cfr. Cass. n. 36295/2023).
Applicando al caso in esame i principi giurisprudenziali sopra ricordati, onde vagliare la fondatezza delle opposte domande formulate dalle parti, risultano dirimenti le seguenti circostanze, ricostruite sulla base della documentazione versata in atti:
- la venditrice ha provveduto alla posa dei serramenti compravenduti in data 30-31 maggio 2023;
- lo stesso 31.05.2023, nel corso del sopralluogo svoltosi a fine posa, la ricorrente ha riconosciuto la presenza dei vizi e dei difetti dei beni come dalla stessa individuati con la comunicazione e.mail di pari data (doc. 5 ric. e 6 res);
- in data 10.06.2023, in risposta a detta comunicazione, il difensore di parte resistente ha ribadito la presenza dei vizi elencati, ha segnalato la necessità di un ulteriore intervento di sostituzione delle
“guarnizioni che si staccano e non aderiscono ai vetri come dovrebbero” e ha formulato richiesta di ristoro dei danni quantificati nella misura di € 25.000 (doc. 5 res e 7 ric);
- in data 25.07.2023, il difensore di fiducia della ricorrente (cfr. comunicazione allegata al doc. 8 ric.), ha sollecitato il pagamento della fattura n.103/23, ha negato il riconoscimento di qualsivoglia vizio, ha precisato che “i due vetri (punto 2) sono pronti per la sostituzione, così come il profilo (punto 1) e il traverso
(punto 3) sebbene i danneggiamenti non siano riconducibili all'operato della nostra assistita…le altre segnalazione non sono riconducibili all'operato di pertanto si contestano integralmente” . CP_1
Dalla lettura di dette comunicazioni, non emerge, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che le parti fossero pervenute ad un accordo: non sull'entità dei vizi, non sulla responsabilità degli stessi e neppure in merito alla sostituzione/riparazione/completamento della fornitura.
Pertanto, le censure mosse dalla ricorrente alla condotta della resistente non hanno trovato adeguata conferma nelle allegazioni in atti. Inoltre, la venditrice neppure ha provato di aver ordinato e reperito i materiali per la sostituzione/riparazione. In punto, la fattura d'acquisto, datata 11.06.2023 (doc. 6),
pagina 5 di 7 risulta non direttamente riconducibile al rapporto contrattuale in esame, riguardando, per la gran parte, merce non contemplata nel contratto, e n. 4 vetri non meglio individuati.
Ciò detto, va precisato che con il procedimento per ATP è emerso, rispetto ai vizi contestati ed alle loro cause, che: “dal sopralluogo effettuato in data 28.11.2023, documentato con riprese fotografiche e, seguendo l'ordine dei vizi e difetti denunciati nella perizia del CTP geom. si sono potuti riscontrare ed Per_1 evidenziare i seguenti aspetti: • Punto 1- le dimensioni dei serramenti non corrispondono alle specifiche di contratto del 3 febbraio 2023 da contratto. • Punto 2 è stata riscontrata la non corretta sigillatura tra falso telaio
e serramento tale da lasciare dei vuoti tra serramenti e muratura. • Punto 3- è stato rilevato il difettoso montaggio e la posa in opera dei fermavetri. •Punto 4-5-6 è stata constatata la non corretta posa in opera delle guarnizioni di tenuta all'aria e all'acqua e in alcuni casi la loro mancanza;
la presenza di vetri rotti e di maniglie rovinate”. Il consulente ha, poi, concluso la perizia affermando che i vizi e difetti riscontrati sono emendabili a fronte dell'indennizzo specificato (ossia dal residuo 50% di contratto ... pari ad € 13.038,27 vengono detratti i costi stimati dal CTU per ripristino pari ad € 5.724,00), che risulta essere di € 7.314,27 più
IVA di legge da corrispondere ad a parte di (cfr. CP_5 Controparte_2 relazione peritale).
Va premesso che questo Giudice reputa di poter condividere le conclusioni assunte dal perito con la relazione depositata in quanto risulta esente da vizi logici e motivazionali, nonché fondata sull'esame attento e scrupoloso dei documenti e dello stato dei luoghi accertato nel corso dei sopralluoghi e comprovato con i rilievi fotografici allegati alla stessa perizia. Del resto, le stesse parti, nel presente giudizio, non hanno sollevato qualsivoglia contestazione in riferimento a detto elaborato tecnico, che anzi risulta richiamato a fondamento delle diverse tesi difensive.
A fronte dell'accertamento compiuto dal consulente dell'ufficio, il mancato pagamento del corrispettivo da parte della resistente risulta giustificato soltanto nella misura corrispondente all'importo dei costi di riparazione/sostituzione delle opere quantificato dal CTU.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 7.314,27 oltre IVA (pari alla differenza tra l'importo dovuto a saldo del corrispettivo pari ad € 13.038,27 e l'importo quantificato dal consulente per i vizi, e, precisamente, pari ad € 5.724,00) oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cc dalla del
23/05/2023 (cfr. fattura n° 103 del 23/05/2023) al saldo del dovuto.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € pagina 6 di 7 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Le spese relative al procedimento di ATP devono ritenersi interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della stessa perizia, che ha comunque riconosciuto la presenza dei vizi contestati.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 8317/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna
[...] al pagamento, in favore di della Controparte_2 CP_1 somma di € 7.314,27 oltre IVA, oltre interessi come indicato in motivazione dal dovuto al saldo;
- condanna, infine, la medesima parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, a titolo di rifusione delle spese del giudizio;
- compensa interamente tra le parti le spese relative al procedimento di ATP.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
pagina 7 di 7